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sabato 21 ottobre 2023

Consiglio di Stato 2023. L'odierno appellante, signor -OMISSIS-, appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco, ha impugnato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Sede de Aquila, il decreto -OMISSIS- febbraio 2020 a mezzo del quale il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di OMISSIS gli ha irrogato la sanzione disciplinare del "rimprovero scritto (censura)"

 Consiglio di Stato 2023. L'odierno appellante, signor -OMISSIS-, appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco, ha impugnato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Sede de Aquila, il decreto -OMISSIS- febbraio 2020 a mezzo del quale il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di OMISSIS gli ha irrogato la sanzione disciplinare del "rimprovero scritto (censura)"


Cons. Stato Sez. III, Sent., (ud. 05/10/2023) 17-10-2023, n. 9018 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3454 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato  

contro 

il Ministero dell'Interno-Dipartimento vigili del fuoco del soccorso pubblico e difesa civile, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti. 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno-Dipartimento vigili del fuoco del soccorso pubblico e difesa civile; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2023 il Cons. Antonio Massimo Marra e sentiti i difensori delle parti come da verbale d'udienza. 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

1. L'odierno appellante, signor -OMISSIS-, appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco, ha impugnato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Sede de Aquila, il decreto -OMISSIS- febbraio 2020 a mezzo del quale il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di OMISSIS gli ha irrogato la sanzione disciplinare del "rimprovero scritto (censura)". 

Tale sanzione disciplinare è stata inflitta, come si legge nella nota di contestazione: "a causa del comportamento del ricorrente nei confronti del proprio Responsabile di turno, in merito al diniego di concessione del congedo ordinario per i gg. 8 e 9 gennaio 2020; tali comportamenti in allegata violazione degli obblighi di cui all'art. 12, comma 2, lett. a) del CCNL". 

Con sentenza del Tar Abruzzo, sede dell'Aquila, 15 novembre 2022, -OMISSIS-, il ricorso è stato respinto. 

Avverso tale sentenza ha proposto appello il signor -OMISSIS-, articolando tre motivi e ne ha chiesto, previa sospensione dell'esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento degli atti gravati in prime cure. 

Si è costituito l'appellato Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso e della difesa civile per chiedere la reiezione del ricorso. 

All'udienza del 5 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione. 

2. L'appello è infondato. 

2.1 Con il primo motivo l'appellante afferma l'erroneità della sentenza per non aver rilevato l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio impugnato in primo grado per non essere stati specificati gli addebiti mossi. 

Il motivo non è suscettibile di positiva valutazione. 

Per giurisprudenza costante la contestazione degli addebiti disciplinari, anche se non è analitica, è legittima qualora contenga i dati e gli aspetti essenziali del fatto materiale addebitato, non dovendo, la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto, determinare un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa (Cass. civ., sez. lav., 7 ottobre 2022, n. 29332). 

Nel caso di specie, come ha chiarito il primo giudice, la contestazione di addebiti del 20 gennaio 2020 non può essere considerata generica, perché richiama - mediante quindi rinvio a fatti conosciuti dall'incolpato - la nota del Comando dei Vigili del fuoco del distaccamento di Nereto, del 20 gennaio 2020 che relaziona in modo circostanziato sul comportamento tenuto dal ricorrente in data 16 dicembre 2019, disciplinarmente rilevante. 

Di qui, complessivamente, l'infondatezza del motivo in esame. 

2.2. Analogamente, deve essere respinto il secondo motivo con cui l'appellante contesta l'erroneità della sentenza con riferimento alla violazione del principio di immutabilità della contestazione, con conseguente violazione del diritto di difesa. 

Ad avviso dell'appellante il primo giudice avrebbe ritenuto legittimo il contestato "mutamento in itinere degli elementi sottesi al procedimento disciplinare": la sanzione sarebbe stata, infatti, irrogata per un'ipotesi di illecito disciplinare - art. 12 comma 2, lett. b), del CCNL - diversa da quella indicata nella contestazione di cui all'art. 12, comma 2, lett. a) del CCNL. 

È evidente - soggiunge il ricorrente - che con l'addebito l'Amministrazione ha imputato all'odierno appellante "l'inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro"; là dove la sanzione inflitta è stata ancorata ad una presunta "condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei confronti del pubblico". 

Anche questo motivo è infondato, dovendosi far ancora richiamo all'indirizzo giurisprudenziale che ha avuto modo di chiarire che: "il principio della immutabilità della contestazione disciplinare, corollario del principio di specificità dell'illecito disciplinare, vieta di irrogare al dipendente una misura per motivi diversi da quelli contestati;….non è, tuttavia, preclusa … la possibilità di considerare, nella valutazione della gravità della condotta, fatti analoghi commessi dal lavoratore, come confermativi della gravità di quelli posti a fondamento della misura disciplinare irrogata, anche se risalenti nel tempo e perfino ove non contestati" (Cassazione civile sez. lav., 03/07/2015, n.13680) 

Non ha dunque rilevanza l'irrogazione della sanzione per un tipo di illecito disciplinare - art. 12 comma 2 lett. b) - diverso da quello indicato nella contestazione di addebiti - art. 12 comma 2 lett. a) - anche in ragione del fatto che per entrambi è prevista la stessa sanzione. 

2.3 Con il terzo, infine, contesta la sentenza impugnata per avere, a suo avviso erroneamente, respinto la censura con cui era stato dedotta l'omessa considerazione della prova fornita in giudizio riguardo ai reali contorni fattuali della vicenda di cui è causa. 

Il motivo non è suscettibile di positiva valutazione atteso che il giudice di primo grado non ha preso posizione nel merito della sanzione comminata, avendo correttamente circoscritto la propria decisione allo scrutinio delle due censure che denunciavano, rispettivamente, la sommarietà della contestazione d'addebito e violazione del principio di immutabilità della contestazione. 

L'atto introduttivo del giudizio non chiedeva al giudice di riesaminare i fatti per verificare la correttezza della sanzione inflitta, né avrebbe potuto, in considerazione dei limiti del sindacato del giudice amministrativo nella materia disciplinare. Costituisce, infatti, principio pacifico nella giurisprudenza del giudice amministrativo che le valutazioni dell'Amministrazione in materia di sanzioni disciplinari sono connotate da ampia discrezionalità, anche quelle in ordine alla valutazione dei fatti ascritti al dipendente, al convincimento sulla gravità delle infrazioni e alla conseguente sanzione da infliggere - ciò in considerazione degli interessi pubblici che devono essere attraverso tale procedimento tutelati - con la conseguenza che il provvedimento disciplinare sfugge ad un pieno sindacato di legittimità del giudice, il quale non può sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall'Amministrazione, salvo che queste ultime siano inficiate da travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o qualora il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente ovvero sia viziato da palese irrazionalità (Cons. Stato, sez. II, 4 luglio 2023, n. 6524; id. 27 giugno 2022, n. 5261; id. 30 marzo 2022, n. 2337; id., sez. IV, 10 febbraio 2020, n. 1013). 

Per le suesposte considerazioni l'appello deve essere respinto. 

In considerazione della mancanza di difese da parte dell' Amministrazione costituita, le spese e gli onorari del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. 

Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del presente grado di giudizio. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del signor -OMISSIS-. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Mario Luigi Torsello, Presidente 

Pierfrancesco Ungari, Consigliere 

Giovanni Pescatore, Consigliere 

Nicola D'Angelo, Consigliere 

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore 


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