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venerdì 22 dicembre 2023

Tribunale 2023-Con ricorso in appello depositato il 10.09.2021, l'Unione di Comuni Lombarda - Casalbuttano ed Uniti e Corte de' Cortesi con Cignone (CR) (d'ora in avanti, anche semplicemente "Unione dei Comuni") ha proposto appello avverso la sentenza n. 239/2020 del Giudice di Pace di Cremona in data 24.3.2021, che ha accolto il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa proposto dal OMISSIS , titolare dell'omonima ditta e conducente di un veicolo sottoposto a controllo da parte degli agenti della Polizia Locale per aver commesso una serie di violazioni alle norme sulla circolazione stradale e alle norme comunitarie sul tachigrafo digitale.

 Tribunale 2023-Con ricorso in appello depositato il 10.09.2021, l'Unione di Comuni Lombarda - Casalbuttano ed Uniti e Corte de' Cortesi con Cignone (CR) (d'ora in avanti, anche semplicemente "Unione dei Comuni") ha proposto appello avverso la sentenza n. 239/2020 del Giudice di Pace di Cremona in data 24.3.2021, che ha accolto il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa proposto dal OMISSIS , titolare dell'omonima ditta e conducente di un veicolo sottoposto a controllo da parte degli agenti della Polizia Locale per aver commesso una serie di violazioni alle norme sulla circolazione stradale e alle norme comunitarie sul tachigrafo digitale.



Tribunale Cremona, Sent., 23-11-2023

Fatto - Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Milesi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Appello avverso sentenza del Giudice di Pace iscritta al n. r.g. 1920/2021 promossa da:

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA-CASALBUTTANO ED UNITI E CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE, C.F. ((...)), con il patrocinio dell'avv.  

APPELLANTE

contro

OMISSIS , C.F. ((...) ), con il patrocinio dell'avv.  

APPELLATO


Svolgimento del processo - Motivi della decisione


Con ricorso in appello depositato il 10.09.2021, l'Unione di Comuni Lombarda - Casalbuttano ed Uniti e Corte de' Cortesi con Cignone (CR) (d'ora in avanti, anche semplicemente "Unione dei Comuni") ha proposto appello avverso la sentenza n. 239/2020 del Giudice di Pace di Cremona in data 24.3.2021, che ha accolto il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa proposto dal OMISSIS , titolare dell'omonima ditta e conducente di un veicolo sottoposto a controllo da parte degli agenti della Polizia Locale per aver commesso una serie di violazioni alle norme sulla circolazione stradale e alle norme comunitarie sul tachigrafo digitale.

L'odierna appellante ha formulato l'appello sulla base di tre motivi:

i) violazione dell'art. 34, commi 1, 3 e 5 del Regolamento UE 165/2014, in quanto il Giudice di Pace avrebbe erroneamente escluso la responsabilità del conducente del veicolo e titolare della ditta individuale OMISSIS , sia come lavoratore autonomo che come datore di lavoro, per le gravi infrazioni commesse in materia di tempi di guida e riposo, utilizzo delle carte del conducente e fogli di registrazione, nonché per la perdita del requisito dell'onorabilità previsto dal Regolamento UE 403/2016. L'appellante in particolare ha rilevato che il Regolamento UE 165/2014 prevede una responsabilità solidale tra il conducente e l'impresa di trasporto per il rispetto delle disposizioni sui tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo, nonché per la corretta tenuta e conservazione dei documenti prescritti. Nel caso di specie, il conducente coinciderebbe con l'impresa di trasporto, essendo titolare della ditta individuale, e quindi dovrebbe essere considerato responsabile sia come autore che come datore di lavoro delle violazioni accertate dagli agenti;

ii) erronea interpretazione della normativa applicabile al caso di specie, in quanto il Giudice di Pace avrebbe ritenuto infondate le contestazioni mosse dalla Polizia Locale sulla base dei dati registrati dal tachigrafo digitale installato sul veicolo della ditta T. , non considerando che il conducente aveva l'obbligo di inserire manualmente i periodi di tempo trascorsi fuori dal veicolo, di azionare correttamente il selettore delle attività e di non estrarre la carta tachigrafica in orario di lavoro senza autorizzazione, come previsto dall'art. 34, commi 3 e 5 del Regolamento UE 165/2014;

ii) violazione del principio dispositivo e dei limiti della domanda proposta dall'opponente, in quanto il Giudice di Pace avrebbe pronunciato d'ufficio su eccezioni che potevano essere proposte solo dalle parti, come quella relativa alla correttezza dell'operato degli agenti accertatori e alla validità delle apparecchiature utilizzate per l'analisi dei dati dei cronotachigrafi digitali ed analogici.

