SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE
Trib. Cassino, 15-11-2010
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con atto depositato in data 23.6.08, la sig. @@ ha proposto appello davanti al Tribunale di Cassino, quale Giudice di n. grado, per ottenere la riforma della ordinanza emessa in data 30.4.2008 dal Giudice di Pace di Cassino in esito al procediemento n. 3892/07 R.G. relativo alla opposizione al verbale di accertamento della violazione all'art. 142, comma 8, C.d.S., n. 3409/2007 del 4.8.2007, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di @@ d'@@, per aver superato di soli Km/h 11 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (v. verbale impugnato dell'8.11.2007).
Con la suddetta ordinanza il Giudice di Pace di Cassino ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordinanza di improcedibilità del ricorso per mancata comparizione del ricorrente e, rilevato che "il ricorso non appare prima face accoglibile", ha confermato il verbale impugnato e ha compensato le spese di giudizio.
Avverso detta ordinanza emessa in data 30.4.2008, la ricorrente ha proposto appello, rilevando che la statuizione del giudice Ai prime cure era manifestamente ingiusta per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione e ha chiesto l'annullamento del verbale impugnato per i motivi tutti indicati nel ricorso relativi alla insufficiente motivazione circa la mancata contestazione immediata, oltre al difetto di taratura del dispositivo di rilevazione dell'infrazione, difetto di motivazione e di prova sull'infrazione contestata.
Il Giudice d'appello ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 5.2.2009 concedendo termine per la notifica del ricorso e del decreto all'appellato.
Alla predetta udienza del 5.2.2009 si è costituito in giudizio il Comune di @@ D'@@ che ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto e la conferma della ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Cassino con la quale è stato dichiarato improcedibile il ricorso per i motivi innanzi detti.
Instaurato così il contradditorio il Giudice ha rinviato all'udienza dell'11.6.09 per l'acquisizione del fascicolo di I grado ed a tale udienza ha rinviato al 5.11.2009 per la discussione con termine sino a 10 giorni prima per il deposito di memorie conclusionali.
La causa, dunque, è stata rinviata all'8.1.2010 ed ancora al 22.7.2010 per la discussione e la lettura del dispositivo.
Pertanto, sulle conclusioni in epigrafe rassegnate dalle parti, la causa, alla udienza del 29.10.2010, è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello, al vaglio della documentazione prodotta e acquisita in corso di causa, risulta essere fondato e meritevole di accoglimento.
Ed invero, l'ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Cassino con la quale è stato dichiarato improcedibile il ricorso promosso da @@ per mancata comparizione della ricorrente ed è stato rilevato che il ricorso non appare "prima face" accoglitele, per cui si è confermato il verbale impugnato e si sono compensate le spese di giudizio, secondo questo giudicante, è sorretta da una motivazione erronea, laddove il Giudice di Pace ha ritenuto non accoglibile il ricorso e non si è pronunciato sul motivo del difetto di motivazione e di prova dell'infrazione contestata, nonché sul motivo della mancanza di taratura aggiornata e periodica dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della infrazione, implicitamente escludendo la necessità di un controllo periodico finalizzato alla taratura della stessa.
Infatti, secondo questo giudicante, che già si è pronunciato in casi analoghi, in tema di determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente omologate, ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli, al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione.
Del resto, tale preventivo e periodico controllo risulta ancor più indispensabile se si considera che la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile e, pertanto, in assenza di idonea e periodica procedura di taratura, la stessa risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo.
Infatti, i misuratori di velocità degli autoveicoli, in quanto determinano gravi sanzioni amministrative - pecuniarie e di sottrazione di punti dalla patente con il conseguente rischio di sospensione o ritiro della stessa -, ricadendo nell'ambito della cosiddetta metrologia legale, necessitano della taratura periodica.
D'altro canto, la stessa omologazione del Ministero LL. PP., n. 4130 del 24 dicembre 2004, relativa ai dispositivi denominati Traffiphot III - SR e Traffiphot III SR - Photored V come misuratori di velocità, fa menzione della taratura, laddove all'art. 5 si prevede espressamente che: "Gli organi di polizia stradale che utilizzino ì dispositivi "Traffiphot III - SR e Traffiphot III SR - Photored V" come misuratori di velocità, sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo guanto previsto dal manuale dell'utente, almeno con cadenza annuale".
Dunque, la necessità della taratura periodica del Traffiphot III - SR è sancita proprio dal D.M. n. 4130 del 24.12.2004 che ne ha approvato l'utilizzo, per cui, è facile argomentare che è lo stesso Ministero - con suo decreto - a concedere l'approvazione dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento dell'infrazione, con riserva di verifica e controllo della taratura della stessa.
