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mercoledì 28 novembre 2012

D.P.C.M. 16 ottobre 2012. Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2012.

Ministero dell'interno
Circ. 26-11-2012 n. 7301
D.P.C.M. 16 ottobre 2012. Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2012.
Emanata congiuntamente dal Ministero dell’interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che l’ha pubblicata con il numero di protocollo 35/0008266.
Circ. 26 novembre 2012, n. 7301 (1).
D.P.C.M. 16 ottobre 2012. Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2012.
(1) Emanata congiuntamente dal Ministero dell’interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che l’ha pubblicata con il numero di protocollo 35/0008266.



Ai
Sigg. Prefetti


Loro sedi

Al
Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento

Al
Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano

Al
Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta


Aosta

Alle
Direzioni regionali del lavoro


Loro sedi

Alla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia


Servizio per il lavoro


Trieste

Alla
Provincia autonoma di Bolzano


Ripartizione 19 - Ufficio lavoro - Isp. lavoro


Bolzano

Alla
Provincia autonoma di Trento


Dipartimento servizi sociali - Servizio lavoro


Trento

Alla
Regione Sicilia


Assessorato al lavoro - Ufficio reg. lavoro


Isp. reg. lavoro


Palermo

Alle
Direzioni territoriali del lavoro (per il tramite delle direzioni regionali del lavoro)


Loro sedi
e, p.c.:
Al
Gabinetto del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione


Largo Chigi, 19


Roma

Al
Ministero degli affari esteri


D.G.P.I.E.M. - Ufficio VI


Centro visti


Roma

Alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri


Dipartimento per il coordinamento amministrativo


Roma

All’
I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale


Via Ciro il Grande, 21


Roma

Al
Gabinetto del Sig. Ministro


Sede

Alla
Direzione generale per la politiche dei servizi per il lavoro


Sede

Al
Dipartimento della P.S.


Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere


Sede





È stato pubblicato sulla Gazz. Uff. 22 novembre 2012, n. 273 il D.P.C.M. 16 ottobre 2012, concernente la Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2012, che ad ogni buon fine si allega in copia.
In base al predetto decreto, entro una quota complessiva di 13.850 unità (art. 1) sono ammessi in Italia n. 2.100 cittadini stranieri, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, che si aggiungono alla quota di 4.000 ingressi di cittadini stranieri che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, già prevista, in via di anticipazione, con il D.P.C.M. 13 marzo 2012 "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2012" (art. 2).
Sono, altresì, previste n. 11.750 conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo.

Ripartizione della quota
La quota complessiva pari a 13.850 unità è così ripartita:
- 2.000 unità per lavoro autonomo riservate a cittadini stranieri residenti all'estero appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; figure societarie di società non cooperative, espressamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati (art. 2).
- 100 unità per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo per lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile (art. 3).
- È, inoltre, autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
a) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
c) 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
È, altresì, autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
a) 1.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
b) 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea (art. 4).
Le quote per lavoro subordinato previste dal presente decreto saranno ripartite alle Direzioni Territoriali del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - tramite il sistema informatizzato SILEN - sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli Unici per l'immigrazione, ciò al fine di far coincidere i reali fabbisogni territoriali con le richieste presentate.
Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, tali quote possono essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

Modalità di presentazione delle istanze e modulistica
Le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche a partire dalle ore nove del 7 dicembre 2012 e fino alle ore 24 del 30 giugno 2013. Le procedure concernenti le modalità di registrazione degli utenti, di compilazione dei moduli e di invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono reperibili sul manuale utente pubblicato sull'home page dell'applicativo.
Le richieste a valere sulla quota residuale degli ingressi per lavoro non stagionale prevista, in via di anticipazione, dal D.P.C.M. 13 marzo 2012 (n. 4.000 ingressi di lavoratori che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine ai sensi dell'articolo 23 del testo unico sull'immigrazione) potranno ancora essere presentate entro i termini sopra indicati fino al 30 giugno 2013 (Modello B-PS). Le Direzioni Territoriali del Lavoro - come già avvenuto finora - per le istanze di questo tipo inviate agli sportelli unici per l'immigrazione (SUI), una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti per l'assunzione provvederanno a segnalare l'esigenza di quote, fornendo gli elementi anagrafici identificativi dei lavoratori richiesti. La Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dopo aver riscontrato il nominativo dei lavoratori tra quelli inseriti nelle liste realizzate sulla base delle comunicazioni pervenute a conclusione dei programmi nei Paesi di origine, provvede all'attribuzione delle quote tramite il sistema informatizzato SILEN.
Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che potrà fornire ragguagli tecnici e giuridici e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link "Help Desk" disponibile per tutti gli utenti registrati sull'home page dell'applicativo; per le associazioni e i patronati accreditati rimarrà disponibile il numero verde già in uso.
I modelli da utilizzare per l'invio della domanda sono i seguenti:
- Modello VA conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato;
- Modello VB conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato;
- Modello Z conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo;
- Modello LS richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro;
- Modello LS1 richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro;
- Modello LS2 domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro;
- Modelli A-DOM e B-SUB per i lavoratori di origine Italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile;
- Modello B-PS richiesta nominativa di nulla osta riservata all'assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali.
A partire dalle ore 8.00 del 4 dicembre 2012 sarà disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda da trasmettere nei tempi sopra indicati.
Tutti gli invii, compresi quelli generati con l'assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non "a pacchetto". L'eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.
Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
Nell'area del singolo utente, sarà inoltre possibile visualizzare l'elenco delle domande regolarmente inviate.
All'indirizzo http://domanda.nullaostalavoro.interno.it sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico Immigrazione.

