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venerdì 22 dicembre 2023

Cassazione 2023-Con il gravame introduttivo del giudizio il Sig. -OMISSIS-ha impugnato i provvedimenti più puntualmente indicati in epigrafe, recanti rispettivamente divieto di detenzione armi e revoca del titolo di porto di fucile per uso caccia, già detenuto, articolando avverso di essi le seguenti ragioni di doglianza:

 



T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., (ud. 30/11/2023) 18-12-2023, n. 6977 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2151 del 2020, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato  

contro 

U.T.G. - Prefettura di Napoli, Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Questore di Napoli, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento: 

1. del provvedimento del Questore della Polizia di Stato, Commissariato P.S. OMISSIS (Napoli), Nr.07 Uff. P.A.S. cat.6F/2020, notificato il 25.05.2020, con il quale si decreta che la licenza di porto di fucile per uso caccia nr.OMISSIS-O rilasciata dal Commissariato di P.S. "OMISSIS" (Napoli) in data 27.10.2015 di cui (…) è titolare, è revocata; 

2.- del decreto prot. nr. (...) emesso dal Prefetto della Provincia di Napoli in data 16.04.2020, notificato il 17.04.2020, con cui viene fatto divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, nonché eventuali titoli di polizia in materia di armi. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Napoli, del Ministero dell'Interno e della Questura di Napoli; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; 

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 novembre 2023, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams, la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo 

Con il gravame introduttivo del giudizio il Sig. -OMISSIS-ha impugnato i provvedimenti più puntualmente indicati in epigrafe, recanti rispettivamente divieto di detenzione armi e revoca del titolo di porto di fucile per uso caccia, già detenuto, articolando avverso di essi le seguenti ragioni di doglianza: 

1) in primo luogo, si assume che il ricorrente, avendo sempre mantenuto una condotta integerrima, non potrebbe essere considerato apoditticamente capace di abusare di armi, munizioni e materiale esplodente; nel caso di specie sarebbe, infatti, mancata una valutazione del comportamento complessivo del soggetto interessato, che non riporterebbe precedenti penali e non avrebbe mai posto in essere nessun uso sconveniente delle armi; 

2) sarebbe, peraltro, mancata una adeguata istruttoria da parte degli organi di polizia, specificamente tarata sulla personalità del ricorrente, da cui far emergere la sua non affidabilità; 

3) l'atto gravato difetterebbe, altresì, di opportuna motivazione, non potendo l'Amministrazione limitarsi a richiamare la mera informativa degli agenti operanti e dovendo invece dare conto delle ragioni a supporto delle impugnate determinazioni, anche sulla base di una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni del T.U.L.P.S. di cui si era fatta applicazione. 

Si costituivano le Amministrazioni indicate in epigrafe con atto di stile. 

Parte ricorrente depositava memoria difensiva. 

All'udienza straordinaria in data 30 novembre 2023, celebratasi da remoto in ossequio alle vigenti disposizioni processuali, la causa è stata trattenuta in decisione. 

Motivi della decisione 

1. Il gravame in disamina non merita accoglimento, per le ragioni che si passa ad esporre. 

Il Sig. -OMISSIS-ha impugnato i provvedimenti, più puntualmente indicati in epigrafe, con i quali è stata revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia in precedenza rilasciata in suo favore e disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente. 

I provvedimenti si fondano sulla ritenuta non affidabilità del ricorrente desunta dalla circostanza che il -OMISSIS-avrebbe "lasciato un fucile legalmente detenuto al cugino, che avrebbe dovuto procedere alla pulizia dello stesso, senza preventiva comunicazione alla competente Autorità di P.S."; tale circostanza è stata acclarata a seguito di un controllo di polizia determinato da reciproche querele tra familiari, che avevano ingenerato forti contrasti. 

Con i tre motivi di censura sviluppati in ricorso, esaminabili congiuntamente, si assume che detti provvedimenti sarebbero stati adottati sulla scorta di erronei presupposti di fatto e in ragione di una istruttoria carente, e profilerebbero, inoltre, un difetto di adeguata motivazione. 

I motivi di gravame non colgono nel segno: occorre, in proposito, rimarcare che il Collegio non ravvisa concreti elementi che consentano di discostarsi dalle determinazioni assunte, all'esito di delibazione sommaria, in sede di decisione della domanda cautelare, ampiamente motivata, cui è opportuno rinviare (con ordinanza nr. 1414/2020, che non consta essere stata impugnata in appello). 

