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martedì 4 febbraio 2020

Promozione per meriti straordinari - In linea di massima, non possono rientrare nella fattispecie del merito straordinario tutti quei casi in cui il dipendente della Polizia di Stato, pur trovandosi in situazione di pericolo, compia atti che non esulano d

AGENTI E FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA   -   FORZE ARMATE   -   IMPIEGO PUBBLICO
T.A.@@ Sicilia @@ Sez. III, Sent., 07-03-2012, n. 579Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il ricorrente espone di essere Ispettore Capo della Polizia di Stato in servizio, quale coordinatore della sezione antidroga, della squadra mobile presso la Questura di @@.
Egli, nel corso di una brillante carriera, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra i quali 6 lodi, 2 encomi, 5 encomi solenni, 1 medaglia d'argento e 1 croce di bronzo, nonchè attestazioni di riconoscimento dalla DDA presso la Procura di @@.Il Questore di @@, in occasione dell'ultima delle operazioni coordinate e dirette dal ricorrente (l'operazione denominata "@@" ), ne ha richiesto la promozione per meriti straordinari (nota N@@0114-115/09/Gab. del 17 dicembre 2009); al riguardo, il Questore , dopo aver premesso che il ricorrente "negli ultimi anni, grazie al non comune senso del dovere, all'elevatissimo acume investigativo, ha consentito a questa Squadra Mobile di portare a termine operazioni particolarmente complesse e di elevatissimo livello nel contrasto del narcotraffico, con ricaduta positiva sul prestigio della Questura di @@ nei confronti della cittadinanza", segnalava all'Ufficio Centrale per le ricompense "l'eccezionale operazione di polizia giudiziaria portata a termine da personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di @@", precisando -per quanto qui rileva- che "l'operazione riveste particolare importanza ....... Essa è frutto della sagacia e della professionalità del personale proposto ma soprattutto di un eccezionale impegno, che nella lunga fase conclusiva ha imposto gravosissimi turni di servizio. ..... Gli obiettivi del monitoraggio sono stati individuati dal Vice Questore Aggiunto ............., e dall'Ispettore Capo @@ che si è poi occupato dei complessi e sottili dettagli operativi........ Le accortezze degli indagati hanno imposto una fitta rete di intercettazioni, che ad oggi non ha avuto eguali nel distretto della Corte d'Appello di @@. .........anche in giorni festivi e/o in orari notturni. Tale attività, alla quale si deve sicuramente il merito maggiore del risultato operativo, è stata curata dagli Ispettori Capo @@ e .....".Di seguito, il Questore descriveva dettagliatamente i singoli passaggi dell'operazione, sottolineando che l'operazione "@@" "ha riscosso vasta eco presso gli organi d'informazione e la stessa Direzione Distrettuale Antimafia @@, che in conferenza stampa ha voluto manifestare il proprio apprezzamento alla Squadra Mobile di @@ per i risultati raggiunti, anche perché la quantità di cocaina sequestrata in un sol colpo ha rappresentato il record siciliano", che l'operazione "è frutto della non comune determinazione operativa e delle spiccate qualità professionali del personale proposto, ma anche, principalmente, del suo spirito di sacrificio", concretizzatosi nella "disponibilità a ogni esigenza operativa", nella sottoposizione a turni di servizio estenuanti, con reperibilità anche al di fuori dell'orario di lavoro e , all'occorrenza, con rinuncia al riposo programmato.Pertanto il Questore segnalava il personale che aveva partecipato all'operazione sopra descritta per il riconoscimento di ricompense, proponendo, per il ricorrente, il conferimento della promozione per merito straordinario.
All'uopo, evidenziava che l'Ispettore @@ nell'arco di appena un mese era giunto a porre sotto controllo oltre 150 utenze telefoniche e seriali IMEI, anche in giorni festivi e/a in orari notturni, creando una fitta rete di intercettazioni, consentendo di eludere le cautele adottate dai trafficanti.
