Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Nota 23-11-2012 n. 8899
Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. Costituzioni delle commissioni giudicatrici.
Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per il personale scolastico - Uff. III.
Nota 23 novembre 2012, n. 8899 (1).
Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. Costituzioni delle commissioni giudicatrici.
(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per il personale scolastico - Uff. III.
Ai
Direttori degli uffici scolastici regionali
Ai
Rettori degli atenei
Ai
Direttori delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
Al
Consiglio nazionale per la P.I.
Al
Consiglio universitario nazionale
Al
Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
Loro sedi
Relativamente alla procedura di costituzione delle commissioni giudicatrici per il concorso di cui all'oggetto, si trasmette:
- il D.M. n. 91 del 23 novembre 2012, relativo ai requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici
- l'O.M. n. 92 del 23 novembre 2012, contenente le modalità per la presentazione delle domande a presidente e commissario, e le istruzione per la costituzione delle commissioni giudicatrici.
Si evidenzia che le domande di cui sopra potranno essere presentate, esclusivamente tramite la procedura informatica Polis (Istanze On Line) disponibile sul sito www.istruzione.it a partire dal 27 novembre 2012 e fino alle ore 14,00 del 12 dicembre 2012.
Il Direttore generale
Luciano Chiappetta
Allegati
D.M. 23 novembre 2012, n. 91
Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado
Il Ministro
Vista la L. 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e successive modificazioni e in particolare l'articolo 3, comma 2;
Vista la L. 21 dicembre 1999, n. 508, recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";
Visto il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, e in particolare l'articolo 404 concernente le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
Visto l'articolo 5 del D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 che introduce l'alfabetizzazione obbligatoria nella lingua inglese tra le finalità della scuola primaria e supera le disposizioni del decreto ministeriale 28 giugno 1991, articolo 1, in base al quale "l'insegnamento della lingua straniera riguarda, di norma, le quattro lingue più diffuse: francese, inglese, spagnolo, tedesco";
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, recante "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
Visto il decreto 12 marzo 2012 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernente i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera;
Visto il decreto 21 settembre 2012, n. 80 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante "Prove di esame e relativi programmi concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado", come rettificato dal decreto 8 ottobre 2012, n. 84 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ;
Visto il decreto 21 settembre 2012, n. 81 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante "Tabella dei titoli valutabili e relativa ripartizione dei punteggi nei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado";
Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1990 recante "Requisiti dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e posti nella scuola materna, elementare, secondaria, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte";
Ravvisata la necessità di procedere alla revisione dei requisiti di cui al citato decreto ministeriale 13 marzo 1990, al fine di renderli coerenti con le innovazioni culturali, professionali e ordinamentali nel frattempo intercorse e di assicurare la partecipazione alle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente di esperti di comprovata esperienza nelle materie di concorso;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, reso nell'adunanza del 20 novembre 2012 e ritenuto di non dover accogliere la proposta di modifica dell'articolo 3, comma 1, lettera c), in quanto il requisito ivi indicato deve considerarsi essenziale a garantire il più alto livello culturale e professionale richiesto ai componenti delle commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 404, comma 6, D.Lgs. n. 297/1994;
Decreta
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) Testo unico: D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
c) Afam: Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
d) professori universitari: i professori universitari ordinari e associati confermati;
e) docenti Afam: docenti di ruolo presso le istituzioni Afam.
Articolo 2
Requisiti dei presidenti
1. I professori universitari, i docenti Afam, i dirigenti scolastici e i dirigenti tecnici che aspirano ad essere nominati presidenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado devono essere in possesso di un'anzianità nel rispettivo ruolo di almeno 3 anni.
2. Per i concorsi nella scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti presidenti devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) avere insegnato o insegnare presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria (professori universitari);
b) aver diretto per almeno un triennio o dirigere una istituzione scolastica presso la quale sono attivati percorsi di scuola dell'infanzia o primaria ovvero provenire dai ruoli dei docenti della scuola dell'infanzia o primaria (dirigenti scolastici);
c) appartenere allo specifico settore (dirigenti tecnici).
