Ministero della giustizia
Nota 17-5-2013 n. m-dg.DAG.0065705.U
Conferimento di incarichi di accertamenti chimico-tossicologici a tecnici dei Laboratori dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli.
Emanata dal Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia penale - Direttore generale.
Nota 17 maggio 2013, n. m-dg.DAG.0065705.U (1).
Conferimento di incarichi di accertamenti chimico-tossicologici a tecnici dei Laboratori dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli.
(1) Emanata dal Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia penale - Direttore generale.
Ai
Signori Presidenti delle Corti di Appello
Ai
Signori Procuratori generali presso le Corti di Appello
Loro Sedi
e, p.c.:
All'
Agenzia delle dogane e dei Monopoli
Roma
Il 9 maggio 2013 il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia ha concluso con l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli un accordo-quadro - reperibile sul sito web del Ministero della giustizia (percorso: Strumenti/Convenzioni, Accordi, Protocolli/Accordi) con il quale sono state stabilite disposizioni di carattere generale applicabili nei casi in cui l'Autorità giudiziaria intenda conferire incarichi di perizia o di consulenza tecnica per l'analisi di sostanze stupefacenti al personale specializzato dei Laboratori chimici della suddetta Agenzia. I Laboratori hanno sede a Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Savona, Torino, Trieste, Venezia e Verona e sono dotati di un sistema logistico che consente il celere trasferimento dei campioni da esaminare. Alcuni di essi già collaborano con talune Procure della Repubblica, anche sulla base di convenzioni stipulate in sede locale.
L'accordo-quadro, oltre ad uniformare gli importi da liquidare all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli per questo genere di attività, si propone - ferma restando la discrezionalità dei magistrati procedenti nella scelta dei propri ausiliari - di fornire agli Uffìci giudiziari un ulteriore strumento per contenere il volume delle spese e assicurare, al contempo, che gli accertamenti chimico-tossicologici siano espletati con l'utilizzazione di elevate professionalità e strumentazioni di avanguardia.
Ai fini della determinazione degli onorari, sono state disciplinate due ipotesi: gli incarichi ordinari e gli incarichi urgenti.
A norma dell'art. 2 dell'accordo-quadro, rientrano tra gli incarichi ordinari i casi in cui la relazione debba essere consegnata dal tecnico incaricato entro le ore 18 del giorno successivo a quello di ricezione del reperto (comma 3 art. citato); quest'ultimo, a sua volta, dovrà essere consegnato al perito/consulente dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 18 (comma 1). In tale ipotesi il corrispettivo viene determinato nella misura di € 100 per la prima analisi quali-quantitiva e di € 50 per ogni analisi quali-quantitativa successiva (art. 3, comma 1). Gli importi stabiliti, pertanto, risultano inferiori a quelli previsti dall' art. 27 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002, il quale fissa gli onorari minimi in € 48,03 per la prima analisi qualitativa e in € 67,66 per la prima analisi quantitativa, con l'effetto che l'importo per la prima analisi quali-quantativa ammonta almeno a € 115,69.
Rientrano tra gli incarichi urgenti (art. 2, comma 4) i casi in cui l'Autorità procedente fìssi per la consegna della relazione tecnica un termine inferiore a quello ordinario. In tale ipotesi il corrispettivo viene determinato nella misura di € 120 per la prima analisi quali-quantitiva e di € 60 per ogni analisi quali-quantitativa successiva (art. 3, comma 2).
L'art. 1, comma 2, dell'accordo-quadro stabilisce, inoltre, la possibilità di stipulare convenzioni in sede locale - circondariale o distrettuale - dirette a determinare ulteriori modalità operative per i casi di conferimento degli incarichi anche in orari diversi da quelli ordinari nonché di sabato e nei giorni festivi. In tali ipotesi, tuttavia, l'entità della liquidazione potrà risentire degli oneri aggiuntivi previsti dal C.C.N.L. - Comparto Agenzie Fiscali per l'erogazione di servizi oltre l'orario di lavoro. La convenienza economica di accordi locali, pertanto, andrà valutata caso per caso e potrà dipendere anche del numero di sequestri di sostanze stupefacenti che statisticamente vengono eseguiti nel singolo circondario o distretto e dal numero di incarichi che dovranno presumibilmente essere conferiti.
L'accordo-quadro naturalmente non pregiudica l'applicazione delle norme di portata generale che possono incidere a vario titolo sulla determinazione delle somme da liquidare (collegialità dell'incarico, particolare complessità delle operazioni, decurtazione per deposito oltre il termine, ecc.).
Si pregano le SS.LL. di voler portare la presente nota a conoscenza degli Uffici giudiziari giudicanti e requirenti dei rispettivi distretti.
Il Direttore generale
Luigi Frunzio
Il Capo del Dipartimento
Eugenio Selvaggi
D.M. 30 maggio 2002, art. 27 All.
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