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lunedì 17 giugno 2024

Agenzia delle Entrate Risp. 03/06/2024, n. 122 Applicazione del D.lgs. 1° marzo 2023 n. 32 - Obbligo di segnalazione dati piattaforme digitali.

 


Agenzia delle Entrate

Risp. 03/06/2024, n. 122

Applicazione del D.lgs. 1° marzo 2023 n. 32 - Obbligo di segnalazione dati piattaforme digitali.

Emanata dall'Agenzia delle entrate, Divisione contribuenti, Direzione centrale grandi contribuenti e internazionale (Risposta a istanza di interpello).


Epigrafe


Quesito


Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente


Parere dell'agenzia delle entrate


Risp. 3 giugno 2024, n. 122 (1)


Applicazione del D.lgs. 1° marzo 2023 n. 32 - Obbligo di segnalazione dati piattaforme digitali.


(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Divisione contribuenti, Direzione centrale grandi contribuenti e internazionale (Risposta a istanza di interpello).




Quesito


Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente



Quesito



La società "Alfa" (anche "Istante" o "Società"), attiva nel settore del turismo "incoming", si occupa, anche per il tramite di una piattaforma di prenotazione alberghiera operante solo in Italia, della promozione e commercializzazione del territorio.


La piattaforma, agendo quale intermediaria tra il "venditore" (struttura alberghiera) ed il cliente finale, non gestisce direttamente né le transazioni né i pagamenti. Essa, inoltre, non trattiene alcun dato sensibile come, ad esempio, il numero di carta di credito del cliente.


La tipologia dell'attività svolta ha fatto insorgere nell'Istante un'incertezza in ordine alla sussistenza dell'obbligo di comunicare i dati delle operazioni avvenute sul proprio portale alla luce di quanto previsto dal D.lgs. 1° marzo 2023, n. 32 (anche "Decreto"), emanato in "Attuazione della Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 recante la modifica della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.".


I dubbi dell'Istante riguardano le nozioni di "piattaforma" e di "corrispettivo" illustrate, rispettivamente, alle lettere a) ed l) dell'articolo 2 del citato Decreto.


La Società sottolinea che la piattaforma non accredita alcun corrispettivo al venditore per l'attività pertinente da questi esercitata.


La struttura alberghiera, difatti, incassa il corrispettivo direttamente dal cliente mentre alla Società viene riconosciuta una commissione per l'attività di intermediazione svolta.




Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente


L'Istante ritiene di poter presentare la comunicazione richiesta dal Decreto nella qualità di "gestore di piattaforma escluso" in quanto la propria piattaforma, pur ospitando attività pertinenti qualificate, "non gestisce direttamente per nessuna di esse corrispettivi e/o incassi e non opera in alcuno Stato membro se non in Italia".


Riguardo a tale ultimo aspetto, a sostegno della sua soluzione, la Società rinvia all'articolo 13 del Decreto, rubricato "Procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione. ".




Parere dell'agenzia delle entrate


La Direttiva del Consiglio del 22 marzo 2021 (in prosieguo, "DAC 7" o "Direttiva"), in considerazione della necessità di contrastare le frodi, l'evasione e l'elusione fiscale facilitate dalla rapida digitalizzazione dell'economia registrata negli ultimi anni, ha modificato la Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, impegnando gli Stati membri dell'Unione europea ad adottare le misure necessarie affinché i gestori di piattaforme digitali acquisiscano e comunichino alle competenti Amministrazioni fiscali, in vista del successivo scambio di informazioni, una serie di dati concernenti i venditori presenti e le attività negoziate sulle piattaforme.


La dimensione transfrontaliera dei servizi offerti tramite i gestori di piattaforme ha reso, infatti, estremamente difficile per le Amministrazioni fiscali acquisire le informazioni sufficienti a controllare correttamente i ricavi realizzati dagli operatori attraverso il web specie nei casi in cui i proventi transitano attraverso piattaforme stabilite in giurisdizioni estere.


I gestori delle piattaforme sono nella posizione migliore per raccogliere e verificare le informazioni necessarie su tutti i venditori che utilizzano una piattaforma digitale specifica.


Pertanto, l'introduzione di un obbligo di comunicazione standardizzato da parte dei gestori delle piattaforme digitali e il conseguente scambio di informazioni tra gli Stati possono consentire alle Amministrazioni fiscali di acquisire questi dati e ricostruire i corretti volumi d'affari che si generano sulle stesse piattaforme.


Peraltro, tenuto conto della crescente rilevanza del ruolo delle piattaforme digitali, riconosciuta ormai a livello internazionale, nel 2020 sono state elaborate in ambito OCSE le "Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy" (di seguito, "Model Rules"), accompagnate dal relativo Commentario.


Si tratta di un modello di norme che garantiscono uno scambio di informazioni valutato equivalente a quello disciplinato dalla DAC 7 (cfr. il Considerando 16 della Direttiva), nell'ottica di estendere la cooperazione amministrativa anche alle giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea, riducendo al contempo gli oneri di compliance per i gestori di piattaforme.


