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martedì 4 febbraio 2020

Istanza di aggregazione temporanea ex art. 7 del D.P.R. n. 254 del 1999 e successiva richiesta avanzata ai sensi ex art. 55 del D.P.R. 24 aprile 1982., n. 335 per ottenere il trasferimento definitivo

T.A.R. Campania (Lpd) Sez. VI, Sent., 07-11-2012, n. 4435
Fatto - Diritto P.Q.M. 
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1- A mezzo del ricorso in esame, notificato il 13 dicembre 2006 e depositato il successivo giorno 27 dello stesso mese, (Lpd) -vice ispettrice della Polizia di Stato, in forza presso la Questura di (Lpd) ed assegnata, in via temporanea ex art. 7 del D.P.R. n. 254 del 1999, alla Questura di (Lpd)- si duole del provvedimento ministeriale datato 3 ottobre 2006 e notificato il successivo giorno 26 dello stesso mese, cui tramite è stata respinta l'istanza da ella avanzata ex art. 55 del D.P.R. 24 aprile 1982., n. 335 per ottenere il trasferimento definitivo presso detta Questura di (Lpd) in ragione della necessità di prestare assistenza alla madre handicappata, acuitasi a seguito di un infarto occorso al padre.
2- Nella prospettazione attorea la determinazione dell'amministrazione è illegittima per difetto di motivazione adeguata alla situazione in concreto data e va quindi annullata.
3- L'Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per l'intimata amministrazione statale per resistere alla pretesa attorea.
4- Con ordinanza collegiale n. 285 del 24 gennaio 2007 è stato negato ingresso all'invocata tutela cautelare "considerate le ragioni di interesse pubblico esplicitate nel provvedimento impugnato e relative alla necessità di uniformità di trattamento nell'ordinaria movimentazione del personale".
5- Alla pubblica udienza del giorno 24 ottobre 2012 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.
6- Il ricorso va dichiarato infondato, non potendo esser concesso ingresso all'unica doglianza attorea volta a sostenere che il provvedimento impugnato sia affetto da difetto di motivazione adeguata alla situazione data.
Occorre ricordare in punto di fatto che la R. ha avanzato istanza di trasferimento (da (Lpd) a (Lpd) o a (Lpd)) espressamente "ai sensi dell'art. 55, penultimo comma del D.P.R. n. 335 del 1982 per gravissime ed eccezionali situazioni personali" e (occorre ancora ricordare) che l'amministrazione alle invocate situazioni personali, sostanziantesi nella necessità di prestare assistenza alla madre portatrice di handicap grave ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 104 del 1992, acuitasi a seguito di un infarto occorso al padre, aveva già sopperito ammettendola al beneficio dell'assegnazione temporanea presso la Questura di (Lpd) ex art. 7 D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, che regolamenta, per l'appunto, assegnazioni temporanee in altre sedi di servizio anche in soprannumero per gravissimi motivi di carattere familiare o personale adeguatamente documentati.
Si è cioè verificato che la R., pur in presenza di detta assegnazione temporanea - in corso di validità, ancorchè "in scadenza" come dichiarato in ricorso, ha avanzato istanza di trasferimento definitivo.
Ed infatti l'art. 55 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 si occupa dei trasferimenti definitivi ed ordinari, disciplinandone le modalità (requisiti per accedervi, etc.); il suo comma 4, posto dalla R. a sostegno dell'istanza, recita testualmente:
"Il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali".
7- Orbene, a fronte di tale quadro, in fatto ed in diritto, l'amministrazione ha negato il trasferimento definitivo nell'assunto che le ragioni poste a sostegno dell'istanza, pur riconosciute degne di rilievo, "non possano giustificare l'adozione di un provvedimento di trasferimento ai sensi della normativa invocata, tenuto conto delle numerose analoghe situazioni di ispettori in servizio negli uffici presenti sul territorio nazionale .... e considerato che l'organico effettivo del ruolo degli ispettori in servizio presso la Questura di (Lpd) risulta essere deficitario ....".
8- Come anticipato nella sede cautelare siffatta giustificazione regge alla doglianza attorea.
Ed invero non può che convenirsi con l'amministrazione sull'assunto che nella sede dell'ordinaria movimentazione del personale, di cui qui trattasi, debba assicurarsi uniformità di trattamento anche alle situazioni peculiari e darsi prevalenza alle esigenze di servizio.
E tanto a maggior ragione ove, come qui accaduto, l'amministrazione abbia dato risposta alle "situazioni personali" della dipendente: sia pur temporanea, ma allo stato valida.
Aggiungasi che alla conclusione della legittimità della motivata conclusione dell'amministrazione si perviene anche inquadrando la normativa di settore calendata in quella dettata in via generale dalla legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap, avuto conto, per quanto qui più riguarda, che "la disciplina di cui all'art. 33, comma 5, della L. n. 104 del 1992, al di là del dato terminologico, non configura in realtà un vero diritto soggettivo di precedenza nei trasferimenti del lavoratore che assiste con effettiva continuità un parente handicappato, bensì un semplice interesse legittimo a scegliere la propria sede di servizio ove possibile, cioè compatibilmente con le necessità e le realtà obiettive organizzative ed operative della P.A." (ex pluribus, Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 8527 del 03-12-2010 e n. 4324 del 06-07-2009; Tar Molise, Campobasso, sez. I, 2 dicembre 2011).
9- In definitiva, senza necessità di indugiare oltre, il ricorso va respinto.
Le spese processuali vanno, come di regola, poste a carico della parte soccombente e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente e soccombente alle spese di giudizio che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, a favore della resistente amministrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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