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lunedì 17 giugno 2024

Ministero della salute D.M. 08/05/2024 Istituzione di uno speciale Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera.

 


Ministero della salute

D.M. 08/05/2024

Istituzione di uno speciale Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 2024, n. 134.


Epigrafe


Premessa


Art. 1.Istituzione di uno speciale Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera i) della legge 21 febbraio 2024, n. 14.


Art. 2.Modifiche al decreto del Ministro della salute 30 luglio 2021


Art. 3.Articolazione e funzioni dell'USMAF Albania ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera i) della legge 21 febbraio 2024, n. 14.


Art. 4.Organizzazione e trattamento economico


Art. 5.Disposizioni transitorie e finali


D.M. 8 maggio 2024 (1).


Istituzione di uno speciale Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera. (2)


(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 2024, n. 134.


(2) Emanato dal Ministero della salute.



IL MINISTRO DELLA SALUTE


Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 17, comma 4-bis, lettera e);


Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l'art. 4, commi 4 e 4-bis, e gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater;


Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche»;


Visto l'atto di indirizzo concernente i criteri datoriali per il conferimento, il mutamento e la revoca degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, degli incarichi di seconda fascia e degli incarichi attribuiti ai dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute adottato in data 16 giugno 2010;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute e, in particolare, l'art. 17, comma 1, che demanda l'individuazione degli uffici centrali e periferici e delle funzioni di livello dirigenziale non generale a uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare;


Visto il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e successive modificazioni;


Visto il decreto del direttore del personale, dell'organizzazione e del bilancio 1° febbraio 2016, di graduazione degli uffici e delle funzioni di livello dirigenziale non generale (centrali e periferici) del Ministero della salute e di individuazione delle fasce economiche;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'art. 6-bis del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 (3), che abroga il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59;


Visto il decreto del Ministro della salute 3 gennaio 2024 recante la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196;


Vista la direttiva generale e le relative linee programmatiche, obiettivi strategici e risultati attesi dall'azione del Ministero della salute per l'anno 2024, in coerenza con il programma di Governo e nel rispetto delle compatibilità finanziarie, adottata il 29 febbraio 2024;


Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;


Visti i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dirigenziale dell'Area funzioni centrali;


Visti i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del comparto funzioni centrali;


Visto il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 agosto 2019, con il quale, tra l'altro, è stato definito il contingente di posti destinati al personale appartenente al ruolo della dirigenza sanitaria istituito dall'art. 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3;


Visto il decreto del Ministro della salute 21 gennaio 2022, il quale ridetermina il contingente dei posti destinati al ruolo della dirigenza sanitaria;


Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» e in particolare l'art. 1, comma 5-ter, con il quale le dotazioni organiche del Ministero della salute sono state incrementate di tredici posti di dirigente di livello non generale, di cui sei da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari e sette da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari del Ministero, ed è stato previsto un apposito finanziamento quantificato sulla base di incarichi di fascia economica A;


Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, e in particolare l'art. 1, commi 882 e 883, con il quale, tra l'altro, la dotazione organica del Ministero della salute è stata incrementata di sette unità dirigenziali non generali ed è stato previsto un apposito finanziamento quantificato in relazione ad incarichi di livello dirigenziale non generale di fascia economica A;


Visto il decreto del Ministro della salute 30 luglio 2021, recante la «Modifica del decreto 8 aprile 2015 di individuazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia del Ministero della salute», il quale, tenuto conto dell'aumento della dotazione organica previsto dal suddetto art. 1, comma 5-ter, del richiamato decreto-legge n. 162 del 2019, ha istituito due nuovi uffici dirigenziali non generali corrispondenti ad incarichi di direzione di struttura complessa destinati al ruolo della dirigenza sanitaria e ha previsto la possibilità di conferire, in aggiunta agli incarichi ispettivi, di consulenza e ricerca già previsti dal decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, nelle more della riorganizzazione delle strutture dirigenziali di livello generale, ulteriori undici funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, di cui all'art. 19, comma 10 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con attribuzione della fascia economica C;


Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2021, con il quale, tenuto conto dell'aumento della dotazione organica previsto dall'art. 1, comma 882, della citata legge n. 178 del 2020, nelle more della riorganizzazione complessiva del Ministero della salute, sono state apportate modifiche al decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione dell'ufficio 4 del Segretariato generale;


Visto il decreto del Ministro della salute 30 maggio 2023, recante «Modifiche al decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 e 30 luglio 2021» che, nel modificare l'assetto degli uffici dirigenziali non generali del Ministero, ha tra l'altro:


istituito, tenuto conto dell'aumento di organico previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria l'Ufficio 11 «Gestione sanitaria delle emergenze», rientrante, a integrazione, tra le strutture complesse di cui al decreto del Ministro della salute 21 gennaio 2022;


attribuito - tenuto conto dell'aumento della dotazione organica previsto dall'art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge n. 162 del 2019 e dall'art. 1, commi 882 e 883, della legge n. 178 del 2020 - alla Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute, la possibilità di conferire due posizioni funzionali di incarichi dirigenziali ispettivi, di consulenza, studio e ricerca, di cui uno da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari;


