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martedì 31 luglio 2012

Inserimento nelle fasce di classificazione di cui all'art. 3 del D.M. n. 274/1997, per la partecipazione a gare d'appalto bandite da pubbliche amministrazioni per servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione - Richiesta parere.


Ministero dello sviluppo economico
Nota 17-7-2012 n. 159747
Inserimento nelle fasce di classificazione di cui all'art. 3 del D.M. n. 274/1997, per la partecipazione a gare d'appalto bandite da pubbliche amministrazioni per servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione - Richiesta parere.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione XXI - Registro delle imprese.
Nota 17 luglio 2012, n. 159747 (1).
Inserimento nelle fasce di classificazione di cui all'art. 3 del D.M. n. 274/1997, per la partecipazione a gare d'appalto bandite da pubbliche amministrazioni per servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione - Richiesta parere.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione XXI - Registro delle imprese.


Alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Ufficio del registro delle imprese

Campobasso

Via mail ordinaria




Con messaggio di posta elettronica del 27 giugno 2012 codesta Camera espone quanto segue:


una cooperativa esercente, tra le altre, anche l'attività di pulizia, ha ceduto il relativo ramo d'azienda ad una s.r.l. con atto dell'agosto del 2011. Nel successivo mese di novembre la cooperativa in questione è stata dichiarata fallita. La predetta cooperativa, benché operante nel settore delle pulizie dal 27 ottobre 2008, non ha mai provveduto a richiedere l'inserimento nelle fasce di classificazione di cui all'art. 3 del D.M. n. 274/1997.
La s.r.l., nella sua qualità di cessionaria, richiede, contestualmente alla presentazione della SCIA per l'attivazione, anche l'attribuzione di una propria fascia di classificazione, sulla base dei requisiti maturati dall'impresa cedente per il tramite del compendio aziendale oggetto di cessione.
Ferma la Circ. 12 febbraio 2010, n. 3632/C nonché il successivo chiarimento alla consorella di Avellino, nota 16 marzo 2010, n. 10745, questa Camera ha compiuto l'istruttoria in base al volume di affari relativo all'attività in questione nel periodo che va dall'inizio dell'attività all'atto di cessione d'azienda. Resta, tuttavia, il dubbio se - per l'esatto travaso dei requisiti che danno diritto al riconoscimento della fascia dalla cedente alla cessionaria, visto che, come sopra evidenziato, detto riconoscimento non è stato a suo tempo richiesto direttamente dalla cedente - sia compito di questo Ufficio verificare anche la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL della cooperativa alla data dell'atto di cessione di azienda.
Chiede codesta Camera, a tale riguardo, di conoscere l'avviso della Scrivente.


In merito a quanto sopra, ritiene questa Amministrazione di potere esprimere le seguenti considerazioni.


La lotta all'evasione contributiva costituisce uno dei principi ispiratori della disciplina dei servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione recata dalla L. n. 82/1994 e norme collegate, tant’è che l'intervento "semplificatore" operato dall'art. 10, comma 3 del D.L. n. 7/2007, sulle attività in questione, ha specificato che:
«Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria».
Va rammentato, a tale proposito, che l'art. 1, comma 2, della citata L. n. 82/1994 ha stabilito che:
«Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, [... ] sono definiti, agli effetti della presente legge:
a) [...];
b) i requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa delle imprese che svolgono le attività di cui alla lettera a), che devono essere certificati ai sensi della normativa in materia;
[...]».
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. n. 274/1997:
«I requisiti di capacità economico-finanziaria per l'esercizio delle attività di pulizia di cui all'art. 1 si intendono posseduti al riscontrasi delle seguenti condizioni:
a) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;
b) [...];
c) [...].»
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto D.M. n. 274/1997, d'altra parte:
«Ai fini dell'inserimento nella relativa fascia di classificazione, l'impresa deve rispondere, a norma dell'articolo, comma 2, lett. b) della L. 25 gennaio 1994, n. 82, anche ai seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari:
[...]».
Si deduce agevolmente, ad avviso della Scrivente, in particolare dall'esame delle parti evidenziate in corsivo, che i requisiti economico-finanziari richiesti ai fini dell'inserimento nelle fasce di classificazione per la partecipazione a gare di appalto di rilevanza comunitaria per i servizi di pulizia e connessi bandite da pubbliche amministrazioni, sono aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente richiesti per lo svolgimento delle attività in questione.
Se ne deduce che, nel momento in cui codesta Camera - sulla scorta delle indicazioni contenute nella Circ. 12 febbraio 2010, n. 3632/C nonché della nota 16 marzo 2010, n. 10745 resa alla Camera di commercio di Avellino - procederà alla valutazione congiunta dei requisiti maturati, nel periodo di riferimento di cui all'art. 3, comma 2, del D.M. n. 274/1997, attraverso l'azienda o il ramo aziendale ceduto nonché attraverso l'azienda della cessionaria, negli specifici settori in esame, dovrà essere valutato il rispetto anche degli ordinari requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all'art. 2, comma 1 del D.M. n. 274/1997, e quindi della regolarità contributiva verso l'INPS e verso l'INAIL.
Alla luce, in particolare, della responsabilità solidale che grava, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., sul cedente e sul cessionario per le obbligazioni verso i lavoratori dipendenti del compendio ceduto al momento del trasferimento, si è dell'avviso che codesta Camera potrà, ove siano verificati gli inadempimenti in parola nel citato "periodo di riferimento", avviare nei confronti dell'impresa cessionaria le procedure previste dall'art. 5, comma 2, del ripetuto D.M. n. 274/1997, ovverosia: la contestazione della violazione dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. n. 274/1997; l'avvio della procedura di cancellazione; la possibilità per l'impresa cessionaria di richiedere la sospensione della procedura di cancellazione avviata; l'eventuale concessione all'impresa di un periodo di sospensione di 90 giorni, rinnovabile una sola volta, entro cui porre rimedio ai problemi segnalati; la possibilità, da parte di codesta Camera, di concedere all'impresa, valutate le circostanze, l'autorizzazione a proseguire l'esecuzione dei contratti in essere (art. 5, comma 3, D.M. n. 274/1997).
Si esprime in ogni caso l'avviso che durante l'eventuale periodo di sospensione non potrà procedersi all'assegnazione della fascia di classificazione richiesta.


Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio

D.M. 7 luglio 1997, n. 274, art. 2
D.M. 7 luglio 1997, n. 274, art. 3
D.M. 7 luglio 1997, n. 274, art. 5
L. 25 gennaio 1994, n. 82, art. 1
D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, art. 10

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