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martedì 11 settembre 2012

Decreto del 29 agosto 2012, emanato dal Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, di attuazione dell’art. 5 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109. Indicazioni operative.


Ministero dell'interno
Circ. 7-9-2012 n. 5638
Decreto del 29 agosto 2012, emanato dal Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, di attuazione dell’art. 5 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109. Indicazioni operative.
Emanata congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che l’ha pubblicata con il numero di protocollo 35/0006291.

Circ. 7 settembre 2012, n. 5638 (1).

Decreto del 29 agosto 2012, emanato dal Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, di attuazione dell’art. 5 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109. Indicazioni operative.

(1) Emanata congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che l’ha pubblicata con il numero di protocollo 35/0006291.



     

Ai
   

Sigg.ri Prefetti titolari degli uffici territoriali di Governo
           

Loro sedi
     

Al
   

Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento
           

Trento
     

Al
   

Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano
           

Bolzano
     

Al
   

Sig. Presidente della regione Valle d’Aosta
           

Aosta
     

Alle
   

Direzioni regionali del lavoro
           

Loro sedi
     

Alle
   

Direzioni territoriali del lavoro
           

Loro sedi
     

Alla
   

Provincia autonoma di Trento
           

Dip.to servizi sociali - Servizio lavoro
           

Trento
     

Alla
   

Provincia autonoma di Bolzano
           

Rip.19 Uff. lavoro - Isp. lavoro
           

Bolzano
     

Alla
   

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
           

Servizio per il lavoro
           

Trieste
     

Alla
   

Regione Siciliana - Assessorato del lavoro
           

Uff. Reg. lavoro - Isp. Reg. lavoro
           

Palermo
     

All’
   

Inps
           

Roma
     

All’
   

Agenzia delle entrate
           

Direzione centrale servizi ai contribuenti archivio anagrafico
           

Roma
     

Alla
   

Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro
           

Roma
     

Al
   

Dipartimento della P.S.
           

Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere
           

Roma

e, p.c.:
   

Al
   

Gabinetto del Sig. Ministro dell’interno
           

Roma
     

Al
   

Gabinetto del Sig. Ministro dell’economia e delle finanze
           

Roma
     

Al
   

Gabinetto del Sig. Ministro del lavoro e delle politiche sociali
           

Roma
     

Al
   

Gabinetto del Sig. Ministro per la cooperazione internazionale e per l’integrazione
           

Roma
       



Di seguito alla Circ. 31 luglio 2012, n. 5090, si comunica che è stato registrato in data odierna presso la Corte dei Conti ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell’interno del 29 agosto 2012, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente l’attuazione dell’articolo 5 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 che stabilisce le modalità di presentazione della dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro irregolare, le modalità di pagamento del contributo forfetario di 1.000 euro previsto per ciascun lavoratore, le modalità per la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, nonché i limiti di reddito di lavoro richiesti per il datore di lavoro per l’emersione del rapporto di lavoro irregolare.

Ciò premesso, si forniscono, a riepilogo e ad integrazione di quanto già comunicato con la circolare citata, indicazioni operative circa gli adempimenti che gli Sportelli Unici per l’Immigrazione adotteranno nell’attuazione della procedura di cui si tratta.



Soggetti interessati

Datori di lavoro


La dichiarazione di emersione può essere effettuata dai seguenti datori di lavoro:

- cittadino italiano;

- cittadino di un paese appartenente all’Unione Europea;

- cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del Testo Unico dell’immigrazione;

- cittadino straniero titolare di carta di soggiorno in quanto familiare di cittadino comunitario o titolare della carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino comunitario, ai sensi del D.Lgs. n. 30/2007;

- cittadino straniero che ha presentato richiesta di rilascio/rinnovo di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario.

Non è ammesso alla procedura il datore di lavoro che risulti condannato, negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dal comma 3 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 109/2012, nonché il datore di lavoro che, a seguito dell’avvio di procedure di ingresso di cittadini stranieri per lavoro subordinato o di procedure di emersione dal lavoro irregolare di cittadini stranieri, non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico o non abbia provveduto alla successiva assunzione del lavoratore, salvo cause di forza maggiore non imputabili al medesimo.


