Cons. giust. amm. Sicilia, Sent., (ud. 22/06/2023) 16-10-2023, n. 673
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 294 del 2021, proposto dal sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, ed il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di OMISSIS, in persona del Comandante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
nei confronti
del sig. OMISSIS, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), n. 1742/2020, resa tra le parti, pubblicata il 16 luglio 2020, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 2404/2015;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2023, il consigliere Michele Pizzi e uditi per le parti l'avvocato Filippo Pagano e l'avvocato dello Stato Giacomo Ciani;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, notificato il 23 ottobre 2015 e depositato il 9 novembre 2015, il sig. OMISSIS esponeva:
- di essere dipendente del Ministero dell'interno e di prestare servizio presso il Distaccamento Porto del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di OMISSIS, con la qualifica di specialista nautico;
- di essere stato trasferito temporaneamente, a domanda, con D.M. n. 90 dell'11 gennaio 2011, ai sensi dell'art. 78, comma 6, del D.Lgs. n. 267 del 2000, dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Milano al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di OMISSIS, essendo stato nominato, dal Sindaco del Comune di OMISSIS, quale rappresentante del predetto Comune in seno all'Assemblea del Consorzio del ripopolamento ittico "Peloritani Ionici";
- di essere stato successivamente nominato, dal Sindaco del Comune di OMISSIS con decreto sindacale n. 1/2013, quale componente esterno del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la valorizzazione degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari, fino al 17 febbraio 2016;
- di aver appreso che, con ordine di servizio n. 205 del 24 luglio 2015, era stato oggetto di un movimento interno, con decorrenza dal 28 luglio 2015, dal Porto di OMISSIS D al Porto di OMISSIS A, e ciò "nonostante il mandato amministrativo sia ancora in corso" (pag. 1 del ricorso);
- di aver chiesto la revoca in autotutela del predetto ordine di servizio n. 205 del 24 luglio 2015;
- che la suddetta istanza di autotutela era stata negativamente riscontrata dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di OMISSIS con nota prot. n. (...) del 26 agosto 2015;
- di aver insistito, con nota del 7 settembre 2015, per la revoca in autotutela dell'ordine di servizio n. 205/2015;
- che il predetto Comando provinciale, con nota prot. n. (...) del 16 settembre 2015, aveva nuovamente respinto l'istanza di autotutela.
2. Il ricorrente pertanto impugnava:
a) l'ordine di servizio del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di OMISSIS n. 205 del 24 luglio 2015, nella parte in cui era stato disposto il movimento interno del ricorrente dal Porto di OMISSIS D al Porto di OMISSIS A;
b) la nota del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di OMISSIS prot. n. (...) del 26 agosto 2015;
c) la nota del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di OMISSIS prot. n. (...) del 16 settembre 2015.
3. Il ricorso di primo grado, contenente altresì domanda di risarcimento del danno e domanda cautelare, era articolato nei seguenti cinque motivi:
i) violazione dell'art. 78, comma 6, del D.Lgs. n. 267 del 2000, eccesso di potere per falsità del presupposto, non potendo il ricorrente essere trasferito, senza il suo consenso espresso, per tutta la durata del mandato, ai sensi del primo periodo del predetto comma 6;
ii) eccesso di potere per contraddittorietà con precedente provvedimento, tenuto conto che in precedenza il Comandante provinciale, con provvedimento prot. n. (...) del 1 giugno 2012, "si era preoccupato di effettuare accurate rilevazioni di distanze chilometriche al fine di poter distaccare il ricorrente nella sede più vicina a quella in cui doveva svolgere il mandato amministrativo", con conseguenza illogicità dell'ordine di servizio n. 205/2015, che ha trasferito il ricorrente al Porto di OMISSIS "considerato che i tempi di percorrenza sono ben maggiori rispetto alla sede di provenienza (OMISSIS) …" (pag. 5 del ricorso);
iii) eccesso di potere per sviamento, in quanto il Comandante provinciale, con il gravato ordine di servizio, "intende perseguire una causa diversa da quella tipica dei provvedimenti amministrativi, minacciando un rimpasto (alias: spostamento di sede arbitrario) che coinvolgerebbe anche i non rimostranti (come il ricorrente)" (pag. 8 del ricorso);
iv) eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, non essendo vero che il ricorrente era stato trasferito al distaccamento porto di OMISSIS perché si era reso disponibile un posto in sostituzione di altro vigile momentaneamente non idoneo al servizio, ma al contrario "l'avvicinamento a OMISSIS del dott. R. è stato effettuato non appena si è liberato il posto per un vigile che ha avuto un avanzamento di qualifica …, e non per un vigile rimosso temporaneamente dal servizio e che poi sarebbe rientrato" (pag. 7 del ricorso);
v) eccesso di potere per contraddittorietà tra provvedimenti, illogica ed irragionevole motivazione, in quanto il Comandante "non era necessariamente tenuto a spostare con urgenza tra unità di CS da M. a M., in quanto vi era un'unità vigile, ovverosia il ricorrente, che, in base ad una norma imperativa (art. 78 comma 6 L. n. 267 del 2000) non poteva essere spostato senza il suo consenso espresso" (pag. 11 del ricorso).
