I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica)
Nota 15-10-2009 n. 53
D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51. Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del D.P.R. n. 170/2007, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza.
Nota 15 ottobre 2009, n. 53 (1).
D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51. Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del D.P.R. n. 170/2007, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza.
Ai
Direttori delle sedi provinciali e territoriali
Alle
Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati
Agli
Enti di patronato
Ai
CAF
Ai
Dirigenti generali centrali e regionali
Ai
Direttori regionali
Agli
Uffici autonomi di Trento e Bolzano
Ai
Coordinatori delle consulenze professionali
1. Premessa
Con D.P.R. n. 51 del 16 aprile 2009 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009 - sono stati recepiti l’accordo sindacale ed il provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, contenenti disposizioni che integrano quelle previste dal D.P.R. n. 170/2007 relative al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006 - 2007.
2. Titolo I - Forze di polizia ad ordinamento civile
Il titolo I del decreto in esame, si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
3. Nuovi stipendi (art. 2)
La decorrenza degli stipendi annui lordi di cui all’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 170/2007, in applicazione dell’art. 15 del D.L. n. 159/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 222/2007, viene retrodatata al 1° febbraio 2007, secondo gli importi indicati nell’allegata tabella A. I predetti valori stipendiali riassorbono gli incrementi attribuiti dall’1 febbraio 2007, ai sensi dell’art. 2 del citato D.P.R. n. 170/2007.
Il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nel trattamento stipendiale, a decorrere dal 1° gennaio 2005, non modifica la base pensionabile di cui alla legge n. 177/1976 e successive modificazioni, anche con riferimento all’applicazione dell’art. 2, comma 10, della legge n. 335/1995 e non ha effetti diretti ed indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all’estero.
4. Effetti dei nuovi stipendi (art. 3)
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del decreto in esame hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del D.P.R. n. 3/1957, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresa la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.
5. Indennità pensionabile (art. 4)
La decorrenza delle misure dell’indennità mensile pensionabile di cui all’art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 170/2007, viene retrodatata al 1° febbraio 2007, secondo gli importi indicati nell’allegata tabella B. Tali importi riassorbono gli incrementi attribuiti a decorrere dal 1° ottobre 2007 ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 170/2007. Tale indennità concorre alla determinazione della quota di pensione di cui all’art. 13 lettera a) del D.Lgs. n. 503/1992 ma è esclusa dalla base pensionabile ai fini della maggiorazione del 18 per cento di cui all’art. 15 della legge n. 177/1976.
6. Assegno funzionale (art. 8)
A decorrere dal 1° dicembre 2008, l’assegno funzionale pensionabile di cui all’art. 3, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 220/2006, è rideterminato secondo le anzianità e gli importi annui lordi indicati nell’allegata tabella C. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, ai ruoli dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria, al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, provenienti da ruoli inferiori, a decorrere dal 1° dicembre 2008 le misure dell’assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui all’ allegata tabella D. Per il compimento delle prescritte anzianità sono valutati il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate e, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall’anno 2009, quello reso nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie e quello di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale assegno concorre alla determinazione della quota di pensione di cui all’art. 13, lettera a) del D.Lgs. n. 503/1992 ma è escluso dalla base pensionabile ai fini della maggiorazione del 18 per cento di cui all’art. 15 della legge n. 177/1976.
7. Indennità di impiego per il personale del Nucleo operativo di sicurezza - NOCS (art. 9)
Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore NOCS, che ha superato la verifica periodica d’idoneità per l’impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo, è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2009, un’indennità mensile stabilita in relazione alla qualifica e all’anzianità di servizio nella misura indicata nell’allegata tabella E. Con la stessa decorrenza, al personale del Nucleo centrale di sicurezza non in possesso della qualifica di operatore NOCS, addetto ai compiti di supporto e sanitari, è corrisposta l’indennità di cui sopra, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazione ed esercitazioni. Tali indennità concorrono alla determinazione della quota di pensione di cui all’art. 13, lettera b) del D.Lgs. n. 503/1992.
8. Indennità per operatori subacquei (art. 10)
Agli operatori subacquei delle Forze di polizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennità previste dalla tabella C, annessa al D.P.R. n. 146/1975, e successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nell’allegata tabella F. Tale indennità concorre alla determinazione della quota di pensione di cui all’art. 13 lettera b) del D.Lgs. n. 503/1992.
9. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità (art. 11)
Ferme restando le vigenti disposizioni relative all’equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’emolumento fisso aggiuntivo dell’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione e di volo, di cui al comma 2 dell’art. 13 del D.P.R. n. 164/2002, spettante ai sovrintendenti e qualifiche equiparate con un’anzianità inferiore a 15 anni, è incrementato di euro 5 mensili e, conseguentemente la tabella allegata al suddetto comma 2 è sostituita dalla tabella G allegata alla presente nota operativa. Tale emolumento concorre alla determinazione della quota di pensione di cui all’art. 13 lettera b) del D.Lgs. n. 503/1992.
10. Indennità di bilinguismo (art. 12)
A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’indennità speciale di seconda lingua, di cui all’art. 1 della legge n. 1165/1961 e successive modificazioni, corrisposta al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato (con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva), in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale è incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:
Attestato di conoscenza della lingua
Incrementi mensili lordi euro
Importi mensili lordi euro
Attestato A
17.20
227.91
Attestato B
14.34
189.94
Attestato C
11.49
151.97
Attestato D
10.32
136.85
Con la decorrenza di cui sopra, l’indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. n. 287/1988, al personale di cui all’art. 1 del decreto in esame, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d’Aosta, è incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:
Indennità speciale di seconda lingua
Incrementi mensili lordi euro
Importi mensili lordi Euro
Prima fascia
17.20
227.91
Seconda fascia
14.34
189.94
Terza fascia
11.49
151.97
Quarta fascia
10.32
136.85
Tali indennità concorrono alla determinazione della quota di pensione di cui all’art. 13 lettera b) del D.Lgs. n. 503/1992.
11. Congedi straordinari e aspettativa (art. 16)
Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Al personale collocato in aspettativa per infermità, fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell’infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera, fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole. Sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa qualora non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre Amministrazioni di cui al D.P.R. n. 339/1982 e D.Lgs. n. 443 /1992. Qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il 24° mese dalla data del collocamento in aspettativa, non sono ripetibili le somme percepite.
A decorrere dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 170/2007, fermi restando i limiti di cui all’art. 68, comma 3, e all’art. 70 del D.P.R. n. 3/1957, al personale collocato in aspettativa per infermità, fino alla pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio della lesione o infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera, fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Di conseguenza, a decorrere dal 1° novembre 2007 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 170/2007), al personale collocato in aspettativa per infermità, in attesa della decisione, da parte dei competenti organi, in merito ad eventuale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità, compete il trattamento fisso e continuativo in misura intera. Qualora l’organismo preposto non riconosca la dipendenza da causa di servizio dell’infermità in questione, nei confronti dell’interessato verranno recuperate la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e le intere somme corrisposte oltre il diciottesimo mese.
Ai fini del trattamento pensionistico si rappresenta che questo Istituto riconosce utili gli interi periodi di assenza per malattia, sia quelli a retribuzione ridotta sia quelli non retribuiti; a tal fine le Amministrazioni sono tenute al versamento della relativa contribuzione secondo le disposizioni contenute nella Circ. n. 13 del 28 maggio 2009.
12. Titolo II - Forze di polizia ad ordinamento militare
Il titolo II del decreto in esame si applica al personale dei ruoli dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
13. Nuovi stipendi (art. 25)
La decorrenza degli stipendi annui lordi di cui all’art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 170/2007, in applicazione dell’art. 15 del D.L. n. 159/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 222/2007, viene retrodatata al 1° febbraio 2007, secondo gli importi indicati nell’allegata tabella H. I predetti valori stipendiali riassorbono gli incrementi attribuiti dall’1 febbraio 2007, ai sensi dell’art. 20 del citato D.P.R. n. 170/2007.
Il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nel trattamento stipendiale,a decorrere dal 1° gennaio 2005, non modifica la base pensionabile di cui alla legge n. 177/1976 e successive modificazioni, anche con riferimento all’applicazione dell’art. 2, comma 10 della legge n. 335/1995 e non ha effetti diretti ed indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all’estero.
14. Effetti dei nuovi stipendi (art. 26)
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del decreto in esame hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del D.P.R. n. 3/1957 o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresa la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.