Visto il decreto del Ministro della salute 14 settembre 2023, recante «Modifiche al decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015», che, nel modificare l'assetto degli uffici dirigenziali non generali del Ministero, ha istituito, tenuto conto dell'aumento della dotazione organica previsto dall'art. 1, comma 5-ter del decreto-legge n. 162 del 2019 e dell'art. 1, commi 882 e 883, della legge n. 178 del 2020, l'Ufficio 5 «Supporto alle funzioni del Consiglio superiore di sanità» presso la Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute, con contestuale riduzione di una funzione ispettiva di consulenza, studio e ricerca di cui al decreto ministeriale 30 luglio 2021, nell'ambito della medesima direzione generale;


Visto il decreto del Ministro della salute del 17 aprile 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 12 maggio 2023 al n. 1431, con il quale è stato adottato l'Atto di indirizzo in materia di conferimento di incarichi dirigenziali sanitari diversi dalla struttura complessa, ai sensi del citato art. 17 della legge n. 3 del 2018;


Visto il decreto direttoriale 30 ottobre 2023, recante la ripartizione degli incarichi dirigenziali sanitari diversi dalla struttura complessa, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 17 aprile 2023;


Visto il protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, sottoscritto a Roma il 6 novembre 2023;


Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2024, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno»;


Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera i), della citata legge n. 14/2024, il quale prevede l'istituzione di uno speciale Ufficio di sanità marittima, aerea e di confine presso le aree di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del protocollo, per lo svolgimento dei compiti previsti dalle leggi e dai trattati internazionali vigenti in materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica;


Visto, altresì, l'art. 5, comma 8, della citata legge n. 14 del 2024 ai sensi del quale, per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio speciale USMAF sopra indicato, il Ministero della salute è autorizzato, in deroga all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché in deroga all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, al reclutamento di cinque dirigenti sanitari con il profilo di medico e di sei unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui quattro con il profilo di funzionario sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo;


Visto, in particolare, il secondo periodo del citato art. 5, comma 8, il quale prevede che il Ministero provvede al reclutamento del suddetto personale mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre amministrazioni pubbliche nonché, per il personale dirigenziale, mediante procedure di mobilità;


Visto, inoltre, il terzo periodo del menzionato art. 5, comma 8, che prevede che, nelle more del completamento delle procedure del predetto reclutamento, l'Ufficio speciale USMAF può avvalersi di un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, con applicazione dell'art. 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;


Visti, inoltre, il quinto e sesto periodo, del citato art. 5, comma 8, recanti la autorizzazione di spesa quantificata in euro 694.366 per l'anno 2024 e in euro 1.041.549 annui a decorrere dall'anno 2025, nonché, per lo svolgimento delle predette procedure concorsuali, in euro 105.000 per l'anno 2024 e, per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale, in euro 133.334 per l'anno 2024 e in euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2025;


Visto l'art. 5, comma 10 della citata legge 14 del 2024, che prevede che al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e al personale dipendente da amministrazioni pubbliche inviato in missione in Albania per l'attuazione delle disposizioni del Protocollo si applica, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso o continuativo, il trattamento economico di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, nonché quanto previsto dall'art. 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;


Visto l'art. 6 della citata legge 14 del 2024, e, in particolare, il comma 7, recante la copertura finanziaria, tra l'altro, per gli oneri derivanti dal menzionato art. 5, comma 8;


Ritenuto, pertanto, di istituire nell'ambito del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della salute, presso la ex Direzione generale prevenzione sanitaria, uno speciale Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera, rientrante ad integrazione del numero delle strutture complesse di cui al decreto del Ministro della salute 21 gennaio 2022, per lo svolgimento dei compiti previsti dalle leggi e dai trattati internazionali vigenti in materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica, in attuazione del citato Protocollo;


Tenuto conto, in particolare, del finanziamento previsto dalla normativa citata;


Ritenuto, pertanto, nelle more della riorganizzazione delle strutture dirigenziali generale e non generali del Ministero della salute, di graduare le funzioni e le responsabilità del suddetto USMAF, assegnando ad esso la fascia economica A, in considerazione delle funzioni attribuite e delle connesse responsabilità ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 165 del 2001;


Viste le note prot. DGPRE n. 9764 del 29 marzo 2024 e n. 9866 del 2 aprile 2024 con le quali sono individuate le competenze e le funzioni che saranno svolte dal nuovo USMAF, nonché la struttura organizzativa e la denominazione;


Considerato che l'istituzione del citato ufficio di struttura complessa, nel rispetto dei finanziamenti previsti dalle disposizioni citate, nonché del contingente stabilito per gli incarichi di direzione di uffici dirigenziali non generali destinati alla dirigenza sanitaria, comporta la contestuale riduzione di una funzione ispettiva di consulenza, studio e ricerca di cui al decreto ministeriale 30 luglio 2021, come modificato, da ultimo, dal decreto ministeriale 14 settembre 2023;


Rilevata l'esigenza, atteso l'impiego di numerose risorse da destinare all'istituendo Ufficio di struttura complessa, di potenziare e di rafforzare il settore della prevenzione e delle emergenze sanitarie nell'ambito del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie;


Ritenuto, pertanto, di effettuare le necessarie modifiche al decreto del Ministro della salute 30 luglio 2021 e successive modificazioni;


Informate le organizzazioni sindacali;


Decreta:


(3) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 11 novembre 2023, n. 173».



