I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 5-2-2013 n. 2277
Prime disposizioni per l'attuazione delle Determinazioni del Presidente 18 dicembre 2012, n. 233 e n. 234, relative, rispettivamente, allo schema di convenzione con i CAF per l'attività relativa alla certificazione ISEE, e allo schema di convenzione con i soggetti abilitati all'assistenza fiscale per l'attività relativa ai modelli RED.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale risorse strumentali, Direzione centrale ispettorato audit e sicurezza, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.
Msg. 5 febbraio 2013, n. 2277 (1).
Prime disposizioni per l'attuazione delle Determinazioni del Presidente 18 dicembre 2012, n. 233 e n. 234, relative, rispettivamente, allo schema di convenzione con i CAF per l'attività relativa alla certificazione ISEE, e allo schema di convenzione con i soggetti abilitati all'assistenza fiscale per l'attività relativa ai modelli RED.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale risorse strumentali, Direzione centrale ispettorato audit e sicurezza, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.
Con determinazione del Presidente 18 dicembre 2012, n. 233, l'Istituto ha approvato lo schema di convenzione, che si allega (allegato 1), tra l'INPS e i CAF per l'attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2012 e 2013 (schema di convenzione ISEE).
I Centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'art. 3, comma 3, lett. d), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, se in possesso dei prescritti requisiti, hanno facoltà di stipulare convenzioni singole, aderenti allo schema.
Inoltre, con determinazione del Presidente 18 dicembre 2012, n. 234, l'Istituto ha avviato le operazioni RED per le campagne 2012, 2013 e 2014, riferite, rispettivamente, ai redditi degli anni 2011, 2012 e 2013 e, per il 2010, solo per i non adempienti (cosiddetti sollecitati).
Con la stessa determinazione n. 234 è stato approvato lo schema di convenzione, che si allega (allegato 2), tra l'INPS ed i soggetti compresi tra quelli abilitati all'assistenza fiscale, di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, per l'affidamento e la disciplina del relativo servizio di raccolta e di trasmissione di alcuni dati reddituali dei soggetti beneficiari di prestazioni previdenziali e/o assistenziali, erogate dall'INPS e collegate al reddito dei beneficiari medesimi e dei loro familiari (schema di convenzione RED).
I Centri di assistenza fiscale, alcune Associazioni professionali a livello nazionale e gli altri soggetti abilitati all'assistenza fiscale, di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, se in possesso dei prescritti requisiti, hanno facoltà di stipulare convenzioni singole, aderenti allo schema.
Le menzionate Associazioni professionali a livello nazionale, provviste di certificato digitale Entratel in corso di validità rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, che in caso di stipula della convenzione RED si impegnano a trasmettere l'elenco dei propri iscritti alla Direzione centrale Sistemi informativi e tecnologici dell'INPS per la relativa abilitazione, sono quelle che seguono:
- Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro;
- Istituto Nazionale Revisori Contabili;
- Associazione Nazionale Commercialisti;
- per i Consulenti Tributari: ANCIT; ANCOT; INT; LAPET; LAIT.
Per l'inserimento del proprio nominativo nelle liste degli abilitati alla trasmissione dei modelli RED, i professionisti in possesso dei prescritti requisiti, che fanno riferimento alle suddette associazioni, devono prendere contatto con le stesse; in alternativa, essi possono autonomamente stipulare convenzioni singole, così come gli altri soggetti abilitati.
Come già riferito a proposito delle Associazioni professionali, relativamente alle sole convenzioni RED, il soggetto interessato deve essere in possesso di un certificato digitale Entratel in corso di validità, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.
Ancora con riferimento alla convenzione RED, nel caso di più professionisti associati ad uno stesso studio, la convenzione deve essere stipulata dal rappresentante dello studio dichiarando il proprio certificato Entratel, mentre gli associati possono chiedere, dichiarando i propri certificati Entratel, l'aggiunta di autorizzazioni alla convenzione stipulata dal rappresentante dello studio.
La stipula delle convenzioni di cui al presente messaggio avviene presso le Direzioni metropolitane o le Direzioni provinciali INPS territorialmente competenti sul luogo in cui è situata la sede del soggetto interessato.
Sul punto, le citate determinazioni recano la specifica autorizzazione ai Direttori di Area metropolitana e ai Direttori provinciali a sottoscrivere, in nome, per conto e nell'interesse dell'Istituto, singole convenzioni aderenti ai rispettivi schemi.
I Direttori di Area metropolitana e i Direttori provinciali verificano il possesso di tutti i requisiti necessari al valido esercizio della facoltà di stipula da parte dei richiedenti, compresi quelli relativi alla qualità del soggetto richiedente quale soggetto abilitato alla stipula, come sopra specificato, all'insussistenza delle gravi inadempienze di cui in appresso, alla legittimazione della persona fisica che sottoscrive e alla validità del certificato Entratel.
