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mercoledì 6 febbraio 2013

Ministero dello sviluppo economico Ris. 11-1-2013 n. 4462 Quesito in materia di orari - Esercizio di somministrazione presso impianto di distribuzione di carburanti. Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.


Ministero dello sviluppo economico
Ris. 11-1-2013 n. 4462
Quesito in materia di orari - Esercizio di somministrazione presso impianto di distribuzione di carburanti.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.

Ris. 11 gennaio 2013, n. 4462 (1).

Quesito in materia di orari - Esercizio di somministrazione presso impianto di distribuzione di carburanti.

(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.



Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune chiede alcuni chiarimenti in merito alla disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati all'interno di impianti stradali di distribuzione di carburanti.

Fa presente, al riguardo, che la normativa regionale di settore, la L.R. 23 ottobre 2003, n. 23 e relativi provvedimenti di attuazione, prevede la possibilità di realizzare all'interno delle aree di servizio, in deroga alla programmazione di settore, attività di somministrazione di alimenti e bevande con un superficie massima non superiore a 30 metri quadrati.

Evidenzia, altresì, che l'art. 17, comma 4, lett. a) del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), a seguito di modificazioni apportate all'art. 28 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), ha previsto che all'interno degli impianti di distribuzione dei carburanti è sempre consentito "l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59".

Precisa, infine, che gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, con esclusione degli impianti autostradali, e delle attività complementari a servizio dell'autoveicolo presenti nell'impianto sono disciplinati dalla Delib.G.R. 18 marzo 2005, n. 977 del Veneto.

Ciò premesso, chiede, pertanto, di conoscere se le attività di somministrazione di alimenti e bevande presenti all'interno di un impianto stradale di distribuzione di carburanti debbano essere soggette alla disciplina degli orari di cui alla citata delibera o a quella relativa alla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio, intervenuta con la modifica dell'art. 3, comma 1, lett. d-bis), del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ad opera dell'art. 31, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.


Al riguardo si rappresenta quanto segue.


Il dettato normativo di cui alla lett. d-bis), dell'art. 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come da ultimo modificata dall'art. 31, primo comma, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Salva Italia), ha disposto che dal 1° gennaio 2012 gli esercizi commerciali di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande possano svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva, anche nel caso in cui le Regioni e i comuni non abbiano provveduto ad adeguare le proprie disposizioni legislative o regolamentari in materia.

Stante quanto sopra, ad avviso della scrivente, le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate nell'ambito di impianti stradali di distribuzione di carburanti sono da considerarsi attività complementari e accessorie a servizio dell'automobilista facenti parte dell'area dell'impianto, funzionalmente e logisticamente svolte in diretta connessione con l'attività del servizio pubblico della distribuzione dei carburanti, con conseguente applicazione delle disposizioni in materia di orari previste per l'attività prevalente.

Tuttavia, considerato che in questo caso non si tratterebbe di scegliere fra due diverse discipline di orario ma di applicare una norma di liberalizzazione degli orari, essendo tali attività normalmente svolte in locali specifici che consentono anche di svolgerle separatamente dalla distribuzione di carburanti senza determinare commistioni che rendano difficile il controllo del rispetto della specifica disciplina vigente per tale attività prevalente, si ritiene che in generale non vi sia ragione per non applicare anche a tali attività il vigente regime di liberalizzazioni, salvo diverse prescrizioni basate su specifiche e consentite motivazioni connesse ad esigenze di viabilità, ordine pubblico, etc.

Ad esse, pertanto, si ritiene possano applicarsi le disposizioni sulla liberalizzazione degli orari, e non quelle della normativa regionale di settore sugli orari di apertura e chiusura degli impianti in discorso.


Il Direttore generale

Gianfrancesco Vecchio



D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 3
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 31
Delib.G.R. 18 marzo 2005, n. 977
L.R. 23 ottobre 2003, n. 23

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