MANOVRA:FP-CGIL MEDICI,INIQUA E CON BEFFA
ASSUNZIONI SOLO PRIMARI =
(AGI) - Roma, 4 lug. - "Una manovra iniqua e
con la beffa delle
assunzioni solo dei primari. Domani, i sindacati dei medici
saranno a Roma per decidere sulle proteste. Alle
15 e 30, ci
riuniremo con gli altri sindacati dei medici per ricercare un
percorso unitario di protesta e
definire le proposte di
modifica alla manovra finanziaria". Lo ha detto
Massimo Cozza
segretario nazionale della FP-CGIL Medici commentando la
manovra economica. "Il testo
circolato in queste ore - afferma
Cozza in una nota- conferma che quella
predisposta dal Governo
sara' infatti l'ennesima manovra iniqua per i medici pubblici e
dannosa per i cittadini, con
inaccettabili tagli alla sanita' e
ulteriori ticket. La manovra prevede la
proroga del blocco del
turn over, con l'odiosa beffa della deroga per
l'assunzione
solo dei direttori medici di
struttura complessa, concessa alle
Regioni sottoposte ai Piani di Rientro".
Per Cozza, " migliaia
di medici che gia' lavorano
in condizione di estremo disagio
non solo non vedranno sostituiti i colleghi
che andranno in
pensione, ma dovranno sopperire anche ai turni di guardia
di
quelli "promossi a primario", con scelta dei direttori
generali
nominati dalla politica. E' poi paradossale che per
giustificare
la deroga per i primari si ponga il fine del
mantenimento dei livelli
essenziali di assistenza, come se
tutti gli altri dirigenti medici e gli stessi precari non vi
contribuissero". Per
il sindacato, "mortificante e iniquo e'
poi il prolungamento del blocco delle
retribuzioni fino al
2014, che a fronte di un tasso d'inflazione arrivato al
2,7% -
aggiunge Cozza - si traduce per i medici in
una perdita di
potere d'acquisto che varia a seconda delle qualifiche,
non
inferiore ai 6mila euro, come calcolato dal Sole 24 ore, ma che
in
alcuni casi puo' raggiungere i 10mila euro. Si tratta di
sacrifici chiesti
ancora una volta a chi svolge una funzione
pubblica, mentre non si colpiscono
rendite ed evasione fiscale,
rimandando i tagli ai costi della politica.
Infine - conclude -
e' paradossale far pagare ai cittadini il ticket al
pronto
soccorso per gli accessi impropri, salvo poi impedire con il
blocco
del rinnovo delle convenzioni per i medici una
reale
riorganizzazione delle cure primarie per i prossimi tre
anni,
fondamentale per garantire una risposta territoriale h24 ai
bisogni
di salute dei cittadini, a partire dalle urgenze
minori".
(AGI)
com
041745 LUG 11
MANOVRA: SMI, SI' A PROTESTA UNITARIA MEDICI
CONTRO TAGLI E BLOCCO TURNOVER =
CALI', ALTRO PASSO INDIETRO PER NOSTRO
SSN
Roma, 4 lug. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - E' fortemente
negativo il giudizio sulla Manovra economica da parte del Sindacato
dei
medici italiani (Smi). Per il segretario Salvo Cali',
il
provvedimento varato dal Governo "e' viziato da una logica di fondo
sbagliata e arretrata. Siamo alle solite, la sanita', invece di essere
un
settore in cui investire per creare ricchezza e occupazione, e'
invece il
bersaglio facile di ogni politica di tagli. E' evidente che
per il ministro
dell'Economia il nostro Ssn e' solo una voce di spesa:
questa purtroppo e'
una concezione vecchia e la facile scorciatoia di
ogni
Finanziaria".
Per Cali', la ricetta di questo governo per fare quadrare i
conti e' sempre la stessa: "Tagliare nei servizi pubblici e
precarizzare, anche mediante l'esasperazione del blocco del turnover.
Nonche' mettendo le mani in tasca a chi ha gia' pesantemente
contribuito
al risanamento del Paese, cioe' i medici, con
l'ulteriore
congelamento dei contratti fino al 2014 e l'attacco alle
pensioni".
A risentirne e' il potere d'acquisto delle retribuzioni dei
medici dirigenti del Ssn che, per il segretario
nazionale dello Smi,
"si e' ridotto gia' severamente. Non possiamo assistere
in silenzio -
conclude Cali' - all'ennesimo attacco alla sanita' pubblica,
ai
professionisti che vi operano, ai servizi per i cittadini. E'
necessaria una forte mobilitazione unitaria di tutta la categoria,
non
solo dei medici ospedalieri ma anche di quelli
convenzionati (medici
di famiglia, del 118, di
continuita' assistenziale, pediatri e
specialisti ambulatoriali) perche' si
modifichi la Manovra economica
restituendo centralita' e risorse al nostro
Ssn".
(Com-Fed/Ct/Adnkronos)
04-LUG-11 16:44
NNNN
MANOVRA: AAROI (ANESTESISTI), PROCLAMATO STATO
AGITAZIONE
'PROVVEDIMENTO PEGGIORA CONDIZIONI LAVORO MEDICI OSPEDALIERI'
(ANSA) - ROMA, 4 LUG - La manovra
economica ''peggiora
le condizioni di lavoro dei medici ospedalieri''. Lo denuncia
Vincenzo Carpino,
presidente nazionale dell'Associazione
Anestesisti Rianimatori Ospedalieri
Italiani Emergenza Area
Critica (Aaroi-Emac), annunciando lo stato di
agitazione
permanente degli oltre 10.000 medici
anestesisti-rianimatori
italiani.
"I medici
pubblici rischiano di essere la categoria
maggiormente colpita dalla manovra
economica del governo. Questa
Š una scelta sbagliata ed inaccettabile -
commenta Carpino - che
rappresenta un'ulteriore penalizzazione dei medici ospedalieri
con l'ulteriore blocco del contratto
fino al 31 dicembre 2014,
la rateizzazione della liquidazione in tre anni, la
decurtazione
economica in caso di malattia, lo scippo dell'esclusivit…
di
rapporto e della Retribuzione Individuale di Anzianit…''. Tutto
ci•,
aggiunge, ''in un quadro sempre pi— drammatico di ulteriori
tagli alla sanit…
(6/8 mld per il prossimo triennio) e di un
irresponsabile blocco del turnover
che, insieme all'esodo
pensionistico, costringono i colleghi ad una
turnistica sempre
pi— pesante''. Si tratta di provvedimenti ''inaccettabili
-
denuncia Carpino - che ancora una volta si abbattono su chi
garantisce,
con il proprio lavoro, un servizio pubblico ai
cittadini''. Per questo,
annuncia, l'Aaroi-Emac ''ha proclamato
lo stato di agitazione permanente dei
10 mila medici anestesisti
rianimatori,
dell'emergenza e dell'area critica e porter… al
tavolo dell'Intersindacale di
domani a Roma le sue proposte per
fermare queste inique ed ingiustificate
penalizzazioni e per
correggere alcuni punti della manovra''.
''Non
possiamo essere sempre noi - conclude Carpino - a
pagare per scelte che hanno
un obiettivo ben preciso:
l'esclusione dei medici
dalla definizione delle politiche
sanitarie e gestionali del nostro Paese e
l'impoverimento del
servizio pubblico per valorizzare la sanit… privata".
(ANSA).
CR
04-LUG-11 16:44 NNNN
SANITA'. MANOVRA, CGIL: DOMANI A ROMA RIUNIONE SINDACATI MEDICI
"PER DEFINIRE PERCORSO UNITARIO
PROTESTA".
(DIRE) Roma, 4 lug. - "Domani pomeriggio a Roma alle 15 e 30,
ci
riuniremo con gli altri sindacati dei medici
per ricercare un
percorso unitario di protesta e definire le proposte di
modifica
alla manovra finanziaria. Il testo circolato in queste
ore
conferma che quella predisposta dal Governo sara' infatti
l'ennesima
manovra iniqua per i medici pubblici e dannosa per
i
cittadini, con inaccettabili tagli alla sanita' e ulteriori
ticket. La
manovra prevede la proroga del blocco del turn over,
con l'odiosa beffa della
deroga per l'assunzione solo dei
direttori medici
di struttura complessa, concessa alle Regioni
sottoposte ai Piani di rientro.
Migliaia di medici che gia'
lavorano in condizione
di estremo disagio non solo non vedranno
sostituiti i colleghi che andranno
in pensione, ma dovranno
sopperire anche ai turni di guardia di quelli
'promossi a
primario', con scelta dei direttori generali nominati
dalla
politica. È poi paradossale che per giustificare la deroga per
i
primari si ponga il fine del mantenimento dei livelli essenziali
di
assistenza, come se tutti gli altri dirigenti medici
e gli
stessi precari non vi contribuissero. Mortificante e iniquo e'
poi
il prolungamento del blocco delle retribuzioni fino al 2014,
che a fronte di
un tasso d'inflazione arrivato al 2,7% si traduce
per i medici in una perdita di potere d'acquisto che varia
a
seconda delle qualifiche, non inferiore ai 6mila euro, come
calcolato
dal Sole 24 ore, ma che in alcuni casi puo' raggiungere
i 10mila euro. Si
tratta di sacrifici chiesti ancora una volta a
chi svolge una funzione
pubblica, mentre non si colpiscono
rendite ed evasione fiscale, rimandando i
tagli ai costi della
politica. Infine e' paradossale far pagare ai cittadini
il ticket
al pronto soccorso per gli accessi impropri, salvo poi
impedire
con il blocco del rinnovo delle convenzioni per i medici una
reale riorganizzazione delle cure primarie
per i prossimi tre
anni, fondamentale per garantire una risposta territoriale
h24 ai
bisogni di salute dei cittadini, a partire dalle urgenze
minori".
E' quanto si legge in una nota Massimo Cozza,
segretario
nazionale Fp-Cgil Medici.
(Com/Enu/ Dire)
16:13
04-07-11
NNNN
SANITÀ. MEDICI OSPEDALIERI CONTRO LA MANOVRA: "CI
PENALIZZA"
L'AAROI: "BLOCCO DEL CONTRATTO FINO AL 2014"
(DIRE -
Notiziario Sanita') Roma, 4 lug. - "I medici
pubblici
rischiano di essere la categoria maggiormente colpita
dalla
manovra economica del Governo. Questa e' una scelta sbagliata
ed
inaccettabile - commenta Vincenzo Carpino, Presidente
Nazionale
dell'AAROI-EMAC, Associazione Anestesisti Rianimatori
Ospedalieri
Italiani Emergenza Area Critica - che rappresenta
un'ulteriore
penalizzazione dei medici ospedalieri
con l'ulteriore blocco del
contratto fino al 31 dicembre 2014, la
rateizzazione della
liquidazione in tre anni, la decurtazione economica in
caso di
malattia, lo scippo dell'esclusivita' di rapporto e della
RIA
(Retribuzione Individuale di Anzianita').
Tutto cio' - aggiunge
Carpino - in un quadro sempre piu'
drammatico di ulteriori tagli alla sanita'
(6/8 mld per il
prossimo triennio) e di un irresponsabile blocco del
turnover
che, insieme all'esodo pensionistico, costringono i colleghi
ad
una turnistica sempre piu' pesante, ad effettuare piu' ore
di
straordinario e ad usufruire di ferie limitate (solo nell'area
di
anestesia e rianimazione mancano 3500 specialisti). Di fronte ad
un
peggioramento delle condizioni di lavoro e delle prerogative
sindacali i
nostri colleghi sono sempre piu' esasperati. Per non
parlare dei circa 10
mila medici precari.
Si tratta di provvedimenti
inaccettabili - denuncia Carpino - che
ancora una volta si abbattono su chi
garantisce, con il proprio
lavoro, un servizio pubblico ai
cittadini.
L'AAROI-EMAC ha proclamato lo stato di agitazione permanente
dei
10 mila medici anestesisti rianimatori,
dell'emergenza e
dell'area critica e portera' al tavolo dell'Intersindacale
di
domani a Roma le sue proposte per fermare queste inique
ed
ingiustificate penalizzazioni e per correggere alcuni punti
della
manovra.
Non possiamo essere sempre noi - conclude il
Presidente
dell'AAROI-EMAC - a pagare per scelte che hanno un obiettivo
ben
preciso: l'esclusione dei medici dalla
definizione delle
politiche sanitarie e gestionali del nostro Paese
e
l'impoverimento del servizio pubblico per valorizzare la
sanita'
privata".
(Wel/ Dire)
15:53 04-07-11
NNNN
NNNN
MANOVRA: DOMANI A ROMA INCONTRO SINDACATI MEDICI,
PRONTI A PROTESTE =
Roma, 4 lug. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - I
medici del
Servizio sanitario nazionale serrano
le file. Delusi e preoccupati dai
tagli previsti dalla manovra licenziata
giovedi' dal Consiglio dei
ministri, si compattano e promettono battaglia.
Sperando in
miglioramenti e correzioni al testo in sede parlamentare. A
quanto
apprende l'Adnkronos Salute, domani alle 15.30 al Leon's Place Hotel
di Roma e' in programma un incontro dell'Intersindacale della
dirigenza
medica del Ssn per affrontare le proposte da avanzare e le
proteste da
lanciare.
Quattro, soprattutto, i punti della manovra che le
organizzazioni sindacali trovano 'indigesti': i tagli alla sanita',
l'introduzione del ticket, il congelamento delle retribuzioni e il
blocco del turnover. Secondo il testo approvato dal Consiglio dei
ministri, rimane infatti stabilita la progressione del Fondo
sanitario
nazionale, che potra' aumentare - "solo" dicono i piu' critici -
dello
0,5% nel 2013 e dell'1,4% nel 2014. Una misura questa che, a detta
del
segretario nazionale della Fp Cgil medici
Massimo Cozza, produrra' un
taglio "molto consistente", stimato tra gli 8 e
i 10 miliardi di euro.
"A farne le spese - aggiunge Cozza - saranno cittadini
e operatori
della sanita'".
Preoccupazione anche per il capitolo
della manovra che riguarda
l'eventuale introduzione del ticket di 10 euro
per visite ed esami a
partire dal primo gennaio 2012. "Senza contare -
spiega Cozza - che
dal 2014 sono previsti possibili ticket per tutte le
prestazioni,
quindi anche i ricoveri. Questo - aggiunge - non fara' che
spingere
sempre piu' i cittadini verso la sanita' privata". Dal 2014 saranno
infatti introdotti ticket aggiuntivi a quelli gia' esistenti nelle
Regioni, sui farmaci e su tutte le prestazioni sanitarie. Nel corso
dell'incontro di domani i sindacati affronteranno anche due note
dolenti
che gia' lo scorso anno avevano scatenato le proteste dei
camici bianchi: il
congelamento delle retribuzioni e il blocco del
turnover.
(segue)
(Fed/Col/Adnkronos)
04-LUG-11 13:44
NNNN
MANOVRA: DOMANI A ROMA INCONTRO SINDACATI MEDICI,
PRONTI A PROTESTE (2) =
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Su questi due
punti Costantino
Troise, il segretario nazionale dell'Anaao Assomed, il
principale
sindacato della dirigenza medica del Ssn e' stato esplicito: "Il
congelamento dei contratti e dei livelli retributivi riduce il potere
d'acquisto delle retribuzioni dei medici pubblici
almeno del 20%,
senza contare le ripercussioni previdenziali, mentre un
esasperato
blocco del turn over, divenuto negli anni un cappio al collo del
sistema sanitario, peggiora le condizioni del loro lavoro".
