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venerdì 22 dicembre 2023

Cassazione 2023- sequestro di beni mobili e immobili in materia penale

 




Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05/12/2023) 19-12-2023, n. 50506 

Fatto - Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TERZA PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. RAMACCI Luca - Presidente - 

Dott. SOCCI Angelo M. - Consigliere - 

Dott. DI STASI Antonella - Consigliere - 

Dott. NOVIELLO Giuseppe - rel. Consigliere - 

Dott. MACRI' Ubalda - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

Impiantistica OMISSIS Srl in persona del procuratore Speciale OMISSIS; 

avverso la ordinanza del 26.06.2023 del tribunale di Salerno; 

udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello; 

udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Tocci che ha chiesto l'annullamento senza rinvio; 

udite le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to Amorese Alfonso che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

1. Con ordinanza del 26 giugno 2023 il tribunale del riesame di Salerno adito nell'interesse di Impiantistica OMISSIS Srl in persona del procuratore Speciale OMISSIS, avverso il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta nei confronti della predetta società e in caso di incapienza, per equivalente, nei confronti del legale rappresentante OMISSIS, emesso dal Gip del tribunale di Vallo della Lucania il 14 marzo 2023 e disposto in relazione ai reati ex artt. 110 e 81 cpv., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater, comma 2 rigettava l'istanza. 

2. Avverso tale ordinanza Impiantistica OMISSIS Srl , in persona del procuratore Speciale OMISSIS, mediante il proprio difensore, ha proposto ricorso deducendo tre motivi di impugnazione. 

3. Rappresenta, con il primo, vizi ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) per avere il tribunale rigettato l'istanza di riesame in relazione al profilo della mancanza di motivazione nel provvedimento genetico con riguardo al periculum in mora. Si richiama, circa l'obbligo di motivazione in ordine al periculum in mora, nel caso in esame, la sentenza delle Sezioni Unite del 2021 n. 36959, OMISSIS, e si evidenzia conseguentemente che il tribunale avrebbe dovuto annullare il predetto provvedimento per la dedotta assenza di motivazione, nè sarebbe corretta la spiegazione offerta dal tribunale con il relativo richiamo, tra l'altro, alla sentenza della terza sezione penale di questa Suprema Corte, n. 39846 del 13.05.2022, nella parte in cui si sostiene che il Gip avrebbe pur sempre formulato una motivazione, seppure erronea, laddove avrebbe aderito alla superata tesi per cui, in caso di confisca non sarebbe stato necessario motivare in ordine al relativo periculum siccome in re ipsa. Ciò in quanto l'orientamento di legittimità richiamato afferiva al caso, diverso da quello in esame, in cui la decisione del Gip era intervenuta prima della decisione delle Sezioni Unite sopra citata, con cui è stata invece affermata la necessità della motivazione anche per il sequestro finalizzato alla confisca. 

4. Con il secondo motivo rappresenta vizi di violazione di legge anche processuale, con riguardo alla motivazione del tribunale circa la sussistenza del periculum in mora. Si sostiene che, in ogni caso, la integrazione formulata dal tribunale con riguardo alla sussistenza del periculum in mora sarebbe apodittica, essendosi limitato il collegio della cautela a fare riferimento ad eventi futuri ed incerti senza considerare la concreta situazione di fatto, illustrata in ricorso e tale da escludere la sussistenza del periculum. 

5. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge anche processuale, per avere il tribunale rigettato l'istanza di riesame con riferimento alla estensione del vincolo cautelare anche alle somme pervenute sui conti della società successivamente alla commissione o all'accertamento del reato ovvero all'emissione del provvedimento di sequestro. 

6. Il primo motivo di ricorso è fondato. In proposito questo collegio ritiene di doversi discostare dalla tesi sostenuta dal tribunale, per cui il Gip avrebbe espresso una motivazione al riguardo, seppur sub specie del rilievo - erroneo per cui la pericolosità sarebbe stata insita nella confiscabilità del bene. Così da legittimare il ricorso, come nel caso di specie, al potere integrativo della motivazione in capo al tribunale del riesame. Tale scelta interpretativa richiama espressamente l'indirizzo in tal senso espresso da questa Suprema Corte (cfr. Sez. 3 -, n. 39846 del 13/05/2022 Rv. 283831 - 01), che tuttavia appare non pienamente riconducibile al caso di specie, connotato dalla adozione, alla data del marzo 2023, del provvedimento genetico di sequestro; in epoca, quindi, ormai distante dalla nota decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p., comma 2, finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (Sez. U -, n. 36959 del 24/06/2021 Rv. 281848 - 01). Cosicchè, diversamente dal contesto in cui è stato elaborato il principio di diritto citato dal tribunale del riesame, il nuovo indirizzo sancito dalle Sezioni Unite e sopra citato, al momento della decisione del Gip costituiva ormai un bagaglio giuridico da ritenersi definitivamente acquisito, per cui la mancata spiegazione del periculum non può più ritenersi frutto di una scelta motivazionale esistente, seppur errata in diritto. Ed integra quindi il vizio della carenza di motivazione sul punto. La fondatezza del motivo in esame assorbe e rende pleonastico l'esame delle altre censure. 

7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte annulla senza rinvio, l'ordinanza impugnata nonchè il provvedimento del Gip del tribunale di Vallo della Lucania in data 14/03/2023 e ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 c.p.p.. 

P.Q.M. 

annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonchè il provvedimento del Gip del tribunale di Vallo della Lucania in data 14/03/2023 e ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 c.p.p.. 

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023. 

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2023 


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