Il Questore precisava che l'Ispettore Capo @@ aveva guidato personalmente le attività esterne più delicate, come ad esempio l'installazione di un localizzatore satellitare nell'autovettura utilizzata dal committente dello stupefacente @@, parcheggiata in un cortile condominiale, proprio dirimpetto ad una delle dimore di camorristi campani.Il Questore sottolineava la massima disponibilità dimostrata dal ricorrente, anche in tempo di notte ed in giorni festivi, per appostamenti e pedinamenti.Ma la commissione per le ricompense, disattendendo la proposta dal Questore, stabiliva di proporre per il ricorrente il conferimento di "encomio solenne".
Avverso il decreto del Capo della Polizia, di concessione dell'encomio solenne in luogo della promozione per merito straordinario, il ricorrente ha proposto il ricorso in epigrafe, affidato alle seguenti censure:
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 68 E 72 D.P.@@ N. 782 DEL 1985. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 71 DEL D.P.@@ N. 335 DEL 1982. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLEGITTIMITA' E ILLOGICITA'. ARBITRARIETA' MANIFESTA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. VIOLAZIONE ART. 97 COST.
Lamenta il ricorrente che la Commissione avrebbe espresso un giudizio immotivato ed apodittico, ritenendo che l'operazione non presenti i caratteri dell'eccezionalità.In secondo luogo, il ricorrente ritiene che debba essere il Questore a formulare la proposta, essendo l'unico a poter valutare a pieno l'ordinarietà o la straordinarietà dell'operazione, residuando alla Commissione per le ricompense un mero potere di conferma e/o di motivato dissenso al fine di evitare di sconfinare nell'arbitrarietà manifesta.Nel merito, l'operazione @@ è stata sicuramente eccezionale, avendo consentito un sequestro record di cocaina in Sicilia, svelando intrecci tra una pericolosissima cosca locale ed esponenti di spicco della Camorra napoletana.Nell'ambito di tale operazione, il @@ ha dimostrato capacità eccezionali, come certificato dal Questore, dal procuratore Capo e dai Sostituti DDA, sottoponendosi a turni di lavoro massacranti , senza riposi e/o festivi .Il ricorrente lamenta altresì la mancata valorizzazione della propria eccezionale carriera, nel corso della quale egli ha condotto e portato a termine numerosissime operazioni di polizia con sequestri di ingenti quantità di droga e di armi (anche da guerra), mettendo a repentaglio la propria vita, arrestando pericolosissimi malviventi, "dando particolare prestigio all'Amministrazione della pubblica sicurezza", come affermato dal Questore.Sarebbe, pertanto, illogica, contraddittoria rispetto ai presupposti di fatto, irragionevole e priva di motivazione, la decisione della Commissione di non riconoscere al ricorrente il premio di promozione per merito straordinario.
Si è costituita in giudizio l'Amm.ne, contestando le censure del ricorrente sia sotto il profilo dell'elevata discrezionalità caratterizzante le scelte in questione, sia, nel merito, obiettando circa la carenza dei necessari presupposti dell'eccezionalità e straordinarietà dell'operazione che ha originato la procedura in questione.In sede cautelare è stata rigettata la domanda di sospensione, avuto riguardo all'assenza del presupposto del periculum in mora.Nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.Motivi della decisione
In punto di fatto occorre rilevare che la scelta di disattendere la proposta del Questore di promozione del ricorrente in favore della concessione di "encomio solenne" è stata così motivata : la Commissione "ritiene che l'operazione di P.G. espletata dall'Ispettore Capo @@ non presenti peculiarità di assoluta rilevanza e che la capacità professionale evidenziate non abbiano raggiunto un livello di eccezionalità tali da giustificare l'attribuzione del riconoscimento richiesto; peraltro neanche il pericolo di vita è stato ritenuto così grave da concedere la promozione richiesta."Ciò detto, il Collegio osserva che questa Sezione (T.A.@@ Sicilia @@, sez. III, 18 febbraio 2009 , n. 364) ha avuto occasione di occuparsi della normativa che regola la questione in esame, ponendo alcuni principi che vengono dal Collegio condivisi e riaffermati.Con la richiamata decisione, in particolare, si è chiarito che:"L'articolo 73 del D.P.