15. Indennità pensionabile (art. 27)
La decorrenza delle misure dell’indennità mensile pensionabile di cui all’art. 22, comma 1, del D.P.R. n. 170/2007, viene retrodatata al 1° febbraio 2007 secondo gli importi indicati nell’allegata tabella I. Tali importi riassorbono gli incrementi attribuiti a decorrere dal 1° ottobre 2007 ai sensi dell’art. 22, comma 1, del D.P.R. n. 170/2007. Tale indennità concorre alla determinazione della quota di pensione di cui all’art. 13 lettera a) del D.Lgs. n. 503/1992 ma è esclusa dalla base pensionabile ai fini della maggiorazione del 18 per cento di cui all’art. 15 della legge n. 177/1976
16. Assegno funzionale (art. 31)
A decorrere dal 1° dicembre 2008, l’assegno funzionale pensionabile di cui all’art. 7, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 220/2006, è rideterminato secondo le anzianità e gli importi annui lordi indicati nella tabella L allegata. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, a decorrere dal 1 dicembre 2008, le misure dell’assegno funzionale sono rideterminate negli importi annui lordi di cui alla allegata tabella M. Per il compimento delle prescritte anzianità sono valutati il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate e, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall’anno 2009, quello di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale assegno concorre alla determinazione della quota di pensione di cui all’art. 13 lettera a) del D.Lgs. n. 503/1992 ma è escluso dalla base pensionabile ai fini della maggiorazione del 18 per cento di cui all’art. 15 della legge n. 177/1976.
17. Indennità per operatori subacquei (art. 33)
Agli operatori subacquei delle Forze di polizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennità previste dalla tabella C, annessa al D.P.R. n. 146/1975, e successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nell’allegata tabella F. Tale indennità concorre alla determinazione della quota di pensione di cui all’art. 13 lettera b) del D.Lgs. n. 503/1992.
18. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità (art. 34)
Ferme restando le vigenti disposizioni relative all’equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’emolumento fisso aggiuntivo dell’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione e di volo, di cui al comma 2 dell’art. 52 del D.P.R. n. 164/2002, spettante ai brigadieri con un’anzianità inferiore a 15 anni, è incrementato di euro 5 mensili e, conseguentemente, la tabella allegata al suddetto comma 2 è sostituita dalla tabella N allegata alla presente nota operativa. Tale emolumento concorre alla determinazione della quota di pensione di cui all’art. 13 lettera b) del D.Lgs. n. 503/1992.
19. Indennità di bilinguismo (art. 35)
A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’indennità speciale di seconda lingua, di cui all’art. 1 della legge n. 1165/1961 e successive modificazioni, corrisposta al personale di cui all’art. 24 del decreto in esame, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale è incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:
Attestato di conoscenza della lingua
Incrementi mensili lordi euro
Importi mensili lordi euro
Attestato A
17.20
227.91
Attestato B
14.34
189.94
Attestato C
11.49
151.97
Attestato D
10.32
136.85
Con la stessa decorrenza di cui sopra, l’indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 287/1988, al personale dei ruoli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva), in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d’Aosta, è incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:
Indennità speciale di seconda lingua
Incrementi mensili lordi euro
Importi mensili lordi euro
Prima fascia
17.20
227.91
Seconda fascia
14.34
189.94
Terza fascia
11.49
151.97
Quarta fascia
10.32
136.85
Tali indennità concorrono alla determinazione della quota di pensione di cui all’art. 13 lettera b) del D.Lgs. n. 503/1992.
20. Licenze straordinarie e aspettativa (art. 39)
Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Al personale collocato in aspettativa per infermità, fino alla pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio della lesione subita o dell’infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera, fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole. Sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa qualora non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre Amministrazioni di cui all’art. 14, comma 5, delle legge n. 266/1999. Non sono ripetibili le somme percepite qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il 24° mese dalla data del collocamento in aspettativa.
A decorrere dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 170/2007, fermi restando i limiti previsti dalle norme sullo stato giuridico per il personale militare, al personale collocato in aspettativa per infermità, fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera, fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Di conseguenza, a decorrere dal 1° novembre 2007 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 170/2007), al personale collocato in aspettativa per infermità, in attesa della decisione, da parte dei competenti organi, in merito ad eventuale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità, compete il trattamento fisso e continuativo in misura intera. Qualora l’organismo preposto non riconosca la dipendenza da causa di servizio dell’infermità in questione, nei confronti dell’interessato verranno recuperate la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e le intere somme corrisposte oltre il diciottesimo mese.
