Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Nota 4-10-2013 n. 2125
Chiarimenti nota 1 ottobre 2013, n. 2085. Personale scolastico in possesso dei requisiti pensionistici previgenti le disposizioni dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011.
Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione.
Nota 4 ottobre 2013, n. 2125 (1).
Chiarimenti nota 1 ottobre 2013, n. 2085. Personale scolastico in possesso dei requisiti pensionistici previgenti le disposizioni dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011.
(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione.
Agli
Uffici scolastici regionali
Loro sedi
Agli
Ambiti territoriali provinciali
Loro sedi
Si fa seguito alla nota 1 ottobre 2013, n. 2085, nella quale è stata rappresentata l'esigenza di quantificare gli oneri derivanti da un eventuale intervento normativo a favore di coloro che sono in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previgenti la riforma Fornero.
A tal fine si invia in allegato un nuovo modello che sostituisce integralmente i precedenti. Tale modello dovrà essere compilato dal personale scolastico interessato in possesso dei suddetti requisiti, entro il 15 ottobre 2013 e consegnato secondo le seguenti modalità:
- Personale docente e d educativo, IRC e personale ATA in servizio effettivo presso le istituzioni scolastiche: il modello dovrà essere compilato e consegnato alla Scuola di servizio;
- Personale docente e d educativo, IRC e personale ATA non in servizio effettivo (comandati o collocati fuori ruolo): il modello dovrà essere compilato e consegnato all'ultima scuola di titolarità o di servizio o all'Ufficio Scolastico territoriale della provincia di titolarità;
- Dirigenti Scolastici: il modello dovrà essere compilato e consegnato all'USR di appartenenza.
Con successiva nota verrà comunicata la disponibilità dell'apposita funzione con la quale gli uffici competenti inseriranno al SIDI le dichiarazioni presentate.
Il Capo dipartimento
Luciano Chiappetta
Allegato (2)
(2) Si omette l'allegato in quanto non pubblicato alla fonte.
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24
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