Si è costituito in giudizio (...) M. T. , contestando preliminarmente l'ammissibilità dell'appello (atteso che i motivi di impugnazione non sarebbero indicati in maniera specifica le deduzioni avversarie) e, nel merito, ribadendo che il Regolamento UE 165/2014 non sarebbe applicabile al caso di specie, essendo il sig. T. un autotrasportatore autonomo e non un lavoratore dipendente di un'impresa di trasporto; ha poi dedotto che le attività annotate nel tachigrafo digitale dal sig. T. sarebbero perfettamente coerenti con i report giornalieri delle attività stesse, prodotti dallo stesso in primo grado, e che l'estrazione della carta tachigrafica operata dal sig. T. durante l'orario di lavoro sarebbe stata effettuata in conformità alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno e dalla Commissione Europea.

Dopo lo scambio di note autorizzate, e dopo che all'udienza del 24.11.2022 il Giudice ha chiesto alle parti di specificare quale norma sia stata applicata per le sanzioni e l'appellante ha indicato i commi dal 4 al 9 dell'art. 173 cds, (mentre parte appellata ha contestato la mancanza di tale indicazione nei verbali di accertamento), la controversia è giunta alla discussione, operata all'odierna udienza dopo la precisazione delle conclusioni.

Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello.

Parte appellata ha preliminarmente eccepito l'ammissibilità dell'appello, attesa l'assenza di specificità dei motivi di appello formulati dalla parte appellante.

L'eccezione va disattesa.

È infatti vero che il disposto normativo di cui all'art. 342, comma 1, c.p.c. impone alla parte impugnante di includere nell'atto di appello, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice. E invero, secondo il condivisibile orientamento della Corte di legittimità, "non può considerarsi aspecifico il motivo di appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame d'appello, in fatto ed in diritto, in maniera tale che il giudice d'appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, dettagliatamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per la impugnazione a critica vincolata" (v. Cass. civ., sez. II, 19 marzo 2019 n. 7675, p. 5).

L'atto di appello redatto dalla difesa dell'Unione dei Comuni espone con chiarezza e precisione i motivi di gravame, individuando i capi specifici della sentenza impugnata che la stessa ritiene erronei, e i passaggi argomentativi che li sorreggono. L'appellante, infatti, non si è limitata a riproporre le proprie deduzioni già svolte in primo grado, ma ha contestato le valutazioni del Giudice di Pace su punti determinanti della controversia, quali l'interpretazione della normativa comunitaria applicabile al caso di specie, la correttezza dell'operato degli agenti accertatori, la portata probatoria dei verbali di contestazione e la responsabilità solidale del datore di lavoro. L'appellante, inoltre, ha illustrato le ragioni per le quali ritiene che la sentenza impugnata sia viziata da errori di fatto e di diritto, facendo riferimento a documenti, circostanze e principi giuridici pertinenti e rilevanti, come nel prosieguo si preciserà.

Trattasi, in breve, di un atto di appello che soddisfa pienamente il requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., essendo circoscritto il giudizio di gravame ai capi specifici della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono.

Nel merito.

La pretesa economica oggetto di impugnazione innanzi al G.d.P. si fonda su 35 verbali di contestazione elevati dalla Polizia Locale nei confronti del T. per infrazioni legate al Regolamento (CE) 04/02/2014, n. 165/2014. Come osservato anche dalla parte appellata, tali verbali possono essere suddivisi in due categorie di violazione: coi verbali dal nn. 298 al 318 la Polizia Locale ha contestato al T. la violazione dei commi 3 e 5 dell'art. 34 del Regolamento CE 165/2014, poiché in quanto conducente e titolare del veicolo de quo circolava in diverse date "in violazione al combinato disposto di cui all'art. 34 cc. 3 e 5 lett. b) paragrafo ii), iii) e iv) del Reg. UE 4.2.2014 n. 165/2014 e Capo II art. 6 c. 5 dei Reg CE 561/2006 e cosi definito dal Reg. CE 561/2006 al Capo T art. 4 lett. e) In quanto: non utilizzava correttamente il selettore delle attività, omettendo di inserire manualmente nell'apparecchio i dati riferiti ad altri lavori, e/o disponibilità. Nello specifico veniva accertato dall'analisi dei grafici delle attività del conducente scaricati dalla carta conducente, che non provvedeva ad inserire detti tempi al fine di permettere l'addetto al controllo di rilevare i tempi di lavoro del conducente previsti dall'art. 3 lett. a) e b) della Direttiva 2002/1S/CE".