E ancora.
"Il blocco contrattuale di 5 anni, accompagnato dalla
previsione della
indennita' di vacanza contrattuale per il periodo
2015-2017 - sottolinea
Troise - recita un requiem per il contratto
nazionale di lavoro, mentre il
tetto ai livelli retributivi segnala
che per i pubblici dipendenti il
guadagno e' reato".
Critico con la manovra messa a punto dal Governo
anche il
presidente della Cimo Asmd, Riccardo Cassi: "E' ora di dire basta
non
solo all'ultima Manovra, ma a tutto un sistema che considera il
medico
un costo e non una risorsa per la societa'. Siamo stufi di essere
tartassati". Per Cassi, che chiede una "mobilitazione della categoria"
e
rivolge un invito a tutti i sindacati medici per
"riconquistare la
dignita' professionale", "sono 20 anni che Finanziarie e
decreti si
abbattono sui medici del Ssn
calpestando i contratti e negando i
diritti
pattuiti".
(Fed/Col/Adnkronos)
04-LUG-11 13:50
NNNN
MANOVRA: CIMO,MOBILITAZIONE MEDICI PER TUTELA
DIGNITA'PROFESSIONE =
(AGI) - Roma, 4 lug. - "E' ora di dire basta, non
solo
all'ultima manovra ma a tutto un sistema che considera il
medico un
costo e non una risorsa per la societa'. Siamo stufi
di essere tartassati".
E' questo l'appello del presidente
CIMO-ASMD Riccardo Cassi che chiede una
"mobilitazione della
categoria" e rivolge un invito a tutti i sindacati medici per
"riconquistare la dignita' professionale".
"Sono 20 anni che
finanziarie e decreti si abbattono sui medici del SSN
calpestando i contratti e negando i
diritti pattuiti - ha
spiegato il presidente Cimo - mentre in periferia
la
contrattazione non viene rispettata e i medici
subiscono ore
lavorate e non pagate, l'utilizzo di personale precario
e
l'accanimento di richieste risarcitorie. Oggi, dopo una vita di
lavoro
tassata al massimo, ci si accanisce anche sulle
pensioni". "Come medici siamo disponibili a dare il contributo
al
risanamento del Paese, che e' necessario e che l'Europa ci
impone, ma non
vogliamo essere tra i pochi che pagano per
tutti. Dobbiamo unirci e
mobilitarci come categoria per
risolvere i problemi che ci opprimono - ha
proseguito Cassi -
prima fra tutte la revisione della
responsabilita'
professionale con depenalizzazione della colpa medica.
E'
giusto che si riconoscano ai medici, chiamati
ad assumersi
decisioni in cui e' in gioco la vita dei pazienti, le
stesse
motivazioni che hanno indotto il CSM a contestare la proposta
di
legge sulla responsabilita' civile per i magistrati". Cimo
inoltre "vuole un
progetto serio di stabilizzazione dei
rapporti di lavoro precari, anche
avendo il coraggio di
rivedere alcune norme, la ricostruzione di una
carriera
professionale che valorizzi il merito e torni a motivare
chi
lavora per il Sistema Sanitario Nazionale e la ridefinizione
delle
competenze delle professioni". "CIMO-ASMD, invece, - ha
proseguito Cassi -
non si unisce alle proteste delle Regioni
che sono corresponsabili
dell'attuale debito pubblico con
sprechi, malgoverno, assunzioni clientelari
ed incapacita' di
attuare seri progetti di riorganizzazione, e ribaltano i
tagli
sulle aziende sanitarie". "CIMO-ASMD - ha concluso Cassi -
ritiene
che una mera contestazione di una manovra, certamente
iniqua, non risolve i
problemi della categoria; rivolge quindi
l'invito a tutti i sindacati medici a costruire insieme un
progetto di "rifondazione"
della professione che, modificando
l'attuale stato giuridico, restituisca al
Medico dignita'
professionale ed economica". (AGI)
com/Mld
041134 LUG
11
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lunedì 4 luglio 2011
Succo di barbabietola é 'doping naturale' per i muscoli
SALUTE: SUCCO BARBABIETOLA E' 'DOPING NATURALE' PER I MUSCOLI =
(AGI) - Londra, 4 lug. - Il succo di barbabietola e' un 'doping
naturale', in grado di mettere il turbo ai muscoli e migliorare
le prestazioni. Lo afferma uno studio sui ciclisti fatto
dall'Universita' di Exeter e pubblicato dalla rivista Medicine
and Science in Sports and Exercise. I ricercatori hanno
studiato nove ciclisti professionisti, chiedendo loro di fare
delle prove di velocita' sulle distanze di 4,5 e 18 chilometri.
I test sono stati ripetuti due volte, in entrambi i casi
bevendo succo di barbabietola ma nel secondo in una versione
priva di nitriti, che si riteneva fossero il segreto
dell'effetto positivo. In media bevendo il succo completo i
tempi si sono abbassati nella distanza breve di 11 secondi
mentre in quella lunga di 45. "I nitriti aiutano il cuore e i
muscoli a lavorare meglio - spiegano gli autori - questo puo'
aiutare non solo gli atleti professionisti ma chiunque voglia
migliorare le proprie prestazioni anche nella vita di tutti i
giorni". (AGI)
Red/Gav
041157 LUG 11
NNNN
(AGI) - Londra, 4 lug. - Il succo di barbabietola e' un 'doping
naturale', in grado di mettere il turbo ai muscoli e migliorare
le prestazioni. Lo afferma uno studio sui ciclisti fatto
dall'Universita' di Exeter e pubblicato dalla rivista Medicine
and Science in Sports and Exercise. I ricercatori hanno
studiato nove ciclisti professionisti, chiedendo loro di fare
delle prove di velocita' sulle distanze di 4,5 e 18 chilometri.
I test sono stati ripetuti due volte, in entrambi i casi
bevendo succo di barbabietola ma nel secondo in una versione
priva di nitriti, che si riteneva fossero il segreto
dell'effetto positivo. In media bevendo il succo completo i
tempi si sono abbassati nella distanza breve di 11 secondi
mentre in quella lunga di 45. "I nitriti aiutano il cuore e i
muscoli a lavorare meglio - spiegano gli autori - questo puo'
aiutare non solo gli atleti professionisti ma chiunque voglia
migliorare le proprie prestazioni anche nella vita di tutti i
giorni". (AGI)
Red/Gav
041157 LUG 11
NNNN
Ospedale Bambino Gesù, SOS 'estate alcolica' tra giovani
SALUTE: OSP.BAMBINO GESU', SOS 'ESTATE ALCOLICA'
TRA GIOVANI
IN VACANZA BOOM SBORNIE; FENOMENO ABBATTE ATTESE VITA RAGAZZI
(ANSA) - ROMA, 4 LUG - E' allarme 'Estate alcolica' tra i
piu' giovani: in vacanza, infatti, si verifica il boom delle
'sbornie' tra gli adolescenti, con apporti ipercalorici e
fenomeni di binge-drinking (ovvero 'abbuffate di alcol') che
''abbattono le attese di vita dei ragazzi''. L'allarme arriva da
uno studio dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu' pubblicato
sulla rivista 'Alcohol and Alcoholism', che ha preso in esame
l'amplificazione dei danni al fegato generati da alcool e
obesita' insieme.
I medici sono chiari: si accorcia di anni, anche di decenni,
affermano, l'attesa di vita per i giovani e giovanissimi alla
ricerca dello sballo da alcool, fenomeno che si dilata in
maniera esponenziale soprattutto nei fine settimana e nei
periodi di vacanza grazie alle maggiori occasioni di
socializzazione e al controllo dei genitori che si allenta. E la
sbornia di ultima generazione ha anche un nome: si chiama binge
drinking e consiste nel bere una grande quantita' di alcol molto
velocemente per ubriacarsi il prima possibile. Un eccesso,
sottolineano gli esperti, ''gia' di per se' dannoso che, se
ripetuto costantemente nel tempo, soprattutto in presenza di
problemi come l'obesita' o problematiche legate al fegato
grasso, diventa una vera e propria bomba ad orologeria in grado
di accorciare sensibilmente le aspettative di vita''.
Secondo le ultime statistiche, in Italia a darsi alla
bottiglia e' il 42% dei ragazzi e il 21% delle ragazze
minorenni. L'alcool seduce anche i giovanissimi: 18 su 100 al di
sotto dei 16 anni hanno adottato almeno un comportamento a
rischio alcool-correlato. E se i numeri sull'abuso di alcolici
tra giovanissimi spaventano, non meno impressionanti sono quelli
legati all'obesita' e al sovrappeso, problemi che interessano
ben 1 bambino su 3. E quando obesita' e alcool si incontrano,
avvertono gli esperti, il risultato e' un mix pericoloso quanto
quello creato dal suo opposto: il digiuno prolungato per
incrementare l'effetto 'sballo' da consumo di alcool, fenomeno
(detto drunkoressia) particolarmente diffuso tra le ragazzine.
(ANSA).
CR
04-LUG-11 17:13 NNNN
ESTATE: BAMBINO GESU', STAGIONE SBORNIE PER GIOVANISSIMI, PERSI DECENNI VITA =
PIU' A RISCHIO BEVITORI CON CHILI DI TROPPO
Roma, 4 lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Fiumi di alcol nei
week end e nelle vacanze estive dei giovanissimi italiani. La sbornia
di ultima generazione si chiama 'binge drinking': si beve una grande
quantita' di alcolici molto velocemente per ubriacarsi il prima
possibile. Un eccesso gia' di per se' dannoso che, se ripetuto
costantemente nel tempo, diventa una "bomba a orologeria in grado di
accorciare sensibilmente l'aspettativa di vita di ragazzi e ragazze
anche di decenni. A mettere in guardia dalle conseguenze dello sballo
in bottiglia e' uno studio condotto dall'Ospedale pediatrico Bambino
Gesu' e pubblicato sulla rivista scientifica "Alcohol and Alcoholism".
Gli esperti hanno preso in esame l'associazione e
l'amplificazione dei danni al fegato generati da alcol e obesita'
insieme. Due concause che non si sommano, ma si moltiplicano
esponenzialmente. Secondo gli ultimi dati dell'Istituto superiore di
sanita', in Italia a darsi alla bottiglia sin dalla tenera eta' e' il
42% dei ragazzi e il 21% delle ragazze minorenni. L'alcol seduce anche
i bambini: 18 su 100, decisamente al di sotto dei 16 anni, hanno
adottato almeno un comportamento a rischio. E se i numeri sull'abuso
di alcolici tra giovanissimi spaventano, non sono da meno meno quelli
legati all'obesita' e al sovrappeso, che interessano ben 1 bambino su
3.
Quando obesita' e alcol si incontrano - sottolineano i
ricercatori - ne esce un mix pericoloso quanto quello creato dal suo
opposto: il digiuno prolungato per incrementare lo 'sballo', la
cosiddetta 'drunkoressia' particolarmente diffusa tra le ragazzine.
(segue)
(Com-Mad/Ct/Adnkronos)
04-LUG-11 15:55
NNNN
SALUTE. LA SBORNIA IN VACANZA, UNA MODA CHE ACCORCIA LA VITA
UNO STUDIO DELL'OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'
(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 4 lug. - "Si accorcia di anni,
anche di decenni, l'attesa di vita per i giovani e i giovanissimi
alla ricerca dello sballo da alcool, fenomeno che si dilata in
maniera esponenziale soprattutto nei fine settimana e nei periodi
di vacanza grazie alle maggiori occasioni di socializzazione e al
controllo dei genitori che si allenta". La conferma arriva da uno
studio condotto dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu' e
pubblicato sulla rivista scientifica Alcohol and Alcoholism, che
ha preso in esame l'associazione e l'amplificazione dei danni al
fegato generati da alcool e obesita' insieme. Due concause che
non si sommano, ma si moltiplicano esponenzialmente.
E la sbornia di ultima generazione ha anche un nome: si chiama
binge drinking e consiste nel bere una grande quantita' di alcol
molto velocemente per ubriacarsi il prima possibile. Un eccesso
gia' di per se' dannoso che, se ripetuto costantemente nel tempo
- soprattutto in presenza di problemi come l'obesita' o di altri
aspetti caratteristici della sindrome metabolica che vedono al
centro della problematica il fegato grasso -, diventa una vera e
propria bomba ad orologeria in grado di accorciare sensibilmente
le aspettative di vita.
Secondo le ultime statistiche (Iss), in Italia a darsi alla
bottiglia sin dalla tenera eta' e' il 42% dei ragazzi e il 21%
delle ragazze minorenni. L'alcool seduce anche i bambini: 18 su
100, decisamente al di sotto dei 16 anni, hanno adottato almeno
un comportamento a rischio alcool-correlato.
E se i numeri sull'abuso di alcolici tra giovanissimi
spaventano, non meno impressionanti quelli legati all'obesita' e
al sovrappeso, problemi che interessano ben 1 bambino su 3. E
quando obesita' e alcool si incontrano ne esce un mix pericoloso
quanto quello creato dal suo opposto: il digiuno prolungato per
incrementare l'effetto "sballo" da consumo di alcool, fenomeno
(detto drunkoressia) particolarmente diffuso tra le ragazzine.
"Quello che stiamo osservando nei nostri ragazzi e' il costante
aumento della presenza di problemi al fegato cronici e
progressivi (infiammazione, steatosi, fibrosi) che compromettono
la struttura dell'organo stesso fino alla perdita totale della
sua funzione - sottolinea Valerio Nobili, Responsabile Epatopatie
metaboliche e autoimmuni dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu'
-. Nel nostro Paese si stima circa un milione di bambini con
fegato grasso, ai quali vanno aggiunti quelli con sindrome
metabolica e quindi a rischio di infarcire il fegato di grasso,
nonche' i ragazzi-bevitori, esposti allo stesso identico rischio.
La risultante di questo processo sara' un impennarsi della spesa
sanitaria per le cure richieste da questa patologia e un numero
sempre piu' grande di adolescenti col fegato compromesso che
saranno adulti malati e quindi ancor piu' bisognosi di cure
mediche. È obbligo istituzionale e dovere morale di noi pediatri
intervenire per arginare la pandemia 'alcool e fegato grasso'".
Nei giorni 8 e 9 luglio 2011 si terra' a Roma presso il Palazzo
delle Esposizioni il primo convegno nazionale organizzato
dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu' sulla "Sindrome Metabolica
in pediatria": esperti internazionali faranno il punto sullo
stato dell'arte e metteranno in campo tutte le attuali conoscenze
al fine di diramare linee guida nazionali per combattere questo
dilagante fenomeno adolescenziale.
(Pic/ Dire)
15:52 04-07-11
NNNN
IN VACANZA BOOM SBORNIE; FENOMENO ABBATTE ATTESE VITA RAGAZZI
(ANSA) - ROMA, 4 LUG - E' allarme 'Estate alcolica' tra i
piu' giovani: in vacanza, infatti, si verifica il boom delle
'sbornie' tra gli adolescenti, con apporti ipercalorici e
fenomeni di binge-drinking (ovvero 'abbuffate di alcol') che
''abbattono le attese di vita dei ragazzi''. L'allarme arriva da
uno studio dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu' pubblicato
sulla rivista 'Alcohol and Alcoholism', che ha preso in esame
l'amplificazione dei danni al fegato generati da alcool e
obesita' insieme.
