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martedì 4 febbraio 2020

T.A.R.: "diniego del riconoscimento da causa di servizio ed equo indennizzo delle infermità "

T.A.R. (Lpd) (Lpd) (Lpd), Sent., 14-01-2013, n. 25
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il sig. (Lpd), Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di (Lpd) (Lpd), ricorre contro i provvedimenti aventi ad oggetto il diniego del riconoscimento da causa di servizio ed equo indennizzo delle infermità dallo stesso denunciate e meglio indicate in atti.
Espone di aver assunto servizio in data 11 gennaio 1983. Con due istanze, rispettivamente dell'8 luglio 2002 e del 16 dicembre 2002, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e contestualmente la concessione dell'equo indennizzo per numerose infermità contratte durante il servizio, svolto - in particolare - presso le sedi di Catania, Roma e (Lpd) (Lpd).
La Commissione Medica Ospedaliera di Messina (sulla base della visita collegiale del 30.01.2003, giusta verbale ML/AB n. 898 del 26.3.2004) riscontrava le seguenti infermità: 1) ipertensione arteriosa con iniziale secondarietà d'organo cardio-retinica in buon compenso emodinamico; 2) spondilouncoartrosi del rachide cervicale; 3) protrusione discale C5-C6 rmn evidenziata e note cliniche di radicolopatia C5-C6 a dx; 4) ernia discale L4-L5 e minima protrusione discale L3-L4 rmn documentata senza significativa incidenza funzionale. Il Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze riteneva non ascrivibili a dipendenza da causa di servizio l'ipertensione arteriosa, la spondilouncoartrosi del rachide cervicale e la protrusione discale C5-C6 rmn evidenziata e note cliniche di radicolopatia C5-C6 a dx, mentre riconosceva dipendente da causa di servizio l'ernia discale L4-L5 e minima protrusione discale L3-L4 rmn documentata senza significativa incidenza funzionale.
Il Ministero dell'Interno con il decreto n. 1554 del 16 aprile 2009 respingeva le istanze presentate dal ricorrente, ritenendo le prime tre non dipendenti da causa di servizio, mentre la quarta non ascrivibile a categoria.
Tali provvedimenti sono stati impugnati con articolate censure, limitatamente alle patologie non riconosciute come dipendenti da causa di servizio.
Si è costituita l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 263 del 5 aprile 2012 il Collegio ha disposto verificazione, ai sensi dell'art. 66 del c.p.a., da affidarsi all'Istituto "Policlinico Militare Celio" in Roma, Dipartimento di Area Medica, per l'accertamento della sussistenza o meno del nesso eziologico causale o concausale delle diverse patologie denunciate dal ricorrente, e diffusamente descritte in atti, dal servizio prestato.
Eseguita la verificazione, alla pubblica udienza del giorno 19 dicembre 2012 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione nel merito.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato nei limiti di quanto si va ad esporre.
1. Osserva in via preliminare il Collegio che parte ricorrente ha allegato, a supporto della propria domanda, uno specifico parere medico-legale che, richiamando conclusioni della letteratura scientifica, afferma l'ascrivibilità delle patologie meglio ivi elencate a causa/concausa di servizio (all. 12 della produzione di parte ricorrente) e ha dedotto che il parere del Comitato di verifica è affidato a formule stereotipate, e dunque privo di effettivo supporto motivazionale.
In conformità a precedenti del Tribunale, ai fini della decisione della lite il Collegio ha quindi disposto apposita istruttoria: invero, sebbene la giurisprudenza sia orientata a riconoscere prevalenza al parere degli organismi come il Comitato di verifica (in precedenza CPPO), attesa la loro composizione e specializzazione (da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2011, n. 5374) , è anche vero che tale orientamento si è formato in relazione alla risoluzione delle antinomie interne al procedimento di verifica della dipendenza della causa di servizio (nel suo "an" o relativamente alla ascrivibilità a categorie), ovvero al contrasto tra il giudizio della Commissione medica e quello dell'organismo superiore.
Ma nel caso in cui sia quest'ultimo giudizio ad essere censurato per difetto sostanziale di motivazione e la censura sia suffragata da sufficienti elementi di prova, quale, nello specifico, un parere medico legale di segno opposto alle conclusioni esposte nei provvedimenti impugnati, allora è necessario che il sindacato del giudice amministrativo non si arresti di fronte ad una precostituita presunzione di preferibilità del giudizio tecnico rispetto a quello di parte, perché ciò produrrebbe evidenti ed incontrollabili vuoti di tutela (si veda TAR (Lpd) (Lpd), ord. nr. 349 del 20 aprile 2011, sent. nr. 353 del 10 marzo 2011 e nr. 457 del 25 maggio 2011, nonché, da ultimo ord. nr. 205 del 7 marzo 2012).
