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martedì 26 agosto 2014

Cassazione: L'albergatore risponde anche del furto dei gioielli che non gli sono stati affidati Scatta la responsabilità ex articolo 1783 Cc pari a cento volte il prezzo della locazione giornaliera: non conta che il cliente sapesse che gli addetti alla manutenzione avevano il "passe partout" per le camere



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(Sezione terza, sentenza n. 28812/08; depositata il 5 dicembre)
DEPOSITO (CONTRATTO DI)
Cass. civ. Sez. III, 05-12-2008, n. 28812
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Con sentenza 16 dicembre 2003 - 28 gennaio 2004 la Corte d'Appello di Cagliari ha accolto l'appello proposto dai coniugi C. M. e P.D. avverso la sentenza 18 dicembre 2001 - 14 gennaio 2002 del locale Tribunale, condannando la s.r.l. @@@@@@@, proprietaria del residence (OMISSIS), al pagamento della somma di Euro 9.115,46, a titolo di risarcimento dei danni per la sottrazione di alcuni preziosi, avvenuta nell'alloggio loro assegnato ad opera di ignoti (ma probabilmente imputabile ad alcuni operai addetti alla manutenzione degli alloggi). I Giudici di appello - andando in diverso avviso da quanto già ritenuto dal primo Giudice osservavano che era stata raggiunta la prova che i gioielli fossero stati collocati dalla P. nel cofanetto nascosto nella valigia dietro la porta della Camera da letto.
La responsabilità di @@@@@@@, tuttavia, doveva essere individuata alla stregua dell'art. 1783 c.c., non essendo ravvisabile alcuna responsabilità per colpa di cui all'art. 1785 c.c..
Sotto altro profilo, la Corte territoriale osservava che tale "responsabilità limitata" non era esclusa per il fatto che i coniugi C. non avevano consegnato i gioielli in custodia alla direzione del residence, non avendone alcun obbligo.
Nè erano emersi comportamenti imprudenti o negligenti degli stessi appellanti, tale non essendo il semplice fatto di tenere con sè nel residence i gioielli o il fatto di assentarsi dalla camera quando i manutentori eseguivano le riparazioni (atteso che questi ultimi erano espressamente abilitati dalla direzione all'uso di un passe partout proprio per lavorare negli appartamenti in assenza dei clienti).
Gli stessi Giudici riconoscevano a titolo di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1783 c.c., già richiamato, l'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione @@@@@@@ con tre motivi.
Resistono i coniugi con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per inosservanza del termine per la impugnazione, sollevata nel controricorso del 29 novembre - 7 dicembre 2004. Ad avviso dei controricorrenti, la tardività deriverebbe dalla notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione, perfezionatasi con la consegna del plico al destinatario oltre il termine di sessanta giorni, decorrente dal 22 luglio 2004 (data di notifica della sentenza della Corte di Appello di Cagliari).
Con sentenza n. 436 del 31 ottobre 2002 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c., e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anzichè a quella, antecedente, di consegna dell'atto dell'Ufficiale giudiziario. Poichè nel caso di specie, la consegna del ricorso per cassazione è avvenuta nel sessantesimo giorno successivo alla notifica della sentenza della Corte di appello di Cagliari (5 novembre 2004) la eccezione risulta priva di fondamento.
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia illegittimità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 257 c.p.c., nonchè degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c..
Secondo i ricorrenti, i Giudici di appello avevano fatto un uso erroneo delle disposizioni di legge richiamate in materia di valutazione delle prove testimoniali e delle presunzioni.
In base alle disposizioni di legge vigenti, artt. 1783 c.c. e ss., per quanto riguarda la responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo, colui che vuoi far valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e dunque della immissione delle cose rubate in albergo, oltre che della loro sottrazione.
A ben vedere, non era stata fornita alcuna prova della presenza del cofanetto dei gioielli nella Camera degli appellanti: ciò nonostante, i Giudici di appello avevano ritenuto raggiunta la prova seppur attraverso un ragionamento presuntivo.
L'unica testimonianza utilizzata consisteva in una testimonianza "de relato" del direttore dell'albergo, che si era limitato a riferire quanto a lui dichiarato dall'interessato, C..
Questa deposizione non aveva ricevuto alcuna conferma in altri elementi o informazioni riferite da terzi, sicchè non avrebbe potuto essere utilizzata per formare il convincimento del Giudice.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, sotto altro profilo, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativo al riconoscimento della sussistenza dei presupposti per l'applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c..
Riprendendo quanto già esposto nel primo motivo, la ricorrente osserva che la Corte, senza alcuna giustificazione, aveva fondato il proprio procedimento presuntivo su una inesatta e infedele ricostruzione del contenuto delle dichiarazioni rese dal direttore del residence, (OMISSIS).
I Giudici di appello non avevano rilevato le numerose contraddizioni esistenti tra le dichiarazioni rese da C. e la deposizione di quest'ultimo (ed unico) teste.
Era sufficiente tale rilievo per far ritenere assolutamente insufficiente la motivazione adottata dalla Corte territoriale.
Gli elementi che i giudici di appello avevano individuato per giustificare la constatazione finale che doveva ritenersi raggiunta la prova della immissione dei preziosi nel residence e della loro sparizione erano privi di qualsiasi valenza qualificatoria.
Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia illegittimità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, relativo alla determinazione del quantum riconosciuto al C..
