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martedì 4 febbraio 2020

..richiesta di concessione delle 150 ore di permesso straordinario retribuito (permessi di studio)..



T.A.R. Calabria Lpd Sez. I, Sent., 27-07-2012, n. 823Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente è dipendente del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, con la qualifica di Assistente Capo della Polizia di Stato, in servizio effettivo presso la sezione Polizia Stradale di Lpd.In data 26 novembre 2008 e 23 novembre 2009, il ricorrente ha inoltrato all'amministrazione richiesta di concessione delle 150 ore di permesso straordinario retribuito (permessi di studio) ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. n. 782 del 1985 ed, in particolare, richiesta di concessione delle quattro giornate antecedenti la data dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di avvocato da svolgersi nel dicembre 2008 e nel dicembre 2009.
Dette richieste sono state respinte con i decreti meglio esplicitati in epigrafe che sono stati impugnati con distinti ricorsi, di cui in epigrafe, e che in questa sede vengono riuniti su istanza del difensore del ricorrente depositata il 12 marzo 2010.
A sostegno dei ricorsi proposti il ricorrente deduce l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 78, D.P.R. n. 782 del 1985, 22 D.P.R. n. 164 del 2002 e 16 D.P.R. n. 170 del 2007; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 7 e 10 bis della L. n. 241 del 1990.Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata affermando l'infondatezza dei ricorsi proposti e chiedendo che vengano respinti.Alla pubblica udienza del 6 luglio 2012 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
I ricorsi sono infondati e vanno pertanto respinti.
Va preliminarmente richiamato il quadro normativo che si assume violato.
Ai sensi dell'articolo 78 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, concernente il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, "l'Amministrazione della pubblica sicurezza favorisce la aspirazione del personale che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio.
A tal fine, oltre ai normali periodi di congedo straordinario per esami, è concesso un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi......L'interessato dovrà dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che è suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo già fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno successivo".Il ricorrente richiama poi il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, recante recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, che, all'articolo 22, sempre in tema di diritto allo studio, prevede che "Per la preparazione ad esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio".Infine, il ricorrente deduce in ricorso la violazione dell'articolo 16 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, recante Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007), il quale dispone che "Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonchè agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio".Sulla scorta delle norme richiamate, occorre allora preliminarmente delimitare l'ambito di operatività del riconoscimento di 150 ore per diritto allo studio. Il citato art. 78 fa riferimento espressamente al conseguimento del titolo di studio di scuola media superiore o universitario o alla partecipazione a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio.Nelle ipotesi in cui si applica l'articolo 78, il personale di polizia può chiedere che vengano attribuite e concesse, a titolo di permesso retribuito e in ragione di sei ore per ogni giorno, le 4 giornate lavorative antecedenti alla data fissata per gli esami da sostenere. Questi ultimi però devono comunque essere relativi al conseguimento dei titoli di studio o alla frequentazione dei corsi indicati dall'articolo 78.Per quanto concerne la fattispecie all'attenzione del Collegio, in merito alla richiesta formulata dal ricorrente circa la possibilità di usufruire delle 150 ore per motivi di studio e di ottenere le 4 giornate antecedenti l'esame di stato per l'abilitazione alla professione forense, questa non può ritenersi inclusa nell'ambito applicativo di cui al richiamato articolo 78 per la semplice ragione che la norma fa riferimento a "corsi di specializzazione post universitari" e agli esami che possono conseguire alla frequentazione di detti corsi. Tra questi certamente non rientra l'esame per conseguire l'abilitazione forense. Detta abilitazione va infatti considerata, a differenza di un corso di specializzazione, come un provvedimento permissivo che consegue al termine un iter complesso che prevede un periodo di pratica, il superamento di un esame finale e che consente l'esercizio di una professione.Poiché il periodo di pratica forense non può essere equiparato alla frequentazione di un corso di specializzazione post universitario, l'esame finale orientato ad ottenere l'abilitazione ad esercitare la professione forense non può essere ricompreso tra gli esami conseguenti ad un corso di specializzazione post-universitario.Tra l'altro, la stessa amministrazione dell'Interno con nota n. 333-A/9807.F.10 del 21 maggio 2001 ha chiarito che il personale della Polizia di Stato può fruire del beneficio delle 150 ore per il diritto allo studio solo "per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di scuola media