3. Per i concorsi nella scuola secondaria di primo e secondo grado gli aspiranti presidenti devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) appartenere al settore scientifico disciplinare o accademico-disciplinare coerente con la classe di concorso (professori universitari e docenti Afam);
b) aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche in cui sono attivati insegnamenti attribuiti alla specifica classe di concorso o ambito disciplinare ovvero provenire dai relativi ruoli (dirigenti scolastici);
c) appartenere allo specifico settore (dirigenti tecnici).
Articolo 3
Requisiti dei docenti
1. I docenti che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere di ruolo ed aver prestato servizio, di ruolo o non di ruolo, per almeno 5 anni nella scuola dell'infanzia o primaria, ovvero nella scuola secondaria di primo e secondo grado nella classe di concorso cui si riferisce il concorso;
b) essere stati immessi in ruolo da graduatoria di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione attraverso la graduatoria di cui all'articolo 401 del Testo unico, essere risultato idoneo allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso il corso di laurea in scienze della formazione primaria, le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, i bienni accademici di secondo livello (Afam).
2. Nella formazione delle commissioni relative alla scuola primaria, almeno un componente deve aver insegnato come docente specialista o specializzato per almeno 2 anni ed essere in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti aggiuntivi:
a) una conoscenza della lingua inglese di livello C1 certificata ai sensi del D.M. 7 marzo 2012 del Ministro;
b) laurea o laurea magistrale in lingua inglese o laurea equipollente.
3. L'eventuale possesso dei requisiti di cui al comma 2 è indicato nella domanda dagli aspiranti docenti componenti delle commissioni giudicatrici per la scuola primaria.
4. Ove non sia possibile affidare agli insegnanti di scuola primaria, componenti effettivi della commissione, l'accertamento delle conoscenze e delle competenze ritenute necessarie per l'insegnamento della lingua inglese da impartire nella scuola primaria, si procede alla nomina, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell'insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria di primo o di secondo grado, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto. I membri aggregati svolgono le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua inglese dei candidati.
5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, i docenti componenti devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) dottorato di ricerca coerente con la tipologia di insegnamento;
b) altra abilitazione oltre quella utile all'immissione nel ruolo;
c) altra laurea specialistica o magistrale, diploma di perfezionamento post laurea, master universitario con esame finale, coerente con gli insegnamenti del concorso;
d) diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;
e) diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell'ambito dei bisogni educativi speciali;
f) diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC);
g) livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) straniere.
6. I docenti componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e di una delle lingue straniere previste dal decreto di indizione del concorso devono avere i seguenti requisiti:
a) essere di ruolo ed aver prestato servizio, di ruolo o non di ruolo, per almeno 5 anni nella classe di concorso A042 - informatica e in possesso di certificazione riconosciuta delle abilità informatiche;
b) essere di ruolo ed aver prestato servizio, di ruolo o non di ruolo, per almeno 5 anni in una delle classi di concorso per l'insegnamento delle lingue inglese, francese, tedesca e spagnola.
Articolo 4
Requisiti generali e cause di incompatibilità o di inopportunità
1. I presidenti e i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) non avere riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali;
b) non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi degli articoli 55 e ss. del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (per i docenti), 16 e ss. del Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto scuola, area V della dirigenza scolastica, quadriennio 2006-2009 (per i dirigenti scolastici), 6 e ss. del Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto ministeri, area I della dirigenza, quadriennio 2006-2009 (per i dirigenti tecnici), dell'articolo 87, del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 (per i professori universitari ordinari), degli articoli 50 e 51 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Afam (per i docenti Afam);
c) non essere incorsi in alcuna delle sanzioni disciplinari previste dai codici disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
d) non essere stati collocati a riposo da più di tre anni e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo anno d'età alla data di indizione del concorso.
2. Restano ferme le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, ed in particolare:
a) a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, non ricoprire cariche politiche e non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
b) non avere relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con uno o più concorrenti;
c) non aver svolto o svolgere, a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente;
d) non essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.