Pertanto, è evidente la necessità della taratura periodica dell'apparecchio in questione essendo la stessa prevista dal citato decreto ministeriale ed essendo detta taratura, l'unica operazione in grado di rilevare e correggere eventuali errori sistematici che non può essere sostituita da alcuna tolleranza del 5% della velocità rilevata.
Orbene, dall'esame della documentazione versata in atti dal Comune convenuto, emerge che detta apparecchiatura è stata omologata e tarata con "cert. di tar. 0319 del 12.3.07 e che la stessa è stata verificata in perfetta funzionalità al momento in cui è stata installata (come da relazione tecnica agli atti)...", ma non risulta che detta apparecchiatura è stata tarata nelle circostanze di tempo e di luogo di cui alla rilevata infrazione avvenuta in data 8.11.2007, e neppure risulta agli atti la relazione tecnica della verifica della perfetta funzionalità al momento della infrazione di cui si fa menzione nel verbale impugnato, con la conseguenza che non si può determinare, con un sufficiente grado di certezza, la velocità tenuta dal veicolo dell'odierna appellante, soprattutto se si tiene conto che risulta superata di soli Km/h 11 la velocità massima consentita nel fratto di strada percorso (v. verbale impugnato dell'8.11.2007).
Pertanto, atteso che, secondo la normativa vigente, la taratura periodica è necessaria in quanto è l'unico metodo con cui si può assicurare la riferibilità a campioni nazionali riconosciuti per la legge e, quindi, l'unico sistema per verificare la presenza di errori sistematici rispetto a tali campioni, sia al momento della consegna dello strumento da parte del fabbricante, sia durante l'uso, l'omessa o la mancata periodica taratura dell'apparecchiatura utilizzata, determina la illegittimità dell'opposto verbale.
In conclusione, secondo questo giudicante, il Comando di Polizia Municipale che si avvale di congegni elettronici per il rilevamento di eventuali infrazioni dei limiti di velocità, è tenuto alla taratura periodica di detti apparecchi.
E ciò perché detta operazione è l'unica in grado - come ha di recente statuito, il Giudice di Pace di Pozzuoli con sentenza del 29/03 - 2.4.2006, che questo giudicante condivide pienamente - "di rilevare e correggere eventuali errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste e non può essere sostituita da alcuna tolleranza forfetario ... La taratura periodica permette, inoltre, di tenere sotto controllo la stabilità nel tempo dello strumento e di riscontrare anche gli effetti che, per esempio, un eventuale shock meccanico o termico può avere accidentalmente provocato. Ne consegue, che il valore letto dallo strumento di misura può non rientrare pianelle tolleranze originali e, in tanti casi, il livello di accuratezza può non essere più in grado di soddisfare le esigenze della misura... Tale preventivo controllo risulta ancor più indispensabile se si considera che la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile e, pertanto, in assenza di idonea procedura di taratura, la misurazione della velocità risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo".
All'uopo il Giudice di Pace di Pozzuoli - in linea alle nonne Uni 30012 che prevedono che tali dispositivi elettronici siano sottoposti, in maniera cadenzata ed obbligatoria, a verifiche da parte di appositi centri Sit, autorizzati al rilascio di certificati di (aratura - ha rilevato che "non può esistere alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali", né tanto meno "possono essere considerale fonti di prova le risultanze di apparecchiature soltanto "omologate", ma è necessario che tali risultanze siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione "(nello stesso senso, v. sentenza del G.d.P. di Portogmaro n. 551/05; sentenza del G.d.P. di Empoli n. 139/06; sentenza del G.d.P. di Bari n. 3668/2006).
In definitiva, non essendovi agli atti la prova che l'apparecchio utilizzato sia stato sottoposto a verifiche periodiche, oltre al controllo avvenuto in data 12.3.2007, non vi è certezza che il suo funzionamento sia stato regolare al momento della infrazione, oltre alla mancanza agli atti della fotografia ritraente l'autovettura e il luogo della infrazione stessa.
Pertanto, non essendo stata provata la legittimità dell'apparecchiatura utilizzata, né risulta l'effettività della infrazione al codice della strada, anche in considerazione che, nel caso di specie, è stato contestato di aver superato per soli Km/h 11 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso, l'appello - al vaglio della documentazione acquisita e versata in atti e delle suddette argomentazioni, assorbenti di ogni altra censura sollevata -, è fondato C merita il pieno accoglimento.
Sussistono, però, giusti motivi, ravvisati nella pecularietà della pronuncia, per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr. Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da @@, con ricorso depositato il 23.6.2008 nei confronti del Comune di @@ d'@@, in persona del legale rapp.te p.t. ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso proposto da @@ e, anche in riforma della ordinanza del Giudice di Pace di Cassino del 30.4.2008 in riferimento al procedimento n. 3892/07 R.G.,
b) annulla il verbale di accertamento n. (...) del 4.8.2007 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di @@ d'@@;
c) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Cassino, il 29 ottobre 2010.
Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2010.
