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mercoledì 6 febbraio 2013

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 30 novembre 2012 Disposizioni in materia di formazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 247/10. (13A00874) (GU n.31 del 6-2-2013)


 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 30 novembre 2012  

Disposizioni in materia di formazione dei  macchinisti  addetti  alla
guida di locomotori e treni, ai sensi dell'articolo 21, comma 4,  del
decreto legislativo n. 247/10. (13A00874)
(GU n.31 del 6-2-2013) 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

                           di concerto con

          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Vista  la  direttiva  2007/59/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 23  ottobre  2007,  relativa  alla  certificazione  dei
macchinisti addetti alla guida di  locomotori  e  treni  sul  sistema
ferroviario della Comunita', attuata con il  decreto  legislativo  30
dicembre 2010, n. 247;
  Visto l'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2010,
n. 247, che dispone, tra l'altro, che  la  contrattazione  collettiva
individui tramite appositi accordi integrativi  le  misure  affinche'
gli investimenti per  la  formazione  dei  macchinisti  sostenuti  da
un'impresa ferroviaria o da un gestore di infrastruttura  non  vadano
indebitamente a vantaggio di un'altra impresa ferroviaria  o  gestore
dell'infrastruttura;
  Visto l'art.  21,  comma  4,  del  citato  decreto  legislativo  30
dicembre  2010,  n.  247,  il  quale  demanda   al   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, l'individuazione  delle  misure  di
cui al comma 1 dello stesso articolo per un periodo transitorio,  nel
caso in cui le stesse non siano state concordate tra le parti in sede
di contrattazione collettiva;
  Ravvisata la sussistenza delle condizioni  previste  dall'art.  21,
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre  2011,  allegato  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,  serie  generale,
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
sottosegretario di Stato  le  materie  relative  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti;

                              Decreta:

                               Art. 1

  1. Al fine di evitare che gli investimenti per la formazione di  un
macchinista addetto alla conduzione di locomotori e treni,  sostenuti
da un'impresa ferroviaria o da un gestore dell'infrastruttura, vadano
indebitamente a vantaggio di un'altra impresa ferroviaria  o  gestore
dell'infrastruttura, in mancanza di specifici accordi integrativi tra
il  personale  macchinista  e  l'impresa  ferroviaria  o  il  gestore
dell'infrastruttura, previsto un ragionevole indennizzo al datore  di
lavoro qualora, nei quattro anni successivi alla formazione ricevuta,
ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
      a) il macchinista decida di lasciare volontariamente  l'impresa
o il gestore dell'infrastruttura che ha  sostenuto  gli  oneri  della
formazione;
      b) il  macchinista  venga  utilizzato  come  tale  da  un'altra
impresa ferroviaria o gestore di infrastruttura.
                               Art. 2

  1. I  costi  medi  della  formazione,  distinti  per  tipologia  di
formazione erogata, sono:
    a) formazione di base finalizzata al conseguimento della licenza:
4.000 euro;
    b)  formazione  finalizzata  al  conseguimento  delle  competenze
professionali ai fini del rilascio del certificato complementare  per
un veicolo: 2.000 euro;
    c)  formazione  finalizzata  al  conseguimento  delle  competenze
professionali ai fini del rilascio del certificato complementare  per
una infrastruttura: 11.000 euro.
  2. Gli importi di cui al comma 1 sono aggiornati  con  periodicita'
biennale  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza delle ferrovie.
  3. L'investimento formativo si intende ammortizzato in quattro anni
dalla data di sottoscrizione del certificato di avvenuta  formazione,
in caso di formazione finalizzata al rilascio della licenza, e, negli
altri casi, dalla data  dei  documenti  che  comprovano  la  relativa
formazione conclusa da parte dell'impresa ferroviaria o  del  gestore
dell'infrastruttura.
  4. L'indennizzo di cui all'art. 1 e' computato dal datore di lavoro
e comunicato al lavoratore, nella misura massima dei  costi  medi  di
formazione  indicati  al  comma  1,  in  proporzione  al  periodo  di
ammortamento residuo. L'indennizzo e' a carico dell'impresa o gestore
che assume il macchinista, salvo diversi accordi tra le parti.
  5. Alla risoluzione del rapporto di lavoro,  il  datore  di  lavoro
rilascia al macchinista un'attestazione liberatoria relativa ai costi
di formazione. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste  alle
lettere a) e b) dell'art. 1, comma 1, il rilascio e' subordinato alla
liquidazione  dell'indennizzo  calcolato  secondo  il  comma  4.   La
quietanza di pagamento dell'indennizzo costituisce atto liberatorio.
  6. Le imprese ferroviarie ed i  gestori  delle  infrastrutture  per
assumere  personale  macchinista  gia'   formato   devono   acquisire
l'attestazione liberatoria prevista al comma 5.
  7. I corsi di aggiornamento della formazione gia' erogata non  sono
oggetto di valutazione ai fini del  calcolo  del  tempo  residuo  per
l'ammortamento dell'investimento formativo e  delle  spese  sostenute
dai datori di lavoro.
                               Art. 3

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale   della
Repubblica italiana.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare.
    Roma, 30 novembre 2012

                                          Il Vice Ministro           
                                 delle infrastrutture e dei trasporti
                                              Ciaccia                
 Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
         Fornero

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