3. Al fine di assicurare la regolarità, l'imparzialità e il buon andamento dei lavori delle commissioni giudicatrici, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 i presidenti e i componenti non devono trovarsi in altre condizioni che, per ragioni oggettive, rendano comunque incompatibile o inopportuna la loro partecipazione a una procedura concorsuale.
4. I dirigenti scolastici e i docenti possono chiedere di fruire o non fruire dell'esonero dal servizio. Nella costituzione delle commissioni giudicatrici si fa ricorso prioritariamente al personale che nella domanda di partecipazione ha dichiarato di rinunciare all'esonero dal servizio.
Articolo 5
Norma finale
1. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 13 marzo 1990.
Il Ministro
Francesco Profumo
O.M. 23 novembre 2012, n. 92
Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, indetti con il decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012
Il Ministro
Visto il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, e in particolare l'articolo 404 concernente le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l'articolo 5 del D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 che introduce l'alfabetizzazione obbligatoria nella lingua inglese tra le finalità della scuola primaria e supera le disposizioni del decreto ministeriale 28 giugno 1991, articolo 1, in base al quale "l'insegnamento della lingua straniera riguarda, di norma, le quattro lingue più diffuse: francese, inglese, spagnolo, tedesco";
Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
Visto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto 12 marzo 2012 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernente i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera;
Visto il decreto ministeriale n. 91 del 23 novembre 2012 recante i requisiti dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
Vista l'ordinanza ministeriale 5 novembre 1994, n. 307, come modificata dal decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 275, recante le istruzioni per la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, di accesso ai ruoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado;
Ravvisata la necessità di procedere alla revisione delle modalità di formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, di cui alla citata ordinanza ministeriale n. 307 del 1994, per renderle più snelle, efficienti, efficaci, economiche e trasparenti anche attraverso l'utilizzo, a tali fini, delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione;
Visto il decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, con il quale sono stati indetti i concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, e successive modificazioni;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, reso nell'adunanza del 20 novembre 2012;
Ordina
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) Decreto: il decreto ministeriale n. 91 del 23 novembre 2012, recante i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
d) Usr o UU.ss.rr.: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
e) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
f) Cun: Consiglio universitario nazionale;
g) Cnam: Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica e musicale;
h) Afam: Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
i) Cnpi: Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
j) Professori universitari: i professori universitari ordinari e associati confermati;
k) Docenti Afam: docenti di ruolo presso le istituzioni Afam.
Articolo 2
Composizione delle commissioni giudicatrici
1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami a cattedre e a posti nella scuola dell'infanzia e del primo e secondo ciclo di istruzione sono composte tenendo conto dei requisiti previsti dal Decreto.
2. L'allegato A, parte integrante della presente ordinanza, dispone istruzioni specifiche per la formazione delle commissioni relative agli ambiti disciplinari di cui al decreto 10 agosto 1998, n. 354 e successive modificazioni.
3. I presidenti delle commissioni giudicatrici sono scelti tra coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto, abbiano fatto domanda di inclusione negli elenchi validati:
a) per i professori universitari, dal Cun;
b) per i docenti Afam, dal Cnam;
c) per i dirigenti scolastici e i dirigenti tecnici, dal Cnpi.
4. I docenti componenti delle commissioni giudicatrici sono scelti tra coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto, abbiano fatto domanda di inclusione negli elenchi validati dai direttori generali degli UU.SS.RR.
5. I presidenti e i componenti delle commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio, secondo la procedura definita dall'articolo 4.
6. Qualora il numero dei concorrenti, presenti alle prove scritte, sia superiore alle 500 unità, la commissione è integrata, seguendo l'ordine di sorteggio, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500, con altri tre componenti, di cui uno, nominato nell'ambito degli elenchi di cui al comma 3, svolge le funzioni di presidente. La commissione si articola quindi in due o più sottocommissioni. Il presidente della commissione originaria cura il coordinamento delle sottocommissioni costituite. A tal fine, la commissione originaria è integrata da un altro membro nominato nell'ambito degli elenchi di cui al comma 3, che ne assume la presidenza, trasformandosi così in sottocommissione.