Il possesso dei requisiti è riferito al momento della sottoscrizione della convenzione.
Per addivenire alla stipula, i soggetti interessati prendono contatti con le Direzioni metropolitane e provinciali territorialmente competenti, tramite i recapiti presenti sul sito web dell'Istituto e accessibili effettuando la ricerca della Struttura di interesse dal percorso che segue: "www.inps.it" → "le sedi INPS" (in alto a destra).
La stipula avviene formando due copie del testo di convenzione sottoscritte in originale, delle quali una è consegnata alla parte privata e l'altra è tenuta agli atti della Direzione metropolitana o provinciale.
Ciascuna copia è soggetta all'imposta di bollo.
L'imposta, che è a carico della parte privata, è assolta applicando n. 1 marca da bollo del valore di euro 14,62 (quattordici/62) ogni 4 facciate del testo di convenzione.
Con riferimento ad entrambi gli schemi di convenzione in argomento (ISEE e RED), sono esclusi dall'affidamento del relativo servizio, e dunque non hanno facoltà di stipulare le convenzioni di che trattasi, i soggetti responsabili di gravi inadempienze rilevate dalla Direzione centrale Audit, Ispettorato e Sicurezza dell'INPS alla data di stipula.
In considerazione del fatto che sono tuttora in corso attività di verifica da cui può scaturire l'accertamento di gravi inadempienze a carico di CAF specifici, le singole convenzioni stipulate sono sottoposte a condizione risolutiva, che si avvera ove tali gravi inadempienze vengano confermate all'esito di apposita procedura di contestazione.
La sottoposizione alla condizione risolutiva è fatta sottoscrivendo, contestualmente alla convenzione, un apposito atto redatto in conformità ai modelli allegati (allegato 3 e allegato 4). L'atto è formato in due copie sottoscritte in originale, delle quali una è consegnata alla parte privata e l'altra è tenuta agli atti della Direzione metropolitana o provinciale presso la quale avviene la stipula.
Ciascuna copia è soggetta all'imposta di bollo.
L'imposta, che è a carico della parte privata, è assolta con le modalità indicate sopra con riferimento al testo di convenzione.
L'accertamento delle gravi inadempienze di cui sopra sarà comunicato ai soggetti interessati e alle Strutture territoriali INPS competenti.
Dette comunicazioni costituiscono, con riferimento al singolo soggetto interessato, la formale presa d'atto, ad ogni effetto, dell'avveramento della condizione risolutiva.
La convenzione viene predisposta utilizzando le funzionalità del "Portale delle convenzioni", accessibile dal percorso che segue: intranet.inps.it → Servizi → "Gestione e assistenza servizi internet" → "Amministrazione convenzioni per utenti esterni".
L'accesso al Portale è consentito ai menzionati Direttori e agli eventuali delegati, autorizzati attraverso il sistema IDM.
Attraverso il Portale, acquisiti e confermati i dati necessari alla stipula, è possibile procedere alla stampa personalizzata della convenzione comprensiva degli allegati.
La convenzione e l'atto recante la condizione risolutiva, una volta sottoscritti e provvisti delle necessarie marche da bollo, dovranno essere acquisiti otticamente in formato elettronico e registrati nel portale attraverso l'apposita funzionalità in fase di rilascio.
I pagamenti per i servizi resi a norma delle convenzioni di cui al presente messaggio sono gestiti, relativamente ai CAF e alle citate Associazioni nazionali, dalla Direzione centrale Risorse strumentali dell'INPS e, relativamente agli altri soggetti, dalle Direzioni metropolitane o provinciali presso le quali è avvenuta la stipula.
Con riferimento ad entrambi gli schemi di convenzione in parola, con successivo atto saranno dettate le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli recanti "Verifiche e penali" e "Facoltà di recesso unilaterale e di rifiuto di stipula da parte dell'INPS".
Si invitano i Direttori di Area metropolitana e i Direttori provinciali a fornire copia del presente messaggio ai soggetti interessati.
Il Direttore generale
Nori
Allegato 1
Schema di convenzione tra l’Inps e i Caf (2)
(2) Allegato 1 di prossimo inserimento.
Allegato 2
Schema di convenzione RED (3)
(3) Allegato 2 di prossimo inserimento.
