Nuova pagina 1
(Sezione terza, sentenza n. 28812/08; depositata il 5 dicembre) |
DEPOSITO (CONTRATTO DI)
Cass. civ. Sez. III, 05-12-2008, n. 28812
Cass. civ. Sez. III, 05-12-2008, n. 28812
Svolgimento del processo
Con
sentenza 16 dicembre 2003 - 28 gennaio 2004 la Corte d'Appello di
Cagliari ha accolto l'appello proposto dai coniugi C. M. e P.D. avverso
la sentenza 18 dicembre 2001 - 14 gennaio 2002 del locale Tribunale,
condannando la s.r.l. @@@@@@@, proprietaria del residence (OMISSIS), al
pagamento della somma di Euro 9.115,46, a titolo di risarcimento dei
danni per la sottrazione di alcuni preziosi, avvenuta nell'alloggio loro
assegnato ad opera di ignoti (ma probabilmente imputabile ad alcuni
operai addetti alla manutenzione degli alloggi). I Giudici di appello -
andando in diverso avviso da quanto già ritenuto dal primo Giudice
osservavano che era stata raggiunta la prova che i gioielli fossero
stati collocati dalla P. nel cofanetto nascosto nella valigia dietro la
porta della Camera da letto.
La responsabilità di @@@@@@@, tuttavia, doveva essere individuata alla stregua dell'art. 1783 c.c., non essendo ravvisabile alcuna responsabilità per colpa di cui all'art. 1785 c.c..
Sotto
altro profilo, la Corte territoriale osservava che tale "responsabilità
limitata" non era esclusa per il fatto che i coniugi C. non avevano
consegnato i gioielli in custodia alla direzione del residence, non
avendone alcun obbligo.
Nè erano emersi
comportamenti imprudenti o negligenti degli stessi appellanti, tale non
essendo il semplice fatto di tenere con sè nel residence i gioielli o il
fatto di assentarsi dalla camera quando i manutentori eseguivano le
riparazioni (atteso che questi ultimi erano espressamente abilitati
dalla direzione all'uso di un passe partout proprio per lavorare negli
appartamenti in assenza dei clienti).
Gli stessi Giudici riconoscevano a titolo di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1783 c.c., già richiamato, l'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione @@@@@@@ con tre motivi.
Resistono i coniugi con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
Preliminarmente
deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per
inosservanza del termine per la impugnazione, sollevata nel
controricorso del 29 novembre - 7 dicembre 2004. Ad avviso dei
controricorrenti, la tardività deriverebbe dalla notifica a mezzo posta
del ricorso per cassazione, perfezionatasi con la consegna del plico al
destinatario oltre il termine di sessanta giorni, decorrente dal 22
luglio 2004 (data di notifica della sentenza della Corte di Appello di
Cagliari).
Con sentenza n. 436 del 31 ottobre
2002 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità
costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c., e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3,
nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il
notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario,
anzichè a quella, antecedente, di consegna dell'atto dell'Ufficiale
giudiziario. Poichè nel caso di specie, la consegna del ricorso per
cassazione è avvenuta nel sessantesimo giorno successivo alla notifica
della sentenza della Corte di appello di Cagliari (5 novembre 2004) la
eccezione risulta priva di fondamento.
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia illegittimità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 257 c.p.c., nonchè degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c..
Secondo
i ricorrenti, i Giudici di appello avevano fatto un uso erroneo delle
disposizioni di legge richiamate in materia di valutazione delle prove
testimoniali e delle presunzioni.
In base alle disposizioni di legge vigenti, artt. 1783 c.c.
e ss., per quanto riguarda la responsabilità dell'albergatore per le
cose portate in albergo, colui che vuoi far valere in giudizio un
diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e dunque
della immissione delle cose rubate in albergo, oltre che della loro
sottrazione.
A ben vedere, non era stata
fornita alcuna prova della presenza del cofanetto dei gioielli nella
Camera degli appellanti: ciò nonostante, i Giudici di appello avevano
ritenuto raggiunta la prova seppur attraverso un ragionamento
presuntivo.
L'unica testimonianza utilizzata
consisteva in una testimonianza "de relato" del direttore dell'albergo,
che si era limitato a riferire quanto a lui dichiarato dall'interessato,
C..
Questa deposizione non aveva ricevuto
alcuna conferma in altri elementi o informazioni riferite da terzi,
sicchè non avrebbe potuto essere utilizzata per formare il convincimento
del Giudice.
Con il secondo motivo la
ricorrente denuncia, sotto altro profilo, omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia,
relativo al riconoscimento della sussistenza dei presupposti per
l'applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c..
Riprendendo
quanto già esposto nel primo motivo, la ricorrente osserva che la
Corte, senza alcuna giustificazione, aveva fondato il proprio
procedimento presuntivo su una inesatta e infedele ricostruzione del
contenuto delle dichiarazioni rese dal direttore del residence,
(OMISSIS).
I Giudici di appello non avevano
rilevato le numerose contraddizioni esistenti tra le dichiarazioni rese
da C. e la deposizione di quest'ultimo (ed unico) teste.
Era sufficiente tale rilievo per far ritenere assolutamente insufficiente la motivazione adottata dalla Corte territoriale.
Gli
elementi che i giudici di appello avevano individuato per giustificare
la constatazione finale che doveva ritenersi raggiunta la prova della
immissione dei preziosi nel residence e della loro sparizione erano
privi di qualsiasi valenza qualificatoria.
Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia illegittimità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c.,
n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un
punto decisivo della controversia, relativo alla determinazione del
quantum riconosciuto al C..
I Giudici di
appello avevano omesso di fornire qualsiasi spiegazione in ordine ai
motivi per i quali aveva ritenuto di condannare, seppur in via
equitativa, la @@@@@@@ al massimo dell'importo consentito dall'art. 1785 c.c..
I
Giudici di appello avevano escluso qualsiasi responsabilità per colpa a
carico dell'albergatore, ai sensi dell'art. 1785 bis c.c., ritenendo
quindi di circoscrivere il quantum del risarcimento entro i limiti
prescritti dall'art. 1783 c.c..
Senza
motivazione adeguata, la Corte territoriale aveva escluso che il
comportamento tenuto dal C. avesse contribuito alla determinazione del
danno.
Secondo i Giudici di appello, la legge
non impone affatto al cliente dell'albergo (o del residence) di
depositare i propri valori nelle cassette di sicurezza messe a
disposizione dall'albergatore.
Non era stato
posto in evidenza tuttavia che, nel caso di specie, gli operai addetti
alla manutenzione erano dotati di passe partout ed avevano ampia
possibilità di accedere all'appartamento anche in assenza dei C..
In
tal modo, la Corte territoriale aveva omesso qualsiasi valutazione sul
fatto - posto nel dovuto rilievo da @@@@@@@ - ossia che, nel caso di
specie, pur ritenendo effettivamente confermata la presenza di preziosi
per oltre L. quindici milioni, nell'appartamento - secondo la
ricostruzione dei fatti proposta dagli stessi C. - occorreva comunque
riconoscere che questi ultimi avevano obiettivamente tenuto un
comportamento contrario ad ogni ragionevole principio di prudenza,
lasciando incustoditi i gioielli pur nella certezza che, in loro
assenza, sarebbero entrati alcuni operai nell'appartamento, per
effettuare le riparazioni richieste.
Del tutto
priva di motivazione era, infine, la determinazione del risarcimento
nella misura corrispondente al massimo consentito dall'art. 1785 c.c..
In
particolare, i Giudici di appello avevano considerato il prezzo
dell'intero alloggio, senza ripartirlo per il numero delle persone che
lo occupavano (e non solo quello della consorte del C. alla quale
appartenevano i gioielli). Tra l'altro, tale prezzo globale era
comprensivo dei servizi aggiuntivi di pulizia.
I
tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro,
non sono fondati. Con motivazione del tutto adeguata i Giudici di
appello hanno ritenuto provati, sulla base di elementi indiziari, gli
elementi della domanda risarcitoria proposta dai coniugi C. ai sensi dell'art. 1783 c.c. e seguenti: e precisamente: l'introduzione in albergo dei gioielli, il furto degli stessi dalla stanza ed il relativo valore.
Il
ricorso, sotto il profilo della violazione di norme di legge e di vizi
della motivazione, critica l'accertamento compiuto dai Giudici di
appello, che tuttavia è ampiamente motivato e dunque non è sindacabile
in sede di legittimità.
Quanto alla dedotta violazione di norme di legge, la stessa è del tutto insussistente.
Infatti,
i Giudici di appello si sono adeguati alla consolidata giurisprudenza
di questa Corte in materia di deposito di cose in albergo.
Al
riguardo non merita adesione la tesi dei ricorrenti secondo cui
l'albergatore non deve rispondere della sottrazione di oggetti preziosi
che non siano stati affidati alla sua custodia a meno di un
ingiustificato rifiuto di questa.
Premesso che l'art. 1783 c.c.,
regola la responsabilità limitata dell'albergatore (pari a cento volte
il prezzo della locazione giornaliera) per il deterioramento, la
distruzione o sottrazione delle cose "portate" in albergo, mentre l'art. 1784 c.c.,
contempla la responsabilità illimitata per le cose "consegnate in
custodia" o per le quali la custodia sia stata illegittimamente
rifiutata, deve rilevarsi che nel caso di specie non poteva trovare
applicazione l'art. 1785 bis c.c., che, sempre per le cose "portate" in
albergo, prevede la responsabilità illimitata in caso di colpa
dell'albergatore, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.
In
tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non
ha l'obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in
custodia all'albergatore, mancando una specifica previsione normativa in
tale senso; pertanto, ove non si avvalga di tale facoltà, corre solo il
rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l'integrale
risarcimento del danno (art. 1783 c.c.), a meno che non provi la colpa dell'albergatore ai sensi dell'art. 1785 bis c.c..
Come è stato rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 1684 del 1994) l'art. 1785 bis c.c., (introdotto dalla L. 10 giugno 1978, n. 316),
ha parzialmente modificato la disciplina precedente nel senso che,
fermo restante la distinzione tra cose "portate" in albergo e cose
consegnate all'albergatore o da quest'ultimo ingiustamente rifiutate, ha
stabilito anche per le prime una responsabilità senza limite qualora il
deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti a colpa
dello stesso albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto
di parentela o collaborazione.
E poichè nel
caso in esame, con accertamento di fatto congruamente motivato e come
tale non censurabile in sede di legittimità, i Giudici del merito hanno
affermato la assenza di qualsiasi colpa dei C., (pp. 15 della sentenza
impugnata), la conclusiva applicazione dell'art. 1783 c.c., risulta giuridicamente corretta per la ricorrenza dei relativi presupposti.
Resta, infine, da dire in ordine ai criteri adottati per la quantificazione del risarcimento.
Le
censure proposte a tale riguardo non possono trovare ingresso in questa
sede, in quanto la determinazione del quantum rientra nel potere
discrezionale del Giudice, il quale è libero di determinare la somma da
liquidare secondo il suo prudente apprezzamento, con il limite massimo
prescritto dall'art. 1783 c.c., u.c..
Le svolte considerazioni conducono al rigetto del ricorso.
Sussistono
giusti motivi, in considerazione delle diverse conclusioni cui sono
pervenuti i Giudici del merito, per disporre la integrale compensazione
delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2008
Nessun commento:
Posta un commento