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venerdì 22 dicembre 2023

Corte d’Appello 2023- condanna l'Inail ad erogare in favore di OMISSIS la rendita prevista dall'art.13 lett.a) seconda parte D.Lgs. n. 38 del 2000 per un danno biologico pari al 16% in relazione all' infortunio in itinere del 6.12.OMISSIS, oltre al maggior importo fra interessi e rivalutazione

 




Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent., 19-OMISSIS-2023

Fatto Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI ROMA

V SEZIONE LAVORO

La Corte d'Appello di Roma, in funzione di giudice del lavoro, composta dai Magistrati:

Dott.ssa Giovanna Ciardi - Presidente

Dott. Carlo Chiriaco - Consigliere

Dott.ssa Sabrina Mostarda - Consigliere rel.

all'udienza del 13/OMISSIS/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1730/2021 vertente tra:

tra

OMISSIS

con l'avv. 

Appellante

E

INAIL

Con l'avv. 

Appellata

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n.1674/2020 del 03/12/2020


Svolgimento del processo


OMISSIS conveniva in giudizio l'Inail di fronte al tribunale di Latina esponendo di aver subito un infortunio sul lavoro in data 2.12.OMISSIS mentre si recava sul luogo di lavoro (attività commerciale da lei gestita).

Affermava di aver presentato in data 6.12.13 domanda amministrativa all'Inail che però non l'aveva mai convocata a visita.

Chiedeva la costituzione della rendita per un danno biologico pari al OMISSIS0% per l'infortunio  in  itinere  subito. Chiedeva altresì la condanna dell'Inail al pagamento dell'indennità temporanea assoluta, l'assegno per assistenza personale e continuativa, l'assegno di incollocabilità, le cure ambulatoriali, le protesi e gli ausili necessari, le cure idrofangotermali e i soggiorni climatici necessari nonché ogni altra prestazione prevista e riconosciuta dalle leggi in materia.

L'Inail si costituiva in giudizio e sosteneva che il ricorso era improponibile perché la domanda amministrativa non era stata mai acquisita dai sistemi informatici dell'istituto. Inoltre, la domanda era prescritta per decorso del termine triennale, considerando l'infortunio del 20OMISSIS e il ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato nel marzo 2015.

Il Giudice invitava la ricorrente a indicare il numero di protocollo della domanda amministrativa o in subordine attestazione dell'Inail sull'avvenuto deposito della stessa.

La ricorrente insisteva nel ritenere la sufficienza della domanda amministrativa prodotta con timbro dell'Inail e instava per l'ammissione della prova testimoniale avente ad oggetto le modalità con le quali all'epoca dei fatti le domande amministrative erano ricevute dalla sede Inail di Latina, con apposizione del solo timbro.

Il tribunale non ammetteva la prova richiesta e dichiarava il ricorso improponibile per mancanza della domanda amministrativa.

Propone appello la sig.ra OMISSIS.

Resiste l'Inail chiedendo il rigetto dell'appello.

Nel corso del processo d'appello è stata ammessa la prova testimoniale e consulenza medica.

All'odierna udienza la causa è stata decisa con lettura del dispositivo.


Motivi della decisione


1.-Con il primo motivo d'appello la sig.ra OMISSIS lamenta che il tribunale non aveva tenuto conto delle difese e della documentazione prodotta nonché delle richieste istruttorie, dirette tutte a provare che all'epoca l'Inail di Latina si limitava ad apporre sulle domande amministrative presentate il solo timbro, senza fornire all'utente alcun numero di protocollo.

Evidenzia che nello stesso periodo, come da documentazione che aveva allegato in primo grado, per altri lavoratori vi era stato lo stesso iter (con la apposizione del solo timbro sulla domanda amministrativa) e nonostante tutto le pratiche erano state lavorate.

Insiste nella ammissione delle prove testimoniali richieste al fine di provare che all'epoca sulle domande amministrative il funzionario di Latina apponeva solo un semplice timbro, senza passare per il protocollo.

1.2.-Il motivo d'appello è fondato.

La ricorrente ha prodotto in primo grado una domanda amministrativa per il riconoscimento della tutela Inail relativo all'infortunio di cui è causa sulla quale è apposto su due pagine il timbro dell'Inail "sede di Latina", con la data del 6.12.13.

Ritiene il Collegio che l'apposizione di un timbro sia elemento indicativo dell'avvenuta presentazione della domanda, senza necessità di disporre la richiesta istruttoria volta a provare che all'epoca il funzionario della sede Inail di Latina si limitava ad apporre il timbro sulle domande amministrative senza rilasciare numero di protocollo.

L'unica difesa dell'Inail in primo grado è stata che la domanda non era stata trovata negli archivi informatici, ma l'istituto non ha contestato che il timbro fosse a lui riconducibile, né ha contestato seriamente l'affermazione, più volte ripetuta dalla ricorrente, per la quale all'epoca dei fatti all'atto di ricezione delle domande amministrative l'incaricato della sede di Latina si limitava ad apporre un timbro e a rilasciare fotocopia al richiedente.