Ai fini del trattamento pensionistico si rappresenta che questo Istituto riconosce utili gli interi periodi di assenza per malattia, sia quelli a retribuzione ridotta sia quelli non retributivi; a tal fine le Amministrazioni sono tenute al versamento della relativa contribuzione secondo le disposizioni contenute nella Circ. n. 13 del 28 maggio 2009.
Si ricorda che ai fini dell’indennità di buonuscita sono utili i seguenti elementi retributivi nella misura maturata alla data di cessazione dal servizio:
- stipendio tabellare (per 13 mensilità);
- R.I.A., ove spettante (per 13 mensilità);
- assegno funzionale, ai sensi dell’art. 6, quinto comma del D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni in legge n. 472/1987 (per 13 mensilità).
Il Dirigente generale
Dott. Costanzo Gala
Allegato
Tabella A - Forze di polizia ad ordinamento civile
Stipendi a decorrere dal 1° febbraio 2007
Parametri
Incrementi mensili lordi
Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Qualifiche ed equiparate
Euro
Euro
Euro
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate
150,00
127,50
24.705,00
Commissario Capo e qualifiche equiparate
144,50
122,83
23.799,15
Commissario e qualifiche equiparate
139,00
118,15
22.893,30
Vice commissario e qualifiche equiparate
133,25
113,26
21.946,28
Ispettore superiore s.UPS sostituto commissario e qualifiche equiparate
139,00
118,15
22.893,30
Ispettore superiore s.UPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate
135,50
115,18
22.316,85
Ispettore superiore s.UPS e qualifiche equiparate
133,00
113,05
21.905,10
Ispettore Capo e qualifiche equiparate
128,00
108,80
21.081,60
Ispettore e qualifiche equiparate
124,00
105,40
20.422,80
Vice Ispettore e qualifiche equiparate
120,75
102,64
19.887,53
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate
122,50
104,13
20.175,75
Sovrintendente Capo e qualifiche equiparate
120,25
102,21
19.805,18
Sovrintendente e qualifiche equiparate
116,25
98,81
19.146,38
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate
112,25
95,41
18.487,58
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate
113,50
96,48
18.693,45
Assistente Capo e qualifiche equiparate
111,50
94,77
18.364,05
Assistente e qualifiche equiparate
108,00
91,80
17.787,60
Agente scelto e qualifiche equiparate
104,50
88,83
17.211,15
Agente e qualifiche equiparate
101,25
86,06
16.675,88
Tabella B - Indennità pensionabile
Indennità pensionabile a decorrere dal 1° febbraio 2007
Incrementi mensili lordi
Importi mensili lordi
Qualifiche ed equiparate
Euro
Euro
Vice Questore aggiunto
13,00
812,70
Commissario Capo
12,70
797,60
Commissario
12,60
790,30
Vice Commissario
12,10
758,30
Ispettore superiore s. UPS
12,30
772,10
Ispettore Capo
11,80
737,30
Ispettore
11,40
714,40
Vice Ispettore
11,00
692,00
Sovrintendente Capo
11,30
711,10
Sovrintendente
10,70
669,20
Vice Sovrintendente
10,60
665,90
Assistente Capo
9,50
598,90
Assistente
8,70
545,30
Agente scelto
8,00
500,30
Agente
12,90
467,90
Tabella C - Assegno funzionale forze di polizia ad ordinamento civile
Misure annue dell’assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008
17 anni di servizio
27 anni di servizio
32 anni di servizio
Qualifiche
Euro
Euro
Euro
Ispettore superiore sUPS
1.829,40
3.070,50
3.531,03
Ispettore Capo
1.829,40
3.070,50
3.531,03
Ispettore
1.829,40
3.070,50
3.531,03
Vice Ispettore e qualifiche equiparate
1.829,40
3.070,50
3.531,03
Sovrintendente Capo
1.800,20
3.018,20
3.470,98
Sovrintendente
