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martedì 31 luglio 2012

Attività di pulizia e connesse (L. n. 82/1994) - Inserimento nelle fasce di classificazione di cui all'art. 3 del D.M. n. 274/1997 - Richiesta parere.


Ministero dello sviluppo economico
Nota 17-7-2012 n. 159727
Attività di pulizia e connesse (L. n. 82/1994) - Inserimento nelle fasce di classificazione di cui all'art. 3 del D.M. n. 274/1997 - Richiesta parere.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione XXI - Registro delle imprese.
Nota 17 luglio 2012, n. 159727 (1).
Attività di pulizia e connesse (L. n. 82/1994) - Inserimento nelle fasce di classificazione di cui all'art. 3 del D.M. n. 274/1997 - Richiesta parere.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione XXI - Registro delle imprese.


Alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Viterbo

Via mail ordinaria




Con messaggio di posta elettronica del 2 luglio 2012 codesta Camera espone quanto segue:


una società iscritta per attività di pulizia dal 2005, ha chiesto l'iscrizione nella fascia di classificazione fino a € 206.582,76 (fascia "b"), pur avendo dichiarato un volume d'affari medio di € 330.453,00.
Atteso che il D.M. n. 274/1997 prevede che «la classe di attribuzione è quella immediatamente superiore all'importo medio», si chiede se l'impresa ha la facoltà di chiedere l'iscrizione ad una fascia di classificazione inferiore a quella cui avrebbe diritto con riferimento al volume d'affari medio posseduto.
Si specifica, altresì, che la scelta dell'impresa è dovuta alla necessità di vedersi riconosciuta la condizione di cui all'art. 3, comma 3, lett. a), del D.M. n. 274/1997, ossia «avere fornito nel periodo di riferimento almeno un servizio di importo non inferiore al 40 per cento, ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50 per cento, ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60 per cento, dell'importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale chiede l'iscrizione». Condizione, questa, che l'impresa non avrebbe se chiedesse l'iscrizione nella fascia di classificazione superiore al volume d'affari medio (nella fattispecie, la fascia "c", fino a € 361.519,83).


In merito a quanto sopra, si ritiene di potere esprimere l'avviso che segue.


I requisiti indicati nell'art. 3 del D.M. n. 274/1997 devono tutti, ovviamente, essere posseduti dall'impresa richiedente al fine dell'inserimento nella fascia di classificazione per la partecipazione a gare di appalto "di livello comunitario".
Ne consegue che se l'impresa possiede solo alcuni requisiti (nel caso in esame, il volume medio d'affari nello specifico settore) ma non tutti [essendo carente, secondo quanto riferito, rispetto al requisito di cui all'art. 3, comma 3, lett. a)], ai fini dell'inserimento in una determinata fascia, va condotta analoga verifica per le fasce inferiori (in ordine discendente), fino a quando risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti, anche nell'ipotesi in cui, alla fine, alcuni di detti requisiti risultino sovrabbondanti (come per il volume medio d'affari del caso sottoposto) rispetto alla fascia di assegnazione.
Diversamente argomentando, e ritenendo che sia il volume di affari medio il requisito "cardine" cui si deve fare primariamente riferimento, dovendo poi gli altri essere verificati in subordine a questo, si avrebbe l'illogico risultato che l'impresa in questione non potrebbe ottenere l'inserimento nella fascia di classificazione "c" (perché ha il requisito del volume d'affari, ma non gli altri requisiti) e non potrebbe nemmeno ottenere l'inserimento nelle altre, inferiori, fasce di classificazione, in quanto il volume d'affari medio è superiore rispetto a queste ultime. Cioè: l'impresa, pur in possesso dei requisiti per essere inserita in un fascia (pur inferiore, rispetto al proprio volume medio d'affari) non sarebbe inserita in alcuna fascia. Risultato ovviamente irrazionale, e contrario all'interesse dell'impresa e dello stesso mercato, di vedere in ogni caso valorizzati e utilizzati i requisiti maturati dalle imprese nello svolgimento della specifica attività.


Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio

D.M. 7 luglio 1997, n. 274, art. 3
L. 25 gennaio 1994, n. 82

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