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giovedì 10 ottobre 2013

TAR: Sostiene il ricorrente che la Commissione medica ospedaliera di Chieti ha escluso, nei suoi confronti, soltanto lo svolgimento degli incarichi che comportino la sollecitazione intensa degli atti superiori, quali, ad es., quella dei corpi speciali ( NOCS, subacquei, ecc).





T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 23-10-2004, n. 11555
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione Prima ter
composto dai Magistrati:
LuigiTOSTIPRESIDENTE
AdolfoMETROConsigliere, rel.
CarmeloPELLICANO'Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
-
contro
Ministero Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Avv. Gen.le Stato);
per l'annullamento
del Decreto del Direttore Centrale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 19 febbraio 2002;
del verbale della Commissione Consultiva per l'utilizzazione degli invalidi per il servizio del 12 febbraio 2002;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le difese delle Amministrazioni intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla Pubblica Udienza del 13 maggio 2004, il magistrato Adolfo METRO e uditi altresi' gli avvocati presenti, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

Svolgimento del processo
Il ricorrente, Vice Questore aggiunto della Polizia di Stato, in data 16/7/01 rimase vittima dell'esplosione di un pacco che lo stesso si accingeva ad ispezionare all'interno del proprio ufficio, riportando infermita' che vennero riconosciute, in data 4/8/01, " dipendenti " da causa di servizio.
Allo stesso venne applicata una protesi mioelettrica e, al termine del periodo di terapia riabilitativa, fu equiparato dal Centro Inail, per quanto riguarda i profili di autonomia sociale e lavorativa, ad un soggetto normodotato.
Successivamente, in data 29/1/02 era sottoposto, presso il Centro nazionale di specializzazione e perfezionamento nel tiro della Polizia di Stato, ad una prova volta all'accertamento dell'abilita' al maneggio delle armi, che veniva certificata nel senso che " il dottor (Lpd) ha evidenziato una sufficiente padronanza delle armi ed una adeguata manualita'" e che " i maneggi sono stati espletati utilizzando la gestualita' connessa alla protesizzazione dell'arto sinistro, comunque funzionale per garantire in tutte le circostanze i doverosi livelli di sicurezza ".
Il 5/2/02 la CMO di Chieti, competente per territorio,, in relazione alle ferite riportate, riconosceva il funzionario non idoneo in modo parziale, esclusivamente in relazione agli incarichi che comportino una sollecitazione intensa degli arti superiori.
Con decreto del successivo 19/2, il Direttore centrale delle risorse umane del dipartimento della P.S., su parere conforme della Commissione consultiva di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 738/1981, destinava il ricorrente all'impiego in "servizi interni ".
Avverso tale provvedimento si propongono i seguenti motivi di gravame:
-violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.P.R. n. 738/1981 , violazione e falsa applicazione della Legge n. 121/1981, delle circolari del ministero della difesa 27/9/92 n. 973/ML 6.23 e del marzo '84, n. 1511/MC 5-2, eccesso di potere per erroneita' dei presupposti, travisamento, contraddittorieta' con le risultanze istruttorie, difetto di motivazione, illogicita' manifesta e sviamento.
Sostiene il ricorrente che la Commissione medica ospedaliera di Chieti ha escluso, nei suoi confronti, soltanto lo svolgimento degli incarichi che comportino la sollecitazione intensa degli atti superiori, quali, ad es., quella dei corpi speciali
( NOCS, subacquei, ecc).
Il ricorrente, giusto parere della Commissione ricompense, e' in procinto di essere promosso, per merito straordinario, al grado superiore di Primo dirigente al quale sono attribuiti esclusivamente funzioni di indirizzo e coordinamento senz'altro compatibili con il limitato deficit fisico del ricorrente, atteso che le certificazioni mediche attestano la sua idoneita' a svolgere attivita' anche di tipo materiale ed esecutivo, quali la guida dell'autovettura o l'uso delle armi.
Da cio' deriva che la Commissione consultiva ed il Ministero, nel ritenere il ricorrente idoneo esclusivamente per " l'impiego in servizi interni " avrebbe disatteso il giudizio della CMO e tale determinazione sarebbe illegittima perche' la fattispecie dell'impiego in " servizi interni" deve ritenersi del tutto estranea all'organizzazione delle forze di polizia, in quanto nessuna disposizione di Legge distingue tali servizi in " interni " o " esterni " posto che la Legge n. 121/1981 ( Nuovo ordinamento dell'amministrazione di P.S.) contempla esclusivamente e genericamente i servizi di istituto ( art. 25 ),i servizi operativi ( art. 32 ) e quelli di ordine pubblico ( art. 33 ).