1.800,20
3.018,20
3.470,98
Vice Sovrintendente
1.800,20
3.018,20
3.470,98
Assistente capo
1.448,40
2.949,83
3.392,30
Assistente
1.448,40
2.949,83
3.392,30
Agente scelto
1.448,40
2.949,83
3.392,30
Agente
1.448,40
2.949,83
3.392,30
Tabella D - Assegno funzionale forze di polizia ad ordinamento civile
Misure annue dell’assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008
17 anni di servizio
27 anni di servizio
32 anni di servizio
Qualifiche
Euro
Euro
Euro
Vice questore aggiunto
3.122,70
5.144,10
5.915,67
Commissario Capo
2.770,90
5.144,10
5.915,67
Commissario
2.153,50
3.231,70
3.716,51
Vice Commissario
2.153,50
3.231,70
3.716,51
Tabella E - Indennità d’impiego per il personale del nucleo operativo di sicurezza (NOCS)
Qualifica
Indennità NOCS
Vice Questore aggiunto+25
725,11
Vice Questore aggiunto
669,33
Commissario capo
599,60
Commissario
539,19
Vice Commissario
297,49
Ispettore superiore +29
618,29
Ispettore superiore +25
599,60
Ispettore superiore
539,19
Ispettore Capo +25
539,19
Ispettore Capo
502,00
Ispettore +15
464,81
Ispettore+10
427,63
Ispettore
325,37
Vice Ispettore
278,89
Sovrintendente Capo+25
539,19
Sovrintendente Capo
502,00
Sovrintendente +18
464,81
Sovrintendente +15
427,63
Sovrintendente
325,37
Vice Sovrintendente +10
325,37
Vice Sovrintendente
288,00
Assistente Capo+29
502,00
Assistente Capo+25
464,81
Assistente Capo+17
427,63
Assistente Capo
413,68
Assistente
325,37
Agente scelto
278,89
Agente
216,00
Tabella F (art. 10 e 33) - Indennità di rischio per subacquei
Indennità in euro per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a:
Profondità max raggiunta in immersione (in metri)
Aria
Miscele sintetiche
Ossigeno
Indennità in euro per ogni ora di immersione saturazione
0-12
1,24
1,64
2,48
0,60
13-25
1,64
2,48
3,50
0,82
26-40
2,06
3,50
---
1,02
41-55
3,08
4,54
---
1,24
56-80
5,16
6,18
---
1,44
81-110
6,18
7,22
---
1,64
111-150
---
8,26
---
2,06
151-200
---
9,30
---
2,58
oltre 200
---
10,32
---
3,10
Tabella G - Emolumento aggiuntivo di polizia
Qualifica
Emolumento aggiuntivo fisso di polizia
euro
Vice Questore aggiunto+25
85,00
Vice Questore aggiunto
80,00
Commissario capo
75,00
Commissario
95,00
Vice Commissario
90,00
Ispettore superiore s.UPS(+29)
75,00
Ispettore superiore s.UPS(+25)
75,00
Ispettore superiore s.UPS
105,00
Ispettore Capo (+25)
100,00
Ispettore Capo
110,00
Ispettore (+15)
110,00
Ispettore (+10)
130,00
Ispettore
150,00
Vice Ispettore
150,00
Sovrintendente Capo(+25)
100,00
Sovrintendente Capo
110,00
Sovrintendente (+18)
110,00
Sovrintendente (+15)
130,00
Sovrintendente
215,00
Vice Sovrintendente (+10)
215,00
Vice Sovrintendente
215,00
Assistente Capo(+29)
105,00
Assistente Capo(+25)
105,00
Assistente Capo(+17)
130,00
Assistente Capo
145,00
Assistente
220,00
Agente scelto
200,00
Agente
220,00
Tabella H - Forze di polizia ad ordinamento militare
Stipendi a decorrere dal 1° febbraio 2007
Parametro
Incrementi mensili lordi
Stipendi annui lordi (per 12 mensilità)
Gradi
Euro
Euro
Tenente colonnello /maggiore
150,00
127,50
24.705,00
Capitano
144,50
122,83
23.799,15
Tenente
139,00
118,15
22.893,30
Sottotenente
133,25
113,26
21.946,28
Maresciallo aiutante s.UPS «luogotenente» /maresciallo aiutante «luogotenente»
139,00
118,15
22.893,30
Maresciallo aiutante s.UPS/maresciallo aiutante (con 8 anni nel grado)
135,50
115,18
22.316,85
Maresciallo aiutante s.UPS/maresciallo aiutante
133,00
113,05
21.905,10
Maresciallo capo
128,00
108,80
21.081,60
Maresciallo ordinario
