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INOSSERVANZA DI PROVVEDIMENTI
Cass. pen. Sez. I, (ud. 17-09-2008) 25-09-2008, n. 36736
Cass. pen. Sez. I, (ud. 17-09-2008) 25-09-2008, n. 36736
Svolgimento del processo
Con
sentenza del 23.5.2007, il Tribunale di Trapani condannava B.F. alla
pena di Euro 50,00, di ammenda perchè ritenuto responsabile del reato
previsto dall'art. 650 c.p., per non avere osservato l'ordine
di fermarsi intimatogli, per ragioni di giustizia e di ordine pubblico,
da agenti della squadra volante della Questura di Trapani nel corso di
indagini relative all'esecuzione di un furto aggravato commesso poco
prima in territorio di (OMISSIS).
Il difensore
dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo
l'annullamento dell'ordinanza per erronea applicazione della legge
penale, sull'assunto che il fatto non integrava il reato previsto dall'art. 650 c.p., ma l'illecito amministrativo di cui all'art. 192 C.d.S., comma 1.
Motivi della decisione
Nella
giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che l'inosservanza
dell'obbligo di fermarsi all'invito degli agenti in servizio di polizia
stradale - costruita come reato dall'art. 650 cod. pen., e come
violazione amministrativa dall'art. 192 C.d.S., comma 1, risultano del
tutto identici sia il fine perseguito, cioè' la prevenzione e
l'accertamento di reati e infrazioni in materia di circolazione
stradale, sia le rispettive condotte: ne consegue che, vertendosi
nell'ipotesi di concorso apparente di norme, in forza del principio di
specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9, l'omessa
ottemperanza da parte del conducente di un veicolo all'invito a fermarsi
di funzionali, ufficiali e agenti cui spetta la prevenzione e
l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale integra gli
estremi dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 192 C.d.S.,
comma 1, e non già quelli della fattispecie criminosa di cui all'art. 650 c.p., (Cass. Sez. 1^, 10 luglio 1998, Balestra, rv. 211147; Sez. 6^, 29 aprile 2003, Artese, rv. 225688).
La
depenalizzazione della fattispecie relativa all'inosservanza da parte
del conducente del veicolo del dovere di fermarsi non può intendersi
limitata a ragioni inerenti alla circolazione stradale, ma deve
considerarsi estesa anche a motivi estranei all'accertamento di
infrazioni al codice della strada. Infatti, dell'art. 192 C.d.S., comma
4, dispone che "gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del
loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti
ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei
veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei
segnali" e del medesimo art. 192 C.d.S., comma 7, stabilisce che
"chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non
costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 1.169,00, a Euro 4.678".
Resta
in tal modo confermato che l'inosservanza del dovere di fermarsi
costituisce illecito amministrativo anche se (ordine non attiene
direttamente a ragioni inerenti alla circolazione stradale.
Pertanto,
in accoglimento del ricorso, deve pronunciarsi l'annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla
legge come reato e deve disporsi che gli atti siano trasmessi al
Prefetto di Trapani per quanto di competenza.
P.Q.M.
La
Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio
la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come
reato e dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Trapani.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 200
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