Allegato 3
Accordo
relativo alla convenzione per l'attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2012 e 2013
L'anno il giorno ...... del mese di ....................., in ................, con la presente scrittura redatta in 2 copie, da valere ad ogni effetto,
Le sottoscritte parti
il ........., nato a ......... il ........, domiciliato per la carica in ........, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza dello "ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE", Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, nella sua qualità di ................... (in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");
e
(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (...........), il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza di (ragione sociale), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero), quale (carica/qualifica), domiciliato/a per la carica ove sopra,
giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale; ovvero
giusta procura speciale al/alla medesimo/a rilasciata in data (giorno/mese/anno), che il comparente dichiara essere tutt'ora valida e non revocata e che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";
(in appresso anche più brevemente "CAF")
Premesso
che in data odierna, contestualmente al presente atto, viene sottoscritta tra di esse Parti la convenzione per l'attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2012 e 2013 (di seguito "convenzione"), il cui schema è stato approvato con determinazione del Presidente dell'INPS 18 dicembre 2012, n. 233,
Considerato
che sono tuttora in corso le attività di verifica suscettibili di fondare l'accertamento di grave inadempienza di cui all'art. 1, secondo comma, della convenzione,
Tanto premesso e considerato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,
Convengono e stipulano quanto segue
Art. 1
Condizione risolutiva.
L'efficacia della convenzione è sottoposta alla condizione risolutiva dell'accertamento di grave inadempienza di cui all'art. 1, secondo comma, della convenzione.
Il citato accertamento di grave inadempienza è oggetto di apposita comunicazione indirizzata dall'INPS al CAF.
Detta comunicazione costituisce la formale presa d'atto, ad ogni effetto, dell'avveramento della condizione risolutiva.
Art. 2
Registrazione. Spese ed oneri Il presente atto è oggetto di registrazione solo in caso d'uso.
Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto sono a carico del CAF, salvo diversa previsione di legge.
Art. 3
Foro competente. Rinvio alla normativa vigente
Le controversie relative a quanto regolato dal presente atto o ad esso comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.
Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si applica ad esso la normativa vigente.
Il Direttore dell'INPS
....................................................
Il Rappresentante del CAF
.....................................................
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il CAF dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli dell'atto di cui sopra: art. 1 (Condizione risolutiva); art. 3 (Foro competente. Rinvio alla normativa vigente).
[luogo e data]
Il Rappresentante del CAF
.........................................................
Allegato 4
Accordo
relativo alla convenzione per l'affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e di trasmissione di alcuni dati reddituali dei soggetti beneficiari di prestazioni previdenziali e/o assistenziali, erogate dall'inps e collegate al reddito dei beneficiari medesimi e dei loro familiari
L'anno il giorno ...... del mese di ....................., in ................, con la presente scrittura redatta in 2 copie, da valere ad ogni effetto,
Le sottoscritte parti
Il ........., nato a ......... il ........, domiciliato per la carica in ........, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza dello "ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE", Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, nella sua qualità di ................... (in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");
e
(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (...........), il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza di (ragione sociale), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero), quale (carica/qualifica), domiciliato/a per la carica ove sopra,
giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale; ovvero
giusta procura speciale al/alla medesimo/a rilasciata in data (giorno/mese/anno), che il comparente dichiara essere tutt'ora valida e non revocata e che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";
(in appresso anche più brevemente "soggetto abilitato")
Premesso
che in data odierna, contestualmente al presente atto, viene sottoscritta tra di esse Parti la convenzione per l'affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e di trasmissione di alcuni dati reddituali dei soggetti beneficiari di prestazioni previdenziali e/o assistenziali, erogate dall'INPS e collegate al reddito dei beneficiari medesimi e dei loro familiari (di seguito "convenzione"), il cui schema è stato approvato con determinazione del Presidente dell'INPS 18 dicembre 2012, n. 234,
Considerato
che sono tuttora in corso le attività di verifica suscettibili di fondare l'accertamento di grave inadempienza di cui all'art. 2, secondo comma, ultimo periodo, della convenzione,
Tanto premesso e considerato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,
Convengono e stipulano quanto segue
Art. 1
Condizione risolutiva.
L'efficacia della convenzione è sottoposta alla condizione risolutiva dell'accertamento di grave inadempienza di cui all'art. 2, secondo comma, ultimo periodo, della convenzione.
Il citato accertamento di grave inadempienza è oggetto di apposita comunicazione indirizzata dall'INPS al soggetto abilitato.
Detta comunicazione costituisce la formale presa d'atto, ad ogni effetto, dell'avveramento della condizione risolutiva.
Art. 2
Registrazione. Spese ed oneri Il presente atto è oggetto di registrazione solo in caso d'uso.
Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto sono a carico del soggetto abilitato, salvo diversa previsione di legge.
Art. 3
Foro competente. Rinvio alla normativa vigente.
Le controversie relative a quanto regolato dal presente atto o ad esso comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.
Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si applica ad esso la normativa vigente.
Il Direttore dell'INPS
.................................................
Il soggetto abilitato
......................................................
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il soggetto abilitato dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli dell'atto di cui sopra: art. 1 (Condizione risolutiva); art. 3 (Foro competente. Rinvio alla normativa vigente).
[luogo e data]
Il soggetto abilitato
.............................................
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
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