7. La commissione giudicatrice è integrata:
a) nei concorsi per la scuola dell'infanzia e secondaria di primo e secondo grado da un docente di informatica e da un docente di lingua straniera;
b) nei concorsi per la scuola primaria da un docente di informatica.
I docenti componenti aggregati devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 6, del Decreto.
8. In caso di mancanza di aspiranti, il direttore generale dell'Usr competente nomina direttamente i presidenti e i componenti. Restano valide le cause di incompatibilità previste dal Decreto.
Articolo 3
Domanda degli aspiranti: termine e modalità di presentazione
1. Coloro che aspirano ad essere nominati presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente indetti con il decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 devono presentare domanda di inclusione nei rispettivi elenchi. Nella domanda gli aspiranti indicano una sola procedura concorsuale alla quale, avendone i titoli, intendono candidarsi, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 per i componenti aggregati. La domanda è presentata, a pena di esclusione, unicamente nella regione sede di servizio o di residenza, nel caso di aspiranti collocati a riposo.
2. Gli aspiranti in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto presentano la domanda esclusivamente attraverso istanza on line, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. Le domande presentate con modalità diverse da quella telematica non sono prese in considerazione.
3. Ai fini del comma 2:
a) gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei dirigenti scolastici e tecnici, dei docenti Afam nonché dei docenti utilizzano la procedura informatica POLIS presente nel sistema informativo del Ministero seguendo le istruzioni riportate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente ordinanza;
b) gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei professori universitari utilizzano la procedura informatica del Consorzio interuniversitario CINECA, che provvede a trasmettere le domande acquisite all'Usr competente. Gli aspiranti possono accedere alle suddette procedure e utilizzarle a partire dal 27 novembre 2012 e fino alle ore 14.00 del 12 dicembre 2012.
4. Nella domanda, nella quale deve essere chiaramente indicato l'Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura concorsuale alla quale si intende partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui al Decreto. In particolare, i candidati devono dichiarare:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;
b) di essere in servizio di ruolo da almeno 3 anni (per i professori universitari ordinari e associati confermati, docenti Afam, dirigenti scolastici, dirigenti tecnici);
c) l'università e il settore scientifico disciplinare o accademico-disciplinare di insegnamento (per i professori universitari ordinari e associati confermati e per i docenti delle istituzioni Afam); l'istituzione scolastica di titolarità e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti tecnici). Il personale collocato a riposo indica l'ultima sede di servizio;
d) di aver prestato servizio di ruolo o non di ruolo per almeno 5 anni nella scuola dell'infanzia o primaria, ovvero nella scuola secondaria di primo e secondo grado nella classe di concorso o ambito disciplinare cui si riferisce il concorso (per i docenti);
e) di essere stati immessi in ruolo da graduatoria di concorso per titoli ed esami ovvero, in caso di immissione attraverso la graduatoria di cui all'articolo 401 del Testo unico, essere risultato idoneo allo specifico concorso ordinario, aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso il corso di laurea in scienze della formazione primaria, le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, i bienni accademici di secondo livello (Afam);
f) il posto o la classe di concorso di insegnamento (per i docenti);
g) le informazioni relative alla qualificazione professionale, scientifica e culturale, nonché, per i docenti componenti, il possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 5, del Decreto;
h) di essere stato collocato a riposo da non più di tre anni ovvero, se in quiescenza, di non aver superato il settantesimo anno di età alla data di indizione del concorso;
i)di non essere in situazioni che determinino la sospensione dall'esercizio di pubbliche funzioni e dal servizio;
j) di non essere in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 4 del Decreto. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dal comma 2, lettera b) del medesimo articolo è resa dall'aspirante all'atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga;
k) di voler fruire o meno dell'esonero dal servizio;
l) il consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione della domanda e del curriculum vitae nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it), ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003.
5. Gli aspiranti alla nomina di docente componente delle commissioni giudicatrici per la scuola primaria devono dichiarare inoltre l'eventuale possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, del Decreto.
6. Gli aspiranti docenti alla nomina di componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e di una delle lingue straniere previste dal decreto di indizione del concorso partecipano per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che richiedono l'integrazione della commissione. I medesimi aspiranti devono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 6, del Decreto.