Con i verbali dal nn. 332 al 345, invece, la Polizia Locale ha contestato al T. la violazione dei commi 1, 3 e 5 dell'art. 34 del Regolamento CE 165/2014 poiché in quanto conducente e titolare del veicolo de quo nelle date considerate "non utilizzava correttamente il selettore delle attività, omettendo di inserire manualmente nell'apparecchio i dati riferiti ad altri lavori, e/o disponibilità, oltre a togliere la carta tachigrafica personale dal tachigrafo, più volte durante l'orario di lavoro (...) Nello specifico veniva accertato dall'analisi dei grafici delle attività del conducente scaricati dalla carta conducente che" nelle fasce orarie considerate, questi "estraeva detta carta senza autorizzazione. Detto comportamento non ha permesso l'addetto ai controllo di rilevare I tempi di lavoro del conducente titolare previsti dall'art. 3 lett. a)e b) detta Direttiva 2002/15/CE".

All'esito del procedimento giudiziale promosso dalla ditta T. in opposizione ai verbali richiamati, il giudice di prime cure ha accolto le doglianze del ricorrente e annullato i verbali de quibus e compensato integralmente le spese tra le parti.

Sul primo motivo di appello.

Come già rammentato, l'appellante ha dedotto con il primo motivo di ricorso la violazione dell'art. 34, commi 1, 3 e 5 del Regolamento UE 165/2014, in quanto il Giudice di Pace avrebbe erroneamente escluso la responsabilità del conducente del veicolo e titolare della ditta individuale OMISSIS , sia come lavoratore autonomo che come datore di lavoro, per le gravi infrazioni commesse in materia di tempi di guida e riposo, utilizzo delle carte del conducente e fogli di registrazione, nonché per la perdita del requisito dell'onorabilità previsto dal Regolamento UE 403/2016.

Il motivo è fondato, limitatamente a quanto si dirà infra.

Deve preliminarmente osservarsi che il dato normativo rilevante nel caso di specie è rappresentato dall'art. 34, commi 1, 3 e 5 del Regolamento (CE) 04/02/2014, n. 165/2014. Dalla lettura dei verbali oggetto del presente procedimento, non si comprende invece quale sia la rilevanza dell'art. 174 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("codice della strada"), pur valorizzato dalla parte appellante nel proprio ricorso in appello e in sede di udienza, a specifica domanda dell'odierno giudicante.

Il testo delle norme sopra richiamate - che trovano immediata applicazione nell'ordinamento italiano, giusto art. 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - individuano quale destinatario degli obblighi ivi stabiliti il conducente degli automezzi.

Come correttamente osservato dall'appellata in sede di note del 21.01.22, la definizione giuridica del termine "conducente" dev'essere fatta derivare dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 561/2006, che trova applicazione in forza dell'espresso richiamo operato dall'art. 2 del Regolamento 165/2014 in questione. Proprio l'art. 4 del Regolamento n. 561/2006 definisce conducente "chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo nel contesto delle proprie mansioni per poterlo, all'occorrenza, guidare". Contrariamente a quanto osservato dal giudice di prime cure, il dato normativo non distingue, al fine dell'applicabilità della normativa sopra richiamata, tra autotrasportatori autonomi e lavoratori alle dipendenze di aziende di autotrasporti. E, del resto, una simile distinzione risulterebbe incompatibile con la duplice ratio legis sottesa alla normativa comunitaria richiamata, che - come è facilmente desumibile - è teleologicamente orientata non solo a migliorare le condizioni di lavoro degli autotrasportatori ma altresì a garantire un maggiore livello di sicurezza stradale (cfr., tra l'altro, Corte di Giustizia dell'Unione europea, sez. I - 9.2.2012, C-210/10, punto 25).

