MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 30 novembre 2012
Disposizioni in materia di formazione dei macchinisti addetti alla
guida di locomotori e treni, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del
decreto legislativo n. 247/10. (13A00874)
(GU n.31 del 6-2-2013)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema
ferroviario della Comunita', attuata con il decreto legislativo 30
dicembre 2010, n. 247;
Visto l'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2010,
n. 247, che dispone, tra l'altro, che la contrattazione collettiva
individui tramite appositi accordi integrativi le misure affinche'
gli investimenti per la formazione dei macchinisti sostenuti da
un'impresa ferroviaria o da un gestore di infrastruttura non vadano
indebitamente a vantaggio di un'altra impresa ferroviaria o gestore
dell'infrastruttura;
Visto l'art. 21, comma 4, del citato decreto legislativo 30
dicembre 2010, n. 247, il quale demanda al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, l'individuazione delle misure di
cui al comma 1 dello stesso articolo per un periodo transitorio, nel
caso in cui le stesse non siano state concordate tra le parti in sede
di contrattazione collettiva;
Ravvisata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 21,
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale,
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Decreta:
Art. 1
1. Al fine di evitare che gli investimenti per la formazione di un
macchinista addetto alla conduzione di locomotori e treni, sostenuti
da un'impresa ferroviaria o da un gestore dell'infrastruttura, vadano
indebitamente a vantaggio di un'altra impresa ferroviaria o gestore
dell'infrastruttura, in mancanza di specifici accordi integrativi tra
il personale macchinista e l'impresa ferroviaria o il gestore
dell'infrastruttura, previsto un ragionevole indennizzo al datore di
lavoro qualora, nei quattro anni successivi alla formazione ricevuta,
ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
a) il macchinista decida di lasciare volontariamente l'impresa
o il gestore dell'infrastruttura che ha sostenuto gli oneri della
formazione;
b) il macchinista venga utilizzato come tale da un'altra
impresa ferroviaria o gestore di infrastruttura.
Art. 2
1. I costi medi della formazione, distinti per tipologia di
formazione erogata, sono:
a) formazione di base finalizzata al conseguimento della licenza:
4.000 euro;
b) formazione finalizzata al conseguimento delle competenze
professionali ai fini del rilascio del certificato complementare per
un veicolo: 2.000 euro;
c) formazione finalizzata al conseguimento delle competenze
professionali ai fini del rilascio del certificato complementare per
una infrastruttura: 11.000 euro.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono aggiornati con periodicita'
biennale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie.
3. L'investimento formativo si intende ammortizzato in quattro anni
dalla data di sottoscrizione del certificato di avvenuta formazione,
in caso di formazione finalizzata al rilascio della licenza, e, negli
altri casi, dalla data dei documenti che comprovano la relativa
formazione conclusa da parte dell'impresa ferroviaria o del gestore
dell'infrastruttura.
4. L'indennizzo di cui all'art. 1 e' computato dal datore di lavoro
e comunicato al lavoratore, nella misura massima dei costi medi di
formazione indicati al comma 1, in proporzione al periodo di
ammortamento residuo. L'indennizzo e' a carico dell'impresa o gestore
che assume il macchinista, salvo diversi accordi tra le parti.
5. Alla risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro
rilascia al macchinista un'attestazione liberatoria relativa ai costi
di formazione. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste alle
lettere a) e b) dell'art. 1, comma 1, il rilascio e' subordinato alla
liquidazione dell'indennizzo calcolato secondo il comma 4. La
quietanza di pagamento dell'indennizzo costituisce atto liberatorio.
6. Le imprese ferroviarie ed i gestori delle infrastrutture per
assumere personale macchinista gia' formato devono acquisire
l'attestazione liberatoria prevista al comma 5.
7. I corsi di aggiornamento della formazione gia' erogata non sono
oggetto di valutazione ai fini del calcolo del tempo residuo per
l'ammortamento dell'investimento formativo e delle spese sostenute
dai datori di lavoro.
Art. 3
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 30 novembre 2012
Il Vice Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
Ciaccia
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero
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