Translate

martedì 4 febbraio 2020

13 verbali per violazione delle norme del codice della strada rilevati con traffiphot - Ricorso al TAR

ATTI AMMINISTRATIVI
T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 04-02-2011, n. 1078

Fatto - Diritto P.Q.M. 
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente, a seguito dell'elevazione nei suoi confronti, nella seconda metà dell'anno 2009, di n. 13 verbali per violazione delle norme del codice della strada concernenti i limiti di velocità, ha presentato opposizione agli stessi dinanzi al Prefetto di Roma e, venuto a conoscenza della intervenuta presentazione di numerosi esposti alla Procura della Repubblica di Civitavecchia in ordine ai dispositivi di autovelox installati da parte del Comune di Fiumicino sulla via Aurelia, ha inoltrato al detto Comune, due istanze di accesso alla documentazione amministrativa rispettivamente in data 8.7.201012.7.2010 e 23.7.201027.7.2010, per accertare la conformità della collocazione e della gestione dei detti apparecchi, nonché il loro regolare funzionamento, anche al fine di potere adeguatamente tutelare i propri interessi in sede giurisdizionale.
Decorso inutilmente il termine di legge, il ricorrente, con il ricorso di cui in epigrafe, ha dedotto l'illegittimità del conseguente diniego implicito per violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 3, 4, 7, 8 e 9 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, nonché per eccesso di potere.
Il Comune di Fiumicino si è costituito in giudizio in data 22.11.2010, depositando memoria difensiva, con allegata documentazione, con la quale ha dedotto la carenza di interesse del ricorrente alla trattazione nel merito del ricorso, atteso che lo stesso non si è curato di coltivare le analoghe istanze in precedenza presentate al Comune. Ha rilevato inoltre che, al momento di presentazione delle istanze di cui trattasi, i ricorsi avverso i verbali di infrazione erano già stati proposti, osservando che, con la domanda di accesso, il ricorrente mira, nella sostanza, ad esercitare un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione, visto anche il tenore della documentazione richiesta (capitolato della gara per la fornitura delle dette apparecchiature etc.).
Con memoria del 25.11.2010 il ricorrente ha controdedotto, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 25.11.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti coma da separato verbale di causa.
Si premette che, dall'esame della documentazione in atti, emerge il diverso tenore delle istanze di accesso alla documentazione amministrativa presentate al Comune da parte del ricorrente nel mese di marzo 2010, rispetto a quanto richiesto con le istanze di cui trattasi, presentate nel mese di luglio 2010; in ogni caso, con riguardo alle prime, il ricorrente dichiara di non avere ricevuto il riscontro di cui alle note depositate in copia agli atti da parte del Comune, che non ha tuttavia allegatola prova certa della data di ricezione da parte dell'interessato.
E, comunque, il ricorrente era legittimato alla presentazione di una nuova istanza avente un oggetto diverso dalle istanze originarie.
Quanto, poi, all'ulteriore circostanza rilevata da parte della difesa del Comune, dell'essere già stati presentati i ricorsi in opposizione ai verbali di elevazione della sanzione dinanzi al Prefetto al momento della presentazione delle istanze di accesso di cui trattasi, deve rilevarsi che l'esigenza di tutela giuridica dei propri interessi non può ritenersi in tal modo esaurita, atteso che, in caso di rigetto dei ricorsi amministrativi, l'interessato potrebbe volere impugnare la decisione negativa dinanzi al giudice ordinario, necessitando, pertanto, a tal fine, di tutta la documentazione concernente la vicenda di cui trattasi.
Nel merito è confermato in atti che il Comune di Fiumicino non ha provveduto nei termini di legge a mettere a disposizione del ricorrente la documentazione amministrativa richiesta; né vi ha provveduto nel corso del presente giudizio.
Le istanze in oggetto concernono una pluralità di documenti amministrativi, tutti relativi al posizionamento, alla manutenzione e alla gestione degli apparecchi autovelox nel territorio del Comune di Fiumicino, nonché alla gara pubblica per il servizio di noleggio delle attrezzature e di affidamento del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio.
In particolare, con la prima istanza del 5.7.2010, il ricorrente ha richiesto:
- il capitolato speciale di oneri relativo all'appalto di servizi di cui in precedenza;
- il contratto di noleggio delle attrezzature;
- l'ordinanza comunale di classificazione tecnica della via Aurelia;
- l'ordinanza di apposizione della segnaletica del centro abitato e del limite di velocità.
Con la seconda istanza del 23.7.2010, il ricorrente ha richiesto in aggiunta:
- la deliberazione della Giunta di determinazione delle spese di accertamento e di notifica dei verbali relativi al superamento dei limiti di velocità;
- i dati statistici relativi all'incidentalità/infortunistica sulla via Aurelia, allegati alla richiesta di deroga alla contestazione immediata;
- l'ordinanza di apposizione della segnaletica del centro abitato e del limite di velocità;
- la copia conforme del verbale n. 11190593V di cui al prot. n. 215730/09 dell'8.8.2009;
- il certificato di verifica periodica relativa all'anno 2010 dell'autovelox traffiphot III SR.
Dall'elencazione pedissequamente riportata, è evidente che la documentazione richiesta dal ricorrente con le istanze di cui trattasi era indubbiamente attinente alla esigenza di tutela dei propri interessi, con riferimento ai verbali di infrazione elevati nei suoi confronti.
Né si ritiene di potere condividere quanto dedotto dal Comune in ordine ad un preteso controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione da parte del ricorrente, atteso che anche gli atti di gara, per le indicate modalità di svolgimento del servizio e per il relativo precipuo oggetto, appaiono conferenti alla esigenza di tutela del ricorrente; senza considerare, poi, che non si tratta di un caso isolato, concernente esclusivamente il ricorrente, ma anzi la questione ha coinvolto un rilevante numero di persone, determinandone la imponente reazione in diverse sedi istituzionali.
Per gli argomenti già sopra spesi a sostegno dell'ammissibilità del gravame, il silenzio rigetto formatosi sulle istanze di accesso si appalesa illegittimo, non ricorrendo elementi sufficienti a supportarlo..
Il provvedimento tacito di diniego deve essere pertanto annullato, e deve conseguentemente essere ordinato al Comune di Fiumicino di permettere l'accesso ai documenti amministrativi richiesti con le indicate istanze dell'8.7.2010 e del 23.7.2010, ricevute rispettivamente in data 12.7.2010 e 27.7.2010, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione, se antecedente, della presente decisione.
In attuazione del principio di soccombenza, il Comune di Fiumicino deve essere condannato a rifondere in favore del ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1000 (mille).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato e ordina al Comune di Fiumicino di permettere al ricorrente l'accesso ai documenti amministrativi richiesti con le indicate istanze dell'8.7.2010 e del 23.7.2010, ricevute rispettivamente in data 12.7.2010 e 27.7.2010, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione, se antecedente, della presente sentenza.
Condanna l'amministrazione comunale resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre IVA e CPA..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Nessun commento: