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sabato 21 ottobre 2023

Tar 2023-per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. (...), notificato al ricorrente in data 29 settembre 2022, con il quale è stata decretata l'esclusione dello stesso dal concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 12 corso triennale (2022-2025) di 671 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri

 T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 05/07/2023) 09-10-2023, n. 14817 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima Bis) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS., rappresentato e difeso dagli avvocati   

contro 

Ministero della difesa e Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 12 corso triennale di 671 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri; 

per l'annullamento 

quanto al ricorso introduttivo: 

- del provvedimento prot. n. (...), notificato al ricorrente in data 29 settembre 2022, con il quale è stata decretata l'esclusione dello stesso dal concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 12 corso triennale (2022-2025) di 671 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri; 

- ove interpretato in malam partem, del bando con cui è stato indetto il concorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie speciale, n. 19 dell'8 marzo 2022, nella parte in cui, all'articolo 2, comma 1, lettera a), prevede tra i requisiti di partecipazione al concorso richiesti agli appartenenti all'Arma dei carabinieri il non aver superato "il giorno di compimento del 30 anno di età"; 

- dell'articolo 2, comma 3, del bando di concorso, nella parte in cui prevede che "I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo articolo 3"; 

- del bando di concorso, nella parte in cui, all'articolo 2, prevede tra i requisiti di partecipazione per i carabinieri già in servizio un limite anagrafico pari a trenta anni; 

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'articolo 16, comma 3, del bando di concorso, nella parte in cui prevede che "L'Amministrazione può escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, o dichiararlo decaduto dalla nomina"; 

- per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto concorso; 

- della graduatoria di merito del concorso gravato, allo stato non formata né pubblicata, nella parte in cui non contempla il nominativo dell'odierno ricorrente; 

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; 

sulla base della previa questione di legittimità costituzionale o della disapplicazione, per violazione dell'articolo 117 della Costituzione e della direttiva 2000/78/CE: (i) dell'articolo 684 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nella parte in cui, al comma 2, lettera a), n. 3), prevede che, per i carabinieri in servizio, l'accesso al corso biennale per i vice ispettori è subordinato al possesso del seguente requisito anagrafico: "non hanno superato il trentesimo anno di età", e al precedente articolo 683, comma 4, prevede che l'accesso al medesimo ruolo nell'ambito del concorso interno non è soggetto ad alcun limite di età; (ii) ove occorra e per quanto di ragione, degli articoli 679 e ss. cod. ord. mil., nella parte in cui prevedono un limite di età pari a trenta anni per l'accesso al ruolo di ispettore dei carabinieri; (iii) ove occorra e per quanto di ragione, dell'articolo 3, comma 6, della L. n. 127 del 1997; 

e/o previa questione pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia, ai sensi degli articoli 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dell'articolo 234 del Trattato della Comunità Europea, concernente la corretta interpretazione e/o la compatibilità con la direttiva 2000/78/CE dell'articolo 684, comma 2, lett. a), n. 3), cod. ord. mil. e dell'articolo 3, comma 6, della L. n. 127 del 1997, nonché del quadro normativo interno che fissa il limite di età per l'accesso alla qualifica di ispettore dell'Arma dei carabinieri in trenta anni; 

quanto ai motivi aggiunti depositati il 12 dicembre 2022: 

- della graduatoria di merito del concorso, pubblicata il 14 ottobre 2022 sul sito dell'Arma dei carabinieri, nella pagina web dedicata alla procedura concorsuale, nella parte in cui non presenta il nominativo del ricorrente. 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

1. Con ricorso notificato il 13 ottobre 2022 e depositato in pari data, il sig. OMISSIS. ha impugnato il provvedimento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri del 24 settembre 2022, con il quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente dal concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 12 corso triennale (2022-2025) di 671 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, per aver superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il giorno di compimento del trentesimo anno di età. 

La parte ha impugnato anche il bando di concorso, per quanto lesivo del proprio interesse, e - in particolare - le previsioni dell'articolo 2 concernenti il predetto requisito dell'età, nonché l'articolo 16, comma 3, ove si prevede la facoltà per l'Amministrazione di accertare in ogni tempo la mancanza dei requisiti dei candidati. 