A nulla vale l'argomentazione, peraltro infondata, dell'odierno appellato, secondo la quale rivestirebbe importanza decisiva il richiamo effettuato dalla Polizia Locale alla Direttiva 2002/15/CE, che, sempre a detta dell'appellato, non si applicherebbe agli autotrasportatori autonomi. Al contrario, per espressa disposizione testuale dell'articolo 2 comma 1 della Direttiva stessa, "senza pregiudizio delle disposizioni del comma seguente, la presente direttiva si applica agli autotrasportatori autonomi a decorrere dal 23 marzo 2009".

Sulla base di questi argomenti, desumibili dalla mera lettura del dato normativo - e non già sulla presunta e indimostrata applicabilità del meccanismo di responsabilità solidale di cui all'art. 174 C.d.S. - va accolto il primo motivo di ricorso riferentesi all'errata applicazione da parte del Giudice di Pace dell'art. 34 del Regolamento CE 164/2014.

Sul secondo motivo di appello.

Con il secondo motivo di appello, la parte ricorrente ha censurato la ricostruzione del giudice di prime cure in ordine agli obblighi gravanti in capo all'odierno appellato ai sensi dell'art. 34 del Regolamento UE 165/2014. In particolare, il Giudice di Pace aveva rilevato che "la documentazione integrativa prodotta (...) ha chiarito, in ordine alla previsione dell'art. 34 parag. 3 del Reg. n. 165/2014, che il conducente ha l'obbligo di proteggere la propria carta, ha la facoltà di lasciare inserita la carta quando deve iniziare un periodo diverso di guida perché impegnato in altre mansioni, in tempi di disponibilità o per una pausa o un riposo e il veicolo rimanga nella sua esclusiva disponibilità, mentre ha l'obbligo di estrarla solo quando il veicolo esca dalla sua esclusiva disponibilità", concludendo da ciò per l'infondatezza delle contestazioni effettuate dalla Polizia Locale all'odierno appellato.

Il motivo è fondato.

Va anzitutto evidenziato che con i verbali oggetto del presente procedimento il titolare della ditta T. è stato sanzionato per non aver correttamente utilizzato "il selettore delle attività" di cui al tachigrafo in due diversi modi: omettendo di "inserire detti tempi al fine di permettere l'addetto al controllo di rilevare i tempi di lavoro del conducente" ed estraendo senza autorizzazione la carta tachigrafica in orario lavorativo, ciò comportando una violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'art. 34 del Regolamento UE 165/2014.

Va precisato che, come correttamente osservato anche dalla parte appellante, la portata dei suddetti obblighi era già stata chiarita, in vigore della normativa eurounitaria previgente, inter alia dalla decisione 2009/959/UE della Commissione del 14 dicembre 2009 la quale aveva affermato che "le registrazioni del tachigrafo sono la prima fonte di informazioni ottenute dai controlli stradali. La mancanza di registrazioni può essere giustificata solo se le registrazioni tachigrafiche, comprese quelle inserite manualmente, non erano possibili per ragioni obiettive. In questi casi occorre stabilire un'attestazione che confermi queste ragioni".

A livello nazionale, il Ministero dell'Interno - interpellato proprio dall'odierno appellato, attraverso l'associazione di categoria di cui fa parte - ha chiarito che "sulla base del combinato disposto delle norme suindicate e analogamente al parere espresso dalla Commissione europea, si ritiene che il conducente abbia l'obbligo di estrarre la propria carta dall'apparecchio di controllo solo nel caso in cui il veicolo esca dalla sua esclusiva disponibilità e, di conseguenza, non possa evitare che un altro conducente utilizzi lo stesso veicolo, impedendo, così la prosecuzione della registrazione dell'attività sulla carta lasciata inserita.

Per quanto precede, in tutti i casi in cui il conducente debba iniziare un periodo diverso dalla guida perché impegnato in altre mansioni, in tempi di disponibilità o un riposo e il veicolo rimanga nella sua esclusiva disponibilità, ha la facoltà di lasciare inserita la propria carta all'interno del tachigrafo digitale".