@@ 28 ottobre 1985, n. 782, nel testo introdotto con D.P.@@ 7 giugno 1999, n. 247, al comma 1 dispone che "la promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è conferita ai sensi degli articoli 71 e seguenti del D.P.@@ 24 aprile 1982, n. 335"."Il successivo comma 2 prevede che "l'encomio solenne è conferito esclusivamente in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di ordine e sicurezza pubblica, polizia giudiziaria e soccorso pubblico al personale che, offrendo un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa"."In particolare, la promozione degli appartenenti al ruolo degli assistenti della Polizia di Stato è disciplinata dagli artt. 69, 71 e 75 del D.P.@@ 24 aprile 1982, n. 335, secondo le procedure disciplinate dal richiamato D.P.@@ n. 782 del 1985 nel testo innovato con D.P.@@ n. 247 del 1999."Per quel che qui interessa, l'art. 68 del D.P.@@ n. 782 del 1985, nel disporre (al 2 comma) che "La promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è conferita ai sensi degli artt. 71 e ss. del D.P.@@ n. 335 del 1982" e nel soggiungere (al 3 comma) che la relativa "... proposta formulata ai sensi dell'art. 75 del D.P.@@ n. 335 del 1982, per il personale in servizio presso gli uffici periferici, viene inoltrata ... dal questore, che ne informa il prefetto", statuisce altresì (al 4 comma) che detta "... proposta viene sottoposta al preventivo esame della commissione di cui al seguente art. 74 ("Commissione per le ricompense") e successivamente inoltrata agli organi di cui agli artt. 68 e 69 del D.P.@@ 24 aprile 1982, n. 335"."L'art. 71 del D.P.@@ n. 335 del 1982, prevede che tale promozione possa essere conferita agli assistenti "che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare rilevanza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di assolvere lodevolmente le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti, dando notevole prestigio all'Amministrazione della pubblica sicurezza"."Dispone il successivo art. 75 che la proposta di promozione deve essere formulata dal Questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti e su detta proposta decide il Capo della Polizia previo parere della commissione per il personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato di cui al precedente art. 69.
"Inoltre, il D.P.@@ 28 ottobre 1985, n. 782, disciplina (art. 73) i requisiti per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari (promozione) e speciali (encomio solenne), nonché le procedure per il conferimento delle stesse (art. 75-bis)."Dall'esame delle disposizioni sopra richiamate di cui ai D.P.@@ n. 335 del 1982 e D.P.@@ n. 782 del 1985, così come novellato con D.P.@@ n. 247 del 1999, si desume con chiarezza che la promozione per merito straordinario si ricollega non alla mera pericolosità della situazione affrontata, bensì ad episodi di straordinaria rilevanza sotto il profilo dei risultati conseguiti, nonché alla dimostrazione, da parte degli interessati, del possesso di risorse personali e professionali fuori del comune ed assolutamente eccezionali."Sul punto il Consiglio di Stato, con il parere n. 416/98, emesso nell'adunanza della Sezione 1^ del 24.6.1998, ha ritenuto che, in linea di massima, non possano rientrare nella fattispecie del merito straordinario tutti quei casi in cui il dipendente della Polizia di Stato, pur trovandosi in situazione di pericolo, compia atti che non esulano dai doveri d'istituto; per cui più delicato è il giudizio che compete all'Amministrazione a fronte delle situazioni in cui il comportamento del dipendente sicuramente evidenzia professionalità, sprezzo del pericolo e spirito di abnegazione; infatti, in tali casi è l'Amministrazione a valutare, con l'ausilio dei competenti organi consultivi, se le qualità personali e professionali dimostrate dall'interessato abbiano attinto quei livelli di eccezione alla cui sussistenza il legislatore subordina la concessione del beneficio in questione e la relativa valutazione non può che spettare agli organi amministrativi cui la legge commette il relativo e discrezionale potere di apprezzamento. L'attività posta in essere dall'amministrazione al fine di concedere la promozione alla qualifica superiore per merito straordinario, quindi, ha natura discrezionale, sub specie di discrezionalità tecnica, e non vincolata e, in quanto tale, è sindacabile in sede di legittimità solo se, ictu oculi, risulti viziata da una manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 2109/02 del 16.10.2002).".Tale ultimo principio deve trovare applicazione anche al caso prospettato dal ricorrente, al quale, in quanto Ispettore Capo della P.S., trova applicazione l'art. 73 del D.P.