I medici sono chiari: si accorcia di anni, anche di decenni,
affermano, l'attesa di vita per i giovani e giovanissimi alla
ricerca dello sballo da alcool, fenomeno che si dilata in
maniera esponenziale soprattutto nei fine settimana e nei
periodi di vacanza grazie alle maggiori occasioni di
socializzazione e al controllo dei genitori che si allenta. E la
sbornia di ultima generazione ha anche un nome: si chiama binge
drinking e consiste nel bere una grande quantita' di alcol molto
velocemente per ubriacarsi il prima possibile. Un eccesso,
sottolineano gli esperti, ''gia' di per se' dannoso che, se
ripetuto costantemente nel tempo, soprattutto in presenza di
problemi come l'obesita' o problematiche legate al fegato
grasso, diventa una vera e propria bomba ad orologeria in grado
di accorciare sensibilmente le aspettative di vita''.
Secondo le ultime statistiche, in Italia a darsi alla
bottiglia e' il 42% dei ragazzi e il 21% delle ragazze
minorenni. L'alcool seduce anche i giovanissimi: 18 su 100 al di
sotto dei 16 anni hanno adottato almeno un comportamento a
rischio alcool-correlato. E se i numeri sull'abuso di alcolici
tra giovanissimi spaventano, non meno impressionanti sono quelli
legati all'obesita' e al sovrappeso, problemi che interessano
ben 1 bambino su 3. E quando obesita' e alcool si incontrano,
avvertono gli esperti, il risultato e' un mix pericoloso quanto
quello creato dal suo opposto: il digiuno prolungato per
incrementare l'effetto 'sballo' da consumo di alcool, fenomeno
(detto drunkoressia) particolarmente diffuso tra le ragazzine.
(ANSA).
CR
04-LUG-11 17:13 NNNN
ESTATE: BAMBINO GESU', STAGIONE SBORNIE PER GIOVANISSIMI, PERSI DECENNI VITA =
PIU' A RISCHIO BEVITORI CON CHILI DI TROPPO
Roma, 4 lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Fiumi di alcol nei
week end e nelle vacanze estive dei giovanissimi italiani. La sbornia
di ultima generazione si chiama 'binge drinking': si beve una grande
quantita' di alcolici molto velocemente per ubriacarsi il prima
possibile. Un eccesso gia' di per se' dannoso che, se ripetuto
costantemente nel tempo, diventa una "bomba a orologeria in grado di
accorciare sensibilmente l'aspettativa di vita di ragazzi e ragazze
anche di decenni. A mettere in guardia dalle conseguenze dello sballo
in bottiglia e' uno studio condotto dall'Ospedale pediatrico Bambino
Gesu' e pubblicato sulla rivista scientifica "Alcohol and Alcoholism".
Gli esperti hanno preso in esame l'associazione e
l'amplificazione dei danni al fegato generati da alcol e obesita'
insieme. Due concause che non si sommano, ma si moltiplicano
esponenzialmente. Secondo gli ultimi dati dell'Istituto superiore di
sanita', in Italia a darsi alla bottiglia sin dalla tenera eta' e' il
42% dei ragazzi e il 21% delle ragazze minorenni. L'alcol seduce anche
i bambini: 18 su 100, decisamente al di sotto dei 16 anni, hanno
adottato almeno un comportamento a rischio. E se i numeri sull'abuso
di alcolici tra giovanissimi spaventano, non sono da meno meno quelli
legati all'obesita' e al sovrappeso, che interessano ben 1 bambino su
3.
Quando obesita' e alcol si incontrano - sottolineano i
ricercatori - ne esce un mix pericoloso quanto quello creato dal suo
opposto: il digiuno prolungato per incrementare lo 'sballo', la
cosiddetta 'drunkoressia' particolarmente diffusa tra le ragazzine.
(segue)
(Com-Mad/Ct/Adnkronos)
04-LUG-11 15:55
NNNN
SALUTE. LA SBORNIA IN VACANZA, UNA MODA CHE ACCORCIA LA VITA
UNO STUDIO DELL'OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'
(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 4 lug. - "Si accorcia di anni,
anche di decenni, l'attesa di vita per i giovani e i giovanissimi
alla ricerca dello sballo da alcool, fenomeno che si dilata in
maniera esponenziale soprattutto nei fine settimana e nei periodi
di vacanza grazie alle maggiori occasioni di socializzazione e al
controllo dei genitori che si allenta". La conferma arriva da uno
studio condotto dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu' e
pubblicato sulla rivista scientifica Alcohol and Alcoholism, che
ha preso in esame l'associazione e l'amplificazione dei danni al
fegato generati da alcool e obesita' insieme. Due concause che
non si sommano, ma si moltiplicano esponenzialmente.
E la sbornia di ultima generazione ha anche un nome: si chiama
binge drinking e consiste nel bere una grande quantita' di alcol
molto velocemente per ubriacarsi il prima possibile. Un eccesso
gia' di per se' dannoso che, se ripetuto costantemente nel tempo
- soprattutto in presenza di problemi come l'obesita' o di altri
aspetti caratteristici della sindrome metabolica che vedono al
centro della problematica il fegato grasso -, diventa una vera e
propria bomba ad orologeria in grado di accorciare sensibilmente
le aspettative di vita.
Secondo le ultime statistiche (Iss), in Italia a darsi alla
bottiglia sin dalla tenera eta' e' il 42% dei ragazzi e il 21%
delle ragazze minorenni. L'alcool seduce anche i bambini: 18 su
100, decisamente al di sotto dei 16 anni, hanno adottato almeno
un comportamento a rischio alcool-correlato.
E se i numeri sull'abuso di alcolici tra giovanissimi
spaventano, non meno impressionanti quelli legati all'obesita' e
al sovrappeso, problemi che interessano ben 1 bambino su 3. E
quando obesita' e alcool si incontrano ne esce un mix pericoloso
quanto quello creato dal suo opposto: il digiuno prolungato per
incrementare l'effetto "sballo" da consumo di alcool, fenomeno
(detto drunkoressia) particolarmente diffuso tra le ragazzine.
"Quello che stiamo osservando nei nostri ragazzi e' il costante
aumento della presenza di problemi al fegato cronici e
progressivi (infiammazione, steatosi, fibrosi) che compromettono
la struttura dell'organo stesso fino alla perdita totale della
sua funzione - sottolinea Valerio Nobili, Responsabile Epatopatie
metaboliche e autoimmuni dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu'
-. Nel nostro Paese si stima circa un milione di bambini con
fegato grasso, ai quali vanno aggiunti quelli con sindrome
metabolica e quindi a rischio di infarcire il fegato di grasso,
nonche' i ragazzi-bevitori, esposti allo stesso identico rischio.
La risultante di questo processo sara' un impennarsi della spesa
sanitaria per le cure richieste da questa patologia e un numero
sempre piu' grande di adolescenti col fegato compromesso che
saranno adulti malati e quindi ancor piu' bisognosi di cure
mediche. È obbligo istituzionale e dovere morale di noi pediatri
intervenire per arginare la pandemia 'alcool e fegato grasso'".
Nei giorni 8 e 9 luglio 2011 si terra' a Roma presso il Palazzo
delle Esposizioni il primo convegno nazionale organizzato
dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu' sulla "Sindrome Metabolica
in pediatria": esperti internazionali faranno il punto sullo
stato dell'arte e metteranno in campo tutte le attuali conoscenze
al fine di diramare linee guida nazionali per combattere questo
dilagante fenomeno adolescenziale.
(Pic/ Dire)
15:52 04-07-11
NNNN
Firenze, scoperto test per rara immunodeficienza congenita
SALUTE:FIRENZE, SCOPERTO TEST PER RARA
IMMUNODEFICIENZA CONGENITA =
(AGI) - Firenze, 4 lug. - Immunodeficienza congenita dovuta al
difetto di adenosin-deaminasi: ora c'e' il test precoce capace
di salvare la vita di tanti neonati. Parte da Firenze la sfida
contro questa rara malattia. Il nuovo metodo che permette una
diagnosi certa a sole 48 ore di vita del bambino, e' stato
scoperto e sviluppato a Firenze da tre ricercatori dell'Azienda
Ospedaliero Universitaria Meyer e dell'Universita' di Firenze
(Pediatria e Farmacologia). Si tratta di un test unico al mondo
per semplicita', bassissimo costo ed elevata precisione di
diagnosi. Il nuovo metodo, finanziato dal Bandi Salute di
Regione Toscana, ha un'importanza cosi' elevata nel panorama
scientifico internazionale da essere stato di recente
pubblicato su una delle piu' prestigiose riviste di Immunologia
internazionali: il Journal of Allergy and Clinical Immunology
(2011, Jun, 127(6) 1394-9). La scoperta, che porta le firme
della professoressa Chiara Azzari e dei dottori Massimo Resti e
Giancarlo la Marca, e' diventato un brevetto gia' registrato in
tutti i Paesi del mondo.
"Immaginate un neonato all'apparenza perfetto, sano sotto
ogni profilo" spiegano i tre ricercatori. "Un bambino che
pero', quando le difese materne vengono meno, a pochi mesi
dalla nascita e' aggredibile da qualsiasi germe sia presente
nell'ambiente. Germe che per chi e' privo di difese immunitarie
causa complicazioni gravissime quali l'encefalite, la sepsi, la
poliomielite e malattie gravissime il cui insorgere provoca
danni permanenti e irreversibili per il resto della sua vita.
Un difetto metabolico che grazie alle terapie enzimatiche
sostitutive, a quelle geniche e al trapianto di midollo, e'
perfettamente curabile. Proprio per evitare di arrivare alla
manifestazione con irreparabile danno, abbiamo sviluppato
questo nuovo test precoce, da fare alla nascita".
Grazie a questo nuovo metodo, la cui efficacia e' stata
verificata effettuando test su 12 mila neonati sani e 4 affetti
da questa malattia, e' possibile scoprire subito questa rara
immunodeficienza , che nella popolazione infantile ha
un'incidenza che va da 1 a 100 mila nuovi nati a 1 a 1 milione
di nuovi nati. "Anche se - come precisa la professoressa Chiara
Azzari - dallo studio preliminare effettuato abbiamo scoperto
che l'incidenza in Toscana e' di almeno 1 a 50 mila nuovi nati
e forse piu' frequente. Questo significa che in assenza di un
test precoce la sua reale incidenza viene tuttora
sottostimata". Grazie al nuovo test la Toscana batte un altro
primato a favore della salute dei bambini, entra infatti nello
screening neonatale realizzato tramite la Spettrometria di
Massa sostenuto dall'Assessorato per il Diritto alla Salute di
Regione Toscana. (AGI)
Com/Mav (Segue)
041431 LUG 11
NNNNSALUTE:FIRENZE, SCOPERTO TEST PER RARA IMMUNODEFICIENZA CONGENITA (2)=
(AGI) - Firenze, 4 lug. - "E' una grande soddisfazione per
l'Ateneo fiorentino che un prodotto della ricerca possa avere
ricadute tanto importanti per la comunita' - sottolinea il
rettore Alberto Tesi - La scelta di Azzari e La Marca di cedere
i diritti commerciali del brevetto all'Universita' di Firenze
permettera' di investire ulteriori risorse proprio a favore
della ricerca e degli studiosi, spesso giovani, che
contribuiscono cosi' brillantemente al suo avanzamento".
"Sono davvero orgogliosa di questa scoperta ad opera di
ricercatori dell'Universita' di Firenze e dell'azienda
ospedaliero universitaria Meyer, e mi congratulo con loro -
dice l'assessore al diritto alla salute della Regione Toscana
Daniela Scaramuccia - E sono contenta che questo test sia il
risultato della ricerca resa possibile dal finanziamento messo
a disposizione dalla Regione Toscana con il bando Salute 2009.
La Toscana e' stata la prima Regione, e per molti anni l'unica,
ad avviare quasi dieci anni fa, nel 2002, l'attivita' di
screening per individuare le malattie metaboliche rare nei
neonati. In tutti questi anni, grazie a questo screening, e'
stato possibile diagnosticare queste patologie in decine,
centinaia di neonati, che cosi' sono stati curati in tempo, e
in qualche caso salvati dalla morte. Anche nel caso
dell'immunodeficienza congenita dovuta al difetto di
adenosina-deaminasi, la diagnosi precoce e' fondamentale per
intervenire per tempo ed evitare danni irreversibili. E anche
in questo caso il test e' semplice e a basso costo, ed e' gia'
applicato a tutti i bambini che nascono in Toscana. Ancora una
volta il Meyer si dimostra all'avanguardia nella cura dei
bambini".(AGI)
Com/Mav
041431 LUG 11
NNNN
SANITA': SCOPERTO A FIRENZE TEST PRECOCE DIAGNOSI NEONATALE
CONSENTE DI SCOPRIRE IMMUNODEFICIENZA CONGENITA TRA PIU' GRAVI
(ANSA) - FIRENZE, 4 LUG - Scoperto e brevettato a Firenze un
test precoce che permette, a sole 48 ore di vita, di
diagnosticare nei neonati toscani una delle piu' gravi
immunodeficienze congenite. Il test, unico al mondo per
semplicita', basso costo ed elevata precisione di diagnosi, e'
stato sviluppato da tre ricercatori dell'Azienda ospedaliero
universitaria Meyer e dell'Universita' di Firenze.
Il test diagnostico precoce nasce per scoprire una malattia
rara, l'immunodeficienza congenita dovuta al difetto di
adenosina-deaminasi (Ada): cosi', a 48 ore dalla nascita, e'
possibile sottoporre a terapia bambini totalmente privi di
difese immunitarie. Il test, inoltre, e' stato pubblicato a
giugno su una delle piu' prestigiose riviste di immunologia
internazionali: il Journal of Allergy and Clinical Immunology.
Il nuovo test, da fare alla nascita con una goccia di sangue
prelevata al neonato, permette di scoprire subito questa rara
immunodeficienza, che nella popolazione infantile ha
un'incidenza stimata da 1 su 100 mila nuovi nati a 1 su 1
milione di nuovi nati. La scoperta, diventata un brevetto gia'
registrato in tutti i Paesi del mondo, e' stato presentato oggi
alla presenza, tra gli atri, del rettore dell'Universita' di
Firenze Alberto Tesi, dell'assessore regionale al diritto alla
salute Daniela Scaramuccia, del preside della facolta' di
medicina Gian Franco Genuini e dal direttore generale Aou Meyer
Tommaso Langiano.(ANSA).
Y6G-CG
04-LUG-11 15:55 NNNN
(AGI) - Firenze, 4 lug. - Immunodeficienza congenita dovuta al
difetto di adenosin-deaminasi: ora c'e' il test precoce capace
di salvare la vita di tanti neonati. Parte da Firenze la sfida
contro questa rara malattia. Il nuovo metodo che permette una
diagnosi certa a sole 48 ore di vita del bambino, e' stato
scoperto e sviluppato a Firenze da tre ricercatori dell'Azienda
Ospedaliero Universitaria Meyer e dell'Universita' di Firenze
(Pediatria e Farmacologia). Si tratta di un test unico al mondo
per semplicita', bassissimo costo ed elevata precisione di
diagnosi. Il nuovo metodo, finanziato dal Bandi Salute di
Regione Toscana, ha un'importanza cosi' elevata nel panorama
scientifico internazionale da essere stato di recente
pubblicato su una delle piu' prestigiose riviste di Immunologia
internazionali: il Journal of Allergy and Clinical Immunology
(2011, Jun, 127(6) 1394-9). La scoperta, che porta le firme
della professoressa Chiara Azzari e dei dottori Massimo Resti e
Giancarlo la Marca, e' diventato un brevetto gia' registrato in
tutti i Paesi del mondo.