Nel caso all'esame del Collegio, il ricorrente ha prospettato la riconducibilità dell'intero stato patologico da cui è affetto al servizio prestato nella Polizia di Stato, le cui caratteristiche di stress e di particolare impegno psico-fisico sono ampiamente suffragate in atti; ha sostenuto le sue ragioni producendo parere medico-legale; le motivazioni del rigetto dell'istanza non pongono in dubbio l'insorgenza delle patologie, limitandosi, in sostanza, a riferirne l'esistenza, sotto il profilo del nesso eziologico, alle condizioni congenite del soggetto con formule sostanzialmente insufficienti a rendere palese l'avvenuta effettiva ponderazione delle ragioni di parte ricorrente.
La risoluzione della controversia è dunque interamente dipendente da un accertamento tecnico a natura medico legale che, non involgendo alcun aspetto discrezionale dell'agire amministrativo, consente l'esplicazione di un pieno sindacato da parte del giudice, che per essere condotto, necessita di adeguato accertamento istruttorio.
Alla stregua di siffatte premesse è stata disposta una verificazione, ai sensi dell'art. 66 del c.p.a., da affidarsi all'Istituto "Policlinico Militare Celio" in Roma, Dipartimento di Area Medica , con oggetto l'accertamento della sussistenza o meno del nesso eziologico causale o concausale delle diverse patologie denunciate dal ricorrente, e diffusamente descritte in atti, dal servizio prestato.
2. Con relazione in data 28 aprile 2012, l'organo incaricato della verificazione, a seguito degli accertamenti espletati sugli atti, nel pieno contraddittorio delle parti, ha ritenuto configurabile la sussistenza di un nesso eziologico, rispetto al servizio prestato, delle patologie "spondilouncoartrosi del rachide cervicale e la protrusione discale C5-C6 rmn evidenziata e note cliniche di radicolopatia C5-C6 a dx", "trattandosi di infermità dovute a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni, in correlazione con l'usura conseguente al tipo di attività svolta, e quindi sull'insorgenza e decorso delle quali ha influito, sia sotto il profilo causale che sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio prestato in ambienti chiusi, all'aperto, in missioni, al caldo torrido, al freddo umido, nell'ambito delle mansioni di competenza, caratterizzate da particolari e gravose condizioni di disagio". Ha invece escluso la dipendenza da causa di servizio della patologia "ipertensione arteriosa con iniziale secondarietà d'organo cardio-retinica in buon compenso emodinamico" in quanto " trattasi di patologia essenziale, cioè non correlabile al servizio prestato e la cui origine ed insorgenza è determinata il più delle volte da alterazioni primitive dell'endotelio vascolare e delle sue vie regolatrici".
Le conclusioni della verificazione appaiono al Collegio adeguatamente motivate, alla luce di criteri tecnico scientifici, ed immuni da profili di irragionevolezza manifesta, e possono quindi essere condivise, costituendo argomento a conferma della fondatezza delle lagnanze di parte ricorrente in ordine all'erroneità del giudizio impugnato per la parte relativa al disconoscimento della dipendenza della causa di servizio della patologia "spondilouncoartrosi del rachide cervicale e la protrusione discale C5-C6 rmn evidenziata e note cliniche di radicolopatia C5-C6 a dx".
In parziale accoglimento del ricorso va quindi disposto l'annullamento del provvedimento impugnato in parte qua .
Le spese del giudizio, anche in ragione della parziale soccombenza, possono essere compensate fra le parti, ad eccezione delle spese di verificazione, liquidate dal presidente del Tribunale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 66 cpa, D.P.R. n. 115 del 2002 e D.M. 30 maggio 2002, n. 24225 art. 21, che si pongono a carico della amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la (Lpd) Sezione Staccata di (Lpd) (Lpd), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie secondo quanto indicato in parte motiva e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato in parte qua.
Compensa spese, ad eccezione delle spese di verificazione, liquidate dal presidente del Tribunale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 66 cpa, D.P.R. n. 115 del 2002 e D.M. 30 maggio 2002, n. 24225 art. 21, che si pongono a carico delle amministrazioni resistenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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