Gestione delle procedure
Per le domande di conversione il lavoratore, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, dovrà presentare la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro - valida come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore di lavoro - utilizzando il modello Q ricevuto insieme alla lettera di convocazione. Successivamente il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione secondo le norme vigenti.

Rapporti con le associazioni e gli enti firmatari dei protocolli di intesa
Le intese raggiunte in occasione della sottoscrizione dei protocolli d'intesa con le associazioni e gli enti di categoria sono confermate. Pertanto, anche per l'attuazione del decreto flussi 2012, le articolazioni territoriali forniranno agli utenti interessati informazioni circa le disposizioni previste dal D.P.C.M. in parola ed, eventualmente, assistenza per la compilazione e l'invio delle istanze.
Le SS.LL. sono invitate ad impartire ai Dirigenti responsabili dello Sportello Unico e al personale assegnato tutte le indicazioni ritenute opportune per la circostanza, dando, altresì, la più ampia diffusione ai contenuti del decreto in oggetto, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione estendendo la partecipazione alle associazioni di categoria firmatarie dei protocolli d'intesa ed anche alle associazioni rappresentative delle comunità straniere eventualmente presenti sul territorio.


Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.


Il Direttore centrale per le politiche
dell’immigrazione e dell’asilo
Malandrino


Il Direttore generale dell’immigrazione
e delle politiche di integrazione
Forlani

Allegato


D.P.C.M. 16 ottobre 2012
Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2012
(Gazz. Uff. 22 novembre 2012, n. 273)


Il Presidente del Consiglio dei Ministri


Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto, in particolare, l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 172 del 25 luglio 2012, recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
Considerato che il documento programmatico triennale non è stato emanato;
Visto il D.P.C.M. 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2010, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010, che prevede una quota massima d'ingresso per motivi di lavoro non stagionale di 98.080 lavoratori non comunitari, che si aggiunge alla quota di 6.000 lavoratori non comunitari già prevista, in via di anticipazione, con il D.P.C.M. 1 aprile 2010, per una quota complessiva autorizzata per l'anno 2010 pari a 104.080 unità;
Visto il D.P.C.M. 13 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 92 del 19 aprile 2012, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2012, che prevede tra l'altro, all'art. 2, come anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso per l'anno 2012 di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale, una quota di 4.000 cittadini non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nel paese di origine ai sensi dell'art. 23 del citato testo unico sull'immigrazione;
Tenuto conto delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali;
Visto l'art. 21 del citato testo unico sull'immigrazione, circa la previsione di quote riservate all'ingresso di lavoratori di origine italiana;
Considerata inoltre l'esigenza di consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;
Considerato che la disposizione transitoria prevista dall'art. 5 del decreto legislativo n. 109 del 2012 sopra citato, prevede la facoltà per i datori di lavoro che occupano irregolarmente lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale, di dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione;
Rilevato che permane comunque l'esigenza di prevedere - quale ulteriore anticipazione della programmazione dei flussi di ingresso in Italia, per l'anno 2012, di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale - specifiche quote destinate, rispettivamente, all'ingresso di lavoratori autonomi, di lavoratori di origine italiana, nonchè di prevedere quote destinate alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;
Considerato che - avuto riguardo all'attuale congiuntura economica in Italia che evidenzia una generale contrazione dei livelli di occupazione - è opportuno prevedere gli ingressi di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale in misura ridotta, fatte salve eventuali successive esigenze, rispetto alla corrispondente quota complessivamente autorizzata con il citato D.P.C.M. 1 aprile 2010 e D.P.C.M. 30 novembre 2010;
Rilevato che ai fini anzidetti può provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, nel limite della quota complessivamente utilizzabile per l'anno 2012, risultante dalle corrispondenti quote di ingresso per motivi di lavoro non stagionale autorizzate, con il D.P.C.M. 1 aprile 2010 e con il D.P.C.M. 30 novembre 2010, detratta la quota di 4.000 unità già disposta, per l'ingresso di lavoratori formati all'estero, dall'art. 2 del D.P.C.M. 13 marzo 2012;


Decreta:


Art. 1


1. A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2012, sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari entro una quota complessiva di 13.850 unità.


Art. 2


Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, è consentito l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro autonomo, di 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla pubblica amministrazione; figure societarie di società non cooperative, espressamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati.


Art. 3


Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 100 unità, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.


Art. 4


1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
a) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
c) 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
2. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
a) 1.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
b) 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.


Art. 5


Le quote per lavoro subordinato previste dal presente decreto saranno ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle effettive domande pervenute.


Art. 6


I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Art. 7


Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, tali quote, ferma restando la quota complessiva prevista dall'art. 1, possono essere diversamente ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

D.P.C.M. 16 ottobre 2012
D.P.C.M. 13 marzo 2012, art. 2
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 23
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

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