I provvedimenti impugnati riposano, infatti, su una compiuta e adeguata valutazione delle circostanze di fatto che, in un'ottica di prevenzione, hanno portato le amministrazioni procedenti a ritenere il Sig. -OMISSIS-non affidabile rispetto alla detenzione di armi. 

Rileva, in particolare, la circostanza che il ricorrente, autorizzato alla detenzione di un fucile, lo abbia affidato in custodia al cugino, senza darne avviso all'Autorità di P.S. (cfr. decreto del Prefetto e provvedimento questorile in allegato al ricorso): tale condotta, violativa delle prescrizioni imposte al Sig. -OMISSIS-in occasione della licenza rilasciata in suo favore, non consente, effettivamente, di ritenere che quest'ultimo offra adeguate garanzie di fare un uso conforme alla legge delle armi detenute. 

Del resto deve osservarsi che, in materia di armi, le determinazioni delle amministrazioni competenti devono essere assunte in un'ottica cautelare e di prevenzione della verificazione del sinistro: la funzione dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi, infatti, non è quella di reprimere, tardivamente, gli illeciti consumati, bensì quella impedirne il verificarsi, trattandosi di poteri attribuiti per finalità, appunto, di prevenzione (si veda, sul punto, T.A.R. Lombardia - Milano, sez. I, 11/04/2023, n.883). 

E' stato, in particolare, condivisibilmente osservato, anche di recente, che "Gli art. 11 e 43, t.ul.p.s., attribuiscono al questore e/o prefetto il potere di negare e di revocare il porto d'armi ogni qualvolta si debba ragionevolmente temere che l'interessato sia potenzialmente capace di abusarne, previa valutazione tipicamente discrezionale circa l'affidabilità del titolare della licenza ai fini dell'uso dell'arma, in rapporto alla tutela dell'ordine pubblico (non solo in caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione), nonché alla prevenzione della commissione di illeciti; pertanto, la revoca della licenza non richiede un oggettivo ed accertato abuso delle armi, bastando che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, non essendo a tal fine necessario il preventivo, concreto uso; d'altra parte, il diniego di rinnovo del porto di fucile non contraddice un precedente provvedimento di rilascio, avendo l'autorità di polizia un'ampia potestà di riesame delle determinazioni già adottate, ove sopraggiungano o si riconsiderino circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego di autorizzazione" (cfr. T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I, 14/04/2023, n. 591). 

Né rileva al riguardo la sentenza del Tribunale di Nola n. 1326/2023, da ultimo depositata in atti da parte ricorrente (cfr. allegato 002 della produzione in data 23 ottobre 2023), che ha mandato assolto -OMISSIS-) dai reati di detenzione illecita di armi e munizioni proprio con riferimento, tra l'altro, al fucile già detenuto dal ricorrente; in disparte la circostanza che detta sentenza è intervenuta in data di molto successiva ai provvedimenti impugnati (il che, a fronte della natura cautelare e preventiva dei provvedimenti che ne occupano, ne dequota significativamente la rilevanza), la stessa è stata resa, come detto, nei confronti del-OMISSIS- e, peraltro, conferma la circostanza di fatto posta a base degli atti impugnati, ossia che il -OMISSIS-ha, senza darne avviso all'Autorità, lasciato il suo fucile al cugino; circostanza che, come già evidenziato nell'ordinanza cautelare inter partes, denota "un comportamento superficiale di per sé solo indicativo di scarsa affidabilità nella custodia delle armi" - di cui, giova ricordare, le Autorità di P.S. devono in ogni momento poter ricostruire la legittima allocazione - e tale da giustificare gli impugnati provvedimenti. 

Tenuto conto dei consolidati orientamenti di giurisprudenza sinteticamente richiamati, deve dunque concludersi che i provvedimenti richiamati sono sostenuti da una adeguata istruttoria, sufficientemente motivati, e conformi ai canoni di ragionevolezza e di proporzionalità. 

2. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto. 

La sostanziale assenza di attività difensiva da parte delle Amministrazioni resistente successivamente alla fase cautelare, autonomamente regolata, consente di compensare integralmente inter partes le spese di lite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le generalità dei privati. 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2023, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati: 

Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore 

Rita Luce, Consigliere 

Maria Colagrande, Consigliere 


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