"Immaginate un neonato all'apparenza perfetto, sano sotto
ogni profilo" spiegano i tre ricercatori. "Un bambino che
pero', quando le difese materne vengono meno, a pochi mesi
dalla nascita e' aggredibile da qualsiasi germe sia presente
nell'ambiente. Germe che per chi e' privo di difese immunitarie
causa complicazioni gravissime quali l'encefalite, la sepsi, la
poliomielite e malattie gravissime il cui insorgere provoca
danni permanenti e irreversibili per il resto della sua vita.
Un difetto metabolico che grazie alle terapie enzimatiche
sostitutive, a quelle geniche e al trapianto di midollo, e'
perfettamente curabile. Proprio per evitare di arrivare alla
manifestazione con irreparabile danno, abbiamo sviluppato
questo nuovo test precoce, da fare alla nascita".
Grazie a questo nuovo metodo, la cui efficacia e' stata
verificata effettuando test su 12 mila neonati sani e 4 affetti
da questa malattia, e' possibile scoprire subito questa rara
immunodeficienza , che nella popolazione infantile ha
un'incidenza che va da 1 a 100 mila nuovi nati a 1 a 1 milione
di nuovi nati. "Anche se - come precisa la professoressa Chiara
Azzari - dallo studio preliminare effettuato abbiamo scoperto
che l'incidenza in Toscana e' di almeno 1 a 50 mila nuovi nati
e forse piu' frequente. Questo significa che in assenza di un
test precoce la sua reale incidenza viene tuttora
sottostimata". Grazie al nuovo test la Toscana batte un altro
primato a favore della salute dei bambini, entra infatti nello
screening neonatale realizzato tramite la Spettrometria di
Massa sostenuto dall'Assessorato per il Diritto alla Salute di
Regione Toscana. (AGI)
Com/Mav (Segue)
041431 LUG 11
NNNNSALUTE:FIRENZE, SCOPERTO TEST PER RARA IMMUNODEFICIENZA CONGENITA (2)=
(AGI) - Firenze, 4 lug. - "E' una grande soddisfazione per
l'Ateneo fiorentino che un prodotto della ricerca possa avere
ricadute tanto importanti per la comunita' - sottolinea il
rettore Alberto Tesi - La scelta di Azzari e La Marca di cedere
i diritti commerciali del brevetto all'Universita' di Firenze
permettera' di investire ulteriori risorse proprio a favore
della ricerca e degli studiosi, spesso giovani, che
contribuiscono cosi' brillantemente al suo avanzamento".
"Sono davvero orgogliosa di questa scoperta ad opera di
ricercatori dell'Universita' di Firenze e dell'azienda
ospedaliero universitaria Meyer, e mi congratulo con loro -
dice l'assessore al diritto alla salute della Regione Toscana
Daniela Scaramuccia - E sono contenta che questo test sia il
risultato della ricerca resa possibile dal finanziamento messo
a disposizione dalla Regione Toscana con il bando Salute 2009.
La Toscana e' stata la prima Regione, e per molti anni l'unica,
ad avviare quasi dieci anni fa, nel 2002, l'attivita' di
screening per individuare le malattie metaboliche rare nei
neonati. In tutti questi anni, grazie a questo screening, e'
stato possibile diagnosticare queste patologie in decine,
centinaia di neonati, che cosi' sono stati curati in tempo, e
in qualche caso salvati dalla morte. Anche nel caso
dell'immunodeficienza congenita dovuta al difetto di
adenosina-deaminasi, la diagnosi precoce e' fondamentale per
intervenire per tempo ed evitare danni irreversibili. E anche
in questo caso il test e' semplice e a basso costo, ed e' gia'
applicato a tutti i bambini che nascono in Toscana. Ancora una
volta il Meyer si dimostra all'avanguardia nella cura dei
bambini".(AGI)
Com/Mav
041431 LUG 11
NNNN
SANITA': SCOPERTO A FIRENZE TEST PRECOCE DIAGNOSI NEONATALE
CONSENTE DI SCOPRIRE IMMUNODEFICIENZA CONGENITA TRA PIU' GRAVI
(ANSA) - FIRENZE, 4 LUG - Scoperto e brevettato a Firenze un
test precoce che permette, a sole 48 ore di vita, di
diagnosticare nei neonati toscani una delle piu' gravi
immunodeficienze congenite. Il test, unico al mondo per
semplicita', basso costo ed elevata precisione di diagnosi, e'
stato sviluppato da tre ricercatori dell'Azienda ospedaliero
universitaria Meyer e dell'Universita' di Firenze.
Il test diagnostico precoce nasce per scoprire una malattia
rara, l'immunodeficienza congenita dovuta al difetto di
adenosina-deaminasi (Ada): cosi', a 48 ore dalla nascita, e'
possibile sottoporre a terapia bambini totalmente privi di
difese immunitarie. Il test, inoltre, e' stato pubblicato a
giugno su una delle piu' prestigiose riviste di immunologia
internazionali: il Journal of Allergy and Clinical Immunology.
Il nuovo test, da fare alla nascita con una goccia di sangue
prelevata al neonato, permette di scoprire subito questa rara
immunodeficienza, che nella popolazione infantile ha
un'incidenza stimata da 1 su 100 mila nuovi nati a 1 su 1
milione di nuovi nati. La scoperta, diventata un brevetto gia'
registrato in tutti i Paesi del mondo, e' stato presentato oggi
alla presenza, tra gli atri, del rettore dell'Universita' di
Firenze Alberto Tesi, dell'assessore regionale al diritto alla
salute Daniela Scaramuccia, del preside della facolta' di
medicina Gian Franco Genuini e dal direttore generale Aou Meyer
Tommaso Langiano.(ANSA).
Y6G-CG
04-LUG-11 15:55 NNNN
Stimolazione ovarica "può aumentare" rischi sindrome di down
SALUTE:STIMOLAZIONE OVARICA "PUO' AUMENTARE"
RISCHI SINDROME DOWN =
(AGI) - Londra, 4 lug. - I farmaci per la stimolazione ovarica,
utilizzati nelle donne in eta' avanzata che si sottopongono
alla fertilizzazione in vitro, possono aumentare il rischio di
avere un bimbo con la sindrome di Down. Lo rivela un nuovo
studio. I medici gia' sapevano che il rischio di avere un
bambino con problemi genetici aumenta con l'avanzare dell'eta'
della gestante, soprattutto dopo i 35 anni. Ora un gruppo di
ricercatori britannici, che ha esaminato 34 coppie, ha
osservato che i farmaci utilizzati per la stimolazione ovarica
possono danneggiare il materiale genetico degli ovuli.
I ricercatori britannici, che hanno presentato il loro
lavoro al congresso annuale della Societa' Europea di
Embriologia e Riproduzione Umana, non sono ancora in grado di
quantificare l'ampiezza del rischio, ma sostengono che, oltre
alla sindrome di Down, tali farmaci potrebbero favorire anche
altre malattie genetiche. Infatti, secondo i ricercatori del
Centro di fertilita', Ginecologia e Genetica di Londra,
utilizzare ormoni per stimolare le ovaie perche' liberino il
maggior numero di ovociti altera il delicato processo di
duplicazione dei cromosomi, la cosiddetta meiosi; e questo puo'
portare ad anomalie nel numero dei cromosomi, provocando aborti
o anche la nascita di un bebe' con la sindrome di Down. Sono
comunque necessari ulteriori approfondimenti per confermare il
sospetto. (AGI)
Bia
041024 LUG 11
NNNN
(AGI) - Londra, 4 lug. - I farmaci per la stimolazione ovarica,
utilizzati nelle donne in eta' avanzata che si sottopongono
alla fertilizzazione in vitro, possono aumentare il rischio di
avere un bimbo con la sindrome di Down. Lo rivela un nuovo
studio. I medici gia' sapevano che il rischio di avere un
bambino con problemi genetici aumenta con l'avanzare dell'eta'
della gestante, soprattutto dopo i 35 anni. Ora un gruppo di
ricercatori britannici, che ha esaminato 34 coppie, ha
osservato che i farmaci utilizzati per la stimolazione ovarica
possono danneggiare il materiale genetico degli ovuli.
I ricercatori britannici, che hanno presentato il loro
lavoro al congresso annuale della Societa' Europea di
Embriologia e Riproduzione Umana, non sono ancora in grado di
quantificare l'ampiezza del rischio, ma sostengono che, oltre
alla sindrome di Down, tali farmaci potrebbero favorire anche
altre malattie genetiche. Infatti, secondo i ricercatori del
Centro di fertilita', Ginecologia e Genetica di Londra,
utilizzare ormoni per stimolare le ovaie perche' liberino il
maggior numero di ovociti altera il delicato processo di
duplicazione dei cromosomi, la cosiddetta meiosi; e questo puo'
portare ad anomalie nel numero dei cromosomi, provocando aborti
o anche la nascita di un bebe' con la sindrome di Down. Sono
comunque necessari ulteriori approfondimenti per confermare il
sospetto. (AGI)
Bia
041024 LUG 11
NNNN
Da OMS nuove linee guida per sicurezza acqua potabile
SALUTE:DA OMS NUOVE LINEE GUIDA PER SICUREZZA
ACQUA POTABILE
OGNI ANNO 2 MLN PERSONE MUOIONO PER PATOLOGIE CORRELATE
(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Ogni anno due milioni di persone
muoiono e miliardi si ammalano per malattie che hanno origine
dall'acqua contaminata. Molte di queste patologie sarebbero
dunque prevenibili, secondo l'Organizzazione mondiale della
sanita', che ha rivisto e diffuso oggi delle linee guida rivolte
ai Governi perche' migliorino la qualita' dell'acqua potabile
adottando un programma di sicurezza, obbligando a valutare il
rischio di agenti contaminanti nella fornitura d'acqua.
Quando implementato dai singoli paesi, ''questo approccio -
spiega l'Oms - potra' dare miglioramenti significativi e
sostenibili della salute pubblica''. Le linee guida costringono
infatti i fornitori d'acqua a valutare il potenziale rischio di
contaminanti, dal bacino fino ai consumatori, prendere
provvedimenti di conseguenza e documentare il processo.
Tra le raccomandazioni contenute nel documento dell'Oms,
oltre alle procedure minime, si parla del rischio microbico, e i
cambiamenti climatici che modificano le temperature dell'acqua e
le precipitazioni, aumentano siccita' e alluvioni con
implicazioni per la qualita' e scarsita' dell'acqua,
informazioni sui contaminanti chimici nell'acqua potabile, e gli
effetti su larga scala di elementi chimici come arsenico, fluoro
e piombo. (ANSA).
Y85-NAN
04-LUG-11 15:51 NNNN
OGNI ANNO 2 MLN PERSONE MUOIONO PER PATOLOGIE CORRELATE
(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Ogni anno due milioni di persone
muoiono e miliardi si ammalano per malattie che hanno origine
dall'acqua contaminata. Molte di queste patologie sarebbero
dunque prevenibili, secondo l'Organizzazione mondiale della
sanita', che ha rivisto e diffuso oggi delle linee guida rivolte
ai Governi perche' migliorino la qualita' dell'acqua potabile
adottando un programma di sicurezza, obbligando a valutare il
rischio di agenti contaminanti nella fornitura d'acqua.
Quando implementato dai singoli paesi, ''questo approccio -
spiega l'Oms - potra' dare miglioramenti significativi e
sostenibili della salute pubblica''. Le linee guida costringono
infatti i fornitori d'acqua a valutare il potenziale rischio di
contaminanti, dal bacino fino ai consumatori, prendere
provvedimenti di conseguenza e documentare il processo.
Tra le raccomandazioni contenute nel documento dell'Oms,
oltre alle procedure minime, si parla del rischio microbico, e i
cambiamenti climatici che modificano le temperature dell'acqua e
le precipitazioni, aumentano siccita' e alluvioni con
implicazioni per la qualita' e scarsita' dell'acqua,
informazioni sui contaminanti chimici nell'acqua potabile, e gli
effetti su larga scala di elementi chimici come arsenico, fluoro
e piombo. (ANSA).
Y85-NAN
04-LUG-11 15:51 NNNN
Da albero sudamericano nuovi farmaci contro angiogenesi
SALUTE: DA ALBERO SUDAMERICANO NUOVI FARMACI
CONTRO ANGIOGENESI =
(AGI) - Washington, 4 lug. - Un composto estratto da un albero
sudamericano potrebbe essere l'iniziatore di una nuova classe
di farmaci contro l'angiogenesi, cioe' la formazione dei vasi
sanguigni che e' molto importante anche per la crescita dei
tumori. A descriverla sulla rivista Pnas i ricercatori del
Massachusetts General Hospital. I farmaci anti angiogenesi
tradizionali lavorano agendo sul fattore di crescita vascolare
endoteliare (Vegf), ma hanno risultati limitati. I ricercatori
hanno quindi deciso di 'puntare' su molecole in grado di
inibire l'adesione delle cellule endoteliali alle pareti dei
vasi sanguigni, necessaria per i 'collegamenti' ai vasi
esterni. Da una analisi di 50mila sostanze e' emerso che il
dehydro-alpha-lapachone (DAL), derivato dalla Tabebuia
avellanedae, un albero nativo di Brasile e Argentina, ha buone
possibilita' di inibire la formazione dei vasi con questo
meccanismo, e una bassissima tossicita'. Studi sui topi hanno
confermato queste caratteristiche, prima viste sui pesci zebra.
''Questa molecola ha ottime possibilita' di essere usata come
farmaco - spiegano gli autori - sia contro alcuni tumori solidi
che per altre malattie caratterizzate da una crescita anormale
dei vasi sanguigni''. (AGI)
red/mld
041254 LUG 11
(AGI) - Washington, 4 lug. - Un composto estratto da un albero
sudamericano potrebbe essere l'iniziatore di una nuova classe
di farmaci contro l'angiogenesi, cioe' la formazione dei vasi
sanguigni che e' molto importante anche per la crescita dei
tumori. A descriverla sulla rivista Pnas i ricercatori del
Massachusetts General Hospital. I farmaci anti angiogenesi
tradizionali lavorano agendo sul fattore di crescita vascolare
endoteliare (Vegf), ma hanno risultati limitati. I ricercatori
hanno quindi deciso di 'puntare' su molecole in grado di
inibire l'adesione delle cellule endoteliali alle pareti dei
vasi sanguigni, necessaria per i 'collegamenti' ai vasi
esterni. Da una analisi di 50mila sostanze e' emerso che il
dehydro-alpha-lapachone (DAL), derivato dalla Tabebuia
avellanedae, un albero nativo di Brasile e Argentina, ha buone
possibilita' di inibire la formazione dei vasi con questo
meccanismo, e una bassissima tossicita'. Studi sui topi hanno
confermato queste caratteristiche, prima viste sui pesci zebra.
''Questa molecola ha ottime possibilita' di essere usata come
farmaco - spiegano gli autori - sia contro alcuni tumori solidi
che per altre malattie caratterizzate da una crescita anormale
dei vasi sanguigni''. (AGI)
red/mld
041254 LUG 11
Magre a tutti i costi, 50% in linea grazie a drink, vomito e coca
SALUTE: MAGRE A TUTTI I COSTI, 50% IN LINEA GRAZIE
A DRINK, VOMITO E COCA =
DE CLERCQ (ABA), IL RITUALE DELLE NOSTRE PAZIENTI ANORESSICHE O
BULIMICHE
Roma, 4 lug. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Troppo facile
limitarsi a non mangiare dolci e fritti. Nella lotta alle rotondita'
"che ormai accomuna 12-13enni e 30-45enni" ogni 'trucco' e' permesso.
