ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - DEPOSITO (CONTRATTO DI)
Cass. civ. Sez. III, 27-01-2009, n. 1957
Cass. civ. Sez. III, 27-01-2009, n. 1957
Svolgimento del processo
Con
atto notificato il 31.10.97 la Uap Italiana s.p.a. (già L'Abeille
Compagnia Italiana di Assicurazioni s.p.a.), premesso che ignoti avevano
rubato l'autoveicolo Pajero, di proprietà di I. D., che era stato
lasciato nel parcheggio gestito dall'A.T.M. - Azienda Trasporti
Municipali e che, essendo il veicolo assicurato contro il furto con
L'Abeille, questa il 24.3.97 aveva versato all'assicurato la somma di L.
45.000.000, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Milano l'ATM
chiedendo che la medesima venisse condannata ex art. 1916 c.c., a pagarle la somma predetta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Riassunta
la causa, non iscritta a ruolo, con atto notificato il 21.5.98, si
costituiva l'ATM, contestando la fondatezza della domanda.
Il
Tribunale di Milano rigettava la domanda e, proposto appello avverso
detta sentenza da parte della Axa Assicurazioni s.p.a. (già Uap
Italiana), gravame resistito dall'ATM, la Corte d'appello di Milano con
sentenza depositata il 19.3.04 condannava l'appellata a pagare
all'appellante la somma di Euro 23.240,56, oltre rivalutazione dal
24.3.97 e gli interessi legali sulla somma stessa, rivalutata anno per
anno secondo gli indici Istat sul costo della vita, dal 24.3.98 alla
data della sentenza, nonchè gli interessi legali sulla somma finale
rivalutata sino al saldo.
Avverso
tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'ATM, con due motivi,
mentre l'Axa ha resistito al gravame con controricorso.
L'ATM ha deposto in atti anche una memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1766 c.c. e ss., in relazione all'art. 1571 c.c., e L. n. 122 del 1989, art. 15, e D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 7, comma 1, lett. f, la violazione dell'art. 1341 c.c.,
comma 2, nonchè carente, illogica e contraddittoria motivazione su
punti essenziali della controversia, avendo la Corte di merito
erroneamente ritenuto che nella specie dovesse essere applicata la
normativa relativa al contratto atipico di parcheggio.
Con
il secondo motivo lamenta invece omessa e/o insufficiente motivazione
in ordine ad un punto decisivo circa la prova dell'accadimento materiale
del fatto.
1. Il primo motivo è infondato.
Ed
invero, la Corte d'appello ha esposto, con motivazione assolutamente
congrua ed esente da vizi logici e giuridici, le ragioni per le quali ha
ritenuto che nel caso di specie si vertesse in tema di contratto
atipico di parcheggio e che ad esso sì applicasse la disciplina di cui all'art. 1766 c.c.
e ss., ed in particolare quella dettata per il deposito oneroso,
facendo riferimento alla circostanza che la consegna dell'autoveicolo
dell'Isaia al gestore era avvenuta con la sua immissione nell'area
recintata di (OMISSIS) previo superamento di una sbarra, che poteva
avvenire solo dopo il rilascio di una scheda magnetica da un apposito
dispositivo, mentre lo stesso conducente poteva uscire dopo aver pagato,
mediante l'introduzione, in altro apparecchio della predetta scheda, il
corrispettivo dovuto e dopo l'immissione della stessa scheda in una
macchina per la conferma dell'eseguito pagamento.
La
stessa Corte ha altresì evidenziato la circostanza che dall'avviso
affisso prima dell'ingresso nell'area di parcheggio (riproducente
l'estratto del regolamento approvato dalla giunta comunale milanese con
Delib. 24 novembre 1993, n. 1740) risultava che l'ATM non rispondeva,
tra l'altro, per il furto totale o parziale del veicolo, ma ha
giustamente considerato tale limitazione di responsabilità affatto
inefficace, in quanto non approvata specificamente per iscritto ai sensi
dell'art. 1341 c.c., comma 2, dovendosi essa ritenere quale
condizione generale di contratto ed essendo il suddetto avviso
assimilabile a tutti gli effetti ad un'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., (v. Cass. civ., 15.11.2002, n. 16079).
Anche
sull'elemento essenziale per la configurabilità del contratto atipico
di parcheggio come assimilabile, quanto alla disciplina giuridica
applicabile, al deposito, e cioè l'obbligo di custodia da parte del
depositario (art. 1766 c.c.), giustamente la Corte di merito ha
rilevato come non sia affatto necessario l'affidamento del veicolo ad
una persona fisica, poichè la consegna può materialmente realizzarsi
attraverso la sua immissione nell'area a ciò predisposta, previo
perfezionamento del contratto mediante introduzione di monete
nell'apposito meccanismo, ben potendo l'obbligo di custodia prescindere
dalla presenza di persone addette specificatamente a ricevere quella
consegna e ad effettuare la connessa sorveglianza e bastando all'uopo
diverse ed equipollenti modalità, quali appunto l'adozione di sistemi
completamente automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita dei
veicoli dal parcheggio mediante schede magnetizzate.
Va
ancora aggiunto, per completezza di motivazione, che la Corte
territoriale, contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente, non ha
trascurato, nel corso dello svolgimento dell'iter logico - argomentativo
in ordine alla qualificazione giuridica del contratto di parcheggio, di
prendere in considerazione il contenuto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 7, comma 1, lett. f).
Risulta,
infatti, dall'esame della sentenza impugnata (v. pagg. 8 - 9), che la
Corte di merito ha motivatamente escluso l'applicabilità nel caso di
specie della norma suddetta, atteso che quest'ultima riguarda la
destinazione di zone cittadine a parcheggio con dispositivi di controllo
della durata della sosta a pagamento, e cioè in sostanza la sola sosta
dei veicoli nella pubblica via, mentre nella specie si è trattato di
parcheggio entro un'area recintata, al cui ingresso risultava apposto
l'avviso sopra menzionato mediante il quale il gestore del parcheggio
stesso effettuava un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c..
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Quello
introdotto con il presente motivo risulta, infatti, un tema di
contestazione che non aveva mai formato oggetto di dibattito tra le
parti nell'ambito dei giudizi di merito, per cui ne resta precluso
l'esame per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Si
aggiunga che il motivo difetta inoltre del requisito di
autosufficienza, in quanto incombeva comunque alla ricorrente,
trattandosi di questione giuridica (assolvimento dell'onere probatorio
ex art. 2697 c.c.) che implica un accertamento di fatto in
ordine alla sussistenza o meno del furto dell'auto in danno dell'Isaia,
l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione stessa
dinanzi al Giudice di merito, ma anche di specificare in quale atto del
giudizio precedente lo abbia fatto, in modo tale da consentire a questa
Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima
di esaminare nel merito tale questione (v. Cass. civ., sez. 3^,
22.10.2002, n. 14905).
3.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna della
ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta
il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla soc. Axa
Assicurazioni le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro
3.200,00, di cui Euro 3.000,00, per onorari, oltre spese generali ed
accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2008.
Depositato in cancelleria il 27 gennaio 2009
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