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giovedì 10 ottobre 2013

TAR: ... addirittura lo manteneva in servizio nel reparto speciale NOCS tanto da comportare l'insorgenza a carico del medesimo ... ordinario per effetto del trasferimento, a domanda, dal NOCS alla Questura di Teramo: 3.7.1986. ...




RESPONSABILITA' CIVILE
T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 14-04-2010, n. 6955
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 21459 del 2000, proposto da:
-
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento e la declaratoria del comportamento omissivo e violativi delle norme costituzionali e codicistiche concernenti il diritto dell'individuo all'integrità e salute psicofisica e per la condanna dell'amministrazione all'integrale risarcimento di tutti i danni di qualsiasi genere e natura derivanti da tale illegittimo ed ingiusto comportamento.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2010 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente ha prestato servizio presso la Polizia di Stato sino all'epoca della dispensa (5.1.1991) avvenuta per assoluta e permanente inabilità derivante da una serie di infermità contratte a causa di servizio.
Nel ricorso l'interessato - lamentando che il Ministero lo ha trasferito soltanto tardivamente presso la Questura di Teramo in un servizio meno attivo ed impegnativo - ha prospettato i seguenti vizi:
1). Violazione delle norme costituzionali e codicistiche in tema di integrità e tutela della salute psicofisica del lavoratore, comportamento illogico e contraddittorio con le risultanze mediche, violazione del principio di buon andamento e affidamento, eccesso di potere.
In data 28.12.2009 il ricorrente ha depositato memoria e relazione medico legale sulla sua persona.
In data 8.1.2010 controparte ha depositato ultima memoria difensiva.
Con il motivo di ricorso il B. sostiene che sarebbe sussistente l'esistenza del nesso eziologico tra il servizio prestato e le malattie contratte a causa del servizio; in particolare, sostiene che "nonostante gli fosse stata diagnosticata una epatite cronica attiva, l'amministrazione non solo non si prendeva cura nel modo giusto dello stato di salute del dipendente ma addirittura lo manteneva in servizio nel reparto speciale NOCS tanto da comportare l'insorgenza a carico del medesimo di altre patologie alla prima collegate, con conseguente aggravamento dello stato di salute e conseguente inevitabile dispensa dal servizio".
Alla data fissata per l'udienza di merito il difensore del ricorrente ha depositato memoria di costituzione degli eredi di B.G., nel frattempo deceduto in data 3.2.2010.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Come noto, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite n. 500 del 1999 e dell'entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, non vi sono dubbi in ordine alla risarcibilità delle situazioni soggettive di interesse legittimo e in ordine alla giurisdizione del giudice amministrativo sulle relative domande.
L'art. 35 del d. lgs. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, lettera e), della legge 205 del 2000, al comma 1 stabilisce che "Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto".
Il citato articolo, al comma 4 (sostituendo il primo periodo del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 1034 del 1971), prevede che "Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali".
Sul punto, la dichiarazione di incostituzionalità di cui alle sentenze della Corte costituzionale, nn. 292 del 2000, 281 del 2004 e 191 del 2006, non ha investito le disposizioni contenute nel citato art. 35 del d. lgs. 80 come riformulate dall'art. 7, lett. e), della L. 205 del 2000.
La Corte ha osservato che il potere riconosciuto al giudice amministrativo di disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto non costituisce sotto alcun profilo una nuova "materia" attribuita alla sua giurisdizione, bensì uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione.
Ritenuta la giurisdizione, ai fini della verifica della sussistenza di un danno ingiusto risarcibile ai sensi dell'art. 2043 cc occorre individuare la ricorrenza di tre condizioni:
a) esistenza di un nesso eziologico tra provvedimento illegittimo ed evento dannoso;
b) sussistenza di una condotta dolosa o colposa imputabile all'amministrazione (intesa, quest'ultima, quale "apparato amministrativo", nel solco inaugurato dalla sentenza n. 500/1999 della Suprema Corte di Cassazione);
c) ricorrenza di un danno risarcibile.
Circa il punto b) - elemento soggettivo - come noto, la responsabilità della pubblica amministrazione per danno a privati può essere riconosciuta dal giudice solo quando la violazione risulta grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto ed in un quadro di riferimenti normativi tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato, mentre non può essere riconosciuta quando sussiste un errore scusabile ravvisabile in presenza di circostanze che rendono la decisione oggettivamente incerta, anche per le difficoltà di interpretazione delle norme o delle clausole da applicare.
Nel caso di specie, in primo luogo manca l'elemento soggettivo e dunque all'amministrazione non si può muovere alcun appunto in termini di dolo o colpa.
Come risulta dalla relazione difensiva di controparte, depositata in data 8.1.2010, "le infermità da cui era afflitto il B. risultavano insorte non prima del 1984; dall'insorgenza delle prime e meno gravi malattie (frattura delle ossa nasali e postumi dell'intervento chirurgico per ernia inguinale) il medesimo ha prestato servizio presso il Nucleo operativo centrale di sicurezza per breve periodo (dovendo tenere conto a tal fine dei periodi di assenza dal servizio ammontanti a diversi mesi). Le più gravi patologie sono pertanto insorte in epoca successiva alla avvenuta restituzione del dipendente al servizio ordinario per effetto del trasferimento, a domanda, dal NOCS alla Questura di Teramo: 3.7.1986. Infine, l'interessato, nel periodo aprile 1984gennaio 1991 ha goduto di ben 1224 giorni di riposo medico, pari ad oltre il 50% dei giorni lavorativi cadenti in detto periodo".
Inoltre, la domanda di risarcimento, oltre che fondata su una generica prospettazione del danno, risulta priva del minimo elemento probatorio (non ritenendosi sufficiente la perizia medico legale redatta dal Dr. Piero Sinigallia, depositata il 28.12.2009) e tali elementi non possono certo essere acquisiti d'ufficio, invocando il metodo acquisitivo delle prove applicabile al processo amministrativo. Infatti, l'istruzione probatoria nel processo amministrativo di legittimità è governata, com'è noto, dal c.d. principio dispositivo attenuato dal metodo acquisitivo. In base a tale principio sul ricorrente non grava "l'onere della prova", come accade nel processo civile, ma "l'onere del principio di prova", nel senso che egli è tenuto semplicemente a prospettare al giudice adito una ricostruzione attendibile sotto il profilo di fatto e giuridico delle circostanze addotte, potendo il giudice acquisire d'ufficio gli elementi probatori indicati dalle parti ovvero ritenuti comunque necessari.
Il c.d. principio dispositivo attenuato con metodo acquisitivo si giustifica in ragione della disponibilità degli elementi probatori in capo alla pubblica amministrazione nel processo amministrativo di legittimità.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato e dimostrato in giudizio gli elementi costitutivi della sua pretesa risarcitoria, come invece prescrive la regola civilistica, di cui all'art.. 2697 c.c.., già ritenuta applicabile dalla giurisprudenza (Cons. Stato, V, n. 4239/2001; Cons. Stato, VI, 2 marzo 2004, n. 973).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Patrizio Giulia, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore


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