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mercoledì 6 febbraio 2013

Ministero dello sviluppo economico Ris. 11-1-2013 n. 4565 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - Art. 64 - S.C.I.A. per attività di somministrazione di alimenti e bevande. Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.


Ministero dello sviluppo economico
Ris. 11-1-2013 n. 4565
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - Art. 64 - S.C.I.A. per attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.

Ris. 11 gennaio 2013, n. 4565 (1).

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - Art. 64 - S.C.I.A. per attività di somministrazione di alimenti e bevande.

(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.



Per opportuna informazione e diffusione, si inoltra la nota 29 gennaio 2013, n. 557/PAS/U/001574/12000.A(4)2(2) del Ministero dell'interno con la quale la medesima Amministrazione ha confermato e ulteriormente specificato quanto dalla scrivente Direzione era già stato sostenuto in merito all'applicabilità dell'istituto della S.C.I.A. per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (allegato 1 e 2).

Il Ministero dell'interno ritiene, infatti, che le modifiche apportate all'art. 64 del D.Lgs. n. 59 del 2010 dal recente D.Lgs. n. 147 del 2012 abbiano inciso unicamente sulla disciplina commerciale degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ma non anche su quella di pubblica sicurezza che fa perno sulla licenza di cui all'art. 86, primo comma, del TULPS, R.D. n. 773/1931, articolo che non essendo stato modificato dai provvedimenti di riforma dell'ultimo periodo è pertanto pienamente vigente.

La medesima Amministrazione sottolinea che sebbene la licenza prevista da tale articolo non fosse più oggetto di concreto e materiale rilascio, essa doveva e deve tuttora considerarsi giuridicamente richiesta in virtù della previsione dell'art. 152 del Regolamento di esecuzione del TULPS, R.D. n. 635/1940, il quale dispone che per le attività ricomprese fra quelle elencate al citato articolo 86, disciplinate da altre disposizioni di legge, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio previsti da tali altre disposizioni, svolge anche la funzione di autorizzazione ai fini del predetto art. 86.

Ne consegue, quindi, che nei casi in cui è ora prevista la sola S.C.I.A. per l'apertura o il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, la stessa S.C.I.A. svolga anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui all'art. 86 del TULPS, come previsto dall'art. 152 del relativo Regolamento di esecuzione.

Precisa, altresì, che nonostante l'applicazione dell'istituto della S.C.I.A., per i fini di pubblica sicurezza restano salvi i poteri e le prerogative collegate alla licenza di cui all'art. 86 del TULPS in capo all'autorità e agli operatori di p.s. (poteri di accesso e controllo previsti dall'art. 16 del TULPS, dall'art. 20 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 9 della legge 25 agosto 1991, n. 287 nonché quelli previsti dall'art. 100 del TULPS).

Conferma, infine, la necessità del possesso, in capo ai titolari di tali esercizi e ai loro eventuali rappresentanti, dei requisiti soggettivi previsti dal TULPS (con particolare riferimento agli artt. 11, 92 e 131), il perdurare dell'applicabilità del regolamento emanato con D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, concernente i criteri di sorvegliabilità dei relativi locali nonché il perdurare dell'applicazione del primo comma dell'art. 9 della legge 25 agosto 1991, n. 287 che impone al Sindaco di comunicare al Prefetto, nel termine di 10 giorni, per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, gli estremi delle autorizzazioni rilasciate e quindi ora anche delle segnalazioni certificate di inizio di attività concernenti l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.


Il Direttore generale

Gianfrancesco Vecchio



Allegato 1


Nota 29 gennaio 2013, n. 557/PAS/U/001574/12000.A(4)2(2)

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della Dir. 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno» - Requisiti morali per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (2)

(2) Il testo della nota 29 gennaio 2013, n. 557/PAS/U/001574/12000.A(4)2(2), emanata dal Ministero dell’interno, è riportato autonomamente.



Allegato 2 (3)

(3) Si omette l’allegato 2 in quanto non pubblicato alla fonte.



Nota 29 gennaio 2013, n. 557/PAS/U/001574/12000.A(4)2(2)
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 64
D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, art. 2
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 86
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 11
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 92
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 131
R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 152
D.M. 17 dicembre 1992, n. 564
L. 25 agosto 1991, n. 287, art. 9

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