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mercoledì 6 febbraio 2013

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota 5-2-2013 n. 37/0002616 Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Dimissione lavoratrice madre/lavoratore padre - Art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001, modificato dalla L. n. 92/2012 - Periodo di fruizione indennità di disoccupazione. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.


Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 5-2-2013 n. 37/0002616
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Dimissione lavoratrice madre/lavoratore padre - Art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001, modificato dalla L. n. 92/2012 - Periodo di fruizione indennità di disoccupazione.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.

Nota 5 febbraio 2013, n. 37/0002616 (1).

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Dimissione lavoratrice madre/lavoratore padre - Art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001, modificato dalla L. n. 92/2012 - Periodo di fruizione indennità di disoccupazione.

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.



Al
   

Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro
   



Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione della disposizione normativa ex art. 55, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la disciplina delle dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice madre nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento.

In particolare, l'istante chiede se, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 92/2012, sulla convalida delle dimissioni per un periodo pari ai primi tre anni di età del bambino, la lavoratrice madre possa fruire dell'indennità di disoccupazione per il medesimo arco temporale.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Relazioni Industriali e per i Rapporti di Lavoro e della Direzione generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Al fine di fornire la soluzione alla problematica sollevata, occorre muovere dalla lettura dell'art. 54, comma 1, del Decreto sopra citato, ai sensi del quale "le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro (...), nonché fino al compimento di un anno di età del bambino". In questo periodo opera, infatti, una tutela legale a favore della lavoratrice madre, che supera l'arco temporale previsto per l'astensione obbligatoria post partum.

Si precisa, inoltre, che durante il periodo di vigenza dell'indicato divieto, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salva l'ipotesi in cui sia stata sospesa l'attività dell'azienda o di un reparto di essa, né tantomeno essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo, ad eccezione del caso in cui la procedura venga attivata per cessazione dell'attività imprenditoriale.

Con riferimento al periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento, l'art. 55, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001 equipara la fattispecie delle dimissioni volontarie a quella del licenziamento verificatosi nel medesimo arco temporale, ai fini della fruizione delle "indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali".

Alla luce delle norme in esame, si evince che la lavoratrice madre/lavoratore padre ha diritto alla percezione delle indennità - compresa quella di disoccupazione involontaria - disposte nell'ipotesi di licenziamento, esclusivamente laddove abbia presentato la richiesta di dimissioni o sia stata licenziata entro il compimento di un anno di età del figlio.

In proposito, si sottolinea che le modifiche introdotte dalla L. n. 92/2012 all'art. 55, comma 4, richiamate nel quesito non hanno inciso in ordine al periodo di fruizione delle indennità di cui al primo comma del medesimo articolo.

Ciò in quanto, la disposizione sancita al comma 4, estendendo da un anno ai primi tre anni di vita del bambino il periodo in cui è necessario attivare la convalida della risoluzione consensuale del rapporto e delle dimissioni da parte della lavoratrice madre, ha solamente inteso rafforzare la procedura volta ad asseverare la genuinità della scelta di porre termine al rapporto di lavoro.

In definitiva, in risposta al quesito avanzato, si ritiene che l'estensione temporale dell'istituto della convalida non abbia riflessi sul diritto all'indennità erogata a seguito di dimissioni volontarie di cui al comma 1 la quale, pertanto, può essere fruita solo nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento del primo anno di età del bambino.


Il Direttore generale

Paolo Pennesi



D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 55
L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 4
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 54

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