"Cosi' il 50% delle nostre pazienti, circa 3 mila l'anno in tutta
Italia, si affida a un rituale pericolosissimo: mangiano, vomitano,
bevono alcolici e sniffano cocaina. Tutto pur di essere magre come
adolescenti". Lo testimonia Fabiola De Clercq, fondatrice di Aba
(Associazione per lo studio e la ricerca sull'anoressia:
www.bulimianoressia.it).
L'esperta spiega come l'attenzione nei confronti del peso
'contagi' ormai in Italia sempre piu' spesso le giovanissime, ma anche
donne 'mature', almeno per eta'. "Abbiamo casi di bambine anoressiche
o bulimiche gia' a 10-12 anni, e di donne che cadono in questa spirale
a 45-50 anni", dice l'esperta, che sottolinea come a un certo punto
l'unica cosa importante sia evitare di accumulare etti. "Si prova ogni
cosa: si mangia in pubblico e poi si vomita di nascosto. Si consumano
alcolici e coca per stare su e non sentire la fame".
Agli occhi di De Clercq, la cui associazione riceve almeno 3
mila chiamate telefoniche ogni anno al numero verde ad hoc (800165616)
e segue altrettante giovanissime e non - "ma ora anche qualche
ragazzo" - in Italia "c'e' una vera epidemia di anoressia e bulimia.
Una situazione ben peggiore, ad esempio, rispetto a quella che vedo
anche in questi giorni in Franca. Forse perche' tradizionalmente le
donne francesi sono state da sempre piu' attente alla linea e alla
cura di se'", ipotizza. E questo le avrebbe rese meno vulnerabili alle
sirene dell'eccessiva magrezza.
(Mal/Col/Adnkronos)
04-LUG-11 13:16
NNNN
DE CLERCQ (ABA), IL RITUALE DELLE NOSTRE PAZIENTI ANORESSICHE O
BULIMICHE
Roma, 4 lug. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Troppo facile
limitarsi a non mangiare dolci e fritti. Nella lotta alle rotondita'
"che ormai accomuna 12-13enni e 30-45enni" ogni 'trucco' e' permesso.
"Cosi' il 50% delle nostre pazienti, circa 3 mila l'anno in tutta
Italia, si affida a un rituale pericolosissimo: mangiano, vomitano,
bevono alcolici e sniffano cocaina. Tutto pur di essere magre come
adolescenti". Lo testimonia Fabiola De Clercq, fondatrice di Aba
(Associazione per lo studio e la ricerca sull'anoressia:
www.bulimianoressia.it).
L'esperta spiega come l'attenzione nei confronti del peso
'contagi' ormai in Italia sempre piu' spesso le giovanissime, ma anche
donne 'mature', almeno per eta'. "Abbiamo casi di bambine anoressiche
o bulimiche gia' a 10-12 anni, e di donne che cadono in questa spirale
a 45-50 anni", dice l'esperta, che sottolinea come a un certo punto
l'unica cosa importante sia evitare di accumulare etti. "Si prova ogni
cosa: si mangia in pubblico e poi si vomita di nascosto. Si consumano
alcolici e coca per stare su e non sentire la fame".
Agli occhi di De Clercq, la cui associazione riceve almeno 3
mila chiamate telefoniche ogni anno al numero verde ad hoc (800165616)
e segue altrettante giovanissime e non - "ma ora anche qualche
ragazzo" - in Italia "c'e' una vera epidemia di anoressia e bulimia.
Una situazione ben peggiore, ad esempio, rispetto a quella che vedo
anche in questi giorni in Franca. Forse perche' tradizionalmente le
donne francesi sono state da sempre piu' attente alla linea e alla
cura di se'", ipotizza. E questo le avrebbe rese meno vulnerabili alle
sirene dell'eccessiva magrezza.
(Mal/Col/Adnkronos)
04-LUG-11 13:16
NNNN
Obesità bambini mette a rischio fegato
SALUTE: OBESITA' BAMBINI METTE A RISCHIO FEGATO
=
(AGI) - Londra, 4 lug. - I bambini obesi sono a rischio anche
per la possibilita' di sviluppare nel corso della vita malattie
al fegato dovute all'accumulo di grasso, un rischio che sono il
Gran Bretagna corre circa mezzo milione di bimbi. Lo affermano
alcuni esperti inglesi alla vigilia del lancio di una nuova
campagna chiamata Change4Life dedicata a questo tema.
''Questa e' una vera e propria 'bomba ad orologeria' - ha
spiegato Martin Lombard, responsabile della campagna per il
governo inglese - molte persone non sanno che l'accumulo di
grassi nel fegato porta a infiammazioni che a lungo andare
possono sfociare in cirrosi simili a quelle dovute all'alcol''.
Secondo le stime britanniche 500mila bambini tra i 4 e i 14
anni sarebbero a rischio nel solo Regno Unito, una cifra
destinata ad aumentare visto che secondo le previsioni da qui
al 2050 si passera' dal 25 al 63 per cento di obesita'
infantile, un trend simile a quello di tutti i paesi
occidentali. (AGI)
red/mld
041339 LUG 11
(AGI) - Londra, 4 lug. - I bambini obesi sono a rischio anche
per la possibilita' di sviluppare nel corso della vita malattie
al fegato dovute all'accumulo di grasso, un rischio che sono il
Gran Bretagna corre circa mezzo milione di bimbi. Lo affermano
alcuni esperti inglesi alla vigilia del lancio di una nuova
campagna chiamata Change4Life dedicata a questo tema.
''Questa e' una vera e propria 'bomba ad orologeria' - ha
spiegato Martin Lombard, responsabile della campagna per il
governo inglese - molte persone non sanno che l'accumulo di
grassi nel fegato porta a infiammazioni che a lungo andare
possono sfociare in cirrosi simili a quelle dovute all'alcol''.
Secondo le stime britanniche 500mila bambini tra i 4 e i 14
anni sarebbero a rischio nel solo Regno Unito, una cifra
destinata ad aumentare visto che secondo le previsioni da qui
al 2050 si passera' dal 25 al 63 per cento di obesita'
infantile, un trend simile a quello di tutti i paesi
occidentali. (AGI)
red/mld
041339 LUG 11
Stai troppo seduta? Rischio trombosi polmonare
SALUTE: STAI TROPPO SEDUTA? RISCHIO TROMBOSI
POLMONARE
(EMBARGO ALLE 00:30 DI DOMANI)
(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Meglio non stare troppo sedute e
inattive, non solo per la linea: infatti le donne troppo
sedentarie sono a rischio di sviluppare trombi a livello dei
polmoni.
Lo rivela uno studio diretto Christopher Kabrhel del
Massachusetts General Hospital di Boston pubblicato sul British
Medical Journal.
L'embolia polmonare e' una condizione in cui materiale
trombotico, cioe' che ostruisce la circolazione del sangue, va a
finire nei polmoni rendendo difficoltosa la circolazione
polmonare. I sintomi tipici sono difficolta' respiratoria,
tosse, dolore toracico.
I medici statunitensi hanno seguito per 18 anni la salute di
poco meno di 70 mila donne e confrontato lo stato di salute di
quelle con l'abitudine all'attivita' fisica con quello delle
''pigrone''.
E' emerso che il rischio di embolia polmonare e' piu' che
raddoppiato per le donne che trascorrono sedute la maggior parte
del loro tempo (oltre 41 ore a settimana fuori dal lavoro)
rispetto alle donne che trascorrono meno tempo sedute (meno di
10 ore a settimana fuori dal lavoro).
La sedentarieta' si e' confermata anche un fattore di rischio
cardiovascolare e di sviluppare la pressione alta. (ANSA).
Y27-NAN
04-LUG-11 14:53 NNNN
(EMBARGO ALLE 00:30 DI DOMANI)
(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Meglio non stare troppo sedute e
inattive, non solo per la linea: infatti le donne troppo
sedentarie sono a rischio di sviluppare trombi a livello dei
polmoni.
Lo rivela uno studio diretto Christopher Kabrhel del
Massachusetts General Hospital di Boston pubblicato sul British
Medical Journal.
L'embolia polmonare e' una condizione in cui materiale
trombotico, cioe' che ostruisce la circolazione del sangue, va a
finire nei polmoni rendendo difficoltosa la circolazione
polmonare. I sintomi tipici sono difficolta' respiratoria,
tosse, dolore toracico.
I medici statunitensi hanno seguito per 18 anni la salute di
poco meno di 70 mila donne e confrontato lo stato di salute di
quelle con l'abitudine all'attivita' fisica con quello delle
''pigrone''.
E' emerso che il rischio di embolia polmonare e' piu' che
raddoppiato per le donne che trascorrono sedute la maggior parte
del loro tempo (oltre 41 ore a settimana fuori dal lavoro)
rispetto alle donne che trascorrono meno tempo sedute (meno di
10 ore a settimana fuori dal lavoro).
La sedentarieta' si e' confermata anche un fattore di rischio
cardiovascolare e di sviluppare la pressione alta. (ANSA).
Y27-NAN
04-LUG-11 14:53 NNNN
Così cibi grassi diventano una droga nello stomaco
SALUTE: COSI' CIBI GRASSI DIVENTANO UNA DROGA
NELLO STOMACO
(EMBARGO ORE 21)
(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Ecco perche' e' davvero difficile
resistere a patatine e altre ''schifezze'' piene di grassi,
cosicche' quando si inizia a mangiarle una tira l'altra: i
grassi contenuti in questi cibi inducono lo stomaco a produrre
droghe naturali simili alla marijuana, gli endocannabinoidi;
questi accendono il segnale di 'no stop', cioe'
quell'irresistibile desiderio di mangiarne ancora.
E' quanto dimostra il team dell'italiano Daniele Piomelli
dell'universita' di Irvine in una ricerca pubblicata sulla
rivista Proceedings of the National Academy of Sciences.
La nuova scoperta dell'equipe di Piomelli sembra anche
rinforzare l'idea del cibo come droga, che sfrutta cioe' gli
stessi meccanismi neurali delle droghe per farci cadere nella
rete dell'abbuffata senza controllo.
Gli esperti hanno studiato su topolini cosa succede quando
mangiamo cibi grassi: il problema inizia sulla punta della
lingua, qui i grassi comunicano direttamente col cervello e
attivano un sistema di trasmissione che invia un messaggio allo
stomaco. I grassi chiedono cioe' allo stomaco di indurre il
rilascio dalle sue pareti delle droghe naturali dell'organismo,
gli endocannabinoidi. Questi fanno il resto: attivano il segnale
che induce a voler ancora quel cibo e quindi finiamo per
stramangiare senza riuscire a dire basta. Altre sostanze
contenute nei cibi come le proteine non sembrano avere questo
potere ''drogante'' sullo stomaco. (ANSA).
Y27
04-LUG-11 14:58 NNNN
(EMBARGO ORE 21)
(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Ecco perche' e' davvero difficile
resistere a patatine e altre ''schifezze'' piene di grassi,
cosicche' quando si inizia a mangiarle una tira l'altra: i
grassi contenuti in questi cibi inducono lo stomaco a produrre
droghe naturali simili alla marijuana, gli endocannabinoidi;
questi accendono il segnale di 'no stop', cioe'
quell'irresistibile desiderio di mangiarne ancora.
E' quanto dimostra il team dell'italiano Daniele Piomelli
dell'universita' di Irvine in una ricerca pubblicata sulla
rivista Proceedings of the National Academy of Sciences.
La nuova scoperta dell'equipe di Piomelli sembra anche
rinforzare l'idea del cibo come droga, che sfrutta cioe' gli
stessi meccanismi neurali delle droghe per farci cadere nella
rete dell'abbuffata senza controllo.
Gli esperti hanno studiato su topolini cosa succede quando
mangiamo cibi grassi: il problema inizia sulla punta della
lingua, qui i grassi comunicano direttamente col cervello e
attivano un sistema di trasmissione che invia un messaggio allo
stomaco. I grassi chiedono cioe' allo stomaco di indurre il
rilascio dalle sue pareti delle droghe naturali dell'organismo,
gli endocannabinoidi. Questi fanno il resto: attivano il segnale
che induce a voler ancora quel cibo e quindi finiamo per
stramangiare senza riuscire a dire basta. Altre sostanze
contenute nei cibi come le proteine non sembrano avere questo
potere ''drogante'' sullo stomaco. (ANSA).
Y27
04-LUG-11 14:58 NNNN
Consiglio di Stato "..Il silenzio assenso corrisponde ad un rilascio di concessione per la sola edilizia residenziale"
Consiglio di Stato "..Il silenzio assenso corrisponde ad un rilascio di
concessione per la sola edilizia residenziale"
Consiglio di Stato, Sezione Quarta,
Sentenza n. 3582 del 13/06/2011
FATTO
Il signor [#################] ha impugnato,
chiedendone la riforma, la sentenza con la quale il T.A.R. del Veneto ha
dichiarato improcedibile il ricorso dallo stesso proposto avverso il diniego
opposto dal Comune di Venezia a un’istanza di concessione edilizia in variante a
titolo abilitativo in precedenza rilasciatogli.
A sostegno dell’impugnazione, ha dedotto
l’errata valutazione della asserita acquiescenza e della conseguente
improcedibilità del ricorso (desunta dalla mancata impugnazione di successiva
concessione in variante rilasciata a favore del medesimo istante).
Di conseguenza, l’appellante ha riproposto come
segue le censure non esaminate dal giudice di primo grado:
1) violazione dell’art. 8 della legge 25 marzo
1982, nr. 94, e dell’art. 79 della legge regionale 27 giugno 1985, nr. 61;
eccesso di potere per carenza di presupposti e difetto di motivazione (stante
l’intervenuta formazione di “silenzio-assenso” sull’istanza di variante già
anteriormente all’impugnato diniego);
2) violazione dell’art. 79, l.r. nr. 61 del
1985; eccesso di potere per violazione della procedura, carenza di presupposti e
difetto di motivazione (stante la mancata acquisizione del parere della
Commissione Edilizia comunale);
3) eccesso di potere per travisamento dei fatti,
illogicità e contraddittorietà, carenza di presupposti; eccesso di potere per
perplessità e difetto di motivazione (non rispondendo al vero che l’originaria
concessione prevedeva l’impegno alla demolizione di alcuni manufatti
preesistenti);
4) violazione degli artt. 1 e segg., l.r. nr. 1
del 1982 e successive modifiche e integrazioni; eccesso di potere per illogicità
e contraddittorietà; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di
motivazione (in relazione alla motivazione nel merito del diniego di variante).
Si è costituito il Comune di Venezia,
opponendosi all’accoglimento dell’appello e concludendo per la conferma della
sentenza di primo grado.
All’udienza del 10 maggio 2011, la causa è stata
trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’odierno appellante, signor
[#################], ha ottenuto nel 1986 dal Comune di Venezia una concessione
edilizia, ai sensi della legge regionale del Veneto 12 gennaio 1982, nr. 1, per
ampliamento di fabbricati a uso produttivo, oggetto di condono a seguito di
separata domanda.
Successivamente, con istanza del 25 luglio 1987
egli ha chiesto una variante alla predetta concessione edilizia, denegatagli dal
Comune con provvedimento del 3 novembre 1988, oggetto di impugnazione in primo
grado dinanzi al T.A.R. del Veneto.
