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martedì 4 febbraio 2020

istanza di trasferimento ai sensi dell'art. 398 del regolamento generale dell'Arma dei carabinieri


ATTI AMMINISTRATIVI   -   CARABINIERI   -   FORZE ARMATE
T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 23-10-2012, n. 1731
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. La ricorrente (Lpd), carabiniere in servizio presso la Stazione di (Lpd), ha presentato in data 6 settembre 2011 istanza di trasferimento ai sensi dell'art. 398 del regolamento generale dell'Arma dei carabinieri, chiedendo di essere assegnata definitivamente al Comando Legione Carabinieri (Lpd).
2. L'istanza della ricorrente indicava quale esigenza personale la necessità di svolgere il proprio servizio in una sede vicina alla residenza della madre (Cagliari) per poter prestare alla stessa l'assistenza necessaria. Nella domanda sono indicate le patologie per le quali la madre della ricorrente ha bisogno di essere assistita, e si precisa che tale assistenza non può essere prestata dal padre (che è parimenti sottoposto a cure mediche) e neppure dal fratello (militare aggregato al 151 Reggimento della Brigata Sassari di stanza a Macomer e impegnato in missioni all'estero).
3. Non essendo intervenuto alcun provvedimento nel termine di 180 giorni previsto dall'art. 1046 comma 1 lett. p-(8) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), la ricorrente ha esercitato l'azione ex art. 117 cpa con atto notificato il 14 luglio 2012 e depositato il 24 luglio 2012 per far accertare l'illegittimità del silenzio e ottenere la condanna dell'amministrazione a provvedere entro un termine certo.
4. L'amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
5. Sulle questioni proposte nel ricorso si possono svolgere le seguenti considerazioni:
(a) l'istanza di trasferimento presentata dalla ricorrente appare completa in ogni elemento e abbastanza dettagliata da consentire alle autorità militari di pronunciarsi immediatamente;
(b) l'esigenza di un cambio di sede era già stata valutata positivamente in precedenza, in quanto (come evidenziato nell'istanza di trasferimento) era stato disposto nei confronti della ricorrente un trasferimento temporaneo presso la Stazione di Cagliari Villanova dal 30 giugno 2011 al 18 dicembre 2011. Se ne può desumere che a fronte dell'istanza di trasferimento definitivo non fossero necessari particolari approfondimenti istruttori per stabilire se sussistessero le condizioni per stabilizzare la situazione in atto;
(c) in particolare l'amministrazione, disponendo dei risultati del trasferimento provvisorio, era già nella condizione di poter stabilire sulla base di dati oggettivi se questa soluzione fosse soddisfacente sul piano organizzativo;
(d) il termine previsto dalla speciale normativa militare per la conclusione del procedimento (180 giorni) è estremamente ampio e coincide con il limite massimo di durata delle procedure amministrative stabilito dall'art. 2 comma 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Si tratta dunque di un intervallo temporale che sotto ogni profilo deve essere ritenuto idoneo a consentire una piena valutazione dei singoli casi, anche mettendo in conto le particolarità e le sfumature che ciascuno di questi può presentare;
(e) l'amministrazione non ha comunque prodotto elementi che possano giustificare il superamento del termine procedimentale.
6. Per queste ragioni il silenzio mantenuto dalle autorità militari deve essere considerato illegittimo. In accoglimento del ricorso occorre pertanto fissare apposito termine, pari a 30 giorni dal deposito della presente sentenza, entro il quale l'amministrazione dovrà adottare e comunicare la propria decisione alla ricorrente. In caso di ulteriore ritardo il TAR, su istanza della ricorrente, provvederà alla nomina di un commissario ad acta con oneri a carico dell'amministrazione.
7. Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate in Euro 1.500 oltre agli oneri di legge. Non è necessaria una pronuncia sul contributo unificato, in quanto la ricorrente ha dichiarato di essere esente dal relativo pagamento avendo un reddito imponibile inferiore al limite di cui all'art. 9 comma 1-bis del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (triplo di Euro 10.628,16).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(i) accoglie il ricorso e conseguentemente fissa un termine pari a 30 giorni dal deposito della presente sentenza, entro il quale l'amministrazione dovrà adottare e comunicare la propria decisione sull'istanza di trasferimento presentata dalla ricorrente;
(ii) condanna l'amministrazione a versare alla ricorrente, a titolo di spese di giudizio, l'importo di Euro 1.500 oltre agli oneri di legge. Nulla per il contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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