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lunedì 17 giugno 2024

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. funz. pubbl. D.M. 04/06/2024 Ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi sindacali tra le APCSM rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare per l'anno 2024.

 


Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. funz. pubbl.

D.M. 04/06/2024

Ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi sindacali tra le APCSM rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare per l'anno 2024.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 2024, n. 135.


Epigrafe


Premessa


Art. 1.Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali per l'anno 2024 tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.


Art. 2.Procedure connesse alla fruizione dei distacchi sindacali


Art. 3.Ripartizione del contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti per l'anno 2024 tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare


Art. 4.Procedure connesse alla fruizione dei permessi sindacali retribuiti


D.M. 4 giugno 2024 (1).


Ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi sindacali tra le APCSM rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare per l'anno 2024. (2)


(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 2024, n. 135.


(2) Emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. funz. pubbl.



IL MINISTRO


PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;


Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;


Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo», che ha previsto la costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e il riconoscimento con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di quelle rappresentative a livello nazionale;


Visto il decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192, recante «Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022»;


Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;


Visto in particolare l'art. 1480 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che, al comma 3, stabilisce che «Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, ai rappresentanti sindacali delle APCSM rappresentative ai sensi dell'art. 1478 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti, assegnati con le modalità di cui ai commi 4 e 5, sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale calcolata ai sensi dell'art. 1478»;


Visto il comma 5 del predetto art. 1480 ai sensi del quale «il contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti di cui al comma 4 è ripartito tra le APCSM con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'art. 1478, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le APCSM»;


Visto il decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante «Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate», che, all'art. 1, comma 1, statuisce che «al fine di consentire il pieno svolgimento dell'attività a carattere sindacale e la partecipazione alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza, sono attribuiti alle associazioni di cui all'art. 1475 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, per l'anno 2024, i distacchi e permessi retribuiti, di cui all'art. 1480, comma 3, del citato codice, in ragione di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale»;


Vista la relazione tecnica dell'AC n. 1854 «Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate» che, in ragione dei criteri fissati dall'art. 1 dello stesso decreto-legge, determina per l'anno 2024 la seguente attribuzione delle prerogative sindacali:


Arma dei Carabinieri: n. 30 distacchi sindacali e n. 60.387 ore di permesso massime annue;


Guardia di finanza: n. 16 distacchi sindacali e n. 31.963 ore di permesso massime annue;


Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 29 marzo 2024 di «individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare per il triennio 2022-2024»;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il Senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Senatore Paolo Zangrillo, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, Senatore Paolo Zangrillo;


Ritenuto di doversi procedere alla ripartizione dei distacchi sindacali e dei permessi sindacali retribuiti delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare per il solo anno 2024;


Sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare;


Sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze;


Decreta:



Art. 1. Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali per l'anno 2024 tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.


1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, a favore delle APCSM rappresentative a livello nazionale del personale dell'Arma dei Carabinieri, pari a trenta, è così ripartito:

Sindacato italiano militari Carabinieri - SIM CC otto distacchi sindacali;

Unione sindacale italiana Carabinieri - USIC sette distacchi sindacali;

Pianeta sindacale Carabinieri assieme - PSC Assieme sei distacchi sindacali;

Associazione sindacale Carabinieri - UNARMA tre distacchi sindacali;

Nuovo sindacato Carabinieri - NSC tre distacchi sindacali;

Sindacato italiano unitario lavoratori Carabinieri - SIUL CC due distacchi sindacali;

Unione sindacale militare interforze associati - USMIA un distacco sindacale.


2. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, a favore delle APCSM rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo della Guardia di finanza, pari a sedici, è così ripartito:

Unione sindacale italiana finanzieri (U.S.I.F.) sette distacchi sindacali;

Sindacato nazionale finanzieri - CGS (Si.Na.Fi.C.G.S.) cinque distacchi sindacali;

Sindacato italiano lavoratori finanzieri (S.I.L.F.) quattro distacchi sindacali.



Art. 2. Procedure connesse alla fruizione dei distacchi sindacali


1. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle APCSM rappresentative ai sensi dell'art. 1480, comma 6. del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.


2. La concessione del distacco sindacale è comunicata al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente attraverso l'applicativo informatico per il controllo e la gestione delle prerogative sindacali gestito dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.


3. I distacchi autorizzati ai sensi del presente decreto cessano alla data del 31 dicembre 2024.



Art. 3. Ripartizione del contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti per l'anno 2024 tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare


1. Il contingente complessivo annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili, a favore delle APCSM rappresentative a livello nazionale del personale dell'Arma dei Carabinieri, pari a 60.387 ore, è così ripartito:

Sindacato italiano militari Carabinieri - SIM CC n. 16.739 ore di permesso massime annue;

Unione sindacale italiana Carabinieri - USIC n. 14.258 ore di permesso massime annue;

Pianeta sindacale Carabinieri assieme - PSC Assieme n. 11.260 ore di permesso massime annue;

Associazione sindacale Carabinieri - UNARMA n. 6.441 ore di permesso massime annue;

Nuovo sindacato Carabinieri - NSC n. 5.187 ore di permesso massime annue;

Sindacato italiano unitario lavoratori Carabinieri - SIUL CC n. 4.563 ore di permesso massime annue;

Unione sindacale militare interforze associati - USMIA n. 1.939 ore di permesso massime annue.


2. Il contingente complessivo annuo dei permessi sindacali, a favore delle APCSM rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo della Guardia di finanza, pari a 31.963 ore, è così ripartito:

Unione sindacale italiana finanzieri (U.S.I.F.) n. 13.581 ore di permesso massime annue;

Sindacato nazionale finanzieri - CGS (Si.Na.Fi.C.G.S.) n. 10.543 ore di permesso massime annue;

Sindacato italiano lavoratori finanzieri (S.I.L.F.) n. 7.839 ore di permesso massime annue.



Art. 4. Procedure connesse alla fruizione dei permessi sindacali retribuiti


1. Il contingente annuo dei permessi sindacali, assegnato alle singole APCSM dall'art. 3 del presente decreto, deve essere fruito in ragione di un dodicesimo per mese di funzionamento.


2. Le richieste di permesso sindacale retribuito sono presentate dalle APCSM rappresentative ai sensi dell'art. 1480, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.


3. La concessione del permesso sindacale retribuito è comunicata al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente attraverso l'applicativo informatico per il controllo e la gestione delle prerogative sindacali gestito dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.


4. I permessi sindacali retribuiti devono essere fruiti entro e non oltre il 31 dicembre 2024.


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

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