4. Il Ministero dell'interno ed il Comando provinciale dei vigili del fuoco di OMISSIS si costituivano nel giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, respinta la domanda cautelare con ordinanza n. 1106 del 2015, con la successiva e gravata sentenza n. 1742 del 2020, ha:
a) respinto il ricorso;
b) respinto la domanda di risarcimento del danno;
c) condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
6. Con ricorso in appello notificato il 16 febbraio 2021 e depositato il 18 marzo 2021, il sig. OMISSIS ha impugnato la predetta sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1742 del 2020, riproponendo i motivi di ricorso dedotti in primo grado.
7. Nel presente giudizio si sono costituiti il Ministero dell'interno ed il Comando provinciale dei vigili del fuoco di OMISSIS, con unico atto di costituzione depositato il 22 marzo 2021.
8. L'appellante, con memoria del 19 maggio 2023, ha insistito per l'accoglimento del gravame.
9. All'udienza pubblica del 22 giugno 2023 il Collegio ha avvisato le parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., circa possibili profili di inammissibilità del terzo, del quarto e del quinto motivo d'appello.
10. Alla medesima udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
11. In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 101, comma 1, c.p.a., del terzo, del quarto e del quinto motivo d'appello, avendo l'appellante del tutto omesso di articolare "specifiche censure" avverso la sentenza impugnata, limitandosi a richiamare per relationem il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso di primo grado, insistendo per il loro accoglimento, senza null'altro aggiungere.
12. Venendo ora all'esame dei primi due motivi d'appello, con i quali sono stati riproposti i primi due motivi del ricorso di primo grado, il Collegio, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, prende direttamente in esame gli originari motivi posti a sostegno del ricorso introduttivo (cfr. ex plurimis, C.g.a., n. 560 del 2023, n. 537 del 2023, n. 325 del 2023, n. 1253 del 2022, n. 1132 del 2022, n. 791 del 2022; Cons. Stato, sez. IV, n. 234 del 2022; n. 1137 del 2020).
13. Il primo ed il secondo motivo del ricorso di primo grado, riproposti in appello, sono infondati e devono essere respinti.
13.1. Infatti:
a) nel caso di specie è inapplicabile il disposto di cui all'art. 78, comma 6, del D.Lgs. n. 267 del 2000, in quanto il suddetto comma - laddove si riferisce agli "amministratori" - fa riferimento solo a coloro che esercitano un mandato elettivo (Cons. Stato, sez. III, n. 2863 del 2014; id., sez. IV, n. 2226 del 2014; id., sez. IV, n. 705 del 2012); al contrario il ricorrente, ha svolto, fino al febbraio del 2016, l'incarico di componente esterno del Consiglio di amministrazione del Consorzio per la valorizzazione degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari, conferitogli dal Sindaco del Comune di OMISSIS, trattandosi quindi di un incarico ottenuto per nomina sindacale, e non di natura elettiva;
b) quanto operato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di OMISSIS nell'anno 2012 (quando il ricorrente fu prima trasferito alla sede Centrale e poi fu disposto il suo rientro presso il distaccamento di Letojanni) non pregiudica, né inficia di per sé le motivazioni dell'ordine di servizio n. 205/2015, adottato a distanza di tre anni, per sopraggiunte vacanze di organico presso la sede di OMISSIS, come ampiamente motivato dalle successive note del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco di OMISSIS prot. n. (...) del 26 agosto 2015 e prot. n. (...) del 16 settembre 2015.
14. Dal rigetto dei motivi d'appello deriva, altresì, l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno, che deve quindi essere respinta.
15. In definitiva l'appello deve essere in parte respinto (primo e secondo motivo) ed in parte dichiarato inammissibile (terzo, quarto e quinto motivo).
16. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, dovendosi tenere conto della esigua attività defensionale svolta dalle amministrazioni intimate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 294/2021, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore del Ministero dell'Interno e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di OMISSIS, complessivamente liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Ermanno de Francisco, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere, Estensore
Giuseppe Chinè, Consigliere
Antonino Caleca, Consigliere
Marco Mazzamuto, Consigliere
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