Con il presente appello, l’istante censura la
sentenza con la quale il T.A.R. adito ha dichiarato l’improcedibilità del
ricorso sul rilievo che in epoca successiva, e segnatamente in data 29 agosto
1989, su sua richiesta gli è stata rilasciata una ulteriore concessione edilizia
in variante, ritirata e mai impugnata.
2. Ciò premesso, l’appello è infondato e va
conseguentemente respinto.
3. Ed invero, ai fini che qui interessano non è
rilevante la questione – su cui si sofferma parte appellante – se la nuova
istanza di variante esitata dall’Amministrazione con la concessione del 1989
concernesse le medesime opere già oggetto della precedente istanza del 1987,
ovvero opere in tutto o in parte diverse, in quanto il thema decidendum
sostanziale del giudizio è costituito dall’affermazione dell’illegittimità
dell’obbligo di demolire alcuni manufatti preesistenti, che secondo il Comune
ostava all’accoglimento dell’originaria richiesta di variante.
Orbene, risulta per tabulas che tale obbligo di
demolizione è stato positivamente riaffermato nel provvedimento concessorio del
1989, che pertanto sul punto ha ribadito l’orientamento in tal senso espresso
dall’Amministrazione (sia pure accompagnandolo ad un assenso alla richiesta di
variante, anziché a un diniego come in precedenza); di modo che appare evidente
che l’annullamento del diniego impugnato in prime cure non produrrebbe alcuna
utilità all’istante, sopravvivendo in ogni caso il nuovo e autonomo
provvedimento che lo obbliga a demolire i predetti manufatti.
Infatti, contrariamente a quanto pure assume
l’appellante, il citato provvedimento concessorio non può considerarsi in parte
qua meramente confermativo del diniego precedente, seguendo a nuova istanza e a
nuova istruttoria condotta dall’Amministrazione (abbia avuto quest’ultima o meno
a oggetto i medesimi interventi richiesti con l’istanza del 1987).
Pertanto, va più precisamente rilevato che
l’improcedibilità dell’azione è dovuta a tale intervenuto mutamento della
situazione di fatto e di diritto, e quindi a sopravvenuta carenza di interesse
(e non ad acquiescenza, come affermato dal primo giudice).
4. In ogni caso, si rileva ad abundantiam che il
ricorso introduttivo è anche infondato nel merito.
4.1. Innanzi tutto, è infondato il primo motivo
di censura, col quale si assume che l’impugnato diniego sarebbe intervenuto in
un momento in cui sull’istanza di variante si era già formato il
“silenzio-assenso” a norma dell’art. 79 della legge regionale del Veneto 27
giugno 1985, nr. 61.
Al riguardo, giova richiamare i pregressi
orientamenti di questo Consiglio di Stato, secondo cui:
a) l’art. 8 del decreto legge 23 gennaio 1982,
nr. 9, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, nr. 94, che
prevede il formarsi della c.d. concessione tacita per il silenzio assenso,
decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che
sia intervenuto e comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il
rilascio, costituisce uno strumento eccezionale rispetto alla disciplina
generale e, pertanto, ha un campo di applicazione ben definito ai soli
interventi di edilizia residenziale, diretti alla costruzione di abitazione ed
al recupero del patrimonio abitativo esistente ed ha avuto in origine carattere
transitorio con efficacia temporale, dapprima limitata al 31 dicembre 1984 e con
successive leggi prorogata al 31 dicembre 1991, sino all’entrata in vigore della
legge 17 febbraio 1992, nr. 179, con cui la disciplina della concessione tacita
è stata definitivamente acquisita nell’ordinamento con norma di regime (cfr.
Cons. Stato, sez. V, 28 dicembre 2001, nr. 6438; id., 28 febbraio 1995, nr.
295);
b) quanto al citato art. 79, l.r. nr. 61 del
1985, nella parte in cui prescrive l’attestazione del progettista per la
formazione del silenzio-assenso su domanda di concessione di costruzione, esso
va letto in sintonia col citato art. 8, d.l. nr. 9 del 1982, le cui disposizioni
sono state qualificate “norme fondamentali di riforma economico-sociale”, sicché
la previsione va a sua volta limitata ai soli interventi di edilizia
residenziale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 1997, nr. 173; id., 1
febbraio 1995, nr. 156).
4.2. Del pari infondato è il secondo motivo di
doglianza, col quale si assume l’illegittimità del diniego per mancata
acquisizione del prescritto parere della Commissione Edilizia comunale.
Sul punto, va osservato:
- che il gravato provvedimento richiama
testualmente il “parere” espresso dalla Commissione Edilizia in data 11 marzo
1988;
- che lo stesso appellante ammette che il
progettista è stato sentito dalla Commissione, di modo che in ogni caso questa
risulta aver conosciuto e delibato la richiesta di intervento in variante.
4.3. Vanno respinti, infine, il terzo e il
quarto motivo, con i quali la parte appellante censura nel merito le statuizioni
negative dell’Amministrazione sulla richiesta di variante.
Infatti, come evidenziato (e documentato)
dall’Amministrazione convenuta, l’originaria concessione edilizia nr. 1418 del
1984 era effettivamente “condizionata”, essendo stata subordinata dalla
competente Sottocommissione Edilizia alla demolizione di alcuni manufatti
preesistenti.
Di conseguenza, del tutto congruo e ragionevole
risulta il successivo diniego di variante motivato col non essere stato assolto
tale dovere di demolizione (che, a quanto pare, non risulta ottemperato fino a
tutt’oggi, come dimostrato dal riproporsi della questione anche a proposito
della successiva concessione in variante del 1989).
5. In conclusione, alla luce dei rilievi che
precedono s’impone una pronuncia di reiezione dell’appello e di conferma della
sentenza impugnata.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono
liquidate equitativamente in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe
proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore
del Comune di Venezia, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida
in euro 3000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del giorno 10 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Guido Romano, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Guido Romano, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/06/2011
Consiglio di Stato "..Alla guardia giurata si sospende licenza e porto d'armi dopo una condanna penale"
Consiglio di Stato "..Alla guardia giurata si sospende licenza e porto d'armi
dopo una condanna penale"
Consiglio di Stato, Sezione Terza,
Sentenza n. 3576 del 13/06/2011
FATTO e DIRITTO
1.- La Prefettura di Salerno, con tre diversi
provvedimenti emessi in data 26 ottobre 2005, aveva sospeso i titoli di guardia
particolare giurata e di porto di pistola e vietata la detenzione di armi e
munizioni nei confronti dei signori [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS], dipendenti
della società di trasporto valori ################# S.r.l., con sede in
################# #################, a seguito di una denuncia penale formulata
a loro carico per i reati di cui agli articoli 110 e 646 cod. pen., aggravati
dall’art. 61 n. 7, per essersi impossessati, nell’espletamento della loro
attività, della somma di euro 50.000 contenuta in un plico che avevano prelevato
dalla sede della ################# di Napoli.
2.- Avverso gli atti della Prefettura i signori
[OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS] avevano proposto ricorso al TAR per la Campania
che, con la sentenza della Sezione Staccata di Salerno, Sezione I, n. 3996 del 4
dicembre 2008, ha respinto il loro ricorso.
I soli signori [OMISSIS] e [OMISSIS] hanno
appellato l’indicata sentenza sostenendone l’erroneità sotto diversi profili.
3.- Ciò premesso, si deve ricordare che, come
affermato anche nella appellata sentenza del TAR di Salerno, per principio
consolidato l’esigenza di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica impongono
al titolare dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di guardia
particolare giurata di avere una condotta irreprensibile e immune da censure e
che, nella valutazione di tale requisito, l’autorità di pubblica sicurezza
dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della
pericolosità dell’attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli
interessi pubblici coinvolti, che può essere censurato solo se risultano vizi di
irrazionalità e incoerenza (fra le più recenti, Consiglio di Stato, sez. VI, 27
agosto 2010, n. 5981).
4.- E’ peraltro necessario che, nel
provvedimento adottato nell’esercizio di tale potere, l’Amministrazione dia atto
delle ragioni che inducono a ritenere che i fatti accertati (o il reato
commesso), per tipologia e per modalità di realizzazione, abbiano fatto venir
meno il necessario requisito della buona condotta (Consiglio Stato, sez. VI, 26
luglio 2010, n. 4853) e siano quindi tali da giustificare la sospensione o la
revoca (nei casi più gravi) del titolo di polizia.
Per i provvedimenti emessi a seguito di denunce
penali può quindi essere anche adottata, per il periodo necessario allo
svolgimento delle necessarie indagini, la misura più lieve della sospensione
della licenza, ai sensi dell’art. 10 del t.u.l.p.s.
5.- La sentenza di primo grado, sulla base degli
esposti principi, risulta esente dalle censure sollevate.
Come affermato dal TAR di Salerno, il
provvedimento adottato, che consiste non nella revoca ma nella mera sospensione
del titolo di guardia giurata, con connesso divieto di detenzione e porto
d’armi, “appare proporzionato in relazione alle circostanze che hanno coinvolto
i ricorrenti”.
Infatti “le indagini di Polizia giudiziaria
pendenti a carico dei ricorrenti per i reati di cui all’art. 110 e 646 cod. pen.,
aggravati dall’art. 61 n. 7, hanno ragionevolmente indotto la Prefettura a
considerare venuto meno, ancorché temporaneamente, il requisito specifico della
buona condotta, necessario per espletare la delicata attività di guardia
particolare giurata”.
“Tale provvedimento appare inoltre adeguatamente
e sufficientemente motivato ove si consideri che la Prefettura ha il potere non
solo di annullare in autotutela provvedimenti autorizzatori della specie, ma
anche quello di sospenderne gli effetti qualora i requisiti di legittimazione
vengano temporaneamente a mancare”.
Devono quindi ritenersi legittimi i
provvedimenti con i quali il Prefetto ha sospeso i titoli di guardia giurata e
di porto di pistola degli appellanti a seguito dell’avvio di un’azione penale
avviata nei loro confronti per reati che producono allarme sociale; tanto più
che non si tratta di fatti estranei bensì strettamente connessi al servizio di
guardia giurata ed all’esercizio della relativa licenza.
I provvedimenti del Prefetto sono infatti
espressione di una scelta cautelativa che, malgrado la presunzione di innocenza
degli indagati, consente la preminente tutela degli interessi riguardanti la
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in una fattispecie caratterizzata
dalla peculiarità e dalla delicatezza delle funzioni esercitate in virtù della
rilasciata licenza.
Ed è comunque fatto salvo il possibile
ripristino della posizione degli interessati in presenza di una archiviazione
della vicenda penale o di una sentenza assolutoria.
6.- Gli appellanti hanno peraltro anche
lamentato che la disposta sospensione non prevedeva un termine ultimo di durata,
in violazione con le disposizioni (art. 21 quater della legge n. 241 del 1990)
che prevedono una durata temporanea dei provvedimenti di natura cautelare. Ed
aggiungono che la fondatezza della censura è confermata dalla circostanza che
dopo circa 4 anni dallo svolgersi dei fatti contestati nessun seguito ha avuto
l’azione penale avviata nei loro confronti.
La censura è tuttavia inammissibile, in quanto
proposta per la prima volta in appello, in virtù di quanto sancito dall’art.
345, comma 1, Cod. proc. civ. (ed ora, dall’art. 104 Cod. proc. amm.).
Infatti (anche) nel giudizio amministrativo non
è consentita la proponibilità di motivi nuovi in appello (da parte
dell’originario ricorrente) perché si determinerebbe altrimenti un ampliamento
dell’oggetto del giudizio, in violazione delle regole che governano il processo
nel grado di appello.
7.- La censura è comunque anche infondata in
quanto la sospensione dei titoli di polizia ha chiaramente natura di misura
cautelare e provvisoria ed è evidentemente circoscritta, nelle indicate
fattispecie, nei termini di durata dell’azione penale.
Si deve inoltre aggiungere che i titoli di
polizia hanno una durata limitata nel tempo e quindi i provvedimenti di
sospensione non possono che durare fino alla scadere della durata del titolo,
dovendosi poi valutare il permanere dei requisiti richiesti in sede di rinnovo.
8.- In conclusione l’appello deve essere
respinto.
Resta salva peraltro la possibilità per gli
interessati di richiedere, in relazione all’eventuale venir meno delle cause che
ne hanno determinato l’adozione, la revoca dell’impugnato provvedimento di
sospensione (se ancora possibile), ovvero di chiedere, ove ne sussistano i
presupposti, il rilascio di un nuovo titolo abilitativo.
9.- In considerazione della natura della
questione esaminata si ritiene di poter disporre la compensazione fra le parti
delle spese del grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull’appello, come
in epigrafe proposto,
respinge l ‘appello.
Dispone la compensazione fra le parti delle
spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del giorno 27 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Marco Lipari, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell’Utri, Consigliere
Dante D’Alessio, Consigliere, Estensore
Marco Lipari, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell’Utri, Consigliere
Dante D’Alessio, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/06/2011
Cassazione "...Accertamento mediante autovelox. Obbligo di segnalazione della presenza della postazione fissa di rilevamento - Obbligatorietà apposizione segnalazione di preavviso ..."
CIRCOLAZIONE STRADALE Cass. civ. Sez. VI, Ord., 13-01-2011, n. 680 Fatto - Diritto P.Q.M. Svolgimento del processo - Motivi della decisione Il consigliere designato per l'esame preliminare depositava la relazione, in data 9.6.10, ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si trascrive. PREMESSO: che l'impugnazione ha per oggetto una sentenza che, in riforma di quella di primo grado emessa dal locale Giudice di Pace, in accoglimento del gravame proposto dal sopraindicato Comune, ha rigettato l'opposizione ex art. 204 bis C.d.S. in rel. L. n. 689 del 1981, art. 22, avverso un verbale di contestazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 142 cit. cod., comma 8 accertato mediante apparecchiatura elettronica autovelox, tra l'altro e segnatamente ritenendo che la mancata indicazione nel verbale della presenza del cartello di preventiva informazione della presenza dell'apparecchio (che sarebbe stata accertata mediante sopralluogo dal primo giudice) non incidesse sulla validità della contestazione e che, peraltro, nel caso di specie, l'opponente non avesse indicato, ancor prima di "provare il suo percorso", il "tracciato" di provenienza, in funzione della dedotta assenza del cartello informativo sul tratto di strada concretamente impegnato; OSSERVA: il ricorso si palesa infondato in ordine al primo motivo, fondato quanto al secondo e terzo, alla stregua delle seguenti rispettive considerazioni: 1A mot. viol. e falsa appl. D.L. n. 121, art. 4, conv. in L. n. 168 del 2002 e L. n. 241 del 1990, art. 3). La giurisprudenza citata dal ricorrente (Cass. 12833/07, cui va aggiunta la successiva e conforme Cass. 7419/09), pur affermando la necessità ai fini della validità del verbale di contestazione della presenza della segnaletica di preventiva informazione degli automobilisti in transito, non esige tuttavia che tale circostanza sia anche, sotto comminatoria di nullità, indicata nel processo verbale; in mancanza, pertanto, di una espressa disposizione in tal senso ed in considerazione del principio della tassatività delle nullità degli atti, non è censurabile l'affermazione di principio oggetto del mezzo d'impugnazione che non ha posto in discussione l'obbligatorietà dell'informazione in questione; sicchè quando la relativa ottemperanza sia stata comunque accertata o ammessa la mancanza di una espressa menzione dell'esistenza dei cartelli premonitori nel verbale di contestazione non ne inficia la validità, nè può invocarsi in contrario il principio della "trasparenza" degli atti amministrativi, tenuto conto dell'agevole verificabilità al riguardo della condizione in questione. 2A e 3A motivo (viol. o falsa appl. art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c. e D.L. n. 117, art. 3, comma 1 lett. conv. in L. n. 160 del 2007, insufficiente motivazione). Manifestamente fondate sono invece le censure contenute nei successivi due motivi, considerato che l'opponente nel ricorso introduttivo aveva espressamente dedotto e, non solo ipotizzato (come opina il giudice di appello), di essersi immesso sulla strada statale da una provinciale (la "(OMISSIS)") e di non aver incontrato alcun cartello segnalante la successiva presenza dell'autovelox. In siffatto contesto non sarebbe stato, dunque, sufficiente accertare l'esistenza di un unico e qualsiasi cartello premonitore sulla strada statale, essendo necessario invece verificarne, in coerenza alle finalità perseguite dalla disposizione di cui all'art. 4 cit. D.L., perchè l'avvertimento potesse ritenersi effettivo (come poi confermato dal D.M. 15 agosto 2007, art. 2), la presenza specifica ed a congrua distanza in, la suddetta intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocità, il relativo onere probatorio, in mancanza di attestazione fidefacente al riguardo contenuta nel verbale, incombeva sull'amministrazione opposta, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria. I rimanenti motivi, formulati solo in via subordinata dal ricorrente, rimangono assorbiti. Si propone, conclusivamente, il rigetto del primo motivo, l'accoglimento del secondo e terzo l'assorbimento dei rimanenti e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata". Tanto premesso, non essendo state depositate memorie di parte, nè formulate osservazioni in udienza, condividendo il collegio integralmente le ragioni della proposta del relatore, provvede in conformità, demandando al giudice di rinvio il regolamento delle spese de presente giudizio.P.Q.M. LA CORTE rigetta il primo motivo di ricorso,accoglie il secondo ed il terzo cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Acqui Terme in persona di diverso magistrato.
