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mercoledì 28 novembre 2012

Criteri e contingente assunzionale delle Università statali, per l'anno 2012. (Decreto n. 297).

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
D.M. 22-10-2012 n. 297
Criteri e contingente assunzionale delle Università statali, per l'anno 2012. (Decreto n. 297).
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 novembre 2012, n. 273.
D.M. 22 ottobre 2012, n. 297   (1).
Criteri e contingente assunzionale delle Università statali, per l'anno 2012. (Decreto n. 297). (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 novembre 2012, n. 273.
(2) Emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
 
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni e in particolare l'art. 18, comma 4, in cui si prevede che «Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa»;
Visto l'art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» e successive modificazioni, in cui si prevede che «Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui all'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'art. 66, commi 9-bis, 13 e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2012»;
Visto l'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge, n. 216 del 2011, in cui si prevede che «All'art. 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "Per il triennio 2009-2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per il quadriennio 2009-2012". Al medesimo comma è soppresso il sesto periodo.»;
Visto l'art. 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in cui si dispone che all'art. 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 13 le parole «Per il quadriennio 2009-2012» sono sostituite dalle seguenti «Per il triennio 2009-2011» e, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente: «13-bis. Per il triennio 2012-2014 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per l'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016. L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni (di cui ai periodi precedenti) è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attività, sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005.»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 «Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5» e in particolare gli articoli 4, 5, 6 e 7 in cui si disciplinano le variabili e i parametri da considerare al fine di valutare la sostenibilità della spesa per il personale e per l'indebitamento di ciascuna Istituzione universitaria;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla provincia di Trento in materia di Università degli studi.» ai sensi del quale spetta alla provincia stabilire, d'intesa con l'università, gli obblighi e i vincoli per l'attuazione del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica con riferimento all'università;
Considerato che precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (18 maggio 2012), il regime assunzionale delle università statali per l'anno 2012 è stato regolato dalle disposizioni di cui all'art. 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 e di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nel rispetto dei limiti alle spese di personale di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Considerato che dall'entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (18 maggio 2012) e sino all'entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (7 luglio 2012) il regime assunzionale delle università statali per l'anno 2012 è stato regolato dai criteri di cui all'art. 7 del suddetto decreto legislativo;
Vista la nota n. 66344 dell'11 giugno 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle ragioneria generale dello Stato, trasmessa alle Università con nota n. 763 del 12 giugno 2009 da parte del MIUR - Dipartimento per l'università, l'AFAM e la ricerca;
Considerato che dalle rilevazioni ministeriali relative all'anno 2011 concernenti il costo del personale delle Istituzioni universitarie statali, il costo medio nazionale di 1 professore di I fascia cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 punto organico è pari a euro 120.151;
Ritenuta la necessità di definire i criteri e il conseguente contingente per l'applicazione di quanto previsto all'art. 14, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 in tema di assunzioni nelle università statali per l'anno 2012;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e in particolare l'art. 3, comma 1;
Decreta:
 
Art. 1  Oggetto
1.  Il presente decreto definisce i criteri per l'attribuzione a ciascuna Istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile per l'anno 2012 espresso in termini di punto organico, nonché la rispettiva assegnazione e utilizzo in coerenza con quanto previsto dall'art. 14, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

 
Art. 2  Criteri di riparto e assegnazione quota punti organico 2012 a ciascuna Istituzione universitaria
1.  A ciascuna Istituzione universitaria statale è attribuita per l'anno 2012 una quota parte del 20% della somma dei punti organico relativi alle cessazioni del personale a tempo indeterminato e del personale ricercatore a tempo determinato a livello di sistema universitario verificatesi nell'anno 2011, secondo le modalità e i criteri di seguito indicati:

a)  per ogni Istituzione universitaria statale, e comunque nel limite massimo del 50% dei punti organico relativi alle cessazioni dell'anno 2011 di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, sono quantificati i punti organico 2012 risultanti dall'applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e la relativa incidenza percentuale a livello di sistema universitario;
b)  il 20% dei punti organico del sistema universitario relativi alle cessazioni dell'anno 2011 di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato è ripartito tra ogni Istituzione universitaria statale in misura proporzionale alla rispettiva incidenza sul totale di sistema come risultante dal criterio di cui al precedente punto a);
c)  a ciascuna Istituzione universitaria statale è conseguentemente attribuito il contingente di risorse espresso in termini di punti organico di cui all'allegata Tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto.

 
Art. 3  Utilizzo delle risorse assegnate
1.  Ciascuna Istituzione universitaria statale è autorizzata ad utilizzare i punti organico nella misura in cui si determini una differenza positiva tra la rispettiva attribuzione di cui alla Tabella 1 e la somma dei punti organico eventualmente già utilizzati nell'anno in corso nel rispetto dei diversi regimi assunzionali vigenti.

2.  I punti organico attribuiti e utilizzabili ai sensi del presente decreto sono destinati all'assunzione di personale a tempo indeterminato, inclusi i trattenimenti in servizio disposti ai sensi dell'art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di ricercatori a tempo determinato a carico del bilancio di ciascuna Istituzione universitaria.

3.  In aggiunta ai punti organico attribuiti e utilizzabili ai sensi del presente decreto, è altresì consentito ad ogni Istituzione universitaria procedere con l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, utilizzando a tal fine:

a)  disponibilità residue di punti organico relative alle programmazioni degli anni 2010 e 2011 nella misura in cui negli stessi anni era possibile utilizzare le predette risorse e coerentemente con i limiti assunzionali delle corrispondenti programmazioni;
b)  disponibilità relative ai punti organico attribuiti nei piani straordinari per l'assunzione di professori di II fascia, in attuazione di quanto disposto dall'art. 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c)  disponibilità derivanti da punti organico relativi a finanziamenti esterni per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato aventi esclusivamente le caratteristiche di cui all'art. 5, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
d)  punti organico destinati alle assunzioni obbligatorie di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

4.  Nell'ambito dei punti organico attribuiti ai sensi del presente decreto e della programmazione triennale del personale di ciascuna Istituzione universitaria, le assunzioni di professori disposte nell'anno 2012 devono tenere conto di quanto previsto dall'art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5.  Le assunzioni disposte in difformità a quanto previsto dal presente decreto, tenuto conto dei diversi regimi assunzionali vigenti nel corso del 2012, determinano, in sede di ripartizione annuale del fondo di finanziamento ordinario, penalizzazioni disposte ai sensi dell'art. 7, commi 5 e 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 
Tabella 1
Limiti assunzionali delle università statali (anno 2012)


 

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