La ricorrente aveva anche prodotto in primo grado domande amministrative di altre due persone che avevano presentato la domanda alla sede Inail di Latina e sulle quali il funzionario aveva apposto un semplice timbro, senza protocollo, ma la cui pratica era stata però regolarmente aperta e definita dall'Istituto (doc.7 fasc. ricorrente di primo grado).

D'altro canto, la protocollazione non costituisce unico adempimento al fine di provare il fatto della presentazione della domanda.

Si afferma, infatti, che la protocollazione non è l'unico adempimento rilevante ai fini della prova dei fatti di cui il documento è rappresentazione (Cass. n. 18339 del 2007), costituendo piuttosto il mezzo per attribuire al documento data certa facente fede fino a querela di falso (Cass. S.U. n. 759 del 1999; Cass. n. 9959 del 1998).

In ambito tributario si è affermato, ad esempio che "in base al principio di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, corollario del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione ex art. 97 Cost., l'apposizione sulla prima pagina del documento incorporante l'atto di appello, da parte dell'Ufficio destinatario della notificazione diretta dell'appello, del timbro con la data della consegna, pur senza numero di protocollo ovvero rilascio della relativa ricevuta, è comportamento sufficiente a dimostrare che la notificazione si è perfezionata, con l'acquisizione del documento, da parte dell'ufficio destinatario.(Cass.n.18339/07).

Non si ritiene pertanto necessario ammettere la prova testimoniale richiesta della ricorrente al fine di provare le modalità di ricezione delle domande amministrative, vigenti all'epoca dei fatti.

2.-L'eccezione di prescrizione sollevata dall'Inail è infondata perché fatta valere fra l'infortunio del 20OMISSIS e il ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato nel marzo 2015, senza però tener conto dell'atto interruttivo costituito dalla domanda amministrativa del 2013.

3.- Nel merito, dalla prova testimoniale è chiaramente emerso come a Terracina in data 6.12.OMISSIS l'appellante mentre si recava a piedi al lavoro cadeva rovinosamente sul marciapiede a causa di un dislivello causato da un tombino non visibile in quanto coperto da foglie.

I testimoni, di cui uno presente al fatto, hanno descritto in modo dettagliato l'infortunio.

La testimone C. ha affermato che la strada più breve per recarsi dall'abitazione della OMISSIS al negozio era il percorso stradale a piedi che stavano percorrendo, che fra l'abitazione della OMISSIS e il negozio vi era una distanza di circa 1 chilometro, che il percorso a piedi era di circa OMISSIS/15 minuti, che vi era anche il collegamento con autobus ma si trattava di una circolare che effettuava un giro e impiegava circa 30/40 minuti.

I testimoni hanno altresì confermato che la signora si stava recando ad aprire il negozio e si trovava a circa 200 metri dallo stesso.

Risulta pertanto provato l' infortunio  in  itinere , perché il percorso a piedi era quello necessitato per recarsi al negozio, non essendo esigibile da parte del lavoratore che per effettuare circa 1 km per andare al lavoro debba utilizzare un mezzo pubblico che impieghi il triplo o il quadruplo del tempo ordinariamente impiegato a piedi.

4.-È stata espletata consulenza medica all'esito della quale il CTU ha affermato che dall'infortunio è derivato un danno biologico pari 16% (sedici per cento), con una inabilità temporanea assoluta di gg.180 (centottanta).

L'Inail deve essere condannato a costituire la rendita in favore dell'appellante con percentuale del 16% e a corrispondergli l'indennità per inabilità temporanea assoluta per 180 giorni.

Tutte le altre domande devono essere rigettate (cure idrotermali ecc..) perché non c'è prova della loro necessità e tantomeno della richiesta all'Inail.

Le spese di CTU sono a carico dell'Inail.

Le spese del doppio grado sono a carico dell'Inail in quanto parte soccombente.


P.Q.M.


-in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata:

1)condanna l'Inail ad erogare in favore di OMISSIS la rendita prevista dall'art.13 lett.a) seconda parte D.Lgs. n. 38 del 2000 per un danno biologico pari al 16% in relazione all' infortunio  in  itinere del 6.12.OMISSIS, oltre al maggior importo fra interessi e rivalutazione;

2) condanna l'Inail ad erogare in favore di OMISSIS l'indennità per inabilità temporanea assoluta per 180 giorni in relazione all'infortunio del 6.12.OMISSIS, oltre al maggior importo fra interessi e rivalutazione;

-pone le spese di ctu a carico dell'Inail liquidandole come da separato decreto;

-condanna l'Inail al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in Euro 1.865,00 per il primo grado ed Euro 2.906,00 per il secondo grado, oltre spese forfettarie, iva e cap da distrarsi.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2023.

Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2023.


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