Trib. Cassino, 15-11-2010
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con atto depositato in data 23.6.08, la sig. @@ ha proposto appello davanti al Tribunale di Cassino, quale Giudice di n. grado, per ottenere la riforma della ordinanza emessa in data 30.4.2008 dal Giudice di Pace di Cassino in esito al procediemento n. 3892/07 R.G. relativo alla opposizione al verbale di accertamento della violazione all'art. 142, comma 8, C.d.S., n. 3409/2007 del 4.8.2007, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di @@ d'@@, per aver superato di soli Km/h 11 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (v. verbale impugnato dell'8.11.2007).
Con la suddetta ordinanza il Giudice di Pace di Cassino ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordinanza di improcedibilità del ricorso per mancata comparizione del ricorrente e, rilevato che "il ricorso non appare prima face accoglibile", ha confermato il verbale impugnato e ha compensato le spese di giudizio.
Avverso detta ordinanza emessa in data 30.4.2008, la ricorrente ha proposto appello, rilevando che la statuizione del giudice Ai prime cure era manifestamente ingiusta per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione e ha chiesto l'annullamento del verbale impugnato per i motivi tutti indicati nel ricorso relativi alla insufficiente motivazione circa la mancata contestazione immediata, oltre al difetto di taratura del dispositivo di rilevazione dell'infrazione, difetto di motivazione e di prova sull'infrazione contestata.
Il Giudice d'appello ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 5.2.2009 concedendo termine per la notifica del ricorso e del decreto all'appellato.
Alla predetta udienza del 5.2.2009 si è costituito in giudizio il Comune di @@ D'@@ che ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto e la conferma della ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Cassino con la quale è stato dichiarato improcedibile il ricorso per i motivi innanzi detti.
Instaurato così il contradditorio il Giudice ha rinviato all'udienza dell'11.6.09 per l'acquisizione del fascicolo di I grado ed a tale udienza ha rinviato al 5.11.2009 per la discussione con termine sino a 10 giorni prima per il deposito di memorie conclusionali.
La causa, dunque, è stata rinviata all'8.1.2010 ed ancora al 22.7.2010 per la discussione e la lettura del dispositivo.
Pertanto, sulle conclusioni in epigrafe rassegnate dalle parti, la causa, alla udienza del 29.10.2010, è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello, al vaglio della documentazione prodotta e acquisita in corso di causa, risulta essere fondato e meritevole di accoglimento.
Ed invero, l'ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Cassino con la quale è stato dichiarato improcedibile il ricorso promosso da @@ per mancata comparizione della ricorrente ed è stato rilevato che il ricorso non appare "prima face" accoglitele, per cui si è confermato il verbale impugnato e si sono compensate le spese di giudizio, secondo questo giudicante, è sorretta da una motivazione erronea, laddove il Giudice di Pace ha ritenuto non accoglibile il ricorso e non si è pronunciato sul motivo del difetto di motivazione e di prova dell'infrazione contestata, nonché sul motivo della mancanza di taratura aggiornata e periodica dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della infrazione, implicitamente escludendo la necessità di un controllo periodico finalizzato alla taratura della stessa.
Infatti, secondo questo giudicante, che già si è pronunciato in casi analoghi, in tema di determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente omologate, ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli, al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione.
Del resto, tale preventivo e periodico controllo risulta ancor più indispensabile se si considera che la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile e, pertanto, in assenza di idonea e periodica procedura di taratura, la stessa risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo.
Infatti, i misuratori di velocità degli autoveicoli, in quanto determinano gravi sanzioni amministrative - pecuniarie e di sottrazione di punti dalla patente con il conseguente rischio di sospensione o ritiro della stessa -, ricadendo nell'ambito della cosiddetta metrologia legale, necessitano della taratura periodica.
D'altro canto, la stessa omologazione del Ministero LL. PP., n. 4130 del 24 dicembre 2004, relativa ai dispositivi denominati Traffiphot III - SR e Traffiphot III SR - Photored V come misuratori di velocità, fa menzione della taratura, laddove all'art. 5 si prevede espressamente che: "Gli organi di polizia stradale che utilizzino ì dispositivi "Traffiphot III - SR e Traffiphot III SR - Photored V" come misuratori di velocità, sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo guanto previsto dal manuale dell'utente, almeno con cadenza annuale".
Dunque, la necessità della taratura periodica del Traffiphot III - SR è sancita proprio dal D.M. n. 4130 del 24.12.2004 che ne ha approvato l'utilizzo, per cui, è facile argomentare che è lo stesso Ministero - con suo decreto - a concedere l'approvazione dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento dell'infrazione, con riserva di verifica e controllo della taratura della stessa.