Cassazione ".Investimento pedone..il conducente del veicolo deve essere in grado di prevedere anche le imprudenze o le trasgressioni degli altri...."
Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-04-2011) 09-06-2011, n. 23309Fatto Diritto P.Q.M. Svolgimento del processo C.A. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale la corte di appello, parzialmente riformando in melius la sentenza di primo grado solo relativamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, l'ha riconosciuto colpevole del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa sulla circolazione stradale, commesso alla guida della propria autovettura con l'investimento del pedone B.L.. Nessun dubbio sussisteva, secondo il giudicante, in ordine al nesso di causalità tra l'incidente e la morte del pedone, sopraggiunta in ospedale qualche giorno dopo, pur in assenza di consulenza medico legale. Ciò in ragione delle gravi lesioni riportate dal pedone nell'occorso, ricoverato già in prognosi riservata nel reparto rianimazione. Nessun rilievo doveva riconoscersi ad una patologia preesistente da cui risultava affetto il B., giacchè tale patologia, laddove esistente, non escludeva che causa primaria della morte erano state proprio le lesioni riportate nell'incidente. Si doveva ravvisare l'imprudenza del pedone nell'attraversamento, effettuato senza considerare la presenza sulle strisce pedonali di un voluminoso automezzo che interdiva la visuale ai veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia, onde il pedone, nell'intraprendere la manovra, aggirando detto veicolo, avrebbe dovuto prestare attenzione e non procedere "a passo svelto" senza considerare la presenza di veicoli. Tuttavia, ciò non escludeva la "colpa" dell'imputato, giacchè questi, proprio per la presenza delle strisce pedonali, doveva essere avvertito della possibile presenza di pedoni, che avrebbe dovuto imporre una particolare cautela e l'ulteriore riduzione della velocità tenuta (pur, per vero, affatto elevata: tale velocità, determinata in 38 chilometri orari, era contenuta nel limite di legge previsto nei centri urbani, ma doveva ritenersi non adeguata alla situazione concreta). La pena era stata contenuta nei minimi edittali (sei mesi di reclusione) e non poteva essere ulteriormente ridotta. In particolare, non potevano concedersi le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, in ragione della particolare importanza della norma cautelare violata (regole di condotta da seguire nei confronti dei pedoni). Nè poteva concedersi l'attenuante del risarcimento del danno, giacchè il risarcimento della compagnia di assicurazione non risultava tale da consentire di ritenere integralmente riparati i danni subiti dai congiunti del deceduto. Con il ricorso si censura la decisione sotto diversi profili. In primo luogo, si deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità dell'affermato giudizio di sussistenza del nesso causale tra il sinistro e la morte del pedone, per non essere stato adeguatamente considerato il rilievo della patologia preesistente (ipertensione arteriosa) da cui doveva ritenersi affetto il B.. In secondo luogo, analogo vizio viene articolato in relazione al riconosciuto addebito di colpa, sostenendosi che l'automobilista aveva tenuto una adeguata condotta di guida, mentre l'investimento era da ricondurre in toto all'improvvida modalità di attraversamento, da ritenere imprevedibile. Infine si censura il trattamento dosimetrico, sia per il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, a fronte dell'avvenuto risarcimento ad opera dell'assicurazione, da ritenere satisfattivo tanto che non vi era stata costituzione di parte civile; sia per il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, che si assume doveroso in ragione della ritenuta imprevedibilità della condotta della vittima e della condotta complessivamente tenuta dall'automobilista. Si insta, quindi, per l'annullamento.Motivi della decisione Il ricorso è infondato. Va ricordato che la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sezione 4, 5 dicembre 2007, Proc. Rep. Trib. Forlì in proc. Benelli; nonchè, Sezione 4, 12 dicembre 2008, Spinelli), Qui risulta che il giudicante ha fatto buon governo dei propri poteri valutativi, nel ricostruire l'incidente e il nesso causale tra questo e la morte, nel non trascurare i profili di colpa del pedone, nel l'apprezza re, peraltro, la violazione cautelare specifica della conducente dell'autoveicolo, eziologicamente rilevante per la verificazione dell'incidente. Va allora rimarcato, in premessa, che, poichè le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sè condotta negligente. In altri termini, il conducente risponde anche dei comportamenti altrui, sia pure non corretti, quando essi rappresentino prevedibili eventi nella circolazione stradale. In questa prospettiva, correttamente non è stata esclusa la responsabilità dell'automobilista (in colpa) pur a fronte della condotta dell'altro utente della strada (parimenti in colpa), essendo pacifica la prevedibilità di una condotta quale quella nello specifico tenuta da quest'ultimo, tale che avrebbe potuto e dovuto imporre all'automobilista di tenere conto di detta situazione prima di impegnarsi nella manovra contestata (per riferimenti, cfr. Sezione 4, 14 febbraio 2008, Notarnicola ed altro). Quanto detto consente di ritenere corretto il rilievo attribuito dal giudicante alla condotta del pedone, come ricostruita. Venendo poi all'addebito di colpa contestato all'imputato. Al riguardo, come è noto, le norme che presiedono il comportamento del conducente del veicolo, oltre a quelle generiche di prudenza, cautela ed attenzione, sono principalmente quelle rinvenibili nell'art. 140 C.d.S., che pone, quale principio generale informatore della circolazione, l'obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, e negli articoli seguenti, laddove si sviluppano, puntualizzano e circoscrivono le specifiche regole di condotte. Tra queste ultime, di rilievo, con riguardo al comportamento da tenere nei confronti dei pedoni, sono quelle dettagliate nell'art. 191 C.d.S., che trovano il loro pendant nel precedente art. 190 C.d.S., che, a sua volta, dettaglia le regole comportamentali cautelari e prudenziali che deve rispettare il pedone. In questa prospettiva, rileva la regola prudenziale e cautelare fondamentale che deve presiedere al comportamento del conducente, sintetizzabile nell'"obbligo di attenzione" che questi deve tenere al fine di "avvistare" il pedone sì da potere porre in essere efficacemente gli opportuni (rectius, i necessari) accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento. Il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel richiamato principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare; quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare, proprio dei pedoni) (cfr., per riferimenti, Sezione 4, gennaio 1991, Del Frate; Sezione 4, 12 ottobre 2005, Leonini; Sezione 4, 13 ottobre 2005, Tavoliere). Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone (qui astrattamente ipotizzabili e in concreto verificatisi in ragione della modalità di attraversamento da parte del pedone, "a passo svelto", pur in un contesto locale ove per la presenza del veicolo ingombrante parcheggiato in corrispondenza delle strisce pedonali poteva essere interdetta la visuale completa da parte dei conducenti dei veicoli che percorrevano la strada), vuoi genericamente imprudenti (tipico il caso del pedone che si attarda nell'attraversamento, quando il semaforo, divenuto verde, ormai consente la marcia degli automobilisti), vuoi violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 C.d.S. (tipico, quello dell'attraversamento della carreggiata al di fuori degli appositi attraversamenti pedonali; altrettanto tipico, quello dell'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate). Il conducente, infatti, ha, tra gli altri, anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (v. Sezione 4, 30 novembre 1992, Cat Berrò). Ne discende che il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o violativo di una specifica regola comportamentale) del pedone (una tale condotta risulterebbe concausa dell'evento lesivo, penalmente non rilevante per escludere la responsabilità del conducente: cfr. art. 41 c.p., comma 1), ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista nè prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento (cfr. art. 41 c.p., comma 2). Ciò che può ritenersi solo allorquando il conducente del veicolo investitore (nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica) si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di "avvistare" il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso, in vero, l'incidente potrebbe ricondursi eziologicamente proprio esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima. Tale situazione, interruttiva del nesso di causalità, qui non può porsi, vuoi perchè il pedone ha comunque iniziato l'attraversamento praticamente sulle strisce, ma anche perchè, comunque, non è emersa alcuna situazione di imprevedibilità nell'apprezzamento della presenza del pedone. Giustamente ha evidenziato il giudice di merito che vuoi la presenza delle strisce pedonali, vuoi il parcheggio irregolare del veicolo "voluminoso" in corrispondenza di tali strisce avrebbero dovuto imporre all'automobilista particolare cautela non essendo "imprevedibile" la presenza di un pedone nella fase di attraversamento. In questa prospettiva, la censura è di merito e inaccoglibile in questa sede. Correttamente e ampiamente giustificato è il profilo della sussistenza del nesso causale tra l'Incidente e la morte. Del resto, in caso di omicidio colposo, la presenza (qui rappresentata comunque come eventuale) di una patologia preesistente da cui sia affetto la vittima di un incidente stradale non ha normalmente l'effetto di interrompere il nesso causale rispetto alla condotta colposa produttiva dell'evento, giacchè di regola non è estraneo all'area di rischio innescata da tale condotta lesiva. Nella specie, il giudice di merito ha del resto soffermato la sua attenzione in modo affatto illogico sulla gravità delle lesioni riportate dal pedone nel l'occorso, tanto da imporre il suo ricovero in rianimazione. Corretto e incensurabile è il diniego dell'attenuante del risarcimento del danno. Vale il principio secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo, quindi, della totale riparazione di ogni effetto dannoso e la valutazione in ordine alla corrispondenza tra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (Sezione 4, 22 maggio 2009, Usai). Qui, il giudicante ha spiegata la ragione per cui non poteva affermarsi che il risarcimento fosse integralmente satisfattivo dei danni e il relativo apprezzamento non può essere qui rinnovato. Del resto, per affermare il contrario, non basterebbe valorizzare il dato della mancata costituzione di parte civile, ove si consideri che la giurisprudenza attribuisce al giudice di negare l'attenuante anche in presenza di dichiarazione satisfattiva della parte lesa. Inaccoglibile è il motivo sul giudizio di comparazione delle attenuanti. Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti non è censurabile in sede di legittimità qualora il giudice di merito abbia giustificato la soluzione adottata con la indicazione degli elementi ritenuti prevalenti ai fini del giudizio di comparazione, anche se non abbia confutato tutte le deduzioni delle parti volte a conseguire una diversa valutazione comparativa di tutte le circostanze del reato. In questa prospettiva, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sezione 6, 8 luglio 2009, Abruzzese ed altri). Qui, il giudicante ha motivato il giudizio di sola equivalenza evidenziando, in modo affatto illogico, la gravità della regola cautelare violata e apprezzando, del resto, in modo compiuto il complessivo trattamento sanzionatorio. Al rigetto del ricorso segue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nei condomini è fatto assoluto divieto di installare telecamere anche se vengano addotte motivazioni di sicurezza
Tribunale di Varese
Sezione I Civile
Sentenza 16 giugno 2011, n. 1273
...omissis...
IN FATTO
Le parti sono tutte condomini dell’Immobile adibito ad uso abitativo e sito
in Varese alla via .. . Avendo subito alcuni tentativi di effrazione e degli
atti vandalici, il resistente p decideva, in uno con la moglie m, di installare
un impianto di videosorveglianza cui collegate tre telecamere: una, montata sul
pianerottolo del primo piano che inquadra parzialmente la porta di ingresso dei
ricorrenti (v. ricorso, pag. 1); una che riprende il portone e il garage; una
ultima che riprende la piccola porzione della vecchia serra.I ricorrenti chiedevano, in via cautelare, la rimozione dell’impianto di videosorveglianza, in quanto destinato a riprendere e prelevare immagini degli spazi comuni e pure dello spazio antistante il portone dei coniugi M P, di proprietà esclusiva.
Le telecamere di cui si discute sono quelle contenute nei documenti allegati al verbale di udienza del 10 giugno 2011: trattasi di documenti che ha prodotto la parte resistente ma che devono ritenersi provati nei fatti quivi racchiusi. Sulla base delle foto e delle specifiche tecniche scolpite in tali documenti, infatti, il giudice ha interpellato il M presente in udienza quanto alla corrispondenza delle allegazioni al suo impianto, ma questi non ha inteso rispondere. Trattasi di comportamento che determina la prova del fatto avverso perché: 1) è comportamento valutabile negativamente ex art. 116, comma II, c.p.c. in quanto il titolare di un impianto è certamente a conoscenza quanto meno della sua forma e del modello della video camera che utilizza ogni giorno; 2) è comportamento valutabile ex art. 115, comma I, c.p.c. come omessa contestazione specifica delle dichiarazioni avversarie.
Orbene, così circoscritti i fatti, reputa questo giudice che il ricorso possa essere definito senza istruttoria.
IN DIRITTO.
La questione giuridica da affrontare e risolvere è se il singolo condomino, uti singuli, cioè senza previa delibera assembleare, possa installare a propria sicurezza un impianto di videosorveglianza con un fascio di captazione di immagini che si riversa su aree condominiali comuni e, almeno in parte, anche su luoghi di proprietà esclusiva di altri condomini.