Lavoratori


La dichiarazione di emersione può essere presentata esclusivamente a favore dei lavoratori extracomunitari che, alla data del 9 agosto 2012, erano occupati irregolarmente da almeno 3 mesi e continuano ad essere occupati al momento della presentazione della domanda e che siano presenti sul territorio nazionale ininterrottamente almeno alla data del 31 dicembre 2011.

Non possono essere ammessi alla procedura i lavoratori stranieri che si trovino nelle condizioni previste dal comma 13 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 109/2012.



Pagamento del contributo forfetario

Prima di presentare la dichiarazione di emersione, il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento del contributo forfetario pari a 1.000 euro per ciascun lavoratore dichiarato. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi”, che sarà possibile reperire presso gli sportelli bancari e gli uffici postali o scaricare dai siti internet del Ministero dell’interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero per la cooperazione internazionale e l’integrazione, dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate. Il versamento potrà essere effettuato a partire dal 7 settembre 2012. Negli stessi siti sono reperibili i correlati codici tributo per il versamento e le istruzioni per la compilazione del modello che dovrà contenere, oltre ai dati del datore di lavoro, anche il numero del passaporto, o di altro documento equipollente, del lavoratore.

Le somme versate a titolo forfetario non sono ripetibili in caso di archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa.



Dichiarazione di emersione

La dichiarazione di emersione può essere presentata esclusivamente per un rapporto di lavoro a tempo determinato ovvero indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare per il quale è ammesso l’orario di lavoro a tempo parziale non inferiore alle 20 ore settimanali, con la retribuzione prevista dal CCNL e, comunque, non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale.

Il datore di lavoro potrà presentare la dichiarazione di emersione, dalle ore 8,00 del 15 settembre alle ore 24,00 del 15 ottobre 2012, allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura-UTG competente per il luogo ove si svolge il rapporto di lavoro, utilizzando le modalità informatiche, secondo le istruzioni disponibili sul sito internet www.interno.gov.it.

Non sarà necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura, in quanto non sono state fissate quote massime di ammissione delle stesse.

Successivamente all’invio della dichiarazione di emersione sarà disponibile, sempre all’interno del sito web, la ricevuta con l’indicazione della data di invio telematico.

Copia della stessa ricevuta dovrà essere consegnata, a cura del datore di lavoro, al lavoratore ai fini dell’attestazione dell’avvenuta presentazione della domanda di emersione.

Si fa presente che la ricevuta avrà codici univoci di identificazione che consentiranno di verificare l’autenticità formale dei dati presenti nella stessa così da contrastare qualsiasi tentativo di falsificazione/contraffazione.

Un’area di supporto agli utenti, con funzioni di help desk, sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 19,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 14.00, a partire dal 15 settembre p.v. In particolare, l’utilizzo dell’help desk da parte dei privati e dei consulenti del lavoro avverrà, come di consueto, accedendo dal sistema, mentre per le associazioni ed i patronati continuerà ad essere attivo il medesimo numero verde già disponibile.



Procedimento presso lo Sportello Unico

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione riceve le domande dal sistema informatico del Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’interno a partire dal 15 settembre 2012, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione.

Lo Sportello Unico acquisisce dalla Questura e dalla Direzione Territoriale del Lavoro i pareri sulla dichiarazione di emersione.

In particolare, la Questura verifica l’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario, di cui al comma 13 dell’art. 5, e l’insussistenza dei motivi ostativi alla dichiarazione di emersione riguardanti il datore di lavoro previsti dal sopra citato comma 3 del medesimo art. 5.

La Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) esprime il proprio avviso circa la congruità del reddito o del fatturato del datore di lavoro indicati dal decreto interministeriale. Nello specifico, il reddito imponibile o il fatturato, quale risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente, per il datore di lavoro persona fisica, ente o società, deve essere non inferiore a 30.000,00 (trentamila) euro annui. Nel caso di dichiarazione di emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico con funzione di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000 euro annui se il nucleo familiare è composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000 euro annui in caso di nucleo familiare, inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. Qualora venga presentata una dichiarazione di emersione da un medesimo datore di lavoro per più lavoratori, la congruità della capacità economica del datore di lavoro, rapportata al numero di richieste, è rimessa alla valutazione, sotto il profilo della sussistenza del requisito reddituale, della Direzione Territoriale del Lavoro ai sensi dell’art. 30-bis, comma 8, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, che effettua la dichiarazione di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

La DTL procede, altresì, agli accertamenti relativi sia alla congruità delle condizioni di lavoro applicate che ai requisiti previsti per i datori di lavoro persone giuridiche, avvalendosi dei dati delle camere di commercio, nonché alla verifica del requisito previsto dal comma 4 dell’art. 5 circa la conclusione delle procedure di ingresso o di assunzione del lavoratore straniero. In questo caso, nell’ipotesi in cui venga espresso parere negativo, il datore di lavoro potrà, eventualmente, produrre la documentazione attestante le cause di forza maggiore che hanno impedito la conclusione delle procedure predette, in riscontro al preavviso di rigetto che lo Sportello gli avrà trasmesso, ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche.

Ricevuti i pareri, quindi, lo Sportello convoca le parti ed effettua i seguenti ulteriori adempimenti:

1 ) verifica della corrispondenza delle dichiarazioni rese informaticamente nell’istanza acquisita dal sistema con quelle che risultano dalla documentazione, elencata nei punti successivi, che deve essere esibita dalle parti;

2) acquisizione della certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato con il S.S.N., rilasciata in data antecedente la presentazione dell’istanza, che attesti la limitazione dell’autosufficienza, nel caso in cui la dichiarazione di emersione riguardi l’attività di assistenza alla persona;

3) verifica dell’avvenuto versamento del contributo forfetario di 1000 euro, mediante esibizione della ricevuta da parte del datore di lavoro;

4) verifica del codice identificativo della marca da bollo;

5) verifica della documentazione attestante la presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale almeno alla data del 31 dicembre 2011, proveniente da organismi pubblici;

6) verifica della regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale.

In ordine a tale ultimo punto, si specifica che la regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a titolo retributivo in base al CCNL riferibile all’attività svolta, deve essere oggetto di attestazione congiunta del datore di lavoro e del lavoratore all’atto della stipula del contratto di soggiorno. Tali somme arretrate devono corrispondere alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall’INPS ai sensi della L. 7 dicembre 1989, n. 389 di conversione del D.L. n. 338/1989. In detta sede il datore di lavoro deve, altresì, dimostrare di aver adempiuto, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati a decorrere dalla data di inizio del rapporto di lavoro irregolare fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi. La documentazione da produrre per i rapporti di lavoro agricolo e non agricolo è indicata all’art. 5, comma 2, del decreto interministeriale di attuazione.

Inoltre, lo Sportello provvederà a richiedere in via telematica il documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di accertare, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza e la correntezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonché, se dovuti, dei versamenti alla Cassa edile. Per i rapporti di lavoro domestico la dimostrazione del pagamento dei contributi dovuti sarà attestata mediante esibizione di copie dei bollettini MAV utilizzati. Il datore di lavoro dovrà, altresì, attestare, anche mediante apposita autocertificazione, la regolarizzazione, ai fini fiscali, delle somme dovute sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore per la durata del rapporto di lavoro o, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi. Si tratta delle ritenute, da versare entro il 16 novembre 2012, operate ai sensi della normativa di settore, puntualmente richiamata dall’articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale in oggetto.

Successivamente, si procede alla stipula del contratto di soggiorno attraverso la sottoscrizione dell’apposito modello da parte del datore di lavoro e del lavoratore.

Quindi, al lavoratore viene consegnato il modello 209 da presentare, per la richiesta del permesso di soggiorno, con le consuete modalità, all’Ufficio Postale.

Nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione, di documentazione insufficiente, sarà richiesta, eventualmente, un’integrazione, fissando una nuova data di convocazione. Nel caso di assenza della documentazione integrativa richiesta, si procederà al rigetto dell’istanza.

La mancata presentazione delle parti allo Sportello Unico a seguito della convocazione, senza giustificati motivi, comporta l’archiviazione della dichiarazione

In ogni caso, ai fini delia richiesta del permesso di soggiorno, dovrà essere indicata la data e la frontiera di ingresso dello straniero sul territorio nazionale.



Comunicazione obbligatoria

Atteso che l’art. 5, comma 9, del D.Lgs. n. 109 del 2012 prevede che “contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’impiego, ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all’INPS”, il decreto interministeriale di attuazione ha puntualizzato che, con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti in materia dall’art. 9-bis, comma 2, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni in L. 28 novembre 1996, n. 608. La correlata comunicazione è messa a disposizione dei servizi competenti e delle Direzioni Territoriali del Lavoro ovvero, in caso di lavoro domestico, dall’INPS, secondo gli standard tecnici previsti dal D.M. 30 ottobre 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.



Protocolli di intesa

Ai fine di ottenere la qualificata collaborazione dei Comuni, già sperimentata in altre analoghe occasioni, anche per l’espletamento della presente procedura, potranno essere utilizzate le utenze già in possesso degli operatori comunali; nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriori utenze o modificare quelle già fornite, dovrà essere trasmessa apposita comunicazione, secondo le indicazioni fornite nell’allegato tecnico al protocollo di intesa stipulato con ANCI in data 31 agosto 2009.

I Comuni che hanno già sottoscritto i Protocolli di intesa in materia di ricongiungimenti familiari sono automaticamente abilitati all’invio delle domande di emersione.

Si informa, inoltre, che restano validi, anche per la procedura in esame, i protocolli di intesa già sottoscritti con le Associazioni di categoria, le Organizzazioni sindacali ed i Patronati che vorranno fornire assistenza per la compilazione e l’inoltro delle domande.



Sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi

Secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 6, del decreto legislativo in oggetto, dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto e fino alla conclusione del procedimento, saranno sospesi i procedimenti penali e amministrativi a carico dei lavoratori stranieri, per i quali può essere presentata la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, ed a carico dei datori di lavoro per le violazioni delle norme relative all’ingresso ed al soggiorno nel territorio nazionale (con esclusione di quelle di cui all’art. 12 del T.U. dell’Immigrazione, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e per quelle relative all’impiego dei lavoratori, anche se rivestono carattere finanziario, fiscale, previdenziale ed assistenziale.

Al contrario, la mancata presentazione della dichiarazione, pur in presenza del versamento del contributo forfetario, ovvero l’archiviazione o il rigetto della dichiarazione stessa, farà cessare la sospensione dei procedimenti sanzionatori di cui sopra.

La sottoscrizione del contratto di soggiorno ed il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente per il datore di lavoro e per il lavoratore straniero, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 109/2012.

Si evidenzia, infine, che, nelle more della definizione del procedimento in esame, lo straniero, in favore del quale è stata presentata la dichiarazione di emersione, non può essere destinatario di un provvedimento di espulsione, tranne che nei casi previsti dal comma 13 dell’art. 5 del D.Lgs. in oggetto.



Presentazione di false dichiarazioni

Fatte salve le ulteriori conseguenze di legge connesse alla falsità in atti, il contratto di soggiomo stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non corrispondenti al vero è nullo ai sensi dell’art. 1344 del codice civile. Pertanto, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell’art. 5, comma 5, del T.U. dell’immigrazione, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.


Le SS.LL sono pregate di informare i Dirigenti degli Sportelli Unici e di dare la più ampia diffusione, per il tramite dei Consigli territoriali per l’immigrazione, alle indicazioni sopra riportate.


Si ringrazia per l’attenzione.


Il Direttore centrale per le politiche

dell’immigrazione e dell’asilo

Malandrino


Il Direttore generale dell’immigrazione

e delle politiche di integrazione

Forlani



Circ. 31 luglio 2012, n. 5090
D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, art. 5
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12

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