Pertanto, è evidente la necessità della taratura periodica dell'apparecchio in questione essendo la stessa prevista dal citato decreto ministeriale ed essendo detta taratura, l'unica operazione in grado di rilevare e correggere eventuali errori sistematici che non può essere sostituita da alcuna tolleranza del 5% della velocità rilevata.
Orbene, dall'esame della documentazione versata in atti dal Comune convenuto, emerge che detta apparecchiatura è stata omologata e tarata con "cert. di tar. 0319 del 12.3.07 e che la stessa è stata verificata in perfetta funzionalità al momento in cui è stata installata (come da relazione tecnica agli atti)...", ma non risulta che detta apparecchiatura è stata tarata nelle circostanze di tempo e di luogo di cui alla rilevata infrazione avvenuta in data 8.11.2007, e neppure risulta agli atti la relazione tecnica della verifica della perfetta funzionalità al momento della infrazione di cui si fa menzione nel verbale impugnato, con la conseguenza che non si può determinare, con un sufficiente grado di certezza, la velocità tenuta dal veicolo dell'odierna appellante, soprattutto se si tiene conto che risulta superata di soli Km/h 11 la velocità massima consentita nel fratto di strada percorso (v. verbale impugnato dell'8.11.2007).
Pertanto, atteso che, secondo la normativa vigente, la taratura periodica è necessaria in quanto è l'unico metodo con cui si può assicurare la riferibilità a campioni nazionali riconosciuti per la legge e, quindi, l'unico sistema per verificare la presenza di errori sistematici rispetto a tali campioni, sia al momento della consegna dello strumento da parte del fabbricante, sia durante l'uso, l'omessa o la mancata periodica taratura dell'apparecchiatura utilizzata, determina la illegittimità dell'opposto verbale.
In conclusione, secondo questo giudicante, il Comando di Polizia Municipale che si avvale di congegni elettronici per il rilevamento di eventuali infrazioni dei limiti di velocità, è tenuto alla taratura periodica di detti apparecchi.
E ciò perché detta operazione è l'unica in grado - come ha di recente statuito, il Giudice di Pace di Pozzuoli con sentenza del 29/03 - 2.4.2006, che questo giudicante condivide pienamente - "di rilevare e correggere eventuali errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste e non può essere sostituita da alcuna tolleranza forfetario ... La taratura periodica permette, inoltre, di tenere sotto controllo la stabilità nel tempo dello strumento e di riscontrare anche gli effetti che, per esempio, un eventuale shock meccanico o termico può avere accidentalmente provocato. Ne consegue, che il valore letto dallo strumento di misura può non rientrare pianelle tolleranze originali e, in tanti casi, il livello di accuratezza può non essere più in grado di soddisfare le esigenze della misura... Tale preventivo controllo risulta ancor più indispensabile se si considera che la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile e, pertanto, in assenza di idonea procedura di taratura, la misurazione della velocità risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo".
All'uopo il Giudice di Pace di Pozzuoli - in linea alle nonne Uni 30012 che prevedono che tali dispositivi elettronici siano sottoposti, in maniera cadenzata ed obbligatoria, a verifiche da parte di appositi centri Sit, autorizzati al rilascio di certificati di (aratura - ha rilevato che "non può esistere alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali", né tanto meno "possono essere considerale fonti di prova le risultanze di apparecchiature soltanto "omologate", ma è necessario che tali risultanze siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione "(nello stesso senso, v. sentenza del G.d.P. di Portogmaro n. 551/05; sentenza del G.d.P. di Empoli n. 139/06; sentenza del G.d.P. di Bari n. 3668/2006).
In definitiva, non essendovi agli atti la prova che l'apparecchio utilizzato sia stato sottoposto a verifiche periodiche, oltre al controllo avvenuto in data 12.3.2007, non vi è certezza che il suo funzionamento sia stato regolare al momento della infrazione, oltre alla mancanza agli atti della fotografia ritraente l'autovettura e il luogo della infrazione stessa.
Pertanto, non essendo stata provata la legittimità dell'apparecchiatura utilizzata, né risulta l'effettività della infrazione al codice della strada, anche in considerazione che, nel caso di specie, è stato contestato di aver superato per soli Km/h 11 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso, l'appello - al vaglio della documentazione acquisita e versata in atti e delle suddette argomentazioni, assorbenti di ogni altra censura sollevata -, è fondato C merita il pieno accoglimento.
Sussistono, però, giusti motivi, ravvisati nella pecularietà della pronuncia, per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr. Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da @@, con ricorso depositato il 23.6.2008 nei confronti del Comune di @@ d'@@, in persona del legale rapp.te p.t. ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso proposto da @@ e, anche in riforma della ordinanza del Giudice di Pace di Cassino del 30.4.2008 in riferimento al procedimento n. 3892/07 R.G.,
b) annulla il verbale di accertamento n. (...) del 4.8.2007 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di @@ d'@@;
c) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Cassino, il 29 ottobre 2010.
Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2010.
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