Va premesso che, almeno in sede penale, la questione è stata risolta in senso affermativo. La Suprema Corte di Cassazione, infatti (Cass. pen. Sez. V, sentenza 21 ottobre – 26 novembre 2008, n. 44156 in Dir. Pen. e Processo, 2009, 9, 1125), ha affermato che “non commette il reato di cui all'articolo 615-bis del codice penale (interferenze illecite nella vita privata) il condomino che installi per motivi di sicurezza, allo scopo di tutelarsi dall'intrusione di soggetti estranei, alcune telecamere per visionare le aree comuni dell'edificio (come un vialetto e l'ingresso comune dell'edificio), anche se tali riprese sono effettuate contro la volontà dei condomini” specie se i condomini stessi siano “a conoscenza dell'esistenza delle telecamere” e possano “visionarne in ogni momento le riprese”; motivo per cui
queste ultime non siano “neppure idonee a cogliere di sorpresa gli altri condomini in momenti in cui possano credere di non essere osservati”. Il Collegio ha precisato che: “La ripresa con una telecamera delle parti comuni non può pertanto in alcun modo ritenersi indebitamente invasiva della sfera privata dei condomini, poiché l’esposizione alla vista di terzi di un'area che costituisce pertinenza domiciliare e che non è destinata a manifestazioni di vita privata esclusive è incompatibile con una tutela penale della riservatezza, anche ove risultasse che manifestazioni di vita privata in quell'area siano state in concreto, inaspettatamente, realizzate e perciò riprese”.
Vi è, però, che la decisione del Collegio penale succitata si colloca nell’ambito del diverso tema della tutela penale della riservatezza in ambito domiciliare, seguendo la direttrice ermeneutica tracciata dalle Sezioni Unite penali nella sentenza n. 26795 del 28 marzo 2006, e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 149 del 2008 (su giudizio, peraltro, promosso con ordinanza del 25 gennaio 2006 proprio dal Tribunale di Varese). E, invero, la giurisprudenza di merito, al riguardo, specifica come la mancanza di reato ex art. 615-bis c.p. non rappresenta per ciò solo motivo di liceità della medesima condotta in sede civile (Trib. Nola, sez. II civ., ord. 3 febbraio 2009, in atti): conclusione corretta poiché l’art. 615-bis c.p. (e quindi Cass. pen. 44156/2008) si occupa del domicilio e dell’art. 14 Cost., mentre il giudice civile, nei rapporti tra condomini, guarda al diritto inviolabile alla riservatezza, e quindi all’art. 2 Cost. Sono beni giuridici diversi.
La decisione della Consulta sopra richiamata contiene, tuttavia, taluni principi generali che è opportuno sfogliare in via preliminare, al fine di reperire, nel caso di specie, la soluzione che appare maggiormente corretta. In proposito, si deve difatti osservare che, secondo la Consulta, l’art. 14 Cost. tutela il domicilio sotto due distinti aspetti: come diritto di ammettere o escludere altre persone da determinati luoghi, in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo; e come diritto alla riservatezza su quanto si compie nei medesimi luoghi. Nel caso delle riprese visive, il limite costituzionale del rispetto dell’inviolabilità del domicilio viene in rilievo precipuamente sotto il secondo aspetto: ossia non tanto – o non solo – come difesa rispetto ad una intrusione di tipo fisico; quanto piuttosto come presidio di un’intangibile sfera di riservatezza, che può essere lesa – attraverso l’uso di strumenti tecnici – anche senza la necessità di un’intrusione fisica.
La Corte delle Leggi, nella sentenza 149/2008, depurata dei riferimenti che non rilevano per l’odierno settore, puntualmente, poi, osserva che in mancanza di una norma che consenta e disciplini il compimento dell’attività di ripresa – soddisfacendo la doppia riserva, di legge (quanto ai «casi» e ai «modi») e di giurisdizione, di cui all’art. 14, secondo comma, Cost. – l’attività stessa dovrebbe ritenersi radicalmente vietata, proprio perché lesiva dell’inviolabilità del domicilio, sancita dal primo comma dello stesso art. 14 Cost.
Orbene, che nel caso di specie una specifica regolamentazione manchi, è testimoniato dall’apposita segnalazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali al Governo ed al Parlamento, segnalazione volta a manifestare l'opportunità di un intervento legislativo (cfr. Segnalazione al Parlamento e al Governo sulla videosorveglianza nei condomini del 13 maggio 2008, in Boll., maggio 2008, n. 94, doc web 1523997 sul sito ufficiale del Garante, www.garanteprivacy.it).
Alla luce dei primi rilievi sin qui svolti è possibile concludere affermando che: 1) le riprese sono idonee a strappare il tessuto connettivo dell’art. 14 Cost. se non rette da una espressa previsione normativa di copertura; 2) la tutela penale del domicilio – che riguarda l’art. 14 Cost. – è cosa diversa dalla tutela costituzionale del diritto alla riservatezza – che riguarda l’art. 2 Cost.; 2) nel settore delle riprese condominiali manca una norma ad hoc che offra copertura legale alla videosorveglianza privata.
Che si tratti di un settore governato da un corpus normativo speciale è certo. Il condominio negli edifici è regolamentato nel libro III del codice civile, dedicato alla proprietà. Sussiste la comunione quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone (1100 c.c. ). Quando essa ha ad oggetto la proprietà di edifici composti da più appartamenti si versa in una ipotesi di comunione forzosa, il condominio negli edifici, dove coesiste una proprietà individuale dei singoli condomini, costituita dall’appartamento, ed una comproprietà sui beni comuni. Il condominio è tradizionalmente inteso come ente di gestione e si presenta come diritto e come organizzazione: col primo aspetto si fa riferimento al diritto soggettivo di natura reale (la proprietà comune) concernente le parti dell’edificio di uso comune; col secondo aspetto si indica l’organizzazione del gruppo dei condomini, composta essenzialmente dalle figure dell’assemblea e dell’amministratore: organizzazione finalizzata alla gestione delle cose, degli impianti e dei servizi. La specifica fisionomia giuridica del condominio negli edifici - la tipicità, che distingue l'istituto dalla comunione di proprietà in generale e dalle altre formazioni sociali di tipo associativo - si fonda sulla relazione che, nel fabbricato, lega i beni propri e comuni, riflettendosi sui diritti, dei quali i beni formano oggetto. Secondo l'interpretazione consolidata, ai fini della attribuzione del diritto di condominio la norma conferisce rilevanza al collegamento tra le parti comuni e le unità immobiliari in proprietà solitaria: collegamento, che può essere materiale o funzionale. Il primo è consistente nella incorporazione tra entità inscindibili, ovvero nella congiunzione stabile tra entità separabili e si concreta nella necessità delle cose, dei servizi e degli impianti per l'esistenza o per l'uso dei piani o delle porzioni di piano. Il legame di tipo funzionale si esaurisce nella destinazione funzionale delle parti comuni all'uso o al servizio delle unità immobiliari. Il regime del condominio negli edifici - inteso come diritto e come organizzazione - si instaura per legge nel fabbricato, nel quale esistono più piani o porzioni di piano, che appartengono in proprietà esclusiva a persone diverse, ai quali dalla relazione di accessorietà è legato un certo numero di cose, impianti e servizi comuni. Il condominio si costituisce (ex lege) non appena, per qualsivoglia fatto traslativo, i piani o le porzioni di piano del fabbricato vengono ad appartenere a soggetti differenti. In definitiva, la figura del condominio presenta connotazioni assolutamente peculiari, in cui il “gruppo dei condomini” si trova forzosamente in comunione, in una struttura anfibologica in cui coesiste l’aspetto statico del diritto reale esclusivo con l’aspetto dinamico della gestione – organizzazione.
Proprio sulla base delle premesse sin qui illustrate, la giurisprudenza di merito è, in genere, nel senso di escludere un potere condominiale dante causa di impianti di videosorveglianza: secondo Trib. Nola, sez. II civ., ord. 3 febbraio 2009, si tratta di un comportamento che viola il diritto alla riservatezza dei condomini in cui manca anche il requisito della proporzionalità: per la sicurezza di uno, il danno ai tanti. Per la giurisprudenza milanese, non è ammissibile l'installazione di apparecchiature
che consentano di osservare le scale, gli anditi ed i pianerottoli comuni, in quanto ciò comporta una possibile lesione e compressione dell'altrui diritto alla riservatezza (Trib. Milano, 6 aprile 1992 in Arch. Locazioni, 1992, 823). Per Tribunale di Salerno, ordinanza 14 dicembre 2010, nemmeno l’assemblea condominiale può deliberare l’installazione dell’impianto di videosorveglianza, in quanto lo scopo della tutela dell'incolumità delle persone e delle cose dei condomini esula dalle attribuzioni dell'organo assembleare; ciò perché l'installazione della videosorveglianza non è finalizzata a servire i beni in comunione.
La materia è stata oggetto anche di interventi della già ricordata Autorità Amministrativa Indipendente di settore (il Garante per la protezione dei dati personali) per l’Italia, e di interventi in sede comunitaria ed internazionale (in particolare, il parere n. 4/2004 dell'11 febbraio 2004 fornito dai Garanti europei, nonché le linee guida espresse dal Consiglio d'Europa il 20-23 maggio 2003). Nella relazione del 2004, depositata il 9 febbraio 2005, il Garante evidenzia chiaramente che, avendo in questi casi la ripresa finalità “private”, non può farsi riferimento al Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003); e, richiamando i documenti internazionali e comunitari, riprende l’importanza del "decalogo" sulla videosorveglianza steso dalle Autorità a garanzia dei cittadini. Il primo provvedimento è del 29 novembre 2000 in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 31019, nel quale si impartivano prime prescrizioni “nell’attesa di una specifica legislazione”; il secondo, più dettagliato perché volto a tener conto di variegate sollecitazioni provenienti da prassi applicative, è del 29 aprile 2004, doc. web n. 1003482; l’ultimo, è dell’ 8 aprile del 201. doc. web. n. 1712680.
Le delibere del Garante, almeno sotto alcuni aspetti (par. 13) meritano di essere sfogliate. In primo luogo, distinguono opportunamente tra riprese in ambito pubblico e riprese in ambito privato per collocare le videoriprese condominiali nel secondo dei settori e, quindi, dettare regole particolarmente precise e chiare:
1) quanto all'installazione di vere e proprie telecamere ad iniziativa di singoli condòmini all'interno di edifici in condominio e loro pertinenze (es. posti auto, box), il Garante ha precisato che l'impiego di tali sistemi, pur non rientrando nell'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice, a meno che i dati siano comunicati sistematicamente o diffusi (art. 5, comma 3, del Codice), richiede comunque l'adozione di cautele a tutela dei terzi. In particolare, l'angolo visuale delle riprese deve essere rigorosamente limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione, escludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, corridoi, scale, garage comuni) o antistanti l'abitazione di altri condomini.
2) Il Garante, per legittimare la videosorveglianza, ha richiesto la cd. valutazione di proporzionalità, da effettuare in rapporto ad altre misure già adottate o che è possibile adottare (es. sistemi comuni di allarme, blindatura o protezione rinforzata di porte e portoni, cancelli automatici).
Nella segnalazione al Parlamento e al Governo sulla videosorveglianza nei condomini del 13 maggio 2008 (in Boll., maggio 2008, n. 94, doc web 1523997 sul sito ufficiale del Garante, www.garanteprivacy.it), il Garante rileva come emerge l’esistenza di due non convergenti approcci alla tematica, da parte dei contrapposti interessi potenzialmente coinvolti dal funzionamento di questi sistemi di
videosorveglianza: da un lato, l’esigenza volta a preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni comuni (ad esempio, rispettivamente, contro aggressioni e danneggiamenti o furti); dall’altro, la preoccupazione che i trattamenti effettuati, nel rendere più agevolmente conoscibili a terzi informazioni relative alla vita privata di chi vive in edifici condominiali, come pure abitudini e stili di vita individuali e familiari, siano idonei a incidere sulla libertà degli interessati di muoversi, non controllati, nel proprio domicilio e all’interno delle aree comuni.
Nell’ultimo intervento, dell’8 aprile 2010, il Garante, nel silenzio persistente del Legislatore, manifesta unicamente dubbi: “non è chiaro se l'installazione di sistemi di videosorveglianza possa essere effettuata in base alla sola volontà dei comproprietari, o se rilevi anche la qualità di conduttori. Non è parimenti chiaro quale sia il numero di voti necessario per la deliberazione condominiale in materia (se occorra cioè l'unanimità ovvero una determinata maggioranza)”.
Alla luce dei dati sin qui considerati, reputa questo giudice che, nel silenzio della Legge, il condomino non abbia alcun potere di installare, per sua sola decisione, delle telecamere in ambito condominiale, idonee a riprendere spazi comuni o addirittura spazi esclusivi degli altri condomini; ma, ancora, reputa questo giudice che nemmeno il Condominio abbia la potestà normativa per farlo, eccezion fatta per il caso in cui la decisione sia deliberata all’unanimità dai condomini, perfezionandosi in questo caso un comune consenso idoneo a fondare effetti tipici di un negozio dispositivo dei diritti coinvolti.
Tutte le coordinate giuridiche sin qui illustrate, segnalano un vero e proprio vacuum legis in questa materia, al cospetto di diritti fondamentali presidiati dalla Costituzione, come quello alla riservatezza e alla vita privata (difeso dalla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo all’art. 8). Ebbene, per come si è visto, il condominio è un luogo di incontri e di vite in cui i singoli condomini non possono giammai sopportare, senza il loro consenso, una ingerenza nella loro riservatezza seppur per il fine di sicurezza di chi video-riprende. Né l’assemblea può sottoporre un condomino ad una rinuncia a spazi di riservatezza solo perché abitante del comune immobile, non avendo il condominio alcuna potestà limitativa dei diritti inviolabili della persona. Peraltro, nell’ottica del cd. balancing costituzionale, la videoripresa di sorveglianza può ben essere sostituita da altri sistemi di protezione e tutela che non compromettono i diritti degli altri condomini, offrendo quindi un baricentro in cui i contrapposti interessi possono convivere.
Le videoriprese “private” del condomino causano, in assenza di base legale, problemi di dimensioni particolarmente rilevanti (motivo per cui il Garante sollecitava l’intervento del Legislatore): 1) che utilizzo può essere fatto delle videoriprese che vengono acquisite dal singolo proprietario? 2) che garanzie spettano a chi viene ripreso anche occasionalmente dalle telecamere? 3) che limiti incontra la videoripresa rispetto ai soggetti più vulnerabili come minori e incapaci?
Ebbene, sono solo alcuni dei quesiti a cui, nei settori cd. regolamentati, la normativa offre puntuale risposta ma che nell’ambito condominiale trovano un imbarazzante e pericolo silenzio.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, sussiste il fumus boni juris.
Il periculum in mora, in conformità alla giurisprudenza del tutto prevalente, è in re ipsa, trattandosi di diritti fondamentali e della personalità che ad ogni lesione si consumano senza possibilità di ripristino dello status quo ante; ne è conferma il largo uso, in questa materia, della cd. inibitoria (v. diritto all’immagine). Peraltro, nel caso di specie, l’utilizzo delle telecamere ha causato un impoverimento delle attività quotidiane della parte ricorrente e anche stati soggettivi che militano verso la patologia. Una situazione che richiede urgente e immediata tutela.
I rilievi sin qui svolti evidenziano la complessità della materia e la novità delle questioni trattate, così da rendere del tutto consequenziale la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
letti ed applicati gli artt. 669-sexies, 700 c.p.c.ORDINA
a M e P la immediata rimozione delle telecamere installate in ambito condominiale nella palazzina sita in Varese alla via … e, quindi, la rimozione dell’intero impianto di videosorveglianza, con effetto immediato e con loro mezzi, spese e sotto la loro responsabilità.
COMPENSA
le spese processuali di questa fase, per i motivi di cui in parte motiva.
MANDA
alla cancelleria perché si comunichi
Varese lì 16 giugno 2011
Il Giudice
dr. Giuseppe Buffone
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