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lunedì 4 luglio 2011

Cassazione "...Accertamento mediante autovelox. Obbligo di segnalazione della presenza della postazione fissa di rilevamento - Obbligatorietà apposizione segnalazione di preavviso ..."



CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. VI, Ord., 13-01-2011, n. 680
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il   consigliere  designato  per  l'esame  preliminare  depositava  la relazione,  in data 9.6.10, ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito  si trascrive.
PREMESSO:
che  l'impugnazione ha per oggetto una sentenza che,  in  riforma  di quella  di  primo  grado  emessa  dal  locale  Giudice  di  Pace,  in accoglimento  del  gravame  proposto  dal  sopraindicato  Comune,  ha rigettato l'opposizione ex art. 204 bis C.d.S. in rel. L. n. 689  del 1981,  art.  22,   avverso  un verbale di contestazione  dell'illecito amministrativo  di   cui  all'art. 142 cit. cod.,  comma  8  accertato mediante   apparecchiatura  elettronica  autovelox,  tra  l'altro   e segnatamente  ritenendo che la mancata indicazione nel verbale  della presenza  del  cartello  di  preventiva informazione  della  presenza dell'apparecchio  (che sarebbe stata accertata  mediante  sopralluogo dal  primo giudice)  non incidesse sulla validità della contestazione e che, peraltro, nel caso di specie, l'opponente non avesse indicato, ancor  prima  di  "provare  il  suo  percorso",  il 
"tracciato"   di provenienza,   in  funzione  della  dedotta  assenza   del   cartello informativo sul tratto di strada concretamente impegnato;
OSSERVA:
il  ricorso  si  palesa infondato in ordine al primo motivo,  fondato quanto  al  secondo  e terzo, alla stregua delle seguenti  rispettive considerazioni:
1A  mot. viol. e falsa appl. D.L. n. 121, art. 4, conv. in L. n.  168 del  2002 e L. n. 241 del 1990, art. 3).  La giurisprudenza citata dal ricorrente (Cass. 12833/07, cui va aggiunta la successiva e  conforme Cass.  7419/09), pur affermando la necessità ai fini della validità del  verbale  di  contestazione della presenza della  segnaletica  di preventiva  informazione degli automobilisti in transito,  non  esige tuttavia  che  tale  circostanza sia  anche,  sotto  comminatoria  di nullità,  indicata nel processo verbale; in mancanza,  pertanto,  di una  espressa  disposizione in tal senso  ed  in  considerazione  del principio  della  tassatività delle  nullità  degli  atti,  non  è censurabile   l'affermazione   di   principio   oggetto   del   mezzo d'impugnazione  che  non  ha  posto in  discussione  l'obbligatorietà dell'informazione   in   questione;  sicchè   quando   la
  relativa ottemperanza  sia stata comunque accertata o ammessa la  mancanza  di una  espressa  menzione dell'esistenza dei cartelli  premonitori  nel verbale  di  contestazione   non ne inficia  la  validità,  nè  può invocarsi  in contrario il principio della "trasparenza"  degli  atti amministrativi, tenuto conto dell'agevole verificabilità al riguardo della condizione in questione.
2A e 3A motivo (viol. o falsa appl. art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c. e D.L.  n.  117,  art. 3, comma 1 lett. conv. in L. n.  160  del  2007, insufficiente motivazione).
Manifestamente   fondate  sono  invece  le  censure   contenute   nei successivi  due  motivi,  considerato  che  l'opponente  nel  ricorso introduttivo aveva espressamente dedotto e, non solo ipotizzato (come opina il giudice di appello), di essersi immesso sulla strada statale da  una provinciale (la "(OMISSIS)") e di non aver incontrato alcun  cartello segnalante la successiva presenza dell'autovelox.  In siffatto  contesto  non sarebbe stato, dunque, sufficiente  accertare l'esistenza di un unico e qualsiasi cartello premonitore sulla strada statale,  essendo  necessario invece verificarne,  in  coerenza  alle finalità perseguite dalla disposizione di cui all'art. 4 cit.  D.L., perchè   l'avvertimento  potesse  ritenersi  effettivo   (come   poi confermato dal D.M. 15 agosto 2007, art. 2),  la presenza specifica ed a  congrua  distanza  in, la suddetta intersezione  e  la 
successiva postazione  fissa di rilevazione della velocità, il  relativo  onere probatorio,  in  mancanza  di attestazione   fidefacente  al  riguardo contenuta   nel  verbale,  incombeva  sull'amministrazione   opposta, trattandosi   di  una  condizione  di  legittimità   della   pretesa sanzionatoria.
I rimanenti motivi, formulati solo in via subordinata dal ricorrente, rimangono  assorbiti.  Si propone, conclusivamente,  il  rigetto  del primo  motivo, l'accoglimento del secondo e terzo l'assorbimento  dei rimanenti e la cassazione con rinvio  della sentenza impugnata".
Tanto  premesso, non essendo state depositate memorie di  parte,  nè formulate   osservazioni   in  udienza,  condividendo   il   collegio integralmente  le  ragioni della proposta del relatore,  provvede  in conformità,  demandando al giudice di rinvio   il  regolamento  delle spese de presente giudizio.P.Q.M.
LA  CORTE rigetta  il primo motivo di ricorso,accoglie il secondo ed  il  terzo cassa  la  sentenza  impugnata in relazione alle  censure  accolte   e rinvia,  anche  per le spese del presente giudizio, al  Tribunale  di Acqui Terme in persona di diverso magistrato.

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