Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 3-10-2013 n. 7/2013/TSI
Trasporto internazionale di merci su strada. Disposizioni per la gestione del Registro Elettronico Nazionale. Modalità di comunicazione con gli Uffici delle Province e con gli Uffici MC.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, Divisione 4.
Circ. 3 ottobre 2013, n. 7/2013/TSI (1).
Trasporto internazionale di merci su strada. Disposizioni per la gestione del Registro Elettronico Nazionale. Modalità di comunicazione con gli Uffici delle Province e con gli Uffici MC.
(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, Divisione 4.
In occasione dell'attività relativa alle procedure di rilascio della licenza comunitaria e di successivi controlli riguardanti il permanere dei requisiti che danno titolo all'ottenimento della stessa, sono emerse, anche a seguito di alcune segnalazioni da parte degli Uffici che si occupano della gestione dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e del Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN), carenze di dati e incongruenze.
A questo proposito, si sottolinea che l'iscrizione al REN comporta l'autorizzazione all'esercizio della professione per le imprese di trasporto su strada.
Il Registro ha, inoltre, natura informativa contenendo i dati necessari agli uffici competenti in materia di trasporto stradale per lo svolgimento delle proprie funzioni, con l'emanazione di provvedimenti o l'adozione di decisioni di svariata natura.
Dalla funzione conferita al REN dalle disposizioni vigenti, pertanto, discende la necessità che le informazioni in esso contenute siano veritiere, aggiornate e coerenti, sia tra di loro, sia con quelle presenti nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Naturalmente, le procedure di rilascio delle licenze comunitarie hanno rappresentato lo spunto per segnalare le incongruenze riscontrate, ma è chiaro che la corretta tenuta del REN riguarda tutte le imprese in esso contenute, anche se eventualmente solo autorizzate al trasporto in campo nazionale.
Attualmente, la gestione del Registro non comprende forme automatizzate di comunicazione/segnalazione tra gli Uffici che, in diversi modi, operano su di esso e ne acquisiscono le informazioni.
In attesa che siano disponibili tali strumenti, dovendo comunque garantire la veridicità dei dati presenti nel Registro, è necessario incrementare la comunicazione tra gli Uffici, anche appartenenti ad Amministrazioni diverse, che si occupano del trasporto stradale, sia per assicurare contenuti certi al REN, sia per evitare l'emanazione di provvedimenti e il permanere di situazioni derivanti da informazioni mancanti o non corrette.
Per raggiungere tale obiettivo, in uno spirito di collaborazione amministrativa, si forniscono le indicazioni necessarie per singole circostanze.
1. Seguiti alla cancellazione di un'impresa dall'Albo degli autotrasportatori
L'Ufficio al quale sono affidate le funzioni in materia di gestione dell'Albo degli autotrasportatori, una volta esaurita la procedura di cancellazione di un'impresa e dopo averne registrato l'esito nell'Albo, dovrà comunicare celermente tale circostanza all'autorità, competente per territorio, cui sono affidate le funzioni di autorizzazione all'accesso alla professione e, quindi, quelle, per la parte di competenza, di gestione del REN, nonché alla Divisione 4 (Autotrasporto di cose in ambito comunitario- valichi alpini) di questa Direzione generale.
L'Ufficio che gestisce il REN, a seguito della comunicazione ricevuta, dovrà prontamente attivare la procedura di cancellazione dell'impresa, già cancellata dall'Albo, anche dal Registro, modificando, al termine della procedura, lo stato dell'autorizzazione all'esercizio della professione da "attiva", "provvisoria" o "da autorizzare" in "eliminata".
Ovviamente, qualora dovesse intervenire un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione con la cancellazione dal REN, senza che vi sia stata una precedente cancellazione dall'Albo, un'informazione conseguente dovrà essere assicurata agli uffici che gestiscono gli Albi.
La Divisione 4 di questa Direzione generale, a sua volta, accertata la cancellazione dall'Albo e dal REN, provvederà alla revoca dell'eventuale licenza comunitaria di cui l'impresa stessa sia titolare, pur rimarcando, comunque, che essa rimane già priva di base giuridica in virtù dei menzionati atti di cancellazione.
2. Modifica delle risultanze sul tipo di attestato di idoneità professionale in possesso del gestore dei trasporti dell'impresa
L'Ufficio al quale sono affidate le funzioni in materia di gestione dell'Albo degli autotrasportatori, nei casi in cui registra nell'Albo il tipo di attestato di idoneità professionale del gestore dei trasporti di un'impresa, modificando il dato concernente l'abilitazione della relativa impresa da "trasporto nazionale e internazionale" a "trasporto nazionale", dovrà comunicare tale circostanza alla Divisione 4 (Autotrasporto di cose in ambito comunitario - valichi alpini) di questa Direzione generale, che provvederà, effettuate le necessarie verifiche e secondo le procedure previste dalla legge, a revocare l'eventuale licenza comunitaria di cui l'impresa stessa sia titolare.
Si coglie l'occasione per ricordare che, recentemente, la legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha convertito con modifiche il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, entrata in vigore il 23 agosto 2013, ha apportato alcune innovazioni riguardo alle modalità di comunicazione tra le amministrazioni pubbliche, in occasione di accertamenti di ufficio e di trasmissione di documenti.
In particolare, è stato modificato l'art. 47, comma 2, lett. c) del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) in modo tale che sia esclusa la trasmissione di documenti tra pubbliche amministrazioni a mezzo fax.
In attuazione di tali disposizioni, le comunicazioni di cui ai punti 1 e 2 della presente circolare dovranno avvenire per via telematica, attraverso sistemi di posta elettronica anche non certificata, comunque corredate di segnatura di protocollo. Le comunicazioni indirizzate alla Divisione 4 di questa Direzione generale dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: paolo.cossu@mit.gov.it.
Ai sensi della sopra descritta disciplina, la Divisione 4 di questa Direzione generale sta già inviando, attraverso il sistema di posta elettronica, al momento utilizzando indirizzi presenti sul web, tutte le note indirizzate agli Uffici che gestiscono l'Albo degli autotrasportatori ed il REN, concernenti richieste di accertamento d'ufficio.
Le risposte a tali richieste dovranno essere fornite utilizzando il medesimo sistema e l'indirizzo di posta elettronica del mittente.
Al fine di garantire la piena funzionalità dello scambio di informazioni tra la Divisione 4 e gli Uffici interpellati, si chiede a questi ultimi di fornire un indirizzo di posta elettronica, certificata e non, presso cui far pervenire le dette richieste.
Tali indirizzi dovranno essere comunicati alla seguente casella postale massimo.bellomo@.mit.gov.it.
Il Direttore generale
Dott. Enrico Finocchi
D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 14
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 47
Decr. 9 luglio 2013
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