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venerdì 21 giugno 2013
TAR: "Da ciò scaturisce che, una volta accertata dalla Commissione Medica una determinata patologia, la mancata riferibilità a causa di servizio ad opera del Comitato di Verifica, non integra alcuna contraddittorietà (in termini, TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. n. 37911 del 21/12/2010; per la compatibilità ti tale sistema con vari principi costituzionali cfr. sent. Corte costituzionale, 21 giugno 1996, n. 209, resa in relazione al parere prevalente del C.P.P.O., ora sostituito dal Comitato di verifica)."
TAR: "La difesa erariale si è largamente profusa sull'applicabilità, anche alla fattispecie, dell'orientamento, che si va ormai consolidando nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. in particolare, la decisione della sez. IV, 21.2.2012, n. 1767), secondo cui "il verbale della commissione medica ospedaliera fa piena prova, sempre fatta salva la possibilità di querela di falso"
TAR: "la Commissione Medica del Centro Militare di Medicina Legale di Torino ha confermato i pregressi accertamenti, la diagnosi di dipendenza delle infermità sopra richiamate da causa di servizio ed ha espresso parere favorevole alla concessione a vita della pensione privilegiata, quarta categoria, tabella "A", nella misura massima."
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 18-6-2013 n. 9877 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2013, n. 165" (ndr. art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Diffusione agli organi dell’Istituto ed al personale.
giovedì 20 giugno 2013
mercoledì 19 giugno 2013
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