Inoltre, il giudizio della CMO non comporta che il ricorrente non possa essere adibito ad incarichi " esterni" ( ammesso che possa configurarsi tale categoria ), ma esclude soltanto quelli che comportano un'intensa sollecitazione degli atti superiori; pertanto il fatto che lo stesso debba essere impiegato in " servizi interni " deve ritenersi penalizzante delle sue aspettative professionali, in quanto si vedrebbe illegittimamente preclusa la possibilita' di dirigere un Commissariato, Squadra mobile, Digos, Divisione anticrimine, ecc. ossia incarichi che impongono al titolare anche una attivita' esterna agli uffici.
Si e' costituita in giudizio l'Amministrazione resistente che ha sostenuto l'inammissibilita' del gravame, perche' il ricorrente non avrebbe tempestivamente impugnato il giudizio della CMO che lo ha dichiarato "non idoneo permanentemente al servizio di istituto della Polizia di Stato in modo parziale e controindicati gli incarichi che comportino sollecitazione intensa degli atti superiori"; nel merito, ha sostenuto l'infondatezza del gravame.
Motivi della decisione
In via preliminare, va respinta l'eccezione di tardivita' del gravame, proposta dall'Amministrazione, in quanto oggetto dell'impugnativa non e' il giudizio di non idoneita' parziale espresso dalla CMO, ma soltanto l'assegnazione ai " servizi interni", disposta dal decreto impugnato, in pretesa esecuzione di tale giudizio.
Nel merito, il gravame deve ritenersi fondato per difetto di motivazione.
Sostiene l'Amministrazione che, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 738/1981 " il personale che abbia riportato una invalidita' che non comporti l'idoneita' assoluta ai servizi di istituto, derivante dall'espletamento dei compiti di istituto, e' utilizzato, d'ufficio a domanda, in servizi di istituto compatibili con la ridotta capacita' lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta "; pertanto, l'utilizzo in "servizi interni" costituirebbe un "favor" nei confronti di tale personale e non certo una "deminutio"della loro posizione e che, inoltre, il giudizio espresso dalla Commissione Consultiva, sulla scorta del parere della CMO, si caratterizza per un elevato grado di discrezionalita', sostanziandosi nella individuazione di quelle specifiche attivita' nelle quali il dipendente puo' essere impiegato, valutandosi, per un verso, la posizione del singolo e, per altro verso, i potenziali riflessi in termini di ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Peraltro, va rilevato che l'assegnazione a detti servizi interni, che non sono individuati ne' disciplinati dalla normativa, preclude, in ipotesi, al ricorrente l'espletamento anche di quei servizi che la stessa Commissione aveva ritenuto compatibili con la sua parziale inidoneita' fisica in quanto non sono rinvenibili i riferimenti normativi e di fatto posti a base del decreto impugnato, senza considerare che non appare astrattamente concepibile un incarico direttivo o dirigenziale che escluda a priori la possibilita' di attivita' esterna all'ufficio.
Pertanto il Ministero, in violazione della normativa di riferimento, ed in particolare, dell'art. 1 della Legge n. 738/1981, non ha tenuto conto della posizione del ricorrente perche' non ha accertato " i compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta " e dall'altro, non ha adeguatamente valutato " i potenziali riflessi in termini di ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane dell'amministrazione della pubblica sicurezza" perche' non ha individuato, ai sensi dell'art. 3 della stessa Legge ed in relazione agli artt. 25, 32 e 33 della Legge n. 121/1981," i servizi d'istituto cui il dipendente invalido va destinato " ma, utilizzando l'inesistente categoria dei " servizi interni", ha lasciato alla mera disponibilita' dell'Amministrazione l'individuazione dell'ufficio a cui assegnare il ricorrente limitando cosi', arbitrariamente, le possibilita' di destinazione dello stesso.
Va, infatti, rilevato che le norme del D.P.R. n. 738/1981 costituiscono un " favor" nei confronti del personale invalido, non soltanto sotto il profilo di una utilizzazione che tenga conto del grado di invalidita', ma anche sotto il profilo della tutela delle legittime aspettative dell'invalido, in relazione al mantenimento di funzioni rientranti in un livello " possibilmente equivalente a quello previsto per la qualifica ricoperta ( art. 1 )" per cui, deve ritenersi specificamente necessaria, a tutela di tale interesse, la individuazione dei compiti di istituto esercitabili dalla persona che gode di tale beneficio oppure di quelli espressamente esclusi.
In relazione a quanto esposto il gravame deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, che va rinnovato secondo le indicazioni di cui in motivazione.
Si compensano, tra le parti, le spese di onorario di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione Prima ter accoglie il ricorso n. 5465/02, meglio specificato in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorita' amministrativa.
Cosi' deciso in Roma alla pubblica udienza del 13 maggio 2005.


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