@@ 24 aprile 1982, n. 335, il quale stabilisce che la promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice ispettori, agli ispettori ed agli ispettori principali i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore.Dal chiaro disposto della norma si evince che l'Amm.ne, nell'esercizio di una valutazione ampiamente discrezionale, deve valutare la sussistenza -nell'operato del dipendente- del requisito della eccezionale capacità dimostrata in operazioni di servizio di particolare importanza, ovvero che in tale occasione il dipendente abbia corso grave pericolo di vita.Come chiarito dalla Giurisprudenza, poiché al principio generale del pubblico concorso non sfugge l'accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate con relativa progressione in carriera, sicché tutte le disposizioni di settore che contemplano la promozione per merito straordinario alla superiore qualifica rivestono natura eccezionale e derogatoria (T.A.@@ Liguria Genova, sez. II, 23 novembre 2006 , n. 1575), evidentemente l'Amm.ne deve ricercare nell'attività svolta dal dipendente quei requisiti, non potendosi valorizzare -di per sé- spiccate qualità personali, elevato senso del dovere, abnegazione nello svolgimento delle mansioni, ove dette qualità non conducano a ravvisare nell'attività svolta i presupposti espressamente calendati nella disposizione sopra richiamata.Peraltro, tale forma di promozione, atteso la sua natura derogatoria rispetto alle ordinarie procedure di avanzamento, ha evidentemente carattere eminentemente discrezionale, tanto per quanto attiene alla facoltà di proposta della promozione, quanto per ciò che concerne il suo effettivo conferimento (T.A.@@ Toscana Firenze, sez. I, 17 luglio 2008 , n. 1768).Applicando i predetti principi il Collegio ritiene che l'operazione di polizia compiuta dal ricorrente sia stata correttamente valutata dalla competente Commissione per le ricompense la quale, esaminati i fatti nella loro completezza (per come descritti dettagliatamente dal Questore di @@), si è espressa per il conferimento dell'encomio solenne anziché per la promozione proposta dal Questore, fornendo ampia ed esaustiva motivazione in ordine ai presupposti di fatto e di diritto della determinazione adottata.L'attività del ricorrente è stata comunque particolarmente apprezzata per l'abnegazione dimostrata, per il non comune senso del dovere, nonché per le notevoli capacità professionali ed operative dimostrate dal medesimo, il quale, infatti, è stato ritenuto meritevole di ottenere l'encomio solenne, non ravvisandosi, però - a seguito di una valutazione ampiamente discrezionale e che appare immune da gravi vizi logici, irrazionalità e travisamento dei fatti- quegli estremi di eccezionale capacità (avuto riguardo alla qualifica rivestita ed alle funzioni esercitate), richiesti dalla specifica disposizione di cui al citato art.73, e nemmeno l'esposizione al pericolo per la vita (avuto riguardo alle particolari condizioni di tempo e di luogo che hanno connotato l'attività svolta), richiesta, in alternativa, dalla citata norma.Alla luce di quanto sopra, l'impugnato provvedimento di conferimento dell'encomio solenne si appalesa immune da vizi logici e, pertanto, legittimo.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Sussistono, comunque giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio, avuto riguardo alla natura ampiamente discrezionale della valutazione alla base dell'atto impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di @@ (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso di cui in epigrafe.
Compensa interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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