Ministero dello sviluppo economico
Ris. 11-1-2013 n. 4557
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Art. 71, comma 6, lett. b) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande - Dipendente ASL con qualifica di Tecnico della prevenzione ambientale.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Ris. 11 gennaio 2013, n. 4557 (1).
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Art. 71, comma 6, lett. b) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande - Dipendente ASL con qualifica di Tecnico della prevenzione ambientale.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Si fa riferimento alla mail con la quale la S.V. chiede di conoscere se l'aver lavorato per oltre trent'anni alle dipendenze di una ASL con la qualifica di "Tecnico della prevenzione ambientale", in qualità di addetto all'unità operativa "sicurezza degli alimenti e della nutrizione" possa considerarsi requisito valido ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio al dettaglio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b), del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.
Al riguardo, si fa presente che, il comma 6, lett. b), dell'art. 71 del decreto citato, riconosce il possesso del requisito a chi ha "... per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".
Dalle informazioni fornite si evince che il soggetto in questione, in quanto dipendente di una ASL, nonostante abbia ricoperto, nell'ambito delle sue funzioni lavorative di dipendente pubblico, anche l'incarico di addetto all'unità operativa per la sicurezza degli alimenti e della nutrizione, non può vantare la prestazione della propria opera presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande, così come disposto dal dettato normativo.
Di conseguenza non è possibile per la scrivente Direzione riconoscere la qualificazione richiesta al soggetto in discorso.
All'uopo si evidenzia che si è avuto già modo di trattare un ulteriore caso analogo relativo ad un dipendente pubblico, militare della Guardia di Finanza che richiedeva il possesso del requisito in quanto nell'ambito delle sue funzioni lavorative aveva svolto anche l'incarico di addetto alla mensa.
Anche in questo caso non è stato possibile, per le medesime motivazioni, riconoscere la qualificazione in discorso.
Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71
D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, art. 8
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