Articolo 4
Costituzione delle commissioni
1. I direttori generali degli UU.SS.RR., responsabili della gestione del concorso, i rettori degli Atenei, i direttori delle istituzioni Afam verificano, prima che siano resi pubblici ai sensi del comma 4 i nominativi degli aspiranti alla nomina nelle commissioni, se ricorrano nei confronti rispettivamente dei dirigenti scolastici e tecnici, dei professori universitari, dei docenti Afam e dei docenti delle scuole, motivi di esclusione o cause di incompatibilità o di inopportunità di cui all'articolo 4 del Decreto. A tal fine accedono alle rispettive procedure informatiche e compiono la suddetta verifica a partire dal 13 e fino al 28 dicembre 2012. I dirigenti delle istituzioni scolastiche in cui prestano servizio i docenti aspiranti alla nomina segnalano ai predetti direttori generali, in tempo utile per compiere la verifica di cui sopra, eventuali motivi di esclusione o cause di incompatibilità o di inopportunità di cui all'articolo 4 del Decreto, supportati da idonea documentazione.
2. Al termine della procedura di presentazione della domanda i direttori generali di cui al comma 1 collocano gli aspiranti in distinti elenchi nominativi, due per ciascuna categoria degli stessi, a seconda che trattasi di personale in servizio ovvero collocato a riposo. Il personale in servizio è ulteriormente collocato in due distinti elenchi, a seconda che abbia dichiarato di voler essere esonerato dal servizio ovvero di voler rinunciare all'esonero stesso.
3. Gli elenchi nominativi degli aspiranti presidenti sono trasmessi, per la prescritta validazione:
a) al Cun, relativamente ai professori universitari ordinari e associati confermati;
b) al Cnam, relativamente ai docenti delle istituzioni Afam;
c) al Cnpi, relativamente ai dirigenti scolastici e tecnici.
4. Gli elenchi degli aspiranti presidenti, restituiti ai citati direttori generali entro e non oltre il 18 gennaio 2013, nonché quelli degli aspiranti docenti componenti effettivi e aggregati, sono pubblicati sul sito internet del Ministero www.istruzione.it e sui siti degli UU.SS.RR. in cui si espleta la procedura concorsuale.
5. Le commissioni giudicatrici sono costituite, con propri decreti, dai direttori generali degli Uffici scolastici regionali attraverso il sorteggio di tutti i nominativi inclusi negli elenchi di cui al comma 4. Il sorteggio avviene esclusivamente tramite procedura informatica basata su un algoritmo idoneo a garantire il pieno rispetto dei principi di causalità e di pari opportunità. Si applica l'articolo 4, comma 4, del decreto. I decreti di cui sopra individuano anche i presidenti e i componenti supplenti. Nella composizione delle commissioni i direttori generali tengono inoltre conto:
a) per i docenti componenti aggregati di cui all'articolo 2, comma 7, di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, del Decreto;
b) per la scuola primaria, di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del Decreto. 6. All'atto della nomina, l'Usr competente accerta, nei modi più opportuni, il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti le commissioni. Gli elenchi delle commissioni giudicatrici costituite, con i nominativi dei presidenti e dei componenti effettivi, sono pubblicati sul sito internet del Ministero www.istruzione.it e sui siti degli UU.SS.RR. in cui si espleta la procedura concorsuale unitamente ai rispettivi curricula. I componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e delle lingue straniere previste dal decreto di indizione del concorso sono nominati dal direttore generale dell'Usr prima dell'inizio della prova orale.
