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"Bed & Breakfast" all'interno di un condominio? Si può
SENTENZA N. 369
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 4, della
legge della Regione Lombardia 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di turismo), promosso con ordinanza del 23
gennaio 2008 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul
ricorso proposto da @@@@@@@ @@@@@@@ contro il Comune di Milano ed altro,
iscritta al n. 99 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Udito nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2008 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 23 gennaio 2008, il Tribunale amministrativo
regionale per la Lombardia ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l),
della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale
dell’art. 45, comma 4, della legge della Regione Lombardia 16 luglio
2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).
Il Tribunale, nel corso di un giudizio amministrativo di impugnazione
di un atto del Comune di Milano, riferisce che la ricorrente,
proprietaria di un’unità immobiliare, la quale aveva presentato denuncia
di inizio attività per l’apertura di un’attività di bed & breakfast nel proprio appartamento, era stata invitata dal Comune a produrre l’autorizzazione condominiale richiesta dall’art. 16-bis
della legge della Regione Lombardia 28 aprile 1997, n. 12 (Nuova
classificazione delle aziende alberghiere e regolamentazione della case
ed appartamenti per vacanze), poi sostituito dall’art. 45, comma 4,
della legge reg. n. 15 del 2007, e che la stessa, non avendo potuto
ottemperare a tale adempimento, si era vista respingere la chiesta
autorizzazione. La ricorrente, pertanto, era insorta contro il
provvedimento del Comune di diniego della autorizzazione, dolendosi che il regolamento condominiale non precludeva il servizio di bed & breakfast e deducendo l’eccesso di potere per travisamento, la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l),
della Costituzione, la violazione degli artt. 3 e 42, secondo comma,
della Costituzione, nonché la violazione del principio di uguaglianza e
di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione.
Secondo il Tribunale lombardo, l’art. 45 della legge reg. n. 15 del 2007 (che sostituisce l’analogo art. 16-bis
della legge regionale n. 12 del 1997), nella parte in cui condiziona
all’approvazione dell’assemblea condominiale lo svolgimento
dell’attività di bed & breakfast in appartamenti situati in edifici condominiali, violerebbe in primo luogo l’art. 117, secondo comma, lettera l),
Cost. Invero, secondo il rimettente, la norma censurata, prevedendo
l’obbligo dell’approvazione dell’assemblea dei condomini per l’esercizio
di attività non comportante mutamento di destinazione d’uso,
integrerebbe la disciplina del codice civile con un precetto ad essa
estraneo e si ingerirebbe nella materia dei rapporti condominali tra
privati, che, attenendo all’ordinamento civile, è riservata alla
legislazione esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera
l), Cost.
Secondo il rimettente, poi, la norma regionale - subordinando al permesso dell’assemblea condominiale l’esercizio dell’attività di bed & breakfast
(art. 45) e non di quella di affittacamere (artt. 41 e 42), nonostante
quest’ultima, avendo ad oggetto un maggior numero di posti letto, può
essere rivolta ad una clientela più ampia - riserverebbe un trattamento deteriore per un’attività (quella di bed & breakfast) meno invasiva di quella di affittacamere, in violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.
Considerato in diritto
Con ordinanza del 23 gennaio 2008, il Tribunale amministrativo
regionale per la Lombardia ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l),
della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale
dell’art. 45, comma 4, della legge della Regione Lombardia 16 luglio
2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).
La norma viene censurata sotto due distinti profili. In primo luogo
perché essa, prevedendo l’obbligo dell’approvazione dell’assemblea dei
condomini per l’esercizio di attività non comportante mutamento di
destinazione d’uso dell’immobile, modificherebbe la disciplina codicistica,
ingerendosi nella disciplina di rapporti condominiali tra privati, che
costituiscono materia di ordinamento civile riservata dall’art. 117,
secondo comma, lettera l), della Costituzione alla legislazione
esclusiva dello Stato. In secondo luogo, perché essa disciplinerebbe la
predetta attività in m odo ingiustificatamente difforme rispetto alla
corrispondente disciplina dell’attività di affittacamere, per la quale
non è prescritta analoga autorizzazione condominiale, nonostante
quest’ultima, per sua natura, possa coinvolgere unità immobiliari più
estese.
La questione, rilevante nel giudizio a quo, è fondata.
Questa Corte ha più volte affermato che, nelle materie di competenza
legislativa regionale residuale o concorrente, la regolamentazione
statale, in forza dell’art. 117, secondo comma, lettera l)
Cost., pone un limite diretto a evitare che la norma regionale incida su
un principio di ordinamento civile. Questa Corte ha altresì precisato
che l’esigenza di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle
regole fondamentali di diritto che, nell’ambito dell’ordinamento civile,
disciplinano i rapporti giuridici fra privati deve ritenersi una esplicazione del principio costituzionale di eguaglianza (da ultimo sentenze n. 189, n. 95 e n. 24 del 2007).
Nel caso in esame, la specifica norma censurata incide direttamente sul
rapporto civilistico tra condomini e condominio. Essa, infatti, pur
inserita in un contesto di norme dettate a presidio di finalità
turistiche, è destinata a regolamentare l’interesse, tipicamente
privatistico, del decoro e della quiete nel condominio.
A tal fine, la disposizione censurata disciplina la materia
condominiale in modo difforme e più severo rispetto a quanto disposto
dal codice civile e, in particolare, dagli artt. 1135 e 1138. Tali norme
sanciscono che l’assemblea dei condomini non ha altri poteri rispetto a
quelli fissati tassativamente dal codice e non può porre limitazioni
alla sfera di proprietà dei singoli condomini, a meno che le predette
limitazioni non siano specificatamente accettate o nei singoli atti
d’acquisto o mediante approvazione del regolamento di condominio.
L’attinenza della norma alla materia condominiale determina, dunque, la lesione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
L’accoglimento della questione comporta l’assorbimento dell’ulteriore profilo dedotto.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 4, della legge della
Regione Lombardia 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi
regionali in materia di turismo).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2008.
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