Sennonché, su un piano squisitamente processuale, codeste condivisibili interpretazioni vanno riconciliate con il principio di diritto - più volte ribadito anche dalla Suprema Corte - in virtù del quale "in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta" (ex multis, v. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 7595 del 2018 pp. 4-5, con la quale la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della parte che non aveva tempestivamente e precisamente disconosciuto le risultanze di cui ai c.d. "scontrini" del cronotachigrafo nelle fasi di merito).

Da tutto questo consegue che l'onere probatorio in ordine alle circostanze fattuali che hanno giustificato la mancata registrazione dei tempi di guida ovvero l'estrazione della carta tachigrafica gravi non già - come prospettato dalla parte appellata - sul controllore ma sul conduttore del veicolo. Nel caso di specie, tuttavia, la parte appellata non ha circostanziato con alcun elemento probatorio l'affermazione, già spesa in sede di contestazione orale dei verbali, che durante le attività considerate dagli agenti egli non avrebbe avuto l'esclusiva disponibilità del veicolo.

Ne consegue che, pertanto, le risultanze del tachigrafo digitale costituiscano piena prova e incontestata delle attività svolte dal titolare della ditta T. e corretta appare la sanzione comminata dagli agenti della Polizia Locale per avere questi non utilizzato correttamente la strumentazione elettronica de qua, in violazione degli obblighi gravanti sul conducente in base al diritto eurounitario.

Sul terzo motivo di appello.

Con il terzo ed ultimo motivo di appello, la parte appellante ha dedotto l'erroneità della decisione di prime cure, laddove il giudice avrebbe individuato profili di irregolarità relativamente all'utilizzo della strumentazione informatica da parte Polizia Locale per l'analisi della memoria di massa del tachigrafo digitale installato sul veicolo di proprietà del ricorrente. In particolare, la parte appellante ha dedotto la piena legittimità dell'utilizzo del software denominato "Police controller" in uso alle forze di Polizia e alle Pubbliche Amministrazioni delegate agli accertamenti, anche alla luce del Piano Operativo per la Sicurezza Stradale, che ne prevede l'utilizzo.

Il motivo è infondato.

Contrariamente a quanto assunto dalla parte appellante, che giunge financo ad individuare un vizio di ultra-petizione nella sentenza impugnata, il giudice di prime cure non si è mai espresso in ordine alla legittimità dell'uso del software "Police controller" per l'elaborazione dei dati e la compilazione dei verbali di contestazione delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale e ha invece fondato la sua pronuncia - come già ampiamente rammentato - sull'assunta inapplicabilità dell'art. 34 del Regolamento 165/2014 ai lavoratori autonomi nonché su una ricostruzione degli obblighi gravanti in capo al conducente, che pure lo scrivente giudicante ritiene di non poter condividere.

Conclusioni e regolamentazione delle spese dei due gradi di giudizio

Alla luce delle superiori considerazioni la sentenza appellata deve essere integralmente riformata e, di conseguenza, va rigettata l'opposizione proposta da OMISSIS avverso i verbali elevati dalla Polizia Stradale dell'Unione dei Comuni.

La particolarità della vicenda, le difficoltà interpretative della normativa di rilievo e l'assenza di precedenti di merito noti costituiscono tutti gravi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese anche di questo grado di giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando rigettata ogni contraria domanda, eccezione, istanza, deduzione,

ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,

RIGETTA l'opposizione proposta da OMISSIS avverso i verbali elevati dalla Polizia Stradale dell'Unione di Comuni Lombarda - Casalbuttano ed Uniti e Corte de' Cortesi con Cignone nn. 298M/2019, 299M/2019, 300M/2019, 301M/2019, 302M/2019, 303M/2019, 304M/2019, 305M/2019, 306M/2019, 307M/2019, 308M/2019, 309M/2019, 310M/2019, 311M/2019, 312M/2019, 313M/2019, 314M/2019, 315M/2019, 316M/2019, 317M/2019, 318M/2019, 332M/2019, 333M/2019, 334M/2019, 335M/2019, 336M/2019, 337M/2019, 338M/2019, 339M/2019, n. 340M/2019, 341M/2019, 342M/2019, 343M/2019, 344M/2019, 345/2019 in data 16.7.2019;

COMPENSA integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.

Così deciso in Cremona, il 23 novembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2023.


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