superiore o universitario, nonché alla partecipazione a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate......finalizzati al conseguimento di un titolo di studio legale o di attestato professionale riconosciuto dall'ordinamento pubblico. Da quanto sopra esposto si informa che le 150 ore di permesso studio non possono essere concesse in occasione del tirocinio per la pratica forense, in quanto non finalizzato al rilascio di un diploma di specializzazione, ma alla preparazione dell'esame di Stato per l'abilitazione forense".In linea con detta corretta interpretazione, il Dirigente del Compartimento della Polizia stradale per la Calabria - Lpd in data 12 aprile 2007, in esito all'istanza inoltrata dal ricorrente il 10 aprile 2007 volta ad ottenere la concessione delle 150 ore per il diritto allo studio, aveva già comunicato che detti permessi non potevano essere concessi in quanto il tirocinio per la pratica forense non è finalizzato al rilascio di un diploma di specializzazione ma alla preparazione dell'esame di stato per l'abilitazione forense.In conclusione, se il tirocinio per la pratica forense non rientra tra le ipotesi riconducibili al menzionato articolo 78, non possono rientrarvi neanche le 4 giornate consentite a titolo di permesso retribuito antecedenti alla data di esami. Il ricorrente rispetto alla partecipazione al concorso sostenuto per conseguire l'abilitazione poteva richiedere, quindi, solo il congedo straordinario per esame nella misura dei giorni delle prove e quelli indispensabili per il raggiungimento della sede di esame e per ritornare presso la sede di servizio.
Per quanto concerne infine la lamentata mancata partecipazione procedimentale e il mancato preavviso del provvedimento negativo il Collegio ritiene applicabile alla presente fattispecie la disciplina dei vizi non invalidanti del provvedimento recata dal comma 2 dell'articolo 21-octies della 241/1990, attesa la vincolatività dell'attività amministrativa al dettato normativo innanzi richiamato che non lascia alcuna margine di scelta all'amministrazione.La norma da ultimo citata prescrive, infatti, che non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.Alla luce delle esposte argomentazioni i ricorsi sono infondati e vanno pertanto respinti.
Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese dei giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
..richiesta di concessione delle 150 ore di permesso straordinario retribuito (permessi di studio)..




T.A.R. Calabria Lpd Sez. I, Sent., 27-07-2012, n. 823

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il ricorrente è dipendente del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, con la qualifica di Assistente Capo della Polizia di Stato, in servizio effettivo presso la sezione Polizia Stradale di Lpd.
In data 26 novembre 2008 e 23 novembre 2009, il ricorrente ha inoltrato all'amministrazione richiesta di concessione delle 150 ore di permesso straordinario retribuito (permessi di studio) ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. n. 782 del 1985 ed, in particolare, richiesta di concessione delle quattro giornate antecedenti la data dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di avvocato da svolgersi nel dicembre 2008 e nel dicembre 2009.
Dette richieste sono state respinte con i decreti meglio esplicitati in epigrafe che sono stati impugnati con distinti ricorsi, di cui in epigrafe, e che in questa sede vengono riuniti su istanza del difensore del ricorrente depositata il 12 marzo 2010.
A sostegno dei ricorsi proposti il ricorrente deduce l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 78D.P.R. n. 782 del 1985, 22 D.P.R. n. 164 del 2002 e 16 D.P.R. n. 170 del 2007; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 7 e 10 bis della L. n. 241 del 1990.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata affermando l'infondatezza dei ricorsi proposti e chiedendo che vengano respinti.
Alla pubblica udienza del 6 luglio 2012 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
I ricorsi sono infondati e vanno pertanto respinti.
Va preliminarmente richiamato il quadro normativo che si assume violato.
Ai sensi dell'articolo 78 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, concernente il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, "l'Amministrazione della pubblica sicurezza favorisce la aspirazione del personale che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio.
A tal fine, oltre ai normali periodi di congedo straordinario per esami, è concesso un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi......
L'interessato dovrà dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che è suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo già fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno successivo".
Il ricorrente richiama poi il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, recante recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, che, all'articolo 22, sempre in tema di diritto allo studio, prevede che "Per la preparazione ad esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio".
Infine, il ricorrente deduce in ricorso la violazione dell'articolo 16 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, recante Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007), il quale dispone che "Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonchè agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio".