Il Ministro
Francesco Profumo
Allegato A
Composizione delle commissioni relative agli ambiti disciplinari
Ambito disciplinare 1
A025 - Disegno e storia dell'arte
A028 - Arte immagine
Presidente
1 docente A025
1 docente A028
Ambito disciplinare 2
A029 - Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado
A030 - Scienze motorie e sportive
Presidente
1 docente A029
1 docente A030
Ambito disciplinare 5
A245 - Lingua straniera francese
A246 - Lingue e civiltà straniere francese
Presidente
1 docente A245
1 docente A246
Ambito disciplinare 5
A345-Lingua straniera inglese
A346-Lingue e civiltà straniere inglese
Presidente
1 docente A345
1 docente A346
Ambito disciplinare 7
A036-Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione
A037-Filosofia e storia
Due commissioni, coordinate da un Presidente, secondo la seguente articolazione
Presidente coordinatore
1° commissione
Presidente
1 docente A037
1 docente A037
La 1° commissione valuta la prova scritta comune di filosofia, la prova scritta di storia e la prova orale relativa alla classe A037
2° commissione
Presidente
1 docente A036
1 docente A036
La 2° commissione valuta la prova scritta di Psicologia, Sociologia e Scienza dell'educazione e la prova orale relativa alla classe A036
Ambito disciplinare 8
A038-Fisica; A047-Matematica; A049-Matematica e Fisica
Due commissioni, coordinate da un Presidente, secondo la seguente articolazione
Presidente coordinatore
1° commissione
Presidente
1 docente A038
1 docente A049
La 1° commissione valuta la prova scritta di fisica, la prova di laboratorio e la prova orale relativa alla A038
2° commissione
Presidente
1 docente di A047
I docente di A049
La 2° commissione valuta la prova scritta di matematica e la prova orale relativa alla A047.
Il superamento delle prove relative alla A038 e alla A047 dà diritto anche all'inserimento nella graduatoria di merito della A049.
Ambito disciplinare 4
A043-Italiano, storia e geografia
A050-Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado Presidente
1 docente della classe di concorso A043
1 docente della classe di concorso A050
Ambito disciplinare 4 e 9
A043-Italiano, storia e geografia
A050-Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
A051-Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale
A052-Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico
Tre commissioni, coordinate da un Presidente, secondo la seguente articolazione
Presidente coordinatore
1° commissione
Presidente
1 docente A043
1 docente A050
La commissione procede alla correzione della prova scritta comune di italiano e della prova orale relativa alle classi di concorso A043 e A050.
2° commissione
Presidente
1 docente A051
1 docente A051
La commissione procede alla correzione della prova scritta comune di latino e della prova orale relativa alla classe di concorso A051
3° commissione
Presidente
1 docente A052
1 docente A052
La commissione procede alla correzione della prova scritta di greco e della prova orale relativa alla classe di concorso A052.
Allegato 1
Sintesi delle istruzioni operative per l'accesso e la registrazione a Polis
Sintesi delle istruzioni operative per l'accesso e la registrazione a Polis
In ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e aggiornamenti) sono state realizzate opportune procedure informatiche per consentire la presentazione di istanze on-line afferenti ai principali procedimenti amministrativi che coinvolgono il personale della scuola e dell'Amministrazione, eliminando quindi la necessità di gestione e trattamento della versione cartacea dell'istanza.
Preventivamente è indispensabile una fase di riconoscimento, di fronte ad un pubblico ufficiale, della persona a cui viene fornita l'abilitazione.
Questo ruolo viene affidato alle segreterie scolastiche o agli uffici provinciali e regionali, ovvero all'Amministrazione Centrale, in funzione dello specifico procedimento per il quale viene richiesto per la prima volta l'accesso. L'interessato si recherà, per il riconoscimento, in una qualsiasi scuola di suo gradimento ovvero nell'ufficio indicato dai referenti del procedimento (si veda ad esempio il caso di residente all'estero, trattato successivamente). Con la procedura di Registrazione, gli utenti ottengono le credenziali con cui accederanno in futuro alle Istanze on-line, ossia alla sezione internet su cui saranno resi disponibili i moduli delle domande insieme ad altri servizi a corredo.
In questo schema è illustrata l'intera procedura di registrazione degli utenti.
Fasi della registrazione:
1) Registrazione on line: la prima fase della procedura di registrazione di nuovi utenti del Sistema Informativo del Ministero dell'Istruzione, avviene attraverso la Registrazione su un modulo web disponibile sul sito Internet del Ministero (www.istruzione.it—>Istruzione—>Argomenti—>Istanze On Line), a cui si accede inserendo il proprio codice fiscale ed i propri dati anagrafici e di recapito.
