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mercoledì 6 febbraio 2013

Ministero dello sviluppo economico Ris. 11-1-2013 n. 4563 D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189 - Art. 7, comma 3-bis - Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori - Interpretazione della norma. Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.


Ministero dello sviluppo economico
Ris. 11-1-2013 n. 4563
D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189 - Art. 7, comma 3-bis - Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori - Interpretazione della norma.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.

Ris. 11 gennaio 2013, n. 4563 (1).

D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189 - Art. 7, comma 3-bis - Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori - Interpretazione della norma.

(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.



Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune chiede un parere in merito all'interpretazione della nuova norma introdotta dall'art. 7, comma 3-bis del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, con la quale è stato inserito l'art. 14-ter alla legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati" relativo all'introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori.

Chiede, in particolare, se la sanzione amministrativa di cui al citato articolo 14-ter, così come attualmente novellato, trova applicazione anche nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a persone minori di 18 anni ma che abbiano comunque compiuto i 16 anni oppure si applichi solo nel caso di vendita per asporto.

Fa presente che il dubbio sorge in quanto a suo tempo il Ministero dell'Interno con Ris. 24 marzo 2009, n. 557/PAS.3854.12000(1) alla Prefettura di Milano, si è espresso con riguardo al contenuto dell'art. 689 del codice penale, relativo alla somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente, con il quale ha ritenuto che, nonostante il citato art. 689 faccia riferimento alla sola somministrazione e non anche alla vendita di alcolici, non può esserci differenza alcuna tra il mettere a disposizione del cliente, minore di sedici anni, la bevanda alcolica in bar o nel negozio, equiparando pertanto la vendita di alcolici alla somministrazione degli stessi.

Precisa, inoltre, che attualmente le circolari interpretative distribuite dalle associazioni di categoria ribadiscono che il divieto che ha per oggetto gli alcolici, per chi ha compiuto gli anni 16, riguarda esclusivamente la vendita per asporto (in quanto la legge di conversione del D.L. n. 158 del 2012 introduce il divieto della sola vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni) e non la somministrazione, che non essendo prevista nel citato decreto legge, rimane pertanto sempre possibile compiuti i sedici anni di età.


Al riguardo si precisa quanto segue.


L'art. 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125, così come novellato dall'art. 7, comma 3-bis del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, (Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori) dispone che: "Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta".

Al riguardo la scrivente Direzione ritiene che il legislatore con il termine "vende" non possa che avere voluto intendere fornire tali bevande ad un soggetto minore di 18 anni, senza distinguere tra vendita, somministrazione o consumazione.

Si evidenzia, al riguardo, che l'attività di somministrazione è definita all'art. 1, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, il quale dispone che "Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati". Anche gli esercizi di somministrazione, pertanto, effettuano attività di vendita, anche se l'ambito della loro attività è limitato agli alimenti e alle bevande.

L'elemento di distinzione tra l'attività di somministrazione e l'attività di vendita è la presenza di una attrezzatura in grado di consentire che i prodotti oggetto della vendita, ossia gli alimenti e le bevande, possano essere consumati dagli acquirenti "nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico" a tal fine attrezzati. Pertanto si può parlare di somministrazione di alimenti e bevande in senso proprio, soltanto nel caso in cui la vendita del prodotto avvenga in locali dotati della attrezzatura idonea a consentire la consumazione sul posto.

Premesso quanto sopra, si ritiene, pertanto che possa essere sostenuto, anche alla luce del contenuto del nuovo art. 14-ter della legge n. 125 del 2001, quanto rappresentato dal Ministero dell'Interno nel citato parere alla Prefettura di Milano avente a suo tempo ad oggetto il contenuto dell'art. 689 del codice penale, ovvero che non può esserci alcuna differenza tra il mettere a disposizione del cliente minore di età la bevanda alcolica in bar o nel negozio e quindi tra somministrazione e vendita.

Questo anche in considerazione del fatto che la norma intende tutelare i minori e quindi porre un freno al fenomeno purtroppo in crescita dell'abuso di bevande alcoliche soprattutto tra i giovanissimi.

Stante quanto sopra, si riterrebbe pertanto non sostenibile in termini di logicità, il divieto della vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni ritenendo invece possibile, sulla base dell'art. 689 del codice penale, la somministrazione di bevande alcoliche a coloro che abbiano invece compiuto i 16 anni di età.

Considerato, comunque, l'oggetto della questione e il relativo citato parere del Ministero dell'Interno, la presente risoluzione e il relativo quesito sono inviati anche a codesta Amministrazione, la quale è pregata di far conoscere anche alla scrivente Direzione eventuali determinazioni contrarie.


Il Direttore generale

Gianfrancesco Vecchio



c.p. art. 689
D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 7
L. 30 marzo 2001, n. 125, art. 14-ter
Ris. 24 marzo 2009, n. 557/PAS.3854.12000(1)10.33 06/02/2013

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