Sulla scorta delle norme richiamate, occorre allora preliminarmente delimitare l'ambito di operatività del riconoscimento di 150 ore per diritto allo studio. Il citato art. 78 fa riferimento espressamente al conseguimento del titolo di studio di scuola media superiore o universitario o alla partecipazione a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio.
Nelle ipotesi in cui si applica l'articolo 78, il personale di polizia può chiedere che vengano attribuite e concesse, a titolo di permesso retribuito e in ragione di sei ore per ogni giorno, le 4 giornate lavorative antecedenti alla data fissata per gli esami da sostenere. Questi ultimi però devono comunque essere relativi al conseguimento dei titoli di studio o alla frequentazione dei corsi indicati dall'articolo 78.
Per quanto concerne la fattispecie all'attenzione del Collegio, in merito alla richiesta formulata dal ricorrente circa la possibilità di usufruire delle 150 ore per motivi di studio e di ottenere le 4 giornate antecedenti l'esame di stato per l'abilitazione alla professione forense, questa non può ritenersi inclusa nell'ambito applicativo di cui al richiamato articolo 78 per la semplice ragione che la norma fa riferimento a "corsi di specializzazione post universitari" e agli esami che possono conseguire alla frequentazione di detti corsi. Tra questi certamente non rientra l'esame per conseguire l'abilitazione forense. Detta abilitazione va infatti considerata, a differenza di un corso di specializzazione, come un provvedimento permissivo che consegue al termine un iter complesso che prevede un periodo di pratica, il superamento di un esame finale e che consente l'esercizio di una professione.
Poiché il periodo di pratica forense non può essere equiparato alla frequentazione di un corso di specializzazione post universitario, l'esame finale orientato ad ottenere l'abilitazione ad esercitare la professione forense non può essere ricompreso tra gli esami conseguenti ad un corso di specializzazione post-universitario.
Tra l'altro, la stessa amministrazione dell'Interno con nota n. 333-A/9807.F.10 del 21 maggio 2001 ha chiarito che il personale della Polizia di Stato può fruire del beneficio delle 150 ore per il diritto allo studio solo "per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di scuola media superiore o universitario, nonché alla partecipazione a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate......finalizzati al conseguimento di un titolo di studio legale o di attestato professionale riconosciuto dall'ordinamento pubblico. Da quanto sopra esposto si informa che le 150 ore di permesso studio non possono essere concesse in occasione del tirocinio per la pratica forense, in quanto non finalizzato al rilascio di un diploma di specializzazione, ma alla preparazione dell'esame di Stato per l'abilitazione forense".
In linea con detta corretta interpretazione, il Dirigente del Compartimento della Polizia stradale per la Calabria - Lpd in data 12 aprile 2007, in esito all'istanza inoltrata dal ricorrente il 10 aprile 2007 volta ad ottenere la concessione delle 150 ore per il diritto allo studio, aveva già comunicato che detti permessi non potevano essere concessi in quanto il tirocinio per la pratica forense non è finalizzato al rilascio di un diploma di specializzazione ma alla preparazione dell'esame di stato per l'abilitazione forense.
In conclusione, se il tirocinio per la pratica forense non rientra tra le ipotesi riconducibili al menzionato articolo 78, non possono rientrarvi neanche le 4 giornate consentite a titolo di permesso retribuito antecedenti alla data di esami. Il ricorrente rispetto alla partecipazione al concorso sostenuto per conseguire l'abilitazione poteva richiedere, quindi, solo il congedo straordinario per esame nella misura dei giorni delle prove e quelli indispensabili per il raggiungimento della sede di esame e per ritornare presso la sede di servizio.
Per quanto concerne infine la lamentata mancata partecipazione procedimentale e il mancato preavviso del provvedimento negativo il Collegio ritiene applicabile alla presente fattispecie la disciplina dei vizi non invalidanti del provvedimento recata dal comma 2 dell'articolo 21-octies della 241/1990, attesa la vincolatività dell'attività amministrativa al dettato normativo innanzi richiamato che non lascia alcuna margine di scelta all'amministrazione.
La norma da ultimo citata prescrive, infatti, che non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Alla luce delle esposte argomentazioni i ricorsi sono infondati e vanno pertanto respinti.
Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese dei giudizi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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