124,00
105,40
20.422,80
Maresciallo
120,75
102,64
19.887,53
Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)
122,50
104,13
20.175,75
Brigadiere capo
120,25
102,21
19.805,18
Brigadiere
116,25
98,81
19.146,38
Vice Brigadiere
112,25
95,41
18.487,58
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)
113,50
96,48
18.693,45
Appuntato scelto
111,50
94,77
18.364,05
Appuntato
108,00
91,80
17.787,60
Carabiniere scelto/Finanziere scelto
104,50
88,83
17.211,15
Carabiniere /Finanziere
101,25
86,06
16.675,88
Tabella I - Indennità pensionabile
Indennità pensionabile a decorrere dal 1° febbraio 2007
Incrementi mensili lordi
Importi mensili lordi
Gradi
Euro
Euro
Tenente Colonnello/ maggiore
13,00
812,70
Capitano
12,70
797,60
Tenente
12,60
790,30
Sottotenente
12,10
758,30
Maresciallo aiut.s.UPS e Maresciallo aiutante
12,30
772,10
Maresciallo Capo
11,80
737,30
Maresciallo Ordinario
11,40
714,40
Maresciallo
11,00
692,00
Brigadiere Capo
11,30
711,10
Brigadiere
10,70
669,20
Vice Brigadiere
10,60
665,90
Appuntato scelto
9,50
598,90
Appuntato
8,70
545,30
Carabiniere scelto/Finanziere scelto
8,00
500,30
Carabiniere/Finanziere
12,90
467,90
Tabella L - Assegno funzionale forze di polizia ad ordinamento militare
Misure annue dell’assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008
17 anni di servizio
27 anni di servizio
32 anni di servizio
Gradi
Euro
Euro
Euro
Maresciallo aiutante s.UPS e maresciallo aiutante
1.829,40
3.070,50
3.531,03
Maresciallo capo
1.829,40
3.070,50
3.531,03
Maresciallo ordinario
1.829,40
3.070,50
3.531,03
Maresciallo
1.829,40
3.070,50
3.531,03
Brigadiere capo
1.800,20
3.018,20
3.470,98
Brigadiere
1.800,20
3.018,20
3.470,98
Vice Brigadiere
1.800,20
3.018,20
3.470,98
Appuntato scelto
1.448,40
2.949,83
3.392,30
Appuntato
1.448,40
2.949,83
3.392,30
Carabiniere scelto/Finanziere scelto
1.448,40
2.949,83
3.392,30
Carabiniere /Finanziere
1.448,40
2.949,83
3.392,30
Tabella M - Assegno funzionale forze di polizia ad ordinamento militare
Misure annue dell’assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008
17 anni di servizio
27 anni di servizio
32 anni di servizio
Gradi
Euro
Euro
Euro
Tenente colonnello
3.122,70
5.144,10
5.915,67
Maggiore
3.122,70
5.144,10
5.915,67
Capitano
2.770,90
5.144,10
5.915,67
Tenente
2.153,50
3.231,70
3.716,51
Sottotenente
2.153,50
3.231,70
3.716,51
Tabella N - Emolumento aggiuntivo di polizia
Grado
Emolumento aggiuntivo fisso di Polizia Euro
Tenente Colonnello (+25)
85,00
Tenente Colonnello
80,00
Maggiore
80,00
Capitano
75,00
Tenente
95,00
Sottotenente
90,00
Maresciallo Aiutante s.U.P.S. e Maresciallo Aiutante (+29)
75,00
Maresciallo Aiutante s.U.P.S. e Maresciallo Aiutante (+25)
75,00
Maresciallo Aiutante s.U.P.S. e Maresciallo Aiutante
105,00
Maresciallo Capo (+25)
100,00
Maresciallo Capo
110,00
Maresciallo Ordinario (+15)
110,00
Maresciallo Ordinario (+10)
130,00
Maresciallo Ordinario
150,00
Maresciallo
150,00
Brigadiere Capo (+25)
100,00
Brigadiere Capo
110,00
Brigadiere (+18)
110,00
Brigadiere (+15)
130,00
Brigadiere
215,00
Vice Brigadiere (+10)
215,00
Vice Brigadiere
215,00
Appuntato scelto (+29)
105,00
Appuntato scelto (+25)
105,00
Appuntato scelto (+17)
130,00
Appuntato scelto
145,00
Appuntato
220,00
Carabiniere scelto e Finanziere scelto
200,00
Carabiniere e Finanziere
220,00
D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51
D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170
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