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martedì 4 febbraio 2020

Guardia di Finanza: Indennità di ausiliaria e pensione definitiva

C. Conti Lazio Sez. giurisdiz., Sent., 31-07-2012, n. 798
Fatto Diritto P.Q.M. 
Svolgimento del processo
Il sig. (Lpd), con ricorso del 29.7.2011, ha impugnato il provvedimento in epigrafe ritenendo che, in sede di liquidazione della pensione definitiva, il Comando in epigrafe abbia sbagliato nell'effettuare il computo dell'indennità di ausiliaria.
Espone il ricorrente che, cessato dal servizio il 13.4.1997, è stato richiamato sino al 1 agosto 2001, data dalla quale gode di pensione, nel cui computo, però, rileva un errore in relazione al quantum dell'indennità di ausiliaria nell'importo maturato al 10.4.2001 e, quindi, con riflesso sugli importi successivi.
Nel merito, richiamata l'art. 46 della legge n. 212/83 e le altre norme correlate in materia di attribuzione dell'indennità di ausiliaria, chiede che questa Corte riconosca il suo diritto a ricevere una pensione nella quale l'indennità di ausiliaria sia correttamente commisurata all'80% del differenziale tra trattamento di quiescenza e quello stipendiale dei pari grado in servizio.
L'I.N.P.S. - ex gestione Inpdap - ha inviato memoria in data 27.3.2012 nella quale ha chiesto l'estromissione dal giudizio trattandosi di trattamento di quiescenza liquidato ante 1 ottobre 2010, data sotto la quale l'INPDAP ha rilevato la gestione pensionistica, tra l'altro, del personale dei Corpi di Polizia.
Il Comando Guardia di Finanza si è costituito con memoria del 27.4.2012 nella quale, richiamate genericamente le disposizioni che disciplinano l'indennità di ausiliaria, chiede che il ricorso sia respinto.
All'odierna udienza il Luogotenente (Lpd), rappresentante del Corpo della Guardia di Finanza, ha insistito per il rigetto del ricorso, come da memoria in atti, confermando che in sede di riliquidazione del trattamento di quiescenza era stato mantenuto il trattamento più favorevole.
Motivi della decisione
Questo Giudice, in via preliminare rispetto ad ogni valutazione, nel merito, della pretesa fatta valere con il ricorso in esame, deve disporre l'estromissione dal giudizio dell'I.N.P.S. - ex gestione INPDAP - in quanto, quale ordinatore secondario di spesa, non è legittimato passivamente e è privo di qualsiasi potere provvedimentale nella materia de qua.
Il sig. (Lpd) ha adito questa Corte lamentando l'erronea liquidazione del proprio trattamento di quiescenza al termine del periodo di richiamo (31.7.2001), sostanzialmente derivante dal computo dell'indennità di ausiliaria in misura inferiore a quella maturata (e dovuta) a tale data.
In particolare ritiene inspiegabile la decurtazione della stessa da Euro 4.233,97 ad Euro 1939,60.
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Come è noto, l'istituto dell'indennità di ausiliaria attiene a trattamento di quiescenza (e non ad un tertium genus come ritiene il ricorrente), ha natura accessoria ed è corrisposta ai sensi dell'art. 6, comma 10 della legge n. 404/1990, che ha sostituito l'art. 46 delle legge n. 212/83.che così disponeva (perché ora abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 803, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) "Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale, né della quota di aggiunta di famiglia. 
Le disposizioni di cui agli artt. 67, terzo comma, e 69 primo e terzo comma, della L. 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle di cui all'articolo 55 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sono estese al sottufficiale dell'ausiliaria. 
Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 7 per cento, è liquidato al sottufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente o dal richiamo, maggiorati degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria non altrimenti computato in precedenti eventuali liquidazioni, nonché dell'indennità di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia stato richiamato dall'ausiliaria per almeno un anno, è liquidato all'atto della cessazione dal richiamo un nuovo trattamento di quiescenza, sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali maturati nel periodo trascorso in ausiliaria prima del richiamo stesso". Il m.llo P. M. si duole, quindi, che la riliquidazione operata al termine del periodo di richiamo, così come previsto dal 3° comma dell'art. 46 richiamato, in una con quanto disposto al comma 1, non sia avvenuta nel rispetto delle disposizioni che precedono e trae questo convincimento dalla lettura del decreto impugnato il quale, all'art. 2, evidenzia un importo di indennità di ausiliaria pari ad Euro 4.233,97 mentre al 31.7.2001 la stessa voce si è ridotta ad Euro 1.939,60, in contraddizione con quanto ritenuto dallo stesso ricorrente, ovvero un costante aumento, come avvenuto per tutti gli anni precedenti.
L'Amministrazione replica, però, di aver provveduto alla liquidazione applicando la disposizione di cui all'art. 57, comma 1 del D.P.R. n. 1092/73 (anch'esso ora abrogato per effetto della norma sopra richiamata) "Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa provvisti di pensione normale e richiamati in servizio hanno diritto, all'atto del ricollocamento in congedo o in congedo assoluto, alla riliquidazione della pensione in relazione al nuovo servizio prestato; se il richiamo ha avuto una durata di almeno un anno intero, ai fini della riliquidazione si considera anche l'ultimo stipendio percepito". Ora emerge dal prospetto dimostrativo depositato in atti che l'indennità di ausiliaria spettante al m.llo P. M., prima del termine del suo richiamo, era determinata dalla differenza (con percentuale decrescente dall'80% al 77% per gli anni 1997/2000) e del 76% per l'anno 2001) dell'indennità di ausiliaria rispetto allo stipendio del parigrado in servizio pari, appunto ad Euro 4233,97 (Stipendio del parigrado Euro 22.769,66 mentre la pensione annua lorda era di Euro 17.355,11, con differenza di Euro 5414,56 che, con le percentuali indicate giunge ad Euro 4.233,97).
All'atto della cessazione del richiamo si è proceduto ad una liquidazione ex novo con attribuzione, ai fini del calcolo della pensione dello stesso stipendio annuo lordo livello 7 bis del parigrado in servizio, della RIA, dello scatto di grado e dell'emolumento ex art. 3, comma 2 della legge n. 85/97 che ha sensibilmente ridotto la differenza tra lo stipendio del parigrado in servizio e la pensione annua lorda attribuita al ricorrente (pari ora ad Euro 2552,11 in luogo della precedente pari ad Euro 5414,56) che ha comportato un'indennità di ausiliaria, nella percentuale del 76%, (come previsto dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 165/97) pari ad Euro 1939,60, come correttamente effettuato dall'Amministrazione.
In buona sostanza la riduzione dell'indennità di ausiliaria è da addebitarsi al migliore stipendio preso a parametro per la riliquidazione del trattamento di quiescenza.
In conclusione, il ricorso del sig. (Lpd) è infondato poiché il provvedimento di riliquidazione della pensione, ad avviso di questo Giudice, si dimostra corretto.
In ragione della natura della controversia, vi sono sufficienti ragioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico delle Pensioni della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando, RESPINGE il ricorso n. 071393/PM del registro di Segreteria proposto dal sig. (Lpd) Spese compensate.

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