Cassazione 2024- La Cassazione, con diverse pronunce, ha ribadito che la nomina di un soggetto delegato alla sicurezza sul lavoro non solleva mai del tutto il datore di lavoro dalla sua posizione di garanzia e dalla sua responsabilità in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. La responsabilità del datore di lavoro è incontestabile e continua, anche se egli ha delegato compiti specifici in materia di sicurezza a un altro soggetto. Principio di garanzia del datore di lavoro Il datore di lavoro ha una posizione di garanzia verso i propri dipendenti, che implica un obbligo di prevenzione e protezione nei confronti di rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, come previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). La responsabilità del datore di lavoro è di natura oggettiva, il che significa che, anche in presenza di una delega, il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile se si verifica un incidente o un infortunio sul lavoro, se non ha adempiuto ai suoi obblighi di vigilanza e controllo. La nomina del delegato alla sicurezza Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la nomina di un delegato alla sicurezza (come il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, o RSPP) è un atto che può sollevare il datore di lavoro da alcune responsabilità operative quotidiane riguardo alla gestione della sicurezza, ma non lo esonera completamente dalla responsabilità complessiva. In sostanza, il datore di lavoro resta sempre l’ultimo garante della sicurezza sul luogo di lavoro. La Cassazione ha evidenziato che, anche in presenza di un delegato, il datore di lavoro deve comunque esercitare una vigilanza adeguata sul rispetto delle normative di sicurezza. In particolare, egli deve essere in grado di monitorare e verificare che il delegato compia il suo lavoro in modo corretto e che le misure di sicurezza vengano rispettate in ogni momento. La posizione della Cassazione Ad esempio, nella sentenza Cass. Pen. n. 5060/2017, la Corte ha affermato che la nomina di un delegato alla sicurezza non solleva automaticamente il datore di lavoro dalla responsabilità per infortuni sul lavoro se emerge una negligenza o una mancata vigilanza nelle funzioni delegabili. In altre parole, la responsabilità per gli eventi dannosi che si verificano sul lavoro non può essere completamente trasferita al delegato, e il datore di lavoro continua a essere responsabile per la mancata adozione di misure preventive. Conclusioni La responsabilità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro non è mai totale delegabile a un altro soggetto. Sebbene egli possa delegare compiti specifici, come la gestione della sicurezza, resta comunque responsabile per il corretto funzionamento del sistema di sicurezza, e la sua responsabilità non viene meno nemmeno se ha nominato una persona delegata. La vigilanza e il controllo sulla sicurezza sono un obbligo continuo del datore di lavoro.
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