Art. 1. Istituzione di uno speciale Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera i) della legge 21 febbraio 2024, n. 14.


1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera i) della legge 21 febbraio 2024, n. 14 citata in premessa e nei limiti della dotazione organica del Ministero della salute, è istituito presso le aree di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del protocollo citato in premessa, nell'ambito della ex Direzione generale della prevenzione sanitaria, uno speciale ufficio denominato «USMAF Albania ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera i) della legge 21 febbraio 2024, n. 14».


2. Nelle more della graduazione delle funzioni e delle responsabilità degli uffici dirigenziali che saranno previsti all'esito del nuovo assetto organizzativo del Ministero della salute, allo speciale ufficio di cui al comma 1, rientrante, ad integrazione, tra le strutture complesse di cui al decreto del Ministro della salute 21 gennaio 2022, è attribuita la fascia economica A.


3. Ai sensi dell'art. 13 del Protocollo citato in premessa, lo speciale ufficio di cui al comma 1 ha durata pari a cinque anni.



Art. 2. Modifiche al decreto del Ministro della salute 30 luglio 2021


1. All'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro della salute 30 luglio 2021, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 30 maggio 2023 e, da ultimo, modificato dal decreto ministeriale 14 settembre 2023, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «ulteriori diciassette funzioni ispettive» sono sostituite dalle seguenti «ulteriori quindici funzioni ispettive»;

b) dopo le parole «Segretariato generale: due posizioni funzionali» sono aggiunte le seguenti: «Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie: una posizione funzionale da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari»;

c) le parole «Direzione generale della programmazione sanitaria: cinque posizioni funzionali, di cui due da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari» sono sostituite dalle seguenti «Direzione generale della programmazione sanitaria: tre posizioni funzionali».



Art. 3. Articolazione e funzioni dell'USMAF Albania ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera i) della legge 21 febbraio 2024, n. 14.


1. L'USMAF Albania ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera i) della legge 21 febbraio 2024, n. 14, rientrante tra le strutture complesse di cui al citato decreto del Ministro della salute 21 gennaio 2022, opera presso la ex Direzione generale della prevenzione sanitaria ed è articolato in due unità territoriali, aventi sede rispettivamente a Roma e in Albania, al porto di Shengjin.


2. L'Ufficio di cui al presente decreto, nell'ambito di quanto previsto dal protocollo del 6 novembre 2023 citato in premessa, svolge le seguenti funzioni:

a) applicazione del regolamento sanitario internazionale del 2005;

b) osservanza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 232 del 2001 in tema di Libera pratica sanitaria (LPS);

c) compiti di profilassi internazionale e sanità transfrontaliera;

d) attività di vigilanza sanitaria in frontiera sui flussi migratori irregolari.



Art. 4. Organizzazione e trattamento economico


1. All'USMAF Albania ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera i) della legge 21 febbraio 2024, n. 14 è preposto un dirigente sanitario medico con incarico di struttura complessa da conferire ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, titolare dei poteri di coordinamento e gestione delle risorse umane, finanziare e strumentali, secondo le direttive impartite e le indicazioni fornite dal direttore generale della ex Direzione generale della prevenzione sanitaria.


2. Al dirigente di cui al comma 1, fermo restando il trattamento economico fondamentale, è attribuita anche la retribuzione di risultato, spettante ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale di medesima fascia.


3. All'ufficio di cui all'art. 1 sono, altresì, assegnate le seguenti unità di personale:

quattro dirigenti sanitari medici, di cui due con incarico appartenente alla fascia economica DS2.A, e due con incarico appartenente alla fascia economica DS2.C, di cui al decreto del Ministro 17 aprile 2023 e al decreto direttoriale 30 ottobre 2023, per la durata espressamente prevista dal provvedimento, fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del protocollo;

sei unità di personale non dirigenziale, di cui quattro con profilo sanitario e due con profilo amministrativo.


4. Ai sensi dell'art. 5, comma 10 della legge n. 14 del 2024, al personale inviato in missione in Albania, si applica, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso o continuativo, il trattamento economico di cui all'art. 5, commi 1 e 2 della legge 21 luglio 2016, n. 145, nonché quanto previsto dall'art. 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.



Art. 5. Disposizioni transitorie e finali


1. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ulteriori rispetto alle risorse già rese disponibili dall'art. 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 14 nonché dall'art. 1, comma 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.


2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nella legge 21 febbraio 2024, n. 14 e nel relativo protocollo citati in premessa.


3. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Il presente decreto è trasmesso agli organi competenti per il prescritto controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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