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mercoledì 6 febbraio 2013

Ministero dell'interno Nota 29-1-2013 n. 557/PAS/U/001574/12000.A(4)2(2) D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della Dir. 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno» - Requisiti morali per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale.


Ministero dell'interno
Nota 29-1-2013 n. 557/PAS/U/001574/12000.A(4)2(2)
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della Dir. 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno» - Requisiti morali per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale.

Nota 29 gennaio 2013, n. 557/PAS/U/001574/12000.A(4)2(2) (1).

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della Dir. 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno» - Requisiti morali per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale.



     

All'
   

Associazione intercomunale del bacino Cellina-Meduna
           

Servizio commercio
           

33084 - Cordenons (PN)
           

c.a. Roberto Piccin
           

commercio@com-zoppola.regione.fvg.it

e, p.c.:
   

Al
   

Ministero dello sviluppo economico
           

Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
           

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
           

Roma
           

(Rif. n. 0250131 - del 6 dicembre 2012)
           

bruna.bruni@sviluppoeconomico.gov.it
       



Si fa seguito alla nota sopra indicata del Ministero dello sviluppo economico, che legge per conoscenza, concernente i quesiti posti da codesta Associazione Intercomunale nella materia in oggetto.

Al riguardo si comunica che questo Ufficio condivide pienamente le considerazioni del citato Dicastero, dovendosi ritenere che la modifiche apportate all'art. 64 del D.Lgs. n. 59/2010 dal recente D.Lgs. n. 147/2012 abbiano inciso unicamente sulla disciplina commerciale degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ma non su quella di pubblica sicurezza, che fa perno sulla licenza di cui all'art. 86, primo comma, del TULPS, R.D. n. 773/1931.

Tale ultimo articolo, infatti, non è stato modificato dai provvedimenti di riforma dell'ultimo periodo, che pure hanno toccato il suo secondo comma [1], ed è, pertanto, pienamente vigente.

Benché la licenza prevista da tale articolo non fosse più oggetto di concreto e materiale rilascio, essa doveva e deve tuttora considerarsi giuridicamente richiesta in virtù della previsione di cui all'art. 152 del Regolamento di esecuzione del TULPS, R.D. n. 635/1940, (nel testo sostituito dall'art. 2, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311), a termini del quale, per le attività ricomprese tra quelle elencate dall'art. 86 citato, "disciplinate da altre disposizioni di legge, statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche la funzione di autorizzazione ai fini del predetto art. 86".

In definitiva, la regolamentazione giuridica dell'attività di somministrazione di bevande è articolata su due piani, quello della disciplina commerciale di settore, modificata dal nuovo art. 64 citato, e quello della disciplina di pubblica sicurezza, che invece, nell'occasione, non è stato toccato dal legislatore.

Pare corretto ritenere, pertanto, che nei casi in cui è ora prevista la sola S.C.I.A. per l'apertura o il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione di bevande al pubblico, essa - pur non avendo natura autorizzatoli a ai suoi fini tipici, stante il disposto dell'art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241/1990 - svolga tuttavia la funzione di autorizzazione per i fini di cui all'art. 86, TULPS, come previsto dall'art. 152 del relativo Regolamento di esecuzione (diversamente, occorrerebbe concludere per la necessità di una formale acquisizione, per le attività ora sottoposte a S.C.I.A., anche della licenza di cui all'art. 86, TULPS, in evidente antitesi con l'obiettivo di semplificazione della recente riforma).

Poiché l'introduzione della S.C.I.A. non implica alcuna modifica dei presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività, restano fermi i requisiti soggettivi previsti per il rilascio di detta licenza di polizia (indicati, in particolare, dagli artt. 11, 92 e 131 del TULPS). Pertanto, è necessario che la S.C.I.A. sia corredata anche dalle dichiarazioni attestanti il possesso di detti requisiti,in capo al titolate della licenza (il rappresentante legale nel caso di società commerciali) e di eventuali suoi rappresentanti, i quali devono essere oggetto della successiva verifica comunale analogamente e al pari di quelli richiesti dalla disciplina di settore.

Consegue che anche nei confronti degli esercizi la cui apertura o trasferimento sono ora soggetti a S.C.I.A., per i fini di pubblica sicurezza restano salvi i poteri e le prerogative collegate alla licenza di cui all'art. 86, TULPS in capo all'autorità e agli operatori di p.s. (si tratta dei poteri di accesso e controllo previsti, in particolare, dall'art. 16 del TULPS, dall'art. 20 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 9 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché a quelli inibitori previsti dall'art. 100 dello stesso TULPS).

Inoltre, anche nei confronti degli esercizi la cui apertura o trasferimento di sede sono soggetti a S.C.I.A. trova applicazione il primo comma dell'art. 9 della L. 25 agosto 1991, n. 287, che impone al Sindaco di comunicare al Prefetto, nel termine di 10 giorni, per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, gli estremi delle autorizzazioni rilasciate e quindi, ora, delle segnalazioni ricevute concernenti l'apertura o il trasferimento di sede di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Continua a trovare applicazione, altresì, il regolamento emanato con D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, concernente i criteri di sorvegliabilità dei relativi locali.


[1] Si fa riferimento, in particolare, al D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, il cui art. 13 ha soppresso la licenza per la somministrazione di bevande presso enti collettivi e circoli privati.


p. Il Direttore dell'ufficio

Mureddu


Il Viceprefetto aggiunto

Dott. Sandro Zappi



D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 64
D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, art. 2
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 86
R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 152
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 11
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 92
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 131
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 19
D.M. 17 dicembre 1992, n. 564
L. 25 agosto 1991, n. 287, art. 9

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