L'Italia ha dato attuazione alla DAC 7 con il citato d.lgs. 1° marzo 2023, n. 32.


Coerentemente a quanto stabilito dalla Direttiva, il Decreto impone ai gestori di piattaforme digitali che soddisfano determinati requisiti (c.d. "gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione") l'obbligo di: i) espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale ai fini dell'identificazione dei venditori presenti sulle piattaforme (articoli da 3 a 7 del Decreto); ii) comunicare all'Agenzia delle entrate, al fine del successivo scambio con le Amministrazioni fiscali estere, una serie di informazioni riguardanti i venditori, le attività intermediate per il tramite della piattaforma, i corrispettivi versati ai venditori in relazione a tali attività e, se conosciuti, gli identificativi dei conti finanziari sui quali vengono accreditati i corrispettivi (cfr. gli articoli 10 e 11 del Decreto).


L'applicazione degli obblighi derivanti dalla DAC 7 decorre dal 1° gennaio 2023.


Con Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. prot. 406671/2023 del 20 novembre 2023 e n. prot. 406671/2024 del 30 gennaio 2024 sono state individuate, tra l'altro, le modalità di comunicazione delle informazioni da parte dei gestori di piattaforma obbligati.


In particolare, ai sensi del punto 8 del citato Provvedimento del 20 novembre 2023, i soggetti obbligati sono tenuti a trasmettere le informazioni richieste avvalendosi dei servizi telematici appositamente messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.


Con riferimento alla questione in esame, la scrivente ritiene che le descritte attività di intermediazione tra strutture ricettive e clienti finali, gestite per il tramite di una piattaforma dedicata alle prenotazioni alberghiere, consentano di configurare in capo all'Istante lo status di "gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione".


Si osserva, in particolare, che la piattaforma di cui si avvale la Società, consentendo l'interazione tra strutture ricettive e clientela, assicura ai venditori l'efficace e mirato svolgimento delle proprie attività.


Essa, pertanto, integra i requisiti funzionali richiesti dalla Direttiva e ritualmente ripresi dall'articolo 2, comma 1, lett. a) del Decreto, secondo cui la piattaforma è "qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un'attività pertinente per tali utenti" (sottolineatura aggiunta).


Non sembra, inoltre, conferente l'obiezione dell'Istante in merito al fatto che la piattaforma non si occupi della gestione degli incassi per le attività pertinenti ospitate.


Si osserva, al riguardo, che l'articolo 2, comma 1, lett. a) del Decreto, nel prevedere che la nozione di "piattaforma" "include qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento di un corrispettivo in relazione all'attività pertinente", è volto a comprendere nel perimetro definitorio anche accordi di pagamento e riscossione del corrispettivo, senza che tale funzione costituisca presupposto necessario ai fini della qualificazione di una piattaforma rilevante.


Sul punto, il paragrafo 4 del Commentario alle Model Rules - che rappresentano un utile strumento ermeneutico - chiarisce che la "definizione di "piattaforma" comprende anche operazioni di raccolta del corrispettivo dagli utenti, in vista del pagamento di tale corrispettivo al venditore, in tutto o in parte, o dopo la fornitura dell'attività pertinente" (enfasi aggiunta alla traduzione non ufficiale).


In tal senso depone anche la circostanza che, tra le informazioni da comunicare, enucleate dall'articolo 11 del Decreto, figura l'identificativo del conto finanziario sul quale viene accreditato il corrispettivo, solo ove conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, potendo, dunque, tale pagamento essere eseguito anche direttamente in favore del venditore o di altro soggetto cui è intestato il conto.


Parimenti non risulta ostativa all'attribuzione della qualifica di "gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione" la circostanza che la piattaforma operi solo in Italia.


Come sottolineato dal Considerando 10 della Direttiva, gli obblighi informativi in esame coinvolgono "sia le attività transfrontaliere che quelle non transfrontaliere, al fine di garantire l'efficacia delle norme di comunicazione, il corretto funzionamento del mercato interno, la parità di condizioni e il principio di non discriminazione".


L'articolo 13 del Decreto, a cui l'Istante rinvia, riguarda la diversa ipotesi in cui un soggetto si qualifichi come "gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione" in più di uno Stato membro. In tal caso, al fine di evitare la duplicazione delle comunicazioni e in un'ottica di semplificazione amministrativa, è prevista la possibilità che il "gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione" si qualifichi come tale solo in Italia, con le modalità di cui al punto 3 del menzionato Provvedimento del 20 novembre 2023.


Per i suesposti motivi si ritiene che l'Istante assuma, con riferimento alle attività descritte in premessa, la qualifica di "gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione" divenendo, pertanto, destinataria degli adempimenti previsti dagli articoli 10 e ss. del Decreto.



Il Direttore centrale 

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