2) Conferma codice Personale: la funzione di registrazione, dopo aver verificato la coerenza dei dati inseriti, visualizza utenza e password per l'accesso ai servizi POLIS. Tali informazioni vengono anche inviate via mail all'indirizzo di posta elettronica che l'utente ha inserito nell'apposito campo. Nella mail verrà inviato all'utente anche il Codice Personale Temporaneo. Si ricorda che per gli utenti che avessero già a disposizione una casella di posta @istruzione, username e password saranno coincidenti con tale casella. Come indicato nel testo della mail l'utente dovrà accedere ai servizi POLIS inserendo utenza e password ricevuti e gli sarà chiesto di indicare il Codice Personale ricevuto. Questa operazione permette di confermare che l'indirizzo mail indicato è corretto e funzionante. Al termine di questa operazione l'utente potrà recarsi presso una segreteria scolastica per l'identificazione fìsica ed il completamento della procedura. Prima di andare alla segreteria scolastica l'utente è pregato di stampare il Modulo di Adesione (che dovrà essere firmato in presenza del personale di segreteria scolastica presso cui ci si reca per il riconoscimento) ed una fotocopia del documento di riconoscimento indicato nei dati di registrazione e del codice fiscale/tessera sanitaria. Per coloro che non hanno la possibilità di recarsi presso una segreteria scolastica si prega di utilizzare il modulo di Delega ricevuto insieme al modulo di adesione. Il modulo di Delega dovrà essere compilato e firmato a cura del richiedente. In questo caso sarà il delegato a recarsi presso la segreteria scolastica portando con sé il modulo di Delega stesso, il Modulo di Adesione debitamente compilato e le fotocopie di entrambi i documenti.
3) Riconoscimento da parte di una addetto della segreteria scolastica: dopo aver fatto un accesso a POLIS indicando il Codice Personale Temporaneo ricevuto via mail ed aver stampato il Modulo di Adesione, quello di Delega (nei casi previsti) ed aver prodotto le fotocopie del documento di riconoscimento e del codice fiscale/tessera sanitaria, l'utente può recarsi presso una segreteria scolastica di propria scelta. L'addetto di segreteria, una volta verificata la documentazione e fatto firmare il Modulo di Adesione, potrà effettuare l'operazione di Identificazione Utente sul Sistema informativo dell'Istruzione.
4) Ricezione conferma registrazione: al termine della operazione da parte della segreteria scolastica il sistema invia all'utente una mail di conferma delle operazioni effettuate, nella quale si invita l'utente ad accedere nuovamente con username e password ai servizi POLIS e ad inserire un nuovo Codice Personale, così come chiesto dalla funzione stessa al primo accesso. Dopo questa operazione l'utente ha completato la procedura di registrazione.
Si invitano gli utenti a leggere attentamente i testi visualizzati durante le varie fasi della registrazione e quelli inviati via mail, che contengono il dettaglio di tutti i passi da effettuare ed a consultare la "Guida Operativa Registrazione" presente sul portale POLIS. Si ricorda di conservare con cura Username, Password e Codice Personale in modo da poter facilmente effettuare tutte le operazioni di presentazione dell'istanza. In caso di smarrimento è possibile effettuare il recupero delle credenziali utilizzando le apposite funzioni (se hai dimenticato username e/o password clicca qui) inserendo le risposte alle domande per il recupero password impostate durante la prima fase della registrazione. In caso di smarrimento del Codice Personale è possibile, anche in questo caso, effettuare il recupero accedendo a POLIS tramite username e password ed utilizzando la funzione "Recupero Codice Personale" presente nel menù di Gestione Utenza. Queste operazioni sono descritte nella guida "Guida Operativa Gestione Utenza" disponibile nella documentazione del portale POLIS.
Utilizzando la funzione "Se hai bisogno di aiuto clicca qui (FAQ)" è possibile accedere alle FAQ delle funzioni di registrazione POLIS per sciogliere eventuali dubbi sui passi della registrazione.
D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55 e segg.
R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 87
D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, art. 5
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
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