2. Il sig. A. ha esposto di aver presentato la domanda di partecipazione al concorso, avvalendosi dell'apposita procedura telematica, senza incorrere in alcun blocco del sistema, e di essere stato sottoposto successivamente a tutte le prove previste, conseguendo un punteggio utile per essere collocato tra i vincitori. 

Poco prima della pubblicazione della graduatoria e della convocazione per lo svolgimento del corso formativo biennale, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha, tuttavia, notificato al ricorrente l'impugnato provvedimento di esclusione. 

In tale atto l'Amministrazione ha evidenziato che, in base al bando di concorso, la partecipazione era riservata ai militari dell'Arma dei carabinieri e agli allievi carabinieri che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, non avessero superato il trentesimo anno d'età. A fronte di tale previsione, tuttavia, il candidato ha presentato la domanda di partecipazione al concorso il 23 febbraio 2022 e ha compiuto il trentesimo anno di età il 2 marzo 2022, ossia in una data antecedente al termine perentorio di presentazione delle domande, che veniva a scadere il 24 marzo 2022. 

3. Il ricorso è affidato a due motivi, con i quali sono state dedotte plurime doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere. 

3.1. Con il primo mezzo, il ricorrente ha articolato due censure. 

3.1.1. Sotto un primo profilo, la parte ha sostenuto che l'aver imposto ai candidati di mantenere il requisito dell'età massima prevista fino allo scadere del termine di presentazione delle domande confliggerebbe con il principio del favor per la partecipazione alla selezione; principio che dovrebbe permeare l'operato dell'Amministrazione in sede di regolamentazione delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego. 

Tale favor sarebbe stato effettivamente assicurato dal bando di concorso con riguardo ad altri requisiti, quali il possesso del titolo di studio, conseguibile in un momento successivo persino all'inizio delle prove. Allo stesso modo, l'Amministrazione avrebbe dovuto riferire il requisito relativo all'età alla data della pubblicazione del bando, senza imporre di mantenerlo fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

La prescrizione relativa all'età non risponderebbe a un'esigenza idonea a giustificarne i gravosi effetti e, d'altro canto, risulterebbe irragionevole anche in quanto il requisito di non aver superato il trentesimo anno non sarebbe, invece, considerato rilevante ai fini dell'effettivo incorporamento: il bando stabilisce, infatti, che tutti i requisiti debbano essere mantenuti fino alla data di incorporamento, fatta eccezione per l'età. 

Un ulteriore profilo di irragionevolezza della previsione emergerebbe considerando che, a seguito dell'esclusione del ricorrente, l'Amministrazione potrebbe assumere, mediante scorrimento della graduatoria, un soggetto meno meritevole del sig. A.. 

3.1.2. Sotto altro profilo, anche il meccanismo di ammissione al concorso posto in essere dall'Amministrazione avrebbe suffragato le tesi sopra esposte, ingenerando nel ricorrente la certezza di essere in possesso dei requisiti di accesso alla selezione. 

Nonostante la corretta indicazione dei dati anagrafici da parte del sig. A., infatti, l'invio della domanda di partecipazione al concorso, avvenuto con modalità telematiche, non ha determinato alcun blocco del sistema, né è stato seguito dalla restituzione di un messaggio di errore. D'altro canto, la mancanza del requisito dell'età non è stata rilevata dall'Amministrazione neppure in occasione dei controlli sui requisiti previsti dall'articolo 4 del bando di concorso, per cui il candidato è stato convocato per sostenere tutte le prove previste. 

Tali circostanze avrebbero indotto il ricorrente a confidare nel possesso dei requisiti di accesso al ruolo per il quale ha concorso. Gli atti impugnati sarebbero affetti perciò da eccesso di potere per manifesta illogicità dell'azione amministrativa. 

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha diffusamente allegato che il limite di età per l'accesso al ruolo di ispettore dell'Arma dei carabinieri, previsto dall'articolo 684, comma 2, lett. a), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, si porrebbe in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione, nonché con il divieto di qualsiasi forma di discriminazione, sancito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e con la direttiva 2000/78/CE, attuata dal D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216. 

In particolare, il carattere discriminatorio del limite d'età di trenta anni, previsto nell'ambito del concorso pubblico oggetto di controversia, sarebbe comprovato dal fatto che per l'accesso al medesimo ruolo mediante concorso interno non è invece prevista un'età massima. 

4. Con D.P. n. 6423 del 17 ottobre 2022 è stata accolta la domanda di tutela cautelare monocratica, "Ritenuto che il gravame, sia pure alla stregua della delibazione assolutamente sommaria propria della fase monocratica del giudizio cautelare, potrebbe presentare profili di fondatezza, con riferimento al primo motivo di censura" e "Considerato che, a differenza di altre fattispecie esaminate, anche di recente, dalla Sezione, nel caso di specie l'avvenuto superamento del limite di età si colloca tra la data di pubblicazione del bando e quella di scadenza del termine di presentazione della domanda". 

5. L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in giudizio per il Ministero della difesa e per il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, ha depositato una relazione redatta dal Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, corredata della pertinente documentazione. 

Nella predetta relazione è stata evidenziata la parziale irricevibilità del ricorso per tardività, nella parte relativa all'impugnazione dell'articolo 2, comma 1, lett. a), del bando di concorso, in considerazione del carattere immediatamente lesivo di tale previsione. 

Nel merito, l'Amministrazione ha sostenuto l'infondatezza di tutte le censure. 

6. Il ricorrente ha controdedotto con una propria memoria e ha, inoltre, depositato un atto di motivi aggiunti, con il quale ha esteso il gravame alla graduatoria del concorso, frattanto pubblicata. 

7. Tenutasi la camera di consiglio del 4 novembre 2022, questa Sezione ha emesso l'ordinanza n. 6813 del 2022, con la quale - "Ritenuta, ad una sommaria delibazione, e in disparte le proposte eccezioni della difesa erariale, la presenza di sufficienti profili di fumus boni juris, quanto meno per le censure di cui al primo motivo, relative all'avvenuto superamento del limite di età previsto nel bando del concorso in epigrafe solo successivamente alla data di pubblicazione del bando ancorché prima della scadenza del termine di presentazione della domanda" - è stata accolta l'istanza cautelare, confermando l'ammissione con riserva del ricorrente alla frequenza del corso formativo, già disposta con decreto il cautelare n. 6423 del 2022. 

8. L'impugnazione della predetta ordinanza cautelare da parte dell'Amministrazione è stata accolta dal Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 22 dell'11 gennaio 2023, sulla base della considerazione "(...) che l'appello appare assistito dal necessario fumus boni iuris, atteso che i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di concorso, e dal periculum in mora, consistente nell'ammissione di un soggetto privo dei requisiti richiesti". 

9. In prossimità dell'udienza pubblica fissata per la trattazione di merito del ricorso, l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria, con la quale ha proposto formalmente l'eccezione di irricevibilità dell'impugnazione delle previsioni del bando relative ai limiti d'età già prospettata nella relazione dell'Amministrazione e ha diffusamente argomentato l'infondatezza del gravame nel merito. 

10. La parte ricorrente ha prodotto una replica. 

11. All'udienza pubblica fissata, il Collegio ha prospettato possibili profili di irricevibilità del gravame, nella parte in cui viene impugnato il bando di concorso, e di conseguente inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. 

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione. 

12. L'esame delle questioni poste richiede la preventiva ricostruzione delle previsioni contenute nel bando di concorso. 

Al riguardo, occorre ricordare che, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lett. a), del predetto bando, "Possono partecipare al concorso: a) i militari dell'Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti ed a quello degli Appuntati e Carabinieri (ivi compresi gli appartenenti al Ruolo Forestale), nonché gli Allievi Carabinieri che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande: (...) 3) non abbiano superato il giorno di compimento del 30 anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti per il reclutamento nel ruolo Ispettori; (...)". 

Il comma 3 del medesimo articolo 2 reca, poi, la seguente previsione: "I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo articolo 3. Gli stessi e l'idoneità psico-fisica di cui al successivo articolo 11, fatta eccezione per l'età, devono essere mantenuti fino alla data di incorporamento presso la Scuola Marescialli e Brigadieri, pena l'esclusione dal concorso". 

L'articolo 3, comma 1, del bando di concorso stabilisce, a sua volta, che: "La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on-line avvalendosi della procedura disponibile nell'area concorsi del sito ufficiale dell'Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.it), entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo è prorogato al giorno successivo. Per la data di presentazione farà fede quella riportata sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato". 

Infine, l'articolo 16, comma 3, del bando dispone che: "Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove e agli accertamenti. L'Amministrazione può escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, o dichiararlo decaduto dalla nomina". 

13. In concreto, si è verificato che: 

- il bando di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie speciale, n. 15 del 22 febbraio 2022; 

- il termine di presentazione delle domande veniva a scadere il 24 marzo 2022; 

- il sig. A. ha presentato la domanda di partecipazione al concorso il 23 febbraio 2022 e ha compiuto trent'anni il 2 marzo 2022, ossia in una data successiva alla pubblicazione del bando di concorso, ma precedente alla scadenza del termine di presentazione delle domande. 

14. A fronte degli elementi ora illustrati, ritiene il Collegio di non potersi esimere dal rilevare l'irricevibilità della domanda di annullamento delle previsioni del bando di concorso con le quali è stato fissato il limite d'età di trenta anni e si è inoltre stabilito che, ai fini del possesso di tale requisito, i candidati non dovessero aver superato il giorno di compimento del trentesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. 

14.1. Secondo l'univoco orientamento della giurisprudenza, "i bandi di concorso, se contenenti clausole immediatamente lesive dell'interesse degli aspiranti al concorso (perché impongono determinati requisiti di partecipazione) devono essere immediatamente e autonomamente impugnati, con conseguente inammissibilità della impugnazione rivolta solo contro il provvedimento di esclusione, costituente atto meramente esecutivo e applicativo del bando, ovvero della impugnazione del bando unitamente al provvedimento di esclusione, ove siano ormai decorsi termini per il ricorso avverso il bando medesimo; ciò costituisce espressione di uno dei principi cardine della giustizia amministrativa, e cioè quello per cui in sede di impugnazione di un provvedimento non sono più contestabili i vizi di un atto presupposto, ove questo fosse impugnabile ex se, ma non sia stato utilmente impugnato" (Cons. Stato, Sez. I, parere n. 698 del 2 aprile 2020; TAR Lazio, Sez. I Bis, 13 giugno 2023, n. 10054; Id., 25 febbraio 2023, n. 3262). 

Tale conclusione discende dalla considerazione che la clausola del bando, "(...) precludendo essa stessa la partecipazione dell'interessato alla procedura concorsuale, appare idonea a generare una lesione immediata, diretta ed attuale, nella situazione soggettiva dell'interessato, ed a suscitare, di conseguenza, un interesse immediato alla impugnazione, dal momento che l'interesse all'impugnazione sorge al momento della lesione (Cons. Stato, Sez. V, 20 giugno 2001 n. 3264)" (Ad. plen. n. 1 del 2003). 

In particolare, l'onere di immediata impugnazione opera con riferimento ai "requisiti soggettivi degli aspiranti partecipanti al concorso", vale a dire rispetto alle previsioni che "riguardano direttamente ed immediatamente i soggetti stessi (...), e per tale ragione producono nei loro confronti effetti diretti, identificando immediatamente i soggetti che, in quanto privi dei requisiti richiesti, da tali clausole sono immediatamente e direttamente incisi; esse fanno pure riferimento ad una situazione (di norma, una situazione di fatto) che è preesistente rispetto al bando, e totalmente indipendente dalle vicende successive della procedura e dei relativi adempimenti, e non richiede valutazioni o verificazioni particolari" (così ancora Cons. Stato, parere n. 698 del 2020, cit.). 

14.2. Nel caso oggetto del presente giudizio, l'Amministrazione ha stabilito in modo chiaro e inequivoco nel bando di concorso i requisiti di età richiesti, non essendo possibile attribuire alla lex specialis della procedura alcun altro significato, se non quello di escludere la partecipazione di quanti si fossero trovati ad aver superato il giorno del compimento del trentesimo anno alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. 

Le predette previsioni avevano, conseguentemente, carattere immediatamente lesivo nei confronti del sig. A., essendo stato espressamente richiesto un requisito del quale il ricorrente non era in possesso. 

14.3. L'applicazione dei principi sopra richiamati conduce quindi ad affermare che il ricorrente aveva l'onere di impugnare immediatamente il bando di concorso, al fine di far valere la ritenuta illegittimità delle previsioni concernenti la fissazione del limite d'età per il reclutamento. 

La parte ha atteso invece il provvedimento di esclusione per impugnare quest'ultimo atto insieme al bando, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività (ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.), laddove è diretto a impugnare le previsioni del bando di concorso concernenti i limiti d'età, e deve essere, invece, dichiarato inammissibile (ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.), nella parte relativa all'impugnazione del provvedimento di esclusione, in quanto tale atto non presenta valenza autonomamente lesiva, bensì meramente esecutiva delle predette previsioni del bando, non tempestivamente impugnate. 

14.4. A diverse conclusioni non induce la circostanza, più volte richiamata dal ricorrente, che la mancanza del requisito di partecipazione sia stata rilevata dall'Amministrazione soltanto dopo la conclusione delle prove e in prossimità della pubblicazione della graduatoria. 

Tale dato non incide, infatti, sul chiaro e inequivoco tenore delle clausole del bando, a fronte del quale nessun affidamento sarebbe potuto legittimamente maturare in capo al ricorrente in ordine al possesso dei requisiti. E ciò tanto più tenuto conto del fatto che il medesimo bando prevedeva espressamente, all'articolo 16, comma 3, la facoltà per l'Amministrazione di verificare in ogni tempo i requisiti di partecipazione dei candidati, i quali erano ammessi a sostenere le prove soltanto con riserva di tale accertamento. 

15. Con riguardo a quest'ultimo profilo, occorre rilevare che, con la seconda censura articolata nell'ambito del primo motivo, il ricorrente ha allegato l'illegittimità degli atti impugnati anche per eccesso di potere, dovuto alla ritenuta manifesta illogicità dell'azione amministrativa. Ciò in considerazione del comportamento dell'Amministrazione, la quale - secondo la tesi della parte - avrebbe, con il proprio operato, ingenerato confusione nel candidato, inducendolo a confidare nel possesso dei requisiti previsti. 

15.1. Anche questa censura è inammissibile. 

Non avendo tempestivamente impugnato il bando, il ricorrente non può più contestare le previsioni concernenti i limiti di età, comportanti, come detto, la sua necessaria esclusione dal concorso. In base ai principi, è conseguentemente preclusa alla parte ogni altra censura concernente il modus operandi dell'Amministrazione nell'ambito della procedura in esame, alla quale è, in ogni caso, destinato a rimanere estraneo. 

15.2. Peraltro, le doglianze in esame sono anche infondate nel merito. 

15.2.1. Sotto un primo profilo, deve osservarsi che, a fronte delle inequivoche previsioni del bando di concorso, l'esclusione del ricorrente costituiva un atto dovuto e rigorosamente vincolato da parte del Comando generale dell'Arma dei carabinieri. L'Amministrazione non disponeva, infatti, di alcuna discrezionalità nello stabilire l'ammissione dei candidati alla procedura, ma doveva attenersi, sul punto, a quanto prescritto dalla lex specialis, recante clausole applicabili uniformemente a tutti i partecipanti e idonee ad assicurare la par condicio tra gli stessi. 

Ne deriva l'inconfigurabilità in radice del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità dell'azione amministrativa, prospettato dal ricorrente, trattandosi di un vizio che presuppone l'esercizio di un potere discrezionale, non riscontrabile nel caso in esame. 

15.2.2. D'altro canto, l'articolo 16, comma 3, del bando di concorso - recante la previsione secondo la quale tutti i candidati partecipavano alle prove con riserva di verifica del possesso dei requisiti, che l'Amministrazione avrebbe potuto effettuare in ogni tempo - non può essere ritenuto di per sé illegittimo. 

Si tratta, infatti, di una clausola notoriamente usuale nei bandi di concorso e che - da un lato - non pregiudica i candidati, i quali sono pienamente in condizione di conoscere la propria situazione in merito al possesso dei requisiti sulla base delle previsioni del bando, e - dall'altro lato - risponde a ragionevoli esigenze di celerità della procedura, consentendo all'Amministrazione di rinviare le verifiche anche a un momento successivo allo svolgimento delle prove. 

16. In definitiva, sulla base di quanto sin qui esposto, il ricorso è in parte irricevibile e per la restante parte inammissibile. 

17. È conseguentemente inammissibile anche il ricorso per motivi aggiunti, con il quale l'impugnazione è stata estesa anche alla graduatoria del concorso. 

18. La natura della controversia e l'andamento del giudizio sorreggono, tuttavia, la compensazione tra le parti delle spese del giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti: 

- dichiara il ricorso introduttivo del giudizio in parte irricevibile e per la restante parte inammissibile; 

- dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Giovanni Iannini, Presidente 

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore 

Alessandra Vallefuoco, Referendario 


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