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sabato 21 ottobre 2023

Tar 2023-"Il legislatore regionale, alla stregua di quello nazionale, quindi, ha collegato lo svolgimento delle funzioni di vigilanza venatoria all'ambito della circoscrizione provinciale di competenza, in quanto le guardie venatorie volontarie non sono assimilate agli organi di Polizia Giudiziaria che, invece, hanno competenza su tutto il territorio nazionale. "

 

T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., (ud. 21/09/2023) 18-10-2023, n. 5682 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1459 del 2020, proposto da L. (L.I.P.U.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato  

contro 

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato  

nei confronti 

  non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento 

previa sospensione cautelare: 

dei provvedimenti prot. n. (...) del 29.4.2020 e prot. n. (...) del 3.3.2020, emessi dalla Regione Campania - Uod Servizio Territoriale Provinciale di Caserta, di reiezione della nomina a guardie venatorie volontarie, per il territorio della provincia di Caserta, dei tre soggetti proposti dalla L.I.P.U., ivi individuati; 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; 

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 settembre 2023 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

La ricorrente, associazione nazionale di protezione ambientale, inoltrava alla Regione Campania UOD di Caserta tre istanze per il riconoscimento, in favore dei propri associati, agenti già autorizzati dalla Regione Campania - STP di Napoli, per il territorio dell'area metropolitana di Napoli, della qualifica di Guardia Giurata Volontaria Venatoria e Ittica nel territorio provinciale di Caserta, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 112 del 1998, della L. n. 56 del 2014 e della L.R. n. 26 del 2012 e L.R. n. 14 del 2015. 

Con Provv. del 3 marzo 2020, prot. (...), l'UOD di Caserta comunicava che non era possibile dare seguito alle richieste in quanto le stesse andavano inoltrate al servizio territoriale provinciale di residenza degli interessati. 

Con nota del 24.4.2020, quindi, la L. invitava il settore territoriale provinciale di Caserta a concludere il procedimento. 

Con Provv. del 29 aprile 2020 prot. (...), l'UOD di Caserta respingeva le istanze per mancanza dei requisiti soggettivi in capo ai tre agenti designati; deduceva, infatti, che, alla luce del complessivo quadro normativo vigente e in aderenza alla nota del Ministero dell'Interno del 29.06 2018, come suffragata dal parere del Consiglio di Stato n. 1490/2017, dalla direttiva della Procura della Repubblica di S.M. Capua Vetere del 7.3.2018 n. 4003/2018, dalla L.R. n. 26 del 2012 e dal parere della Avvocatura Regionale Campania n. 0190182 del 25.03.2019. "non può essere accolta l'istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione di G.G.V.V. in una provincia diversa da quella di residenza: i designati non sono residenti nella provincia di Caserta". 

La ricorrente ha impugnato il suindicato provvedimento deducendone l'illegittimità e deducendo, in sostanza, che il requisito soggettivo della residenza anagrafica in capo alla guardia volontaria venatoria nel territorio provinciale in cui sarà impiegata, richiesto dall'Amministrazione, non risulta previsto in alcuna normativa di settore. 

Si costituiva in giudizio la Regione Campania insistendo per il rigetto del ricorso. 

Con ordinanza del 10.06 2020 il Tribunale respingeva l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato. 

Alla udienza del 21 settembre 2023, tenuta da remoto in ossequio alle vigenti disposizioni processuali, la causa è stata trattenuta in decisione. 

Con il primo e secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 27 della L. n. 157 del 1992, dell'art. 28 della L.R. Campania n. 26 del 2012, dell'art. 138 R.D. n. 733 del 1931 e l'eccesso di potere per falsa motivazione: nessuna norma contemplerebbe il requisito soggettivo della residenza anagrafica della guardia venatoria volontaria nell'ambito territoriale ove l'associazione nazionale di protezione ambientale intenda impiegarla. 

Ed invero, la direttiva della Procura della Repubblica di S.M. Capua Vetere del 7.3.2018 n. 4003/2018 e la circolare del Ministero dell'Interno del 29.06.2018, citate nel provvedimento gravato, non conterrebbero alcuna previsione in tal senso; la direttiva ministeriale suindicata, tra l'altro, risulta riferita alla diversa figura delle guardie volontarie zoofile di cui all'art. 6 della L. 20 luglio 2004, n. 189, di nomina prefettizia. Analogamente, il parere dell'Avvocatura Regionale n. 0190182 del 25.03.2012, pure richiamato nell'atto gravato, nel ribadire che le guardie venatorie volontarie hanno competenza limitata al territorio dell'ente che le ha designate, non 

prescrive anche il requisito soggettivo della residenza anagrafica della guardia venatoria volontaria 

nell'ambito territoriale di impiego. 

Da ultimo, il provvedimento impugnato si porrebbe in evidente contrasto con la nota del 20.2.2019, con cui l'UOD di Caserta aveva inibito l'esercizio della vigilanza alle guardie per non essere stato rilasciato il decreto di nomina dal servizio territoriale di Caserta, così lasciando intendere che il requisito necessario per lo svolgimento della vigilanza venatoria nel territorio provinciale di Caserta da parte delle guardie volontarie anagraficamente residenti a Napoli fosse, esclusivamente, il rilascio del relativo decreto dal parte dell'Ufficio di Caserta. 

I motivi di doglianza così proposti sono fondati e vanno accolti per le ragioni che seguono. 

La L. n. 157 del 1992 attribuisce, all'art. 27, le funzioni di vigilanza venatoria sia agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle Regioni (lett. a) - ai quali è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza - sia alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773. (lett. b). Precisa, poi, al comma 3, che gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza. 

