IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE - IMPOSTE E TASSE IN GEN. - TRIBUTI LOCALI
Cass. civ. Sez. V, 05-11-2008, n. 26542
Cass. civ. Sez. V, 05-11-2008, n. 26542
Svolgimento del processo
D.V.V.
propone ricorso per Cassazione, illustrato da successiva memoria, in
base a due motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria
regionale della Campania che ha rigettato l'appello da lui proposto
contro la pronuncia di primo grado che aveva a sua volta respinto i
ricorsi proposti dal contribuente contro due cartelle di pagamento,
impugnate sul presupposto del vizio di notifica dei rispettivi atti di
accertamento.
Il Ministero delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate resistono con controricorso.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60,
u.c., dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con la
sentenza n. 360 del 2003, nella parte in cui prevede che le variazioni e
le modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla
dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal
sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione
anagrafica.
Il ricorrente in sostanza lamenta
l'erroneità della sentenza per avere ritenuto valide le notifiche degli
atti di accertamento effettuate, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.,
nei Comuni di Rapallo e di S. Giorgio a Cremano, in epoche in cui egli
risultava, dai certificati anagrafici, residente a (OMISSIS).
1.1.- Il mezzo è fondato.
1.2.- Va premesso che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 2003, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60,
u.c., nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni
dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione
annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo
giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica, è stato
espunto dall'ordinamento, con conseguente espansione della regola
generale, secondo la quale l'effetto delle variazioni anagrafiche, ai
fini delle notifiche, è immediato.
Invero,
seppure, nella motivazione della sentenza, si afferma che il legislatore
ben può prevedere che l'effetto della variazione, nei confronti
dell'amministrazione finanziaria, non sia immediato, purchè l'eventuale
dilazione sia contenuta in termini ragionevoli, tale indicazione è
appunto rivolta al solo legislatore, rimanendo escluso che l'interprete
possa, per proprio conto, individuare un termine di dilazione degli
effetti della variazione, non previsto dalla legge.
Il nuovo termine dilatorio di trenta giorni, introdotto dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 27, convertito con modificazioni nella L. 4 agosto 2006, n. 248, non può d'altro canto certamente applicarsi riguardo a notificazioni eseguite prima della entrata in vigore del D.L..
1.3.-
Ciò, posto, deve osservarsi, nel merito, che, quanto alla cartella n.
(OMISSIS), il giudice tributario precisa che i relativi atti di
accertamento risultano notificati, ex art. 140 c.p.c., presso
la casa comunale di (OMISSIS), in data 21/12/01, pur avendo il
contribuente trasferito la propria residenza in (OMISSIS) il 10/12/01.
Lo stesso giudice ritiene tuttavia valida la notificazione, pur tenuto
conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 2003, sul
rilievo che il contribuente, nella successiva dichiarazione per l'anno
2001, presentata il 26/7/02, aveva indicato quello di Rapallo come
domicilio fiscale al 31/12/01.
La decisione è evidentemente erronea.
Come
già ricordato, per effetto della più volte citata sentenza della Corte
Costituzionale n. 360 del 2003, ai fini delle notificazioni, le
variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente hanno
effetto dal momento stesso della avvenuta variazione anagrafica e non,
come previsto dall'originario testo del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, u.c., dal sessantesimo giorno successivo.
Ne consegue pertanto che la notificazione ex art. 140 c.p.c.,
effettuata, undici giorni dopo la variazione anagrafica, nel comune di
precedente residenza ((OMISSIS)) deve ritenersi radicalmente nulla, non
rilevando che il contribuente, nel successivo modello unico per l'anno
2001, presentato nel luglio del 2002, abbia indicato, come residenza
fiscale al (OMISSIS), il Comune di (OMISSIS), non potendo tale, in
ipotesi non veritiera, dichiarazione spiegare alcun effetto rispetto ad
una notificazione precedentemente effettuata.
Nemmeno,
d'altro canto, assume alcun rilievo la circostanza che il D.V., nella
diversa veste di rappresentante legale della A.P.M. s.a.s., di cui era
socio al 55%, avesse impugnato i medesimi accertamenti, ritualmente
notificati alla società ma non a lui come socio.
1.4.- Parimenti, quanto alla cartella n. (OMISSIS), gli atti di accertamento presupposti risultano notificati, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.,
in S. Giorgio a Cremano il 29/12/99 e il 10/11/98, laddove deve aversi
per pacifico - essendo espressamente ammesso dai controricorrenti (a
pag. 5 del controricorso) - che il D.V., in base al certificato
anagrafico, è stato residente a (OMISSIS) dal (OMISSIS) al (OMISSIS).
Anche
in tal caso, dunque, le notifiche risultano nulle, essendo privo di
rilievo il fatto che il contribuente, nel successivo modello unico per
l'anno 1999, presentato nel luglio 2000, abbia indicato il comune di S.
Giorgio a Cremano come domicilio fiscale per l'anno 1999. 2.- Resta
assorbito il secondo motivo, relativo a difetto di motivazione.
3.- La sentenza impugnata va pertanto cassata.
Non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito, con l'accoglimento dei ricorsi introduttivi del
contribuente.
La sopravvenienza, dopo il
giudizio di primo grado, della sentenza di illegittimità costituzionale
giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
la
Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa
la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie i ricorsi
introduttivi del contribuente; compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2008
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