Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14/09/2023) 17-10-2023, n. 42188
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOVERE Salvatore - Presidente -
Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere -
Dott. BELLINI Ugo - Consigliere -
Dott. BRUNO Mariarosaria - rel. Consigliere -
Dott. RICCI Anna Luisa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OMISSIS, nato a (Omissis);
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. COSTANTINI FRANCESCA.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza emessa in data 6 ottobre 2022, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Agrigento a carico di OMISSIS per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b).
2. La difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso.
I) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; violazione del D.M. n. 196 del 1990, art. 3 e del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 379, comma 6 (re. Esec. att. C.d.S.); vizio di motivazione.
La Corte di Cassazione è intervenuta più volte sulla questione riguardante il riparto dell'onere probatorio sul buon funzionamento dell'etilometro, ribadendo che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'onere a carico del Pubblico Ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche è configurabile solo nel caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio. Partendo da tale presupposto ed avuto riferimento al caso in esame, i giudici di merito, concordemente, hanno ritenuto che spettasse all'imputato di provare, per un verso, di avere fatto tutto il possibile per osservare la norma violata, vertendosi in tema di reato contravvenzionale e, per altro verso, di provare in maniera specifica che lo strumento dell'etilometro utilizzato fosse malfunzionante, respingendo l'eccezione dell'imputato che aveva lamentato il malfunzionamento dell'etilometro adoperato dal personale di polizia.
E' principio fondamentale dell'ordinamento in vigore, ispirato al dettato costituzionale, che l'Accusa sia tenuta a dimostrare la responsabilità penale dell'imputato qualora non ritenga opportuno richiedere l'archiviazione o il proscioglimento. L'imputato, dal canto suo, non ha l'onere di provare alcunchè, potendo persino rimanere inerte di fronte alle contestazioni elevate a suo carico.
Nell'ipotesi considerata, il ricorrente, sin dal primo momento, ha contestato la regolarità del funzionamento dell'etilometro, che nel corso della sua utilizzazione aveva dato misurazioni contrastanti e inaffidabili (la seconda misurazione è superiore alla prima).
L'etilometro utilizzato dagli agenti di polizia è di tipo elettronico e, pertanto, deve essere sottoposto ad una revisione periodica che ne garantisca il corretto funzionamento. La mancata procedura di revisione dell'apparecchio può infatti determinare errori nella misurazione del tasso alcolemico e causare l'invalidità dell'accertamento.
La verifica periodica dell'efficienza dell'etilometro viene effettuata presso il Centro superiore ricerche e prove autoveicoli (CSRPA), ai sensi del D.M. n. 196 del 1990, art. 3 e del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 379, comma 6. Sulla taratura dell'etilometro la giurisprudenza ha espresso contrastanti orientamenti. La questione ha avuto risalto in seguito alla sentenza della Corte costituzionale numero 113 del 2015, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 45 C.d.S., comma 6. La decisione del giudice delle leggi era motivata dal fatto che la norma non prevedeva l'obbligo di taratura periodica delle apparecchiature elettroniche di rilevazione della velocità. Il principio espresso dalla Corte costituzionale è stato successivamente esteso anche ai dispositivi elettronici di rilevamento del tasso alcolemico.
La Corte civile di Cassazione ha infatti esteso i principi della Corte costituzionale all'etilometro.
La Corte di Cassazione penale si è allineata all'orientamento delle sezioni civili con la sentenza n. 38618 del 19 settembre 2019, richiamando estensivamente i principi in tema di autovelox enunciati dalla Corte costituzionale. E' stato così invertito l'orientamento finora sostenuto sull'onere dimostrativo del corretto funzionamento dell'etilometro, da farsi valere anche nel presente caso.
Alla stregua delle suddette considerazioni, risultando evidente che i giudici abbiano erroneamente interpretato le norme richiamate, la pronuncia emessa è meritevole di essere cassata.
II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 131-bis c.p..
La causa di non punibilità è applicabile anche alla guida in stato di ebbrezza, come più volte affermato in sede di legittimità.
L'offesa del bene giuridico protetto deve ritenersi particolarmente tenue nel caso in esame, avuto riguardo alle modalità della condotta, del tutto ordinarie e prive di connotazioni suscettibili di destare allarme sociale o riprovevolezza. Quello addebitato al ricorrente è un fatto isolato e non abituale, non annoverando egli alcun precedente specifico.
Nell'impugnare la sentenza del primo giudice, la difesa aveva argomentato in fatto e diritto in ordine alle ragioni per le quali il giudice dell'appello avrebbe dovuto accogliere la richiesta di proscioglimento ex art. 131-bis c.p..
Tuttavia, la corte territoriale ha disatteso la domanda dell'imputato sul rilievo che il tasso alcolernico accertato debordasse, seppure di poco, da quello previsto nella lett. a) e si inquadrasse nella lett. b) dell'art. 186 C.d.S.; ha poi sottolineato la sintomatologia osservata dagli operanti (alito vinoso ed occhi rossi). Così facendo, ha trascurato gli altri dati caratterizzanti la condotta del prevenuto, quali le modalità di tempo e di luogo del commesso reato, l'assenza di manovre pericolose alla guida.
II) Ha errato il giudice di merito a non concedere le circostanze attenuanti generiche, considerata la personalità del reo, il modesto disvalore della condotta, l'assenza di precedenti penali significativi. Ha errato ugualmente nel non concedere la sospensione condizionale della pena, non essendovi elementi negativi ostativi ad una prognosi favorevole.
3, Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La difesa ha depositato memoria difensiva nella quale, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito nel richiedere l'annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.
L'orientamento citato nel primo motivo di ricorso, la cui applicazione è stata invocata in questa sede, deve intendersi largamente superato dal consolidato diverso orientamento in base al quale "In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro" (così, ex multis, Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, R.v. 282659 - 01).
L'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sè rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828).
Le ragioni addotte dalla difesa a sostegno della inesatta misurazione e del cattivo funzionamento dell'apparecchio impiegato dagli operanti sono, come rimarcato in sentenza, del tutto generiche.
La Corte di merito, dopo avere evidenziato che la procedura di misurazione era stata regolarmente seguita e che gli scontrini recavano la dicitura della correttezza del risultato, ha evidenziato come la difesa si fosse limitata semplicemente a richiedere di essere portata a conoscenza dei dati relativi alla omologazione e alla revisione periodica dell'apparecchiatura, senza indicare elementi concreti dai quali potersi desumere che l'apparecchiatura non fosse stata sottoposta ai controlli previsti o che presentasse difetti di funzionamento.
Non può essere validamente addotto quale elemento a sostegno del malfunzionamento dell'apparecchiatura il differente risultato delle due misurazioni. A prescindere dalla considerazione che tale aspetto non è stato devoluto alla Corte di appello nei termini qui rappresentati, accade sovente nella pratica che le due misurazioni non concordino, essendo le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite variabili da soggetto a soggetto. Deve comunque evidenziarsi come nel caso in esame i due risultati non sovrapponibili rientrino entrambi nella fascia di previsione di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b). Ne consegue che tale discordanza è del tutto ininfluente ai fini della esclusione della responsabilità del ricorrente.
Deve anche rammentarsi, per completezza argomentativa, come la giurisprudenza di legittimità, ai fini della dimostrazione del reato, ritenga sufficiente anche una sola misurazione accompagnata da elementi sintomatici dello stato di ebbrezza (cfr. Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017, Rv. 269979 - 01:"In tema di guida in stato d'ebbrezza, ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell'art. 186 C.d.S., comma 2, è sufficente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti").
2. Esente da censure è il ragionamento sotteso al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p..
Le argomentazioni difensive a sostegno della diversa tesi si pongono in termini puramente avversativi, essendo prive di spunti critici in grado di disarticolare il ragionamento espresso dalla Corte di merito e dal Tribunale.
I giudici, con argomenti pertinenti, dotati di riferimenti specifici al caso in esame, hanno rimarcato come la condotta serbata dal ricorrente non avesse i caratteri della minima offensività richiesti dalla norma. Il primo giudice ha evidenziato la maggiore esposizione a pericolo per l'incolumità pubblica derivante dal fatto che il ricorrente stesse percorrendo una strada statale, in cui vigono limiti di velocità più elevati rispetto ai centri abitati: in caso di incidente, ha osservato, le conseguenze sarebbero state ben peggiori rispetto ad altre situazioni.
Il secondo giudice ha sottolineato la sintomatologia osservata dagli operanti ed il grado del tasso alcolemico, debordante la soglia minima di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. B).
Si tratta di considerazioni non meritevoli di essere censurate in quanto non manifestamente illogiche ed afferenti a profili valutativi di merito non sindacabili in sede di legittimità.
3. La Corte non si è sottratta all'obbligo di motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, facendo riferimento all'entità del fatto ed alla negativa personalità dell'imputato (esistenza di altri precedenti penali sia pure non specifici).
La giustificazione è rispondente ai criteri stabiliti in questa sede (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente").
Quanto alla invocata sospensione condizionale della pena, la Corte di merito ha evidenziato come il ricorrente abbia già usufruito del beneficio in occasione di precedenti condanne. Sul punto la difesa non esprime alcuna critica argomentata alla giustificazione offerta in sentenza.
4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, a norma dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2023
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