L'art. 138 del T.U Pubblica sicurezza, invece, individua i requisiti soggettivi necessari per la nomina a guardia giurata, stabilendo che le guardie giurate vengono nominate dai Prefetti con provvedimento di durata biennale. 

La L.R. Campania n. 26 del 2012, a sua volta, all'art. 28, affida la vigilanza in materia venatoria alle Province, che provvedono a mezzo dei propri agenti e coordinano le attività degli organi di vigilanza venatoria delle associazioni venatorie, pur non escludendo che anche le Regioni possano dotarsi di propri agenti che svolgono le medesime mansioni degli agenti provinciali. Contempla, poi, la figura delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel CTFVN, e di quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente. Precisa, infine, che "Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza" (comma 5). 

Ciò premesso, il Collegio è dell'opinione che l'avviso espresso dall'Amministrazione regionale nel caso che ci occupa non sia fondato non potendosi ravvisare, nel quadro normativo vigente, una necessaria ed inderogabile correlazione tra la residenza della Guardia venatoria volontaria e l'ambito territoriale in cui essa può operare. 

Ed invero, è indubbio che la L.R. Campania n. 26 del 2012, nel dettare norme in materia di protezione della fauna e disciplina dell'attività venatoria, individui un ambito di competenza, in materia, prettamente provinciale, appunto stabilendo che la vigilanza venatoria è, di regola affidata ad agenti provinciali, seppur non escludendo che anche le Regioni possano dotarsi di propri agenti (art. 27). 

La stessa legge regionale precisa, che "Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza" (art. 27 comma 5), con ciò introducendo una previsione di carattere generale, riferita indistintamente agli "agenti" di cui ai commi precedenti, e quindi sia agli agenti provinciali e regionali sia alle Guardie volontarie nominate dalle Associazioni venatorie. Tale norma regionale lascia, quindi, intendere che l'ambito di esercizio della vigilanza venatoria coincide con l'ambito territoriale di competenza dell'Autorità amministrativa che tale attività autorizza, precisando, tuttavia, che ciò accade "di regola" e null'altro stabilendo circa il diverso profilo della eventuale coincidenza tra la residenza anagrafica dell'agente venatorio ed il luogo in cui esso opera. 

Se quindi, sussiste, una indubbia correlazione tra l'ambito territoriale in cui le guardie venatorie possono operare e la "circoscrizione territoriale di competenza" dell'ente da cui dipendono, tale correlazione deve intendersi riferita alla sola necessità che le Guardie venatorie operino nell'ambito territoriale in cui l'Autorità amministrativa che le ha nominate esplica la propria autorità. 

L'esercizio delle funzioni di guardia venatoria, cioè, deve ritenersi, di norma, correlato ad uno specifico ambito territoriale che, a sua volta, va riferito alla competenza territoriale dell'ente da cui le guardie dipendono o che le ha nominate. Ciò, tuttavia, lo si ribadisce, non si pone in termini di assoluta necessità stante l'espressione previsione normativa in tal senso (di norma). 

In modo analogo, la Regione Campania, anche nella Circolare n. 0137680 del 3.03.2020, ha precisato, al punto 6, che il servizio di G.G. V.V deve essere esplicato preferenzialmente nella Provincia di residenza, ma non ha introdotto un espresso obbligo di tal fatta. 

Il legislatore regionale, alla stregua di quello nazionale, quindi, ha collegato lo svolgimento delle funzioni di vigilanza venatoria all'ambito della circoscrizione provinciale di competenza, in quanto le guardie venatorie volontarie non sono assimilate agli organi di Polizia Giudiziaria che, invece, hanno competenza su tutto il territorio nazionale. 

Non possono, tuttavia, ravvisarsi elementi ulteriori per collegare rigorosamente l'ambito di attività delle G.G. V.V. anche alla provincia di residenza dell'agente venatorio che, del resto, non è nominato dal Prefetto né dal Questore, come erroneamente sostiene la Regione nella propria memoria difensiva. 

E, tra l'altro, non è di poco conto rimarcare che il comma 5 dell'art. 28 della L.R. Campania n. 26 del 2012 è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera p), punto 2), della L.R. 6 settembre 2013, n. 12 mediante la soppressione delle parole "le guardie volontarie nell'ambito del territorio della provincia di residenza". Con detta modifica, il legislatore regionale ha, quindi, voluto consentire che le funzioni di vigilanza volontaria possano essere esercitate, e quindi autorizzate, anche in ambiti territoriali provinciali ulteriori rispetto a quello di residenza anagrafica dell'agente. Ed invero, il medesimo STP di Caserta aveva precisato, con nota del 20.2.2019, che gli agenti L. residenti in Provincia di Napoli e già riconosciuti dal STP di Napoli, per poter svolgere il servizio volontario in provincia di Caserta, dovevano munirsi di un proprio autonomo provvedimento di nomina per l'ambito casertano. 

La Circolare operativa n. 0260984, del 23.04 2018, del Ministero dell'Interno, da ultimo, non appare risolutiva nel senso prospettato dalla Amministrazione in quanto dettata con precipuo riferimento alle G.G., nominate dal Prefetto quale autorità di governo locale. 

Per quanto sin qui dedotto, il ricorso deve essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato. 

La natura della controversia giustifica l'integrale compensazione, tra le parti costituite, delle spese di lite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp att. c.p.a., con l'intervento dei magistrati: 

Maria Abbruzzese, Presidente 

Rita Luce, Consigliere, Estensore 

Maria Grazia D'Alterio, Consigliere 


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