I Giudici di appello avevano omesso di fornire qualsiasi spiegazione in ordine ai motivi per i quali aveva ritenuto di condannare, seppur in via equitativa, la @@@@@@@ al massimo dell'importo consentito dall'art. 1785 c.c..
I Giudici di appello avevano escluso qualsiasi responsabilità per colpa a carico dell'albergatore, ai sensi dell'art. 1785 bis c.c., ritenendo quindi di circoscrivere il quantum del risarcimento entro i limiti prescritti dall'art. 1783 c.c..
Senza motivazione adeguata, la Corte territoriale aveva escluso che il comportamento tenuto dal C. avesse contribuito alla determinazione del danno.
Secondo i Giudici di appello, la legge non impone affatto al cliente dell'albergo (o del residence) di depositare i propri valori nelle cassette di sicurezza messe a disposizione dall'albergatore.
Non era stato posto in evidenza tuttavia che, nel caso di specie, gli operai addetti alla manutenzione erano dotati di passe partout ed avevano ampia possibilità di accedere all'appartamento anche in assenza dei C..
In tal modo, la Corte territoriale aveva omesso qualsiasi valutazione sul fatto - posto nel dovuto rilievo da @@@@@@@ - ossia che, nel caso di specie, pur ritenendo effettivamente confermata la presenza di preziosi per oltre L. quindici milioni, nell'appartamento - secondo la ricostruzione dei fatti proposta dagli stessi C. - occorreva comunque riconoscere che questi ultimi avevano obiettivamente tenuto un comportamento contrario ad ogni ragionevole principio di prudenza, lasciando incustoditi i gioielli pur nella certezza che, in loro assenza, sarebbero entrati alcuni operai nell'appartamento, per effettuare le riparazioni richieste.
Del tutto priva di motivazione era, infine, la determinazione del risarcimento nella misura corrispondente al massimo consentito dall'art. 1785 c.c..
In particolare, i Giudici di appello avevano considerato il prezzo dell'intero alloggio, senza ripartirlo per il numero delle persone che lo occupavano (e non solo quello della consorte del C. alla quale appartenevano i gioielli). Tra l'altro, tale prezzo globale era comprensivo dei servizi aggiuntivi di pulizia.
I tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati. Con motivazione del tutto adeguata i Giudici di appello hanno ritenuto provati, sulla base di elementi indiziari, gli elementi della domanda risarcitoria proposta dai coniugi C. ai sensi dell'art. 1783 c.c. e seguenti: e precisamente: l'introduzione in albergo dei gioielli, il furto degli stessi dalla stanza ed il relativo valore.
Il ricorso, sotto il profilo della violazione di norme di legge e di vizi della motivazione, critica l'accertamento compiuto dai Giudici di appello, che tuttavia è ampiamente motivato e dunque non è sindacabile in sede di legittimità.
Quanto alla dedotta violazione di norme di legge, la stessa è del tutto insussistente.
Infatti, i Giudici di appello si sono adeguati alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia di deposito di cose in albergo.
Al riguardo non merita adesione la tesi dei ricorrenti secondo cui l'albergatore non deve rispondere della sottrazione di oggetti preziosi che non siano stati affidati alla sua custodia a meno di un ingiustificato rifiuto di questa.
Premesso che l'art. 1783 c.c., regola la responsabilità limitata dell'albergatore (pari a cento volte il prezzo della locazione giornaliera) per il deterioramento, la distruzione o sottrazione delle cose "portate" in albergo, mentre l'art. 1784 c.c., contempla la responsabilità illimitata per le cose "consegnate in custodia" o per le quali la custodia sia stata illegittimamente rifiutata, deve rilevarsi che nel caso di specie non poteva trovare applicazione l'art. 1785 bis c.c., che, sempre per le cose "portate" in albergo, prevede la responsabilità illimitata in caso di colpa dell'albergatore, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.
In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l'obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia all'albergatore, mancando una specifica previsione normativa in tale senso; pertanto, ove non si avvalga di tale facoltà, corre solo il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l'integrale risarcimento del danno (art. 1783 c.c.), a meno che non provi la colpa dell'albergatore ai sensi dell'art. 1785 bis c.c..
Come è stato rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 1684 del 1994) l'art. 1785 bis c.c., (introdotto dalla L. 10 giugno 1978, n. 316), ha parzialmente modificato la disciplina precedente nel senso che, fermo restante la distinzione tra cose "portate" in albergo e cose consegnate all'albergatore o da quest'ultimo ingiustamente rifiutate, ha stabilito anche per le prime una responsabilità senza limite qualora il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti a colpa dello stesso albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o collaborazione.
E poichè nel caso in esame, con accertamento di fatto congruamente motivato e come tale non censurabile in sede di legittimità, i Giudici del merito hanno affermato la assenza di qualsiasi colpa dei C., (pp. 15 della sentenza impugnata), la conclusiva applicazione dell'art. 1783 c.c., risulta giuridicamente corretta per la ricorrenza dei relativi presupposti.
Resta, infine, da dire in ordine ai criteri adottati per la quantificazione del risarcimento.
Le censure proposte a tale riguardo non possono trovare ingresso in questa sede, in quanto la determinazione del quantum rientra nel potere discrezionale del Giudice, il quale è libero di determinare la somma da liquidare secondo il suo prudente apprezzamento, con il limite massimo prescritto dall'art. 1783 c.c., u.c..
Le svolte considerazioni conducono al rigetto del ricorso.
Sussistono giusti motivi, in considerazione delle diverse conclusioni cui sono pervenuti i Giudici del merito, per disporre la integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2008

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