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giovedì 18 luglio 2013
TAR: "Con il ricorso in oggetto, gli odierni ricorrenti in proprio, chiedono l'annullamento della decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi adottata in data 25 settembre 2012, ai sensi dell'art. 25, comma 4, L. n. 241 del 1990, con la quale è stata respinta la richiesta di riesame del silenzio-diniego d'accesso del Ministero dell'Interno formatosi a fronte della istanza in data 15 giugno 2012. "
TAR: "del provvedimento del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 30/4/04, notificato il 15/7/04 di diniego accoglimento della proposta di promozione per merito straordinario, nonché del parere della Commissione Centrale per le Ricompense prot. COM n. 68 n. 6MS reso nella seduta dell'8/4/04, e del Provv. del 27 maggio 2004 prot. rif. 489.03 di comunicazione del parere della Commissione Centrale per le Ricompense."
TAR: "delle note del Dipartimento Mobilità e Trasporti prot. n. 24743 del 6 settembre 2010 e prot. QG/13850 del 2 maggio 2011, emesse a seguito di richieste del 19 agosto 2010 prot. n. CA/65045 e del 18 aprile 2011 prot. CA/30859, con cui sarebbe stato riferito che l'occupazione richiesta ricadrebbe su sosta parcometrata;"
TAR: "del verbale di visita medica collegiale della Commissione Medica di Seconda Istanza del 24.3.2010, e relativa comunicazione del 24.3.2010 prot. n. (Lpd)/09, notificato al ricorrente in data 24.3.2010, avente ad oggetto la non idoneità permanente al servizio d'istituto nella Polizia di Stato in modo assoluto, e la contestuale idoneità al transito nei ruoli civili dell'Amministrazione di appartenenza o di altre Pubbliche Amministrazioni dello Stato;"
mercoledì 17 luglio 2013
Alfano ridicolo: “Non conto nulla”. Ma il Pd come fa ad accettarlo?
Alfano ridicolo: “Non conto nulla”. Ma il Pd come fa ad accettarlo?
Il
vicepremier e ministro dell’Interno legge in Parlamento il rapporto del
capo della Polizia che assolve il governo, scaricando le colpe sui
sottoposti : “Non fummo informati di nulla”. Il Pdl se la beve, il Pd si
piega, Renzi: “Riferisca anche Letta”. M5S: “Bugie per coprire
Berlusconi”
martedì 16 luglio 2013
TAR: "Con ricorso notificato il 7 giugno 2005 il maresciallo aiutante dell'Arma dei Carabinieri (Lpd) impugnava, chiedendone l'annullamento, il provvedimento descritto in epigrafe con il quale l'Amministrazione della Difesa gli aveva negato il conferimento della qualifica di luogotenente non avendo egli ottenuto, dell'ultimo triennio, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente, ed impugnava altresì dette valutazioni."
TAR: "Il ricorrente, Maresciallo Capo dei Carabinieri, ha impugnato la scheda valutativa n. 28, relativa al periodo dal 10/01/2011 al 01/11/2011, con la quale è stato valutato "superiore alla media" e il decreto n. 160 del 13 settembre 2012, con il quale il Ministero della Difesa ha respinto il ricorso gerarchico da lui proposto avverso la suddetta scheda valutativa."
Corte dei Conti: "Con la sentenza indicata in epigrafe la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso proposto dai sig.ri (Lpd), già sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, e (Lpd), già sottufficiale della Guardia di Finanza, entrambi collocati in congedo successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 121 del 01.04.1981, mirante ad ottenere la riliquidazione della pensione mediante l'equiparazione del trattamento economico a quello attribuito alla corrispondente qualifica della Polizia di Stato ai sensi della L. 6 marzo 1992, n. 216."
Cassazione: "Come precisato nella sentenza impugnata, il sistema è, in parte cambiato, con la L. 23 dicembre 1996, n. 662 che ha riconosciuto a tutti (tranne che al personale militare, a quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco militari ed a quello "non privatizzato") la possibilità di eliminare le incompatibilità di lavoro autonomo a condizione di passare per il 50% a tempo parziale. "
Cassazione: "La sentenza qui impugnata della Corte d'appello di Reggio Calabria ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, relativamente alla domanda proposta il 23 marzo 2000 da (Lpd) - dipendente del Ministero dell'interno, in servizio presso la polizia di Stato in (Lpd) - per ottenere la condanna del Ministero a risarcirgli i danni biologico, all'immagine e alla reputazione, che gli sarebbero stati cagionati dalla sospensione cautelare dal servizio disposta dal 17 giugno 1992 all'8 aprile 1995 in relazione alla pendenza di due processi penali a suo carico - successivamente conclusi con l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2 -, nonostante che, già in data 15 maggio